Art. 5. Comunicazione di impiego 1. Almeno cinque giorni prima di utilizzare i prodotti alcolici agevolati negli impieghi di cui all'art. 3, l'esercente deve presentare all'UTF apposita comunicazione, nella quale deve indicare il periodo di utilizzazione, che non deve superare il bimestre, l'orario giornaliero delle lavorazioni, la quantita' dei prodotti agevolati che intende impiegare, la natura e l'entita' delle operazioni da effettuare. Copia dell'anzidetta comunicazione deve essere tenuta presso l'impianto di utilizzazione, allegata al registro di cui al comma 1 dell'art. 4. La comunicazione non e' effettuata dalle ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3.
2. In aggiunta ai controlli eventualmente posti in essere sulla movimentazione dei prodotti esenti, l'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante l'effettuazione del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarita' del loro impiego nell'uso agevolato, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui all'art. 4, comma 3. Controlli analoghi sono effettuati saltuariamente anche presso le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3.
2. In aggiunta ai controlli eventualmente posti in essere sulla movimentazione dei prodotti esenti, l'UTF dispone riscontri in loco, almeno una volta all'anno, anche mediante l'effettuazione del bilancio di materia e di quello energetico, sulla regolarita' del loro impiego nell'uso agevolato, annotandone i risultati sui prospetti riepilogativi mensili di cui all'art. 4, comma 3. Controlli analoghi sono effettuati saltuariamente anche presso le ditte di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 3.