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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/07/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1228/2024
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 10.07.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 11.06.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 06.06.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso civile n. 1228/2024 R.G.,
promossa con ricorso in opposizione ex art. 22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs.
150/2011 da:
in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Parte_1
Parte_2
- ricorrente, con l'Avv. O. Grazioli -
contro
, in persona del Direttore Controparte_1
pro tempore
- resistente, con i funzionari Avv. A. Del Torto, Avv. A. Davide e Dott.ssa A. Riefolo -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione ad ordinanza ingiunzione n° 2024/CONT/002/24 del
25.01.2024 e notificata in data 02.02.2024, ex art. 22, Legge n. 689/1981 ed ex art. 6
D. Lgs. 150/2011.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato prima presso la Sezione Lavoro dell'intestato
Tribunale poi, in data 11.03.2024, presso la III Sezione Civile dello stesso, parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2024/CONT/002/24
del 25.01.2024, notificata in data 02.02.2024 ed emessa per maxisanzione per lavoro sommerso per l'impiego del lavoratore subordinato Controparte_2
(02/02/2023), senza preventiva comunicazione al competente Centro per l'Impiego, né
altri adempimenti contributivi idonei a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro e per avere comunicato alla Camera di Commercio ed agli Istituti previdenziali,
tardivamente, la variazione della sede principale e come dettagliatamente descritte nell'ordinanza de qua.
La società ricorrente contestava l'illegittimità e/o la nullità del punto a)
dell'ordinanza ingiunzione perché fondato su un'erronea considerazione della realtà;
chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva della stessa.
Letto il ricorso in opposizione ed iscritto nel ruolo generale del contenzioso civile n° 1228/2024 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Onorario Dott.ssa
Liviana Legittimo fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 17.09.2024,
sospendendo l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta fino all'esito del giudizio.
In data 12.08.2024 si costituiva parte resistente Controparte_1
di con comparsa di costituzione e risposta e depositando la
[...] CP_1
documentazione di cui all'art. 23, comma 2, Legge n° 689/1981, chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione, siccome infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il sindacato del Giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme ed all'entità
previsti dalla Legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (ex multis,
Cassazione – Sezioni Unite, n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva necessariamente che “ove l'Amministrazione non adempia
all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo
il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione deve essere
accolta” (vedasi, Cassazione, 26.05.1999, n. 5095). In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il citato art. 23, infatti, a norma del quale il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità
che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (ex plurimis, Cassazione, 15.04.1999, n. 3741).
Del resto, l'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il Giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
4 2. Passando ora al merito della vertenza, nel caso di specie, si ritiene che l'Amministrazione abbia solo in parte procurato di provare la responsabilità della ricorrente ed unicamente per una delle violazioni in oggetto (punto b), con riferimento alla tardiva comunicazione alla Camera di Commercio della variazione della sede principale;
violazione, tra l'altro, non dalla ricorrente contestata.
Per quanto attiene al punto b), infatti, preliminarmente occorre rilevare che la società ricorrente, come correttamente sostenuto dall' resistente, non ha CP_3
sollevato né specifiche contestazioni, né distinte eccezioni in merito e, pertanto,
l'odierno Giudicante non può che confermare detta violazione, trovando applicazione il noto principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
2.1 Parte ricorrente, poi, ha formulato richiesta di riduzione al minimo edittale dell'importo delle sanzioni delle violazioni dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
richiesta che il sottoscritto Giudicante ritiene di non potere completamente accogliere,
ritenendo congrua ed adeguata, comunque, una riduzione della sanzione.
Per i motivi esposti, tenuto altresì conto dei criteri di cui all'art. 11 della Legge n.
689/1981, la sanzione comminata al punto b) è confermata nella misura di € 250,00.
3. Per quanto attiene, poi, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, codesto Giudicante ritiene accoglibile l'orientamento, peraltro predominante, assunto dalla Suprema Corte di Cassazione
Civile – Sezione Lavoro che, a conferma dell'orientamento maggioritario, statuisce che
“I verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in
relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale, non possono esimere
il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto
può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (ex
plurimis, Cassazione Civile - Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Occorre vagliare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì efficacia di prova fino a
5 querela di falso della provenienza dell'atto dal Pubblico Funzionario e della veridicità
degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Nel giudizio a cognizione piena, infatti, come quello in esame, il Giudice non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie e può valutare, nel suo libero e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza o meno delle stesse (ex multis, Cassazione Civile,
Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26.10.2000,
n. 1133; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545).
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così
prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
Orbene, per quanto detto sopra, pertanto, ritiene codesto Giudicante che la violazione ed irregolarità contestata e dettagliatamente indicata nel punto a)
dell'ordinanza ingiunzione opposta non abbia trovato fondamento nella documentazione prodotta in atti e depositata in corso di causa e, pertanto, sul punto a) il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Incontrovertibile e dirimente è, infatti, la circostanza che la documentazione versata in atti prova senza alcun dubbio sia che il veicolo targato FR556WP era stato
Part correttamente noleggiato alla diversa Società sia che il Parte_3
lavoratore in contestazione Sig. il giorno di cui al verbale Controparte_2 6 02.02.2023, era regolarmente assunto da suddetta diversa Società, tramite contratto con una Agenzia di lavoro interinale.
Concludendo, quindi, nel caso di specie, per le superiori considerazioni e sulla scorta della documentazione autorizzata depositata anche in corso di causa non può
ritenersi provata la responsabilità della Società ricorrente, avendo la difesa di quest'ultima fornito un quadro probatorio convincente e sufficiente a contrastare la documentazione acquisita dagli Agenti verbalizzanti.
4. Per quanto attiene alle spese di lite, infine, ritiene codesto Giudicante non si possa non addivenire ad una compensazione totale delle stesse e ciò sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali non solo non può prescindersi, ma pure è dirimente per la decisione in merito, il comportamento tenuto dalle parti.
Ebbene, certamente nel caso di specie non può che sicuramente ritenersi che parte resistente non abbia posto in essere comportamenti nè negligenti, nè imperiti e che,
quindi, non abbia dato causa alla presente lite avendo anzi agito in tutela di un preminente interesse pubblico, concreto ed attuale e che la stessa, come argomentato,
dedotto e comprovato, non avrebbe comunque potuto procedere, con la documentazione in suo possesso, con l'annullamento della sanzione di cui alla lettera a)
dell'ordinanza ingiunzione de qua. Stesse argomentazioni possono parimenti essere svolte nei confronti della Società ricorrente la quale, con la documentazione versata agli
Organi accertatori, riteneva in buona fede di avere opportunamente dimostrato che il lavoratore in contestazione non era proprio dipendente.
Quindi, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il caso in questione ricade palesemente in una delle fattispecie previste che consentono di attuare la integrale compensazione delle spese di lite per non potersi considerare nessuna delle parti in causa, si ripete, senza alcun dubbio, come colei che abbia dato causa alla lite e
7 ciò in quanto “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di
lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte
che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale“ (ex plurimis, Cassazione, ordinanza 24.03.2015, n. 5842). In
suddetti casi, infine, si ricorda, è rimessa alla valutazione del Giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese.
Ad abundantiam, preme sottolineare che la Cassazione, anche in un arresto recentissimo, afferma che la nozione di soccombenza reciproca include l'ipotesi di accoglimento parziale della domanda svolta dalla parte, principio la cui applicazione viepiù si impone ove la sanzione accertata sia inferiore a quella comminata (Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n. 17966/2024; Corte di Cassazione, Sezione
III, n. 3438 del 22.02.2016) e, pertanto, anche secondo quanto stabilito sia dall'art. 92
c.p.c., sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 del 19.04.2018, le spese di lite vengono compensate integralmente fra le parti, avuto riguardo pure alla peculiarità della fattispecie ed alla operata rideterminazione della sanzione amministrativa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● RIGETTA parzialmente il ricorso in opposizione proposto dalla Società ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione n. n° 2024/CONT/002/24 del Parte_1
25.01.2024 e notificata in data 02.02.2024, che conferma limitatamente al punto b).
8 ● ORDINA alla ricorrente di pagare la somma di € 250,00 Parte_1
per la violazione di cui al punto b) dell'ordinanza ingiunzione opposta n.
2024/CONT/002/24, oltre ad € 45,00 per spese di notifica.
● ACCOGLIE parzialmente il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente
[...]
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2024/CONT/002/24 del 25.01.2024 Parte_1
e notificata in data 02.02.2024, limitatamente al punto a), che dichiara nullo ed annulla integralmente.
● DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, per le ragioni sopra evidenziate ed i motivi dedotti in narrativa.
Così deciso in Modena, il giorno 25 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
9
TRIBUNALE DI MODENA
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo,
tenuto conto che l'udienza del giorno 10.07.2025 si celebra in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in data 11.06.2025;
lette le note autorizzate di trattazione scritta depositate da parte resistente in data 06.06.2025
P.Q.M.
dato atto di quanto sopra, sulle conclusioni precisate dalle parti, decide la causa come da sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., che viene depositata in via telematica di seguito al presente verbale.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
1
TRIBUNALE DI MODENA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario Dott.ssa Liviana Legittimo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel ruolo generale del contenzioso civile n. 1228/2024 R.G.,
promossa con ricorso in opposizione ex art. 22, Legge n° 689/1981 ed ex art. 6 D. Lgs.
150/2011 da:
in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Parte_1
Parte_2
- ricorrente, con l'Avv. O. Grazioli -
contro
, in persona del Direttore Controparte_1
pro tempore
- resistente, con i funzionari Avv. A. Del Torto, Avv. A. Davide e Dott.ssa A. Riefolo -
* * *
Causa decisa sulle conclusioni precisate dalle parti, come da rispettivi atti, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
IN PUNTO A: opposizione ad ordinanza ingiunzione n° 2024/CONT/002/24 del
25.01.2024 e notificata in data 02.02.2024, ex art. 22, Legge n. 689/1981 ed ex art. 6
D. Lgs. 150/2011.
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Mediante ricorso depositato prima presso la Sezione Lavoro dell'intestato
Tribunale poi, in data 11.03.2024, presso la III Sezione Civile dello stesso, parte ricorrente ha proposto ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2024/CONT/002/24
del 25.01.2024, notificata in data 02.02.2024 ed emessa per maxisanzione per lavoro sommerso per l'impiego del lavoratore subordinato Controparte_2
(02/02/2023), senza preventiva comunicazione al competente Centro per l'Impiego, né
altri adempimenti contributivi idonei a dimostrare la volontà di non occultare il rapporto di lavoro e per avere comunicato alla Camera di Commercio ed agli Istituti previdenziali,
tardivamente, la variazione della sede principale e come dettagliatamente descritte nell'ordinanza de qua.
La società ricorrente contestava l'illegittimità e/o la nullità del punto a)
dell'ordinanza ingiunzione perché fondato su un'erronea considerazione della realtà;
chiedeva, inoltre, sospendersi l'efficacia esecutiva della stessa.
Letto il ricorso in opposizione ed iscritto nel ruolo generale del contenzioso civile n° 1228/2024 R.G., ritenuta la tempestività del medesimo, il Giudice Onorario Dott.ssa
Liviana Legittimo fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 17.09.2024,
sospendendo l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta fino all'esito del giudizio.
In data 12.08.2024 si costituiva parte resistente Controparte_1
di con comparsa di costituzione e risposta e depositando la
[...] CP_1
documentazione di cui all'art. 23, comma 2, Legge n° 689/1981, chiedendo il rigetto del ricorso in opposizione, siccome infondato in fatto ed in diritto.
La causa, istruita con i documenti prodotti dalle parti, veniva trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che il sindacato del Giudice dell'opposizione sull'ordinanza ingiunzione o verbale di contestazione si svolge sul rapporto, ovvero sull'accertamento della conformità della irrogata sanzione ai casi, alle forme ed all'entità
previsti dalla Legge, atteso che si fa valere il diritto a non essere tenuti ad una prestazione patrimoniale se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge (ex multis,
Cassazione – Sezioni Unite, n. 1786/2010).
Dovendosi, dunque, accertare non già la legittimità degli atti amministrativi, bensì
l'effettiva sussistenza dell'illecito, va altresì rammentato che è consolidato il principio secondo il quale, con l'opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'Amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente. Ne deriva necessariamente che “ove l'Amministrazione non adempia
all'onere di dimostrare compiutamente l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo
il disposto dell'art. 23, comma 12, della L. n. 689 del 1981, l'opposizione deve essere
accolta” (vedasi, Cassazione, 26.05.1999, n. 5095). In tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, il citato art. 23, infatti, a norma del quale il Giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità della parte opponente, recepisce le regole civilistiche sull'onere della prova, spettando all'Autorità
che ha emesso l'ordinanza ingiunzione dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa avanzata nei confronti dell'intimato (ex plurimis, Cassazione, 15.04.1999, n. 3741).
Del resto, l'art. 7, comma 10, del D.Lgs. n. 150 del 2011 prevede che il Giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità
dell'opponente. Occorrerà, dunque, valutare se, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, l'odierna opposta abbia dimostrato la ricorrenza, nel caso di specie, degli elementi costitutivi della responsabilità dell'ingiunta.
4 2. Passando ora al merito della vertenza, nel caso di specie, si ritiene che l'Amministrazione abbia solo in parte procurato di provare la responsabilità della ricorrente ed unicamente per una delle violazioni in oggetto (punto b), con riferimento alla tardiva comunicazione alla Camera di Commercio della variazione della sede principale;
violazione, tra l'altro, non dalla ricorrente contestata.
Per quanto attiene al punto b), infatti, preliminarmente occorre rilevare che la società ricorrente, come correttamente sostenuto dall' resistente, non ha CP_3
sollevato né specifiche contestazioni, né distinte eccezioni in merito e, pertanto,
l'odierno Giudicante non può che confermare detta violazione, trovando applicazione il noto principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.
2.1 Parte ricorrente, poi, ha formulato richiesta di riduzione al minimo edittale dell'importo delle sanzioni delle violazioni dell'ordinanza ingiunzione impugnata,
richiesta che il sottoscritto Giudicante ritiene di non potere completamente accogliere,
ritenendo congrua ed adeguata, comunque, una riduzione della sanzione.
Per i motivi esposti, tenuto altresì conto dei criteri di cui all'art. 11 della Legge n.
689/1981, la sanzione comminata al punto b) è confermata nella misura di € 250,00.
3. Per quanto attiene, poi, alla valenza probatoria dei verbali ispettivi e delle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori, codesto Giudicante ritiene accoglibile l'orientamento, peraltro predominante, assunto dalla Suprema Corte di Cassazione
Civile – Sezione Lavoro che, a conferma dell'orientamento maggioritario, statuisce che
“I verbali ispettivi, non avendo il valore probatorio di un accertamento precostituito in
relazione ai fatti non avvenuti alla presenza del Pubblico Ufficiale, non possono esimere
il Giudice dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, il cui contenuto
può anche rivelarsi in contrasto con quanto indicato nell'accertamento ispettivo” (ex
plurimis, Cassazione Civile - Sezione Lavoro – n. 2275/2000).
Occorre vagliare, infatti, che i "verbali ispettivi", alla stregua di ogni altra attività di indagine compiuta dalla Pubblica Amministrazione, hanno sì efficacia di prova fino a
5 querela di falso della provenienza dell'atto dal Pubblico Funzionario e della veridicità
degli accertamenti compiuti, ma la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni acquisite in sede ispettiva, dovendosi comunque sempre pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa. Nel giudizio a cognizione piena, infatti, come quello in esame, il Giudice non può esimersi dalla valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie e può valutare, nel suo libero e prudente apprezzamento, l'importanza da conferire a dette circostanze per determinare l'eventuale rilevanza o meno delle stesse (ex multis, Cassazione Civile,
Sezione Lavoro, 10.12.2002, n. 17555; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 26.10.2000,
n. 1133; Cassazione Civile, Sezioni Unite, 25.11.1992, n. 12545).
Si consideri, poi, che spetta in via esclusiva al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi dando così
prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla Legge.
Orbene, per quanto detto sopra, pertanto, ritiene codesto Giudicante che la violazione ed irregolarità contestata e dettagliatamente indicata nel punto a)
dell'ordinanza ingiunzione opposta non abbia trovato fondamento nella documentazione prodotta in atti e depositata in corso di causa e, pertanto, sul punto a) il ricorso merita accoglimento, per le ragioni che seguono.
Incontrovertibile e dirimente è, infatti, la circostanza che la documentazione versata in atti prova senza alcun dubbio sia che il veicolo targato FR556WP era stato
Part correttamente noleggiato alla diversa Società sia che il Parte_3
lavoratore in contestazione Sig. il giorno di cui al verbale Controparte_2 6 02.02.2023, era regolarmente assunto da suddetta diversa Società, tramite contratto con una Agenzia di lavoro interinale.
Concludendo, quindi, nel caso di specie, per le superiori considerazioni e sulla scorta della documentazione autorizzata depositata anche in corso di causa non può
ritenersi provata la responsabilità della Società ricorrente, avendo la difesa di quest'ultima fornito un quadro probatorio convincente e sufficiente a contrastare la documentazione acquisita dagli Agenti verbalizzanti.
4. Per quanto attiene alle spese di lite, infine, ritiene codesto Giudicante non si possa non addivenire ad una compensazione totale delle stesse e ciò sia sulla base della normativa vigente, sia dei recenti arresti giurisprudenziali secondo i quali non solo non può prescindersi, ma pure è dirimente per la decisione in merito, il comportamento tenuto dalle parti.
Ebbene, certamente nel caso di specie non può che sicuramente ritenersi che parte resistente non abbia posto in essere comportamenti nè negligenti, nè imperiti e che,
quindi, non abbia dato causa alla presente lite avendo anzi agito in tutela di un preminente interesse pubblico, concreto ed attuale e che la stessa, come argomentato,
dedotto e comprovato, non avrebbe comunque potuto procedere, con la documentazione in suo possesso, con l'annullamento della sanzione di cui alla lettera a)
dell'ordinanza ingiunzione de qua. Stesse argomentazioni possono parimenti essere svolte nei confronti della Società ricorrente la quale, con la documentazione versata agli
Organi accertatori, riteneva in buona fede di avere opportunamente dimostrato che il lavoratore in contestazione non era proprio dipendente.
Quindi, per tutto quanto sopra dedotto ed argomentato, il caso in questione ricade palesemente in una delle fattispecie previste che consentono di attuare la integrale compensazione delle spese di lite per non potersi considerare nessuna delle parti in causa, si ripete, senza alcun dubbio, come colei che abbia dato causa alla lite e
7 ciò in quanto “Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di
lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte
che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario
l'accertamento giudiziale“ (ex plurimis, Cassazione, ordinanza 24.03.2015, n. 5842). In
suddetti casi, infine, si ricorda, è rimessa alla valutazione del Giudice di merito la decisione di compensare interamente le spese.
Ad abundantiam, preme sottolineare che la Cassazione, anche in un arresto recentissimo, afferma che la nozione di soccombenza reciproca include l'ipotesi di accoglimento parziale della domanda svolta dalla parte, principio la cui applicazione viepiù si impone ove la sanzione accertata sia inferiore a quella comminata (Corte di
Cassazione – Sezione Lavoro, ordinanza n. 17966/2024; Corte di Cassazione, Sezione
III, n. 3438 del 22.02.2016) e, pertanto, anche secondo quanto stabilito sia dall'art. 92
c.p.c., sia dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 del 19.04.2018, le spese di lite vengono compensate integralmente fra le parti, avuto riguardo pure alla peculiarità della fattispecie ed alla operata rideterminazione della sanzione amministrativa.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario,
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta;
esaminati gli atti ed i documenti di causa;
consultata la normativa vigente;
così provvede:
● RIGETTA parzialmente il ricorso in opposizione proposto dalla Società ricorrente avverso l'ordinanza ingiunzione n. n° 2024/CONT/002/24 del Parte_1
25.01.2024 e notificata in data 02.02.2024, che conferma limitatamente al punto b).
8 ● ORDINA alla ricorrente di pagare la somma di € 250,00 Parte_1
per la violazione di cui al punto b) dell'ordinanza ingiunzione opposta n.
2024/CONT/002/24, oltre ad € 45,00 per spese di notifica.
● ACCOGLIE parzialmente il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente
[...]
avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2024/CONT/002/24 del 25.01.2024 Parte_1
e notificata in data 02.02.2024, limitatamente al punto a), che dichiara nullo ed annulla integralmente.
● DICHIARA interamente compensate le spese di giudizio fra le parti, per le ragioni sopra evidenziate ed i motivi dedotti in narrativa.
Così deciso in Modena, il giorno 25 luglio 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Liviana Legittimo
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