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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2255/2023 promosso da:
cod. fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. MUGNAINI MATTEO;
- parte attrice - contro
cod. fisc. rappresentata e difesa CP_1 C.F._1 dall'avv. PINZAUTI STEFANO;
- parte convenuta–
Oggetto: responsabilità professionale avvocato.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, per tutti i motivi ivi esposti, accogliere la domanda così co- me proposta e, per l'effetto, accertata la responsabilità dell'Avv. nella causa- CP_1 zione del danno di cui in narrativa, per tutti i motivi ivi esposti, condannare la medesima al pagamento in favore del Sig. dell'importo di € 41.536,47 (quarantunomila- Parte_1 ciqneuecentotrentasei/47) o di quella maggiore o minor somma che apparirà di Giustizia, a titolo di risarcimento del danno, e comunque per tutti i titoli di cui in narrativa, oltre agli in- teressi legali dal dì del dovuto ad oggi. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni parte convenuta: “Nel merito in tesi: rigettare la domanda proposta da nei confronti dell'Avv. in quanto infondata in fatto ed in di- Parte_1 CP_1 ritto, e comunque non provata per tutti i motivi dedotti in comparsa di costituzione e rispo- sta e deducendi in corso di causa, con vittoria di compensi professionali e spese in favore della terza chiamata da liquidarsi ex D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018, Controparte_2 oltre 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CAP di legge;
nel merito, in ipotesi: in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parzia- le, della domanda dell'attore, dopo rigorosa prova dei danni asseritamente subiti dall'atto- re, purgati e quantificati anche alla luce di tutte le eccezioni e le contestazioni che sono sta- te sollevate dalla parte convenuta, disporre la congrua riduzione delle somme richieste dal Sig. all'Avv. rispetto a quelle maggiori pretese e domandate Parte_1 CP_1
1 nell'atto di citazione, liquidando la entità del danno, in ogni caso secondo diritto, ed all'esito delle prove che saranno offerte da parte attrice in corso di causa, ed in estremo subordine, comunque, secondo equità e giustizia;
con la integrale compensazione delle spese e delle competenze di patrocinio nei confronti dell'attore, anche in considerazione del parziale ac- coglimento della domanda, rispetto alle maggiori pretese domandate in punto di “quantum debeatur”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- , premesso di avere conferito all'avv. Parte_1 CP_1
l'incarico di impugnare il licenziamento disposto da FI SR, ha dedotto che il ri- corso era stato notificato erroneamente a FI di LI EG & C snc con la con- seguenza che il giudice aveva rigettato il ricorso. Deducendo che esso avrebbe avuto rilevanti possibilità di essere accolto seppure in grado di appello, ha lamen- tato che la professionista, non avendogli tempestivamente comunicato l'esito del giudizio né avendogli fornito alcuna copia del provvedimento al fine di poterlo eventualmente impugnare, gli aveva definitivamente precluso l'azione.
Parte convenuta si è costituita in giudizio ribattendo che:
a) solo nelle conclusioni del ricorso veniva indicata come società convenuta la FI snc di LE EG & C e non la FI SR cui tutto il ricorso faceva invece riferimento;
b) il ricorso era stato notificato correttamente a FI SR presso la propria sede e nonostante ciò, nel corso della causa si era costituita l'altra società e, in ogni caso, si sarebbe trattato di errore materiale emendabile;
c) non solo in varie occasioni era stato possibile per l'attore prendere co- gnizione del ricorso, ma lo stesso aveva consapevolmente assunto la decisione di non proporre il successivo procedimento di merito nel quale avrebbero potuto es- sere svolte tutte le contestazioni nel merito;
d) il risarcimento dovrebbe essere limitato alla somma proposta dal giudice de lavoro ed accettata a titolo transattivo del lavoratore.
2.- Nel caso in esame, l'errore addebitato all'avv. è consistito CP_1 nell'avere indicato nel ricorso FI di LI EG & C snc, originaria datrice di la- voro dell'odierno attore, invece che FI SR che aveva intimato l'impugnato li- cenziamento. Dalla lettura del ricorso si può appurare che, a differenza di quanto dedotto dalla convenuta (secondo cui “nelle sole conclusioni del ricorso, veniva er- roneamente indicata la SIFIM snc di LI EG & C. (società che aveva originaria-
2 mente assunto il lavoratore nel 2014), anziché la FI S.r.l. (società che era suben- trata nel rapporto a seguito della conclusione di un contratto di affitto di ramo di azienda)”) risulta che FI di LI EG & C snc:
a) nelle conclusioni viene ripetuta tre volte;
b) è costantemente indicata nel corso dell'atto;
c) è indicata nella prima relata di notifica.
A fonte di ciò, FI SR compare solo nei punti 23 e 25 del citato ricorso.
Premesso che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile anche d'ufficio, si deve considerare che non si tratta di un errore materiale in quanto viene indi- viduato un soggetto diverso da quello che aveva intimato il licenziamento per de- nominazione e per natura giuridica. Il richiamo svolto dalla convenuta alla giuri- sprudenza di legittimità non è conferente – e semmai conferma la tesi opposta - dal momento che nella citata sentenza n. 8430/2016 si è statuito che “l'indica- zione del soggetto … concretizza un mero errore materiale che non determina l'inva- lidità dell'atto e della sua notificazione, se non influisce sulla individuazione del soggetto cui tali atti si riferiscono” e nel caso in esame l'errore incide – eccome – sull'identificazione del soggetto.
Si invece tratta di un errore grave dal momento che esso ha provocato la definitività dell'intimato licenziamento e che non poteva essere emendato nel successivo giudizio di merito (o, se anche fosse, di appello o di reclamo) in quanto la domanda era ormai definitivamente cristallizzata nei confronti sola della snc ed il prosieguo del processo non avrebbe consentito di modificare quel dato.
Sempre in merito a questo profilo, sono risultate inconferenti le prove per testi dei dipendenti del sindacato relative all'illustrazione delle tempistiche per la pro- secuzione del giudizio in quanto in ogni caso – come illustrato più sopra - ciò non avrebbe potuto essere di alcun vantaggio;
irrilevanti sono risultate anche le considerazioni in ordine al fatto che il ricorso sarebbe stato inviato all'attore e questi non avrebbe rilevato l'errore sulla denominazione perché, anche ove ciò fosse vero, è solo il professionista che si assume la responsabilità di quello che scrive o – come in questo caso – che non scrive.
Occorre verificare se sussista anche la responsabilità risarcitoria dell'avvocato profilo che ricorre ove l'errore abbia causato un danno in capo al cliente consistente nel pregiudizio subito per perdita di canches di conseguire il
3 bene anelato ovvero i benefici perduti per il consolidarsi del licenziamento. Detta verifica “passa” necessariamente per il sindacato sul fondamento delle ragioni ar- ticolate nell'abito del giudizio lavoristico che rientra nell'onere probatorio della parte attrice come, anche recentemente, ha precisato la Corte di Cassazione se- condo cui “in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, qualora essa si sia tradotta nella impossibilità per il cliente di intraprendere l'iniziativa giudiziaria concordata (per omessa proposizione di una impugnazione nei termini, oppure, co- me nella specie, per omesso rilascio della firma del cliente sul ricorso, dichiarato per questo inammissibile) ai fini della configurabilità del diritto del cliente al risar- cimento del danno è necessario all'attore non soltanto provare il comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e il suo rapporto causale con la preclusione della iniziativa giudiziari, ma anche che, se fosse stata intrapresa, l'i- niziativa giudiziaria avrebbe avuto, sulla base di una valutazione ex ante ed appli- cando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di ac- coglimento” (Cass. 06/09/2024, n. 24007).
Si deve dire che detto onere è stato più agevolmente soddisfatto dalla parte in base alle motivazione addotte dall'avv. nello “sfortunato” ricorso. Infatti, CP_1 paradossalmente è proprio la convenuta a “spianare” la strada all'attore per il ri- chiesto risarcimento tipica 'maledizione' dei bravi avvocati i quali devono … “di- fendersi da se stessi” in sede di accertamento della propria responsabilità profes- sionale: infatti, coglie(va) nel segno il primo motivo di impugnazione del ricorso redatto dall'avv. “violazione dell'art. 3 co. 3 bis D.lgs 216/2023”) anche alla CP_1 luce della recentissima giurisprudenza di legittimità secondo cui “il datore di la- voro che intenda procedere al licenziamento del prestatore di lavoro, affetto da ini- doneità fisica allo svolgimento delle mansioni, deve provare di aver ricercato acco- modamenti ragionevoli, idonei a consentire lo svolgimento anche di attività lavora- tiva, alternativa a quella preclusa dalla disabilità” dovendo “altresì provare di aver compiuto uno sforzo diligente ed esigibile, al fine di reperire una soluzione organiz- zativa appropriata che scongiuri il licenziamento, avuto riguardo ad ogni circostan- za rilevante nel caso concreto” (Cass. 9 maggio 2025, n. 12270). Dunque, in base ad una ragionevole prognosi, l'impugnazione del licenziamento aveva ottime pro- babilità di essere accolta.
Venendo alla quantificazione del dovuto, parte convenuta si è limitata a ri-
4 levare che in sede transattiva e accogliendo la proposta del giudice, Parte_2
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aveva accettato la somma di € 11.790,06. Sul punto tuttavia, come corretta- mente eccepito da parte attrice, nessuna prova della circostanza è stata fornita risultando il doc. 6 un riepilogo di appuntamenti. Da ciò consegue che invece fondate le osservazione della parte attrice in merito alla spettanza della somma di
€ 41.536,47 che raggruppa tutte le somme che per legge spetterebbero al lavora- tore in base alla legge.
La domanda, conclusivamente, deve trovare accoglimento.
3.- Per quanto attiene alla regolamentazione delle spese, deve valorizzarsi l'involontario “contributo” fornito dall'avv. all'accoglimento della domanda CP_1 che giustifica la compensazione per la metà delle spese di giudizio sostenute da parte attrice.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- condanna a corrispondere a la somma di € CP_1 Parte_1
41.536,47 oltre interessi dalla data di notifica della citazione;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da CP_1 Parte_1
che si liquidano in € 7.000,00 oltre accessori come per legge disponendone
[...] la compensazione per la quota della metà.
Pistoia, 4/12/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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