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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 26/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
. R.G. 2349/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente est
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 5.12.2024
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Rigante, giusta mandato in Parte_1 atti
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rigante, giusta mandato in atti, Parte_2
- Ricorrenti -
Motivi in fatto e diritto della decisione letto il ricorso, depositato in data 5.12.2024 nell'interesse di e Parte_1
, con il quale è stato chiesto modificarsi le condizioni di cui alla separazione Parte_2 omologata dal Tribunale di Trani in data 13.2.2001 (giudizio iscritto al n. R.G. 1676/2000), su domanda congiunta delle parti, con cessazione dell'obbligo da parte del di Parte_2 corrispondere in favore della il contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], ivi comprese CP_1 Per_1 le spese straordinarie, in quanto maggiorenni e divenuti economicamente indipendenti, e con la riduzione dell'assegno per il mantenimento in favore della ad € 100,00, oltre Parte_1 aggiornamento Istat, e tanto per sopraggiunte mutate condizioni di salute del sig. e Parte_2 peggioramento della sua capacità di contribuire al mantenimento della coniuge;
visto l'art. 473 bis 51, ult. comma, c.p.c., ai sensi del quale “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio”, richiesto il parere ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
reputato che la modifica, che viene richiesta, non contrasta con norme imperative ed inderogabili, ovvero con l'interesse superiore della prole, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, cosicché nulla osta al recepimento dell'accordo; considerato che nulla va disposto sulle spese, in ragione della natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Revoca il decreto di fissazione di udienza del 20.12.2024 (udienza fissata al 25.09.2024) e, pronunciando ex art. 473 bis 51, ult. comma, c.p.c., sul ricorso congiunto nell'interesse di e , così provvede: Parte_1 Parte_2 dispone la modificazione delle condizioni di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Trani in data 13.2.2001 (R.G. 1676/2000) alle condizioni di cui al ricorso congiunto del
5.12.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente est. dott.ssa Laura Cantore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Cantore Presidente est
Dott.ssa Sandra Moselli Giudice
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato in data 5.12.2024
da
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Rigante, giusta mandato in Parte_1 atti
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Rigante, giusta mandato in atti, Parte_2
- Ricorrenti -
Motivi in fatto e diritto della decisione letto il ricorso, depositato in data 5.12.2024 nell'interesse di e Parte_1
, con il quale è stato chiesto modificarsi le condizioni di cui alla separazione Parte_2 omologata dal Tribunale di Trani in data 13.2.2001 (giudizio iscritto al n. R.G. 1676/2000), su domanda congiunta delle parti, con cessazione dell'obbligo da parte del di Parte_2 corrispondere in favore della il contributo per il mantenimento dei figli Parte_1
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], ivi comprese CP_1 Per_1 le spese straordinarie, in quanto maggiorenni e divenuti economicamente indipendenti, e con la riduzione dell'assegno per il mantenimento in favore della ad € 100,00, oltre Parte_1 aggiornamento Istat, e tanto per sopraggiunte mutate condizioni di salute del sig. e Parte_2 peggioramento della sua capacità di contribuire al mantenimento della coniuge;
visto l'art. 473 bis 51, ult. comma, c.p.c., ai sensi del quale “in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il presidente designa il relatore che, acquisito il parere del pubblico ministero, riferisce in camera di consiglio”, richiesto il parere ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
reputato che la modifica, che viene richiesta, non contrasta con norme imperative ed inderogabili, ovvero con l'interesse superiore della prole, ormai maggiorenne ed economicamente indipendente, cosicché nulla osta al recepimento dell'accordo; considerato che nulla va disposto sulle spese, in ragione della natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
Revoca il decreto di fissazione di udienza del 20.12.2024 (udienza fissata al 25.09.2024) e, pronunciando ex art. 473 bis 51, ult. comma, c.p.c., sul ricorso congiunto nell'interesse di e , così provvede: Parte_1 Parte_2 dispone la modificazione delle condizioni di cui al decreto di omologa emesso dal Tribunale di Trani in data 13.2.2001 (R.G. 1676/2000) alle condizioni di cui al ricorso congiunto del
5.12.2024, che qui si intende richiamato e trascritto;
nulla per le spese di lite.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 18.02.2025
Il Presidente est. dott.ssa Laura Cantore