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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 2977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2977 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3251/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NI ON Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa UE ZZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3251/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FREGUGLIA N. 1, MILANO, presso gli uffici dell'AVVOCATURA DELLO
STATO DI MILANO, che lo rappresenta e difende
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
PIAZZA SAN GIORGIO N. 2, MILANO presso lo studio degli avv.ti CESARE DE LI e
EL AR DE LI, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia il Giudice adito, in riforma della sentenza appellata, rigettare l'opposizione e confermare il decreto sanzionatorio opposto, con conseguenziale riforma del capo relativo alle spese del primo grado. pagina 1 di 9 In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della riduzione della sanzione, riformare il capo relativo alle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese del primo grado nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con la rifusione delle spese del presente grado.
Per Controparte_1
Voglia Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis, così giudicare:
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1549/2023 pubblicata in data 24 ottobre 2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado aveva proposto, avanti al Tribunale di Busto Arsizio, opposizione avverso il Controparte_1 decreto del n. 449260 del 9 maggio 2023 con il quale gli era Parte_1 stata irrogata la sanzione di 117.568,00 euro per la violazione dell'art. 3 del D. Lgs. 195/2008 consistente nell'aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione di denaro contante per Euro
303.920,00, chiedendo di rideterminare, previa revoca del decreto opposto, la sanzione amministrativa irrogata in misura pari al minimo edittale ex art. art. 9, c. 1, lett. b), D.Lgs. 19.11.2008, n. 195.
In particolare, l'opponente aveva dedotto che:
− il suddetto decreto è stato emesso in accoglimento del parere datato 4 maggio 2023 (doc. 2), con il quale la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, visto “il processo verbale di accertamento e contestuale sequestro elevato in data 03/12/2022 dall' di Malpensa”, premesso che “l'incolpato, in uscita dal territorio Controparte_2 dello Stato in partenza per Hong Kong, veniva fermato per un controllo doganale.
Preventivamente avvertito dell'obbligo di redigere la dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante …. per un valore pari o superiore a Euro 10.000,00, alla specifica richiesta dei verbalizzanti rispondeva di non aver nulla da dichiarare. Sottoposta a verifica, la parte veniva trovata in possesso dei valori indicati in rubrica, non accompagnati dalla prescritta dichiarazione” (cfr. pag. 1 doc. 2), e considerato che “nella fattispecie la parte non solo ha disatteso il suddetto adempimento dichiarativo ……. ma ha anche fornito alla richiesta sull'eventuale trasporto al seguito di denaro contante formulata dai funzionari doganali, che in
pagina 2 di 9 sede di verifica rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, una risposta non veritiera in relazione all'effettivo importo di denaro contante trasportato al seguito” (cfr. pag. 2 doc. 2), ha ritenuto congrua la sanzione di Euro 117.568,00 poi effettivamente irrogata, che è pari al 40% dell'importo trasportato eccedente la soglia consentita in assenza di dichiarazione di esportazione (Euro 303.920,00 – Euro 10.000,00 = Euro 293.920 x 40% = Euro 117.568,00).
Ciò a fronte di un minimo e un massimo edittale stabiliti rispettivamente nel 30% e nel 50% dell'importo eccedente la soglia (ex art. art. 9, c. 1, lett. b), D.Lgs. 19.11.2008, n. 195);
− quanto verbalizzato dai Funzionari dell' di Malpensa non corrisponde al Controparte_2 vero. Il predetto verbale dell' fa, infatti, riferimento al precedente verbale Controparte_2 redatto dai militari della Guardia di Finanza - i soli che hanno, direttamente e materialmente, partecipato al controllo - i quali hanno attestato che l'opponente alla domanda sull'eventuale possesso di denaro oltre le soglie di legge, ha spontaneamente dichiarato “di avere con sé
«denaro contante»”;
− dal decreto opposto emerge testualmente che esso “è stato influenzato in modo decisivo dalla falsa rappresentazione contenuta nel verbale di accertamento redatto dai funzionari delle
Dogane: atteso il reale svolgimento dei fatti e il comportamento trasparente e collaborante del signor che depone a favore della natura meramente colposa della violazione commessa, CP_1 attesa inoltre l'assenza di recidiva, è solo questa falsa rappresentazione ad aver condotto il
a comminare al signor una sanzione ben superiore al minimo edittale”. Parte_1 CP_1
Si è costituito il , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la Parte_1 conferma del decreto opposto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione dei militari della Guardia di
Finanza che hanno redatto il verbale del 3.12.2022.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 1549/23 il Tribunale di Busto Arsizio ha così statuito:
“- ridetermina la sanzione amministrativa in misura pari al minimo edittale ex art. 9, com. 1, lett. b),
D.lgs. n. 195/2008.
- Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere le spese di lite liquidate come in motivazione”
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure è il seguente: “la violazione commessa dal si può ritenere alla luce dell'istruttoria svolta come certa e comprovata. Infatti, in tutta la zona CP_1 dell'aeroporto era segnato l'obbligo di dichiarazione valutaria e il ricorrente non era la prima volta
pagina 3 di 9 che si recava a Hong Kong per cui era consapevole di tale obbligo. Non corrisponde al vero quanto dichiarato dai funzionari dell'Agenzia doganale nel loro rapporto come si desume dalla deposizione degli agenti operanti della Guardia di Finanza. Superfluo appare un accertamento con querela di falso del verbale doganale quando la non veridicità di quanto riportato risulta dai verbali della Guardia di
Finanzia così come confermati oggi dal teste. Il si è dimostrato estremamente collaborativo, CP_1 spontaneamente dichiarando il trasporto di denaro contante ed una volta portato in ufficio, ha subito consegnato il denaro occultato sulla sua persona. La collaborazione del se non fa venir meno la CP_1 violazione dell'obbligo di dichiarazione valutaria commesso, incide sicuramente sull'entità della sanzione che deve essere ridotta al minimo edittale.
Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto, il deve rifondere dette spese liquidate Parte_1 in € 3.000,00 oltre accessori di legge”.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , deducendo che: Parte_1
− il verbale redatto dagli agenti fa piena prova fino a querela di falso;
− il contenuto del verbale è stato confermato dall'agente escusso dinanzi al Tribunale;
− nei verbali sottesi all'adozione del decreto sanzionatorio viene riportato - e tale circostanza è del tutto pacifica - che il trasgressore ha dichiarato di portare del denaro contante, ma nulla ha riferito riguardo l'importo trasportato, vale a dire riguardo l'elemento qualificante la condotta come illecita. L'appellato, dunque, non ha mai dichiarato di portare con sé una somma di denaro superiore alla soglia, oltre la quale sorge l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 3 d.lgs.
195/2008. L'entità della somma trasportata e occultata dall'opponente (superiore a 300.000,00 euro) è stata accertata dagli agenti soltanto durante il controllo. Pertanto, non ha ragion d'essere l'enfasi posta sul fatto che il trasgressore abbia dichiarato di avere con sé del denaro, atteso che tale circostanza di per sé e in assenza di dichiarazioni riguardo la quantità di contante non costituisce certo ammissione spontanea dell'illecito, la cui commissione è stata scoperta dagli agenti e non rivelata dall'appellato sua sponte;
− l'art. 11 l. 689/1981 prevede quali criteri di quantificazione della sanzione la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche. La legge non fa alcun riferimento a condotte meramente collaborative con le forze dell'ordine e ciò è coerente pagina 4 di 9 con la circostanza che siffatti comportamenti di collaborazione costituiscono un preciso dovere in capo ad ogni cittadino;
− in relazione ai criteri effettivamente previsti dalla legge, il ricorrente non ha allegato nulla di rilevante, essendosi limitato a dedurre la già menzionata collaborazione con gli agenti e l'asserita natura colposa dell'illecito;
− nel caso di specie si deve tenere conto: dell'ingente importo della somma in questione;
che il ha tentato di esportare il denaro nascondendolo in una fascia elastica all'interno dei CP_1 pantaloni, condotta palesemente preordinata alla violazione degli obblighi valutari e incompatibile con qualsivoglia ipotesi di buona fede e/o di collaborazione con le autorità in fase di accertamento;
che il non appare certo persona sprovveduta, avendo dichiarato di essere CP_1 stato titolare di un ambulatorio veterinario e di due negozi di gioielleria (cfr. verbale di operazioni compiute della GdF del 03/12/203 ore 10.00 in pag. 2) e che si trattava dell'ennesimo viaggio che si accingeva ad effettuare ad Hong Kong;
che la misura della valuta trasportata in eccedenza rispetto al limite previsto ex lege è indice di una situazione economica decisamente agiata tale da consentirgli anche investimenti all'estero come lo stesso ha dichiarato;
− in conclusione, poiché la sanzione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 195/2008 prevede una forbice edittale compresa fra il 30% e il 50% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'art. 3 se tale valore, come nel caso di specie, era superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione irrogante ha ritenuto congruo applicare una percentuale pari al 40% (che si attesta alla metà esatta della forbice edittale) in considerazione della gravità del comportamento omissivo del ricorrente e di tutti i profili valutativi previsti dal richiamato art. 11, della l. n. 689/1981;
− infine, risulta erronea la pronuncia sulle spese atteso che costituisce orientamento tralatizio quello secondo cui, nel caso di riduzione dell'importo della sanzione in sede giurisdizionale, la p.a. opposta non può essere considerata soccombente, stante la conferma della sussistenza della violazione e, di conseguenza, la fondatezza della pretesa sanzionatoria: “nonostante l'avvenuta riduzione del petitum, di cui alla ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione, il Giudice di merito non poteva condannare la opposta al pagamento, sia pure parziale, delle spese processuali sostenute dalla controparte, non comportando, detta riduzione, "soccombenza" per la P.A., ma solo, eventualmente, procedere ad una compensazione totale o parziale delle spese,
pagina 5 di 9 sempre, però, facendo gravare, in quest'ultima evenienza, il pagamento del residuo sugli opponenti, soccombenti” (Cass. Civ., sent. n. 7638/2004).
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo che: Controparte_1
− il verbale in questione non è stato redatto dagli operanti della Guardia di Finanza che hanno eseguito il controllo sul signor bensì dai funzionari della in un momento CP_1 Pt_2 successivo al controllo: questi ultimi hanno riportato quindi fatti che non sono avvenuti alla loro presenza, e pertanto la veridicità della loro verbalizzazione non deve essere contestata tramite querela di falso, essendo sufficiente offrire piena prova della sua falsità. Prova che, in concreto, risulta costituita dal precedente “Verbale di operazioni compiute” redatto dagli operanti della
Guardia di Finanza che soli, direttamente e materialmente, hanno partecipato al controllo sul signor nonché dalla testimonianza resa in giudizio da uno di essi, il vice brigadiere CP_1
; Testimone_1
− l'art. 11 della L. 689/1981, laddove prevede che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si deve aver riguardo, tra il resto, “all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso”, si riferisce essenzialmente alla condotta posta in essere dall'agente nelle fasi di accertamento della violazione, e all'elemento soggettivo;
− costituisce orientamento storico, condiviso dai giudici di legittimità, quello secondo cui anche se la formulazione dell'art. 23 comma 11, della legge 689/81 è letteralmente incompleta questa non preclude la pronunzia sulle spese a carico della Pubblica Amministrazione nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione (ex multis Cass. civ., sez. I 28/1171987, n. 8855 - Cass. civ., sez.
I 02/02/1998, n.1037).
All'udienza del 5.11.2025, a seguito della discussione delle parti, la Corte ha dato lettura del dispositivo, riservando la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
La Corte non condivide l'assunto del Tribunale secondo cui “Non corrisponde al vero quanto dichiarato dai funzionari dell' nel loro rapporto come si desume dalla deposizione Controparte_3 degli agenti operanti della Guardia di Finanza. Superfluo appare un accertamento con querela di falso
pagina 6 di 9 del verbale doganale quando la non veridicità di quanto riportato risulta dai verbali della Guardia di
Finanzia così come confermati oggi dal teste. Il si è dimostrato estremamente collaborativo, CP_1 spontaneamente dichiarando il trasporto di denaro contante ed una volta portato in ufficio, ha subito consegnato il denaro occultato sulla sua persona. La collaborazione del se non fa venir meno la CP_1 violazione dell'obbligo di dichiarazione valutaria commesso, incide sicuramente sull'entità della sanzione che deve essere ridotta al minimo edittale”.
Occorre, infatti, evidenziare che nel verbale redatto dai militari della Guardia di Finanza è riportato quanto segue: “in data odierna alle ore 10:00 circa, i militari di questo Reparto, nel corso dei controlli, mirati all'individuazione di eventuali trasferimenti transfrontalieri di capitali (oltre che ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D. Lgs. 195/2008), sui passeggeri in partenza da questo scalo aeroportuale, hanno sottoposto a controllo la parte, in r.m.g., fermata oltre la prevista linea doganale, la quale si apprestava ad uscire dal territorio italiano attraverso questo valico di frontiera, in partenza per Hong
Kong con volo CXZ234 della Compagnia di Navigazione Aerea Cathay Pacific. I verbalizzanti hanno chiesto alla parte se avesse valuta, denaro, titoli o altri valori mobiliari al seguito. La Parte rispondeva di avere con sé «denaro contante»”.
Inoltre, nel verbale redatto dai funzionari dell' si legge: “In data odierna Controparte_2
03/12/2022 alle ore 12:38, la parte, in rubrica meglio generalizzata, transitava presso questi spazi doganali:
▪ in uscita dal territorio dello Stato, in partenza verso Hong Kong con Volo n. CX234
▪ Il/I Funzionario/I di e/o gli appartenenti agli altri Organi intervenuti dopo aver Pt_2 preventivamente ed esplicitamente avvertito la Parte dell'obbligo di legge segnalato:
▪ mediante consegna di avviso prestampato
▪ tramite apposita cartellonistica redatti nelle lingue Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, ecc. di dichiarare l'eventuale detenzione di denaro contante, come definito dall' art. 1 lett. C del D. Lgs. 195/2008 e succ, mod. (di seguito denaro contante") [tutte le note sono riportate nell'ultima pagina del presente verbale], per un valore pari o superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), e delle sanzioni previste in caso di omessa dichiarazione mediante modello sottoscritto presso gli uffici doganali di confine o limitrofi al momento del passaggio, hanno chiesto alla Parte, ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni valutarie, se trasportasse al seguito denaro e/o strumenti negoziabili o incompleti pari o superiori all'importo sopraindicato. Alla domanda la Parte rispondeva:
pagina 7 di 9 ▪ NO”
Infine, nel parere redatto Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio sono state svolte le seguenti considerazioni: “L'incolpato, in uscita dal territorio dello Stato in partenza per Hoag
Kong, veniva fermato per un controllo doganale.
Preventivamente avvertito dell'obbligo di redigere la dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante come definito dall'art. 1, comma 1, lettera c), del citato D. Lgs. 195/2008, per un valore pari
o superiore ad Euro 10.000,00, alla specifica richiesta dei verbalizzanti rispondeva di non aver nulla da dichiarare.
Sottoposta a verifica, la parte veniva trovata in possesso dei valori indicati in rubrica, non accompagnati dalla prescritta dichiarazione […]
Si evidenzia che, nella fattispecie, la parte non solo ha disatteso il suddetto adempimento dichiarativo, esplicabile presso qualsiasi ufficio doganale oppure ininterrottamente tramite procedura informatica, ma ha anche fornito alla richiesta sull'eventuale trasporto al seguito di denaro contante formulata dai funzionari doganali, che in sede di verifica rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, una risposta non veritiera in relazione all'effettivo importo di denaro contante trasportato al seguito”
Ciò posto, risulta evidente come gli agenti della dogana non abbiano verbalizzato che l'appellato avesse escluso di trasportare denaro, avendo gli stessi meramente precisato che il ha risposto CP_1 negativamente alla domanda avente ad oggetto l'eventuale trasporto di somme di denaro di importo superiore ad euro 10.000. Anche la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio ha fatto riferimento al fatto che l'appellato ha risposto di non avere nulla da dichiarare rispetto all'obbligo di redigere la dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante per un valore pari o superiore ad Euro 10.000,00, evidenziando che lo stesso ha fornito “una risposta non veritiera in relazione all'effettivo importo di denaro contante trasportato al seguito”.
Ciò che è stato quindi riportato nei verbali e valorizzato dalla Commissione è il fatto che il non CP_1 avesse dichiarato di avere con sé una somma di denaro di importo superiore ad euro 10.000.
Non può, pertanto, ritenersi che il verbale redatto dai funzionari contenga una falsa CP_2 rappresentazione dei fatti. Conseguentemente non risulta condivisibile l'assunto del secondo cui CP_1 il decreto opposto, emesso sulla base del parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, è stato “influenzato in modo decisivo dalla falsa rappresentazione contenuta nel verbale di accertamento redatto dai funzionari delle . CP_2
pagina 8 di 9 Alla luce delle considerazioni svolte e, tenuto conto dell'importo della somma di denaro in questione e delle modalità utilizzate dal per occultarla (inserimento della stessa in una fascia elastica CP_1 all'interno dei pantaloni), ritiene la Corte che la sanzione applicata (che si pone a metà tra il minimo e il massimo della forbice edittale) sia congrua.
Conclusivamente, per i motivi sopra esposti, deve accogliersi l'appello proposto dal
[...]
con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1 [...] avverso il decreto del n. 449260 del 9 maggio CP_1 Parte_1
2023.
Alla riforma della sentenza appellata segue una nuova regolamentazione delle spese processuali, che vengono poste per entrambi i gradi, per la soccombenza, a carico di e che, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate, per il primo grado, in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito e, per il presente grado di giudizio, in euro 4.997,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
P Q M
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dal e, in riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1549/23, conferma il decreto del
[...]
n. 449260 del 9 maggio 2023; Parte_1
2. condanna a rifondere al le Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 7.052,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito e, per il presente grado di giudizio, in euro 4.997,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
UE ZZ NI ON
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NI ON Presidente dott.ssa Beatrice Siccardi Consigliere dott.ssa UE ZZ Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3251/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA FREGUGLIA N. 1, MILANO, presso gli uffici dell'AVVOCATURA DELLO
STATO DI MILANO, che lo rappresenta e difende
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
PIAZZA SAN GIORGIO N. 2, MILANO presso lo studio degli avv.ti CESARE DE LI e
EL AR DE LI, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti,
APPELLATO
CONCLUSIONI
Per : Parte_1
Voglia il Giudice adito, in riforma della sentenza appellata, rigettare l'opposizione e confermare il decreto sanzionatorio opposto, con conseguenziale riforma del capo relativo alle spese del primo grado. pagina 1 di 9 In subordine, nella denegata ipotesi di conferma della riduzione della sanzione, riformare il capo relativo alle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese del primo grado nella misura ritenuta di giustizia.
In ogni caso, con la rifusione delle spese del presente grado.
Per Controparte_1
Voglia Ecc.ma Corte di Appello adita contrariis reiectis, così giudicare:
- rigettare l'appello avversario in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1549/2023 pubblicata in data 24 ottobre 2023.
Con vittoria di spese e compensi professionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado aveva proposto, avanti al Tribunale di Busto Arsizio, opposizione avverso il Controparte_1 decreto del n. 449260 del 9 maggio 2023 con il quale gli era Parte_1 stata irrogata la sanzione di 117.568,00 euro per la violazione dell'art. 3 del D. Lgs. 195/2008 consistente nell'aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione di denaro contante per Euro
303.920,00, chiedendo di rideterminare, previa revoca del decreto opposto, la sanzione amministrativa irrogata in misura pari al minimo edittale ex art. art. 9, c. 1, lett. b), D.Lgs. 19.11.2008, n. 195.
In particolare, l'opponente aveva dedotto che:
− il suddetto decreto è stato emesso in accoglimento del parere datato 4 maggio 2023 (doc. 2), con il quale la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, visto “il processo verbale di accertamento e contestuale sequestro elevato in data 03/12/2022 dall' di Malpensa”, premesso che “l'incolpato, in uscita dal territorio Controparte_2 dello Stato in partenza per Hong Kong, veniva fermato per un controllo doganale.
Preventivamente avvertito dell'obbligo di redigere la dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante …. per un valore pari o superiore a Euro 10.000,00, alla specifica richiesta dei verbalizzanti rispondeva di non aver nulla da dichiarare. Sottoposta a verifica, la parte veniva trovata in possesso dei valori indicati in rubrica, non accompagnati dalla prescritta dichiarazione” (cfr. pag. 1 doc. 2), e considerato che “nella fattispecie la parte non solo ha disatteso il suddetto adempimento dichiarativo ……. ma ha anche fornito alla richiesta sull'eventuale trasporto al seguito di denaro contante formulata dai funzionari doganali, che in
pagina 2 di 9 sede di verifica rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, una risposta non veritiera in relazione all'effettivo importo di denaro contante trasportato al seguito” (cfr. pag. 2 doc. 2), ha ritenuto congrua la sanzione di Euro 117.568,00 poi effettivamente irrogata, che è pari al 40% dell'importo trasportato eccedente la soglia consentita in assenza di dichiarazione di esportazione (Euro 303.920,00 – Euro 10.000,00 = Euro 293.920 x 40% = Euro 117.568,00).
Ciò a fronte di un minimo e un massimo edittale stabiliti rispettivamente nel 30% e nel 50% dell'importo eccedente la soglia (ex art. art. 9, c. 1, lett. b), D.Lgs. 19.11.2008, n. 195);
− quanto verbalizzato dai Funzionari dell' di Malpensa non corrisponde al Controparte_2 vero. Il predetto verbale dell' fa, infatti, riferimento al precedente verbale Controparte_2 redatto dai militari della Guardia di Finanza - i soli che hanno, direttamente e materialmente, partecipato al controllo - i quali hanno attestato che l'opponente alla domanda sull'eventuale possesso di denaro oltre le soglie di legge, ha spontaneamente dichiarato “di avere con sé
«denaro contante»”;
− dal decreto opposto emerge testualmente che esso “è stato influenzato in modo decisivo dalla falsa rappresentazione contenuta nel verbale di accertamento redatto dai funzionari delle
Dogane: atteso il reale svolgimento dei fatti e il comportamento trasparente e collaborante del signor che depone a favore della natura meramente colposa della violazione commessa, CP_1 attesa inoltre l'assenza di recidiva, è solo questa falsa rappresentazione ad aver condotto il
a comminare al signor una sanzione ben superiore al minimo edittale”. Parte_1 CP_1
Si è costituito il , il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la Parte_1 conferma del decreto opposto.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione dei militari della Guardia di
Finanza che hanno redatto il verbale del 3.12.2022.
Sentenza appellata
Con sentenza n. 1549/23 il Tribunale di Busto Arsizio ha così statuito:
“- ridetermina la sanzione amministrativa in misura pari al minimo edittale ex art. 9, com. 1, lett. b),
D.lgs. n. 195/2008.
- Condanna l'Amministrazione resistente a rifondere le spese di lite liquidate come in motivazione”
L'iter motivazionale percorso dal giudice di prime cure è il seguente: “la violazione commessa dal si può ritenere alla luce dell'istruttoria svolta come certa e comprovata. Infatti, in tutta la zona CP_1 dell'aeroporto era segnato l'obbligo di dichiarazione valutaria e il ricorrente non era la prima volta
pagina 3 di 9 che si recava a Hong Kong per cui era consapevole di tale obbligo. Non corrisponde al vero quanto dichiarato dai funzionari dell'Agenzia doganale nel loro rapporto come si desume dalla deposizione degli agenti operanti della Guardia di Finanza. Superfluo appare un accertamento con querela di falso del verbale doganale quando la non veridicità di quanto riportato risulta dai verbali della Guardia di
Finanzia così come confermati oggi dal teste. Il si è dimostrato estremamente collaborativo, CP_1 spontaneamente dichiarando il trasporto di denaro contante ed una volta portato in ufficio, ha subito consegnato il denaro occultato sulla sua persona. La collaborazione del se non fa venir meno la CP_1 violazione dell'obbligo di dichiarazione valutaria commesso, incide sicuramente sull'entità della sanzione che deve essere ridotta al minimo edittale.
Le spese di causa seguono la soccombenza, pertanto, il deve rifondere dette spese liquidate Parte_1 in € 3.000,00 oltre accessori di legge”.
Giudizio di appello
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , deducendo che: Parte_1
− il verbale redatto dagli agenti fa piena prova fino a querela di falso;
− il contenuto del verbale è stato confermato dall'agente escusso dinanzi al Tribunale;
− nei verbali sottesi all'adozione del decreto sanzionatorio viene riportato - e tale circostanza è del tutto pacifica - che il trasgressore ha dichiarato di portare del denaro contante, ma nulla ha riferito riguardo l'importo trasportato, vale a dire riguardo l'elemento qualificante la condotta come illecita. L'appellato, dunque, non ha mai dichiarato di portare con sé una somma di denaro superiore alla soglia, oltre la quale sorge l'obbligo di dichiarazione ai sensi dell'art. 3 d.lgs.
195/2008. L'entità della somma trasportata e occultata dall'opponente (superiore a 300.000,00 euro) è stata accertata dagli agenti soltanto durante il controllo. Pertanto, non ha ragion d'essere l'enfasi posta sul fatto che il trasgressore abbia dichiarato di avere con sé del denaro, atteso che tale circostanza di per sé e in assenza di dichiarazioni riguardo la quantità di contante non costituisce certo ammissione spontanea dell'illecito, la cui commissione è stata scoperta dagli agenti e non rivelata dall'appellato sua sponte;
− l'art. 11 l. 689/1981 prevede quali criteri di quantificazione della sanzione la gravità della violazione, l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché la personalità dello stesso e le sue condizioni economiche. La legge non fa alcun riferimento a condotte meramente collaborative con le forze dell'ordine e ciò è coerente pagina 4 di 9 con la circostanza che siffatti comportamenti di collaborazione costituiscono un preciso dovere in capo ad ogni cittadino;
− in relazione ai criteri effettivamente previsti dalla legge, il ricorrente non ha allegato nulla di rilevante, essendosi limitato a dedurre la già menzionata collaborazione con gli agenti e l'asserita natura colposa dell'illecito;
− nel caso di specie si deve tenere conto: dell'ingente importo della somma in questione;
che il ha tentato di esportare il denaro nascondendolo in una fascia elastica all'interno dei CP_1 pantaloni, condotta palesemente preordinata alla violazione degli obblighi valutari e incompatibile con qualsivoglia ipotesi di buona fede e/o di collaborazione con le autorità in fase di accertamento;
che il non appare certo persona sprovveduta, avendo dichiarato di essere CP_1 stato titolare di un ambulatorio veterinario e di due negozi di gioielleria (cfr. verbale di operazioni compiute della GdF del 03/12/203 ore 10.00 in pag. 2) e che si trattava dell'ennesimo viaggio che si accingeva ad effettuare ad Hong Kong;
che la misura della valuta trasportata in eccedenza rispetto al limite previsto ex lege è indice di una situazione economica decisamente agiata tale da consentirgli anche investimenti all'estero come lo stesso ha dichiarato;
− in conclusione, poiché la sanzione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 195/2008 prevede una forbice edittale compresa fra il 30% e il 50% dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di cui all'art. 3 se tale valore, come nel caso di specie, era superiore ad euro 10.000,00, l'Amministrazione irrogante ha ritenuto congruo applicare una percentuale pari al 40% (che si attesta alla metà esatta della forbice edittale) in considerazione della gravità del comportamento omissivo del ricorrente e di tutti i profili valutativi previsti dal richiamato art. 11, della l. n. 689/1981;
− infine, risulta erronea la pronuncia sulle spese atteso che costituisce orientamento tralatizio quello secondo cui, nel caso di riduzione dell'importo della sanzione in sede giurisdizionale, la p.a. opposta non può essere considerata soccombente, stante la conferma della sussistenza della violazione e, di conseguenza, la fondatezza della pretesa sanzionatoria: “nonostante l'avvenuta riduzione del petitum, di cui alla ordinanza-ingiunzione oggetto di opposizione, il Giudice di merito non poteva condannare la opposta al pagamento, sia pure parziale, delle spese processuali sostenute dalla controparte, non comportando, detta riduzione, "soccombenza" per la P.A., ma solo, eventualmente, procedere ad una compensazione totale o parziale delle spese,
pagina 5 di 9 sempre, però, facendo gravare, in quest'ultima evenienza, il pagamento del residuo sugli opponenti, soccombenti” (Cass. Civ., sent. n. 7638/2004).
Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto dell'appello, deducendo che: Controparte_1
− il verbale in questione non è stato redatto dagli operanti della Guardia di Finanza che hanno eseguito il controllo sul signor bensì dai funzionari della in un momento CP_1 Pt_2 successivo al controllo: questi ultimi hanno riportato quindi fatti che non sono avvenuti alla loro presenza, e pertanto la veridicità della loro verbalizzazione non deve essere contestata tramite querela di falso, essendo sufficiente offrire piena prova della sua falsità. Prova che, in concreto, risulta costituita dal precedente “Verbale di operazioni compiute” redatto dagli operanti della
Guardia di Finanza che soli, direttamente e materialmente, hanno partecipato al controllo sul signor nonché dalla testimonianza resa in giudizio da uno di essi, il vice brigadiere CP_1
; Testimone_1
− l'art. 11 della L. 689/1981, laddove prevede che nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo si deve aver riguardo, tra il resto, “all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso”, si riferisce essenzialmente alla condotta posta in essere dall'agente nelle fasi di accertamento della violazione, e all'elemento soggettivo;
− costituisce orientamento storico, condiviso dai giudici di legittimità, quello secondo cui anche se la formulazione dell'art. 23 comma 11, della legge 689/81 è letteralmente incompleta questa non preclude la pronunzia sulle spese a carico della Pubblica Amministrazione nell'ipotesi di accoglimento dell'opposizione (ex multis Cass. civ., sez. I 28/1171987, n. 8855 - Cass. civ., sez.
I 02/02/1998, n.1037).
All'udienza del 5.11.2025, a seguito della discussione delle parti, la Corte ha dato lettura del dispositivo, riservando la motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato per i motivi che di seguito si illustrano e che la relativa trattazione richieda un esame unitario delle censure svolte.
La Corte non condivide l'assunto del Tribunale secondo cui “Non corrisponde al vero quanto dichiarato dai funzionari dell' nel loro rapporto come si desume dalla deposizione Controparte_3 degli agenti operanti della Guardia di Finanza. Superfluo appare un accertamento con querela di falso
pagina 6 di 9 del verbale doganale quando la non veridicità di quanto riportato risulta dai verbali della Guardia di
Finanzia così come confermati oggi dal teste. Il si è dimostrato estremamente collaborativo, CP_1 spontaneamente dichiarando il trasporto di denaro contante ed una volta portato in ufficio, ha subito consegnato il denaro occultato sulla sua persona. La collaborazione del se non fa venir meno la CP_1 violazione dell'obbligo di dichiarazione valutaria commesso, incide sicuramente sull'entità della sanzione che deve essere ridotta al minimo edittale”.
Occorre, infatti, evidenziare che nel verbale redatto dai militari della Guardia di Finanza è riportato quanto segue: “in data odierna alle ore 10:00 circa, i militari di questo Reparto, nel corso dei controlli, mirati all'individuazione di eventuali trasferimenti transfrontalieri di capitali (oltre che ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D. Lgs. 195/2008), sui passeggeri in partenza da questo scalo aeroportuale, hanno sottoposto a controllo la parte, in r.m.g., fermata oltre la prevista linea doganale, la quale si apprestava ad uscire dal territorio italiano attraverso questo valico di frontiera, in partenza per Hong
Kong con volo CXZ234 della Compagnia di Navigazione Aerea Cathay Pacific. I verbalizzanti hanno chiesto alla parte se avesse valuta, denaro, titoli o altri valori mobiliari al seguito. La Parte rispondeva di avere con sé «denaro contante»”.
Inoltre, nel verbale redatto dai funzionari dell' si legge: “In data odierna Controparte_2
03/12/2022 alle ore 12:38, la parte, in rubrica meglio generalizzata, transitava presso questi spazi doganali:
▪ in uscita dal territorio dello Stato, in partenza verso Hong Kong con Volo n. CX234
▪ Il/I Funzionario/I di e/o gli appartenenti agli altri Organi intervenuti dopo aver Pt_2 preventivamente ed esplicitamente avvertito la Parte dell'obbligo di legge segnalato:
▪ mediante consegna di avviso prestampato
▪ tramite apposita cartellonistica redatti nelle lingue Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, ecc. di dichiarare l'eventuale detenzione di denaro contante, come definito dall' art. 1 lett. C del D. Lgs. 195/2008 e succ, mod. (di seguito denaro contante") [tutte le note sono riportate nell'ultima pagina del presente verbale], per un valore pari o superiore ad euro 10.000,00 (diecimila/00), e delle sanzioni previste in caso di omessa dichiarazione mediante modello sottoscritto presso gli uffici doganali di confine o limitrofi al momento del passaggio, hanno chiesto alla Parte, ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni valutarie, se trasportasse al seguito denaro e/o strumenti negoziabili o incompleti pari o superiori all'importo sopraindicato. Alla domanda la Parte rispondeva:
pagina 7 di 9 ▪ NO”
Infine, nel parere redatto Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio sono state svolte le seguenti considerazioni: “L'incolpato, in uscita dal territorio dello Stato in partenza per Hoag
Kong, veniva fermato per un controllo doganale.
Preventivamente avvertito dell'obbligo di redigere la dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante come definito dall'art. 1, comma 1, lettera c), del citato D. Lgs. 195/2008, per un valore pari
o superiore ad Euro 10.000,00, alla specifica richiesta dei verbalizzanti rispondeva di non aver nulla da dichiarare.
Sottoposta a verifica, la parte veniva trovata in possesso dei valori indicati in rubrica, non accompagnati dalla prescritta dichiarazione […]
Si evidenzia che, nella fattispecie, la parte non solo ha disatteso il suddetto adempimento dichiarativo, esplicabile presso qualsiasi ufficio doganale oppure ininterrottamente tramite procedura informatica, ma ha anche fornito alla richiesta sull'eventuale trasporto al seguito di denaro contante formulata dai funzionari doganali, che in sede di verifica rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, una risposta non veritiera in relazione all'effettivo importo di denaro contante trasportato al seguito”
Ciò posto, risulta evidente come gli agenti della dogana non abbiano verbalizzato che l'appellato avesse escluso di trasportare denaro, avendo gli stessi meramente precisato che il ha risposto CP_1 negativamente alla domanda avente ad oggetto l'eventuale trasporto di somme di denaro di importo superiore ad euro 10.000. Anche la Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio ha fatto riferimento al fatto che l'appellato ha risposto di non avere nulla da dichiarare rispetto all'obbligo di redigere la dichiarazione relativa al trasporto di denaro contante per un valore pari o superiore ad Euro 10.000,00, evidenziando che lo stesso ha fornito “una risposta non veritiera in relazione all'effettivo importo di denaro contante trasportato al seguito”.
Ciò che è stato quindi riportato nei verbali e valorizzato dalla Commissione è il fatto che il non CP_1 avesse dichiarato di avere con sé una somma di denaro di importo superiore ad euro 10.000.
Non può, pertanto, ritenersi che il verbale redatto dai funzionari contenga una falsa CP_2 rappresentazione dei fatti. Conseguentemente non risulta condivisibile l'assunto del secondo cui CP_1 il decreto opposto, emesso sulla base del parere della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio, è stato “influenzato in modo decisivo dalla falsa rappresentazione contenuta nel verbale di accertamento redatto dai funzionari delle . CP_2
pagina 8 di 9 Alla luce delle considerazioni svolte e, tenuto conto dell'importo della somma di denaro in questione e delle modalità utilizzate dal per occultarla (inserimento della stessa in una fascia elastica CP_1 all'interno dei pantaloni), ritiene la Corte che la sanzione applicata (che si pone a metà tra il minimo e il massimo della forbice edittale) sia congrua.
Conclusivamente, per i motivi sopra esposti, deve accogliersi l'appello proposto dal
[...]
con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da Parte_1 [...] avverso il decreto del n. 449260 del 9 maggio CP_1 Parte_1
2023.
Alla riforma della sentenza appellata segue una nuova regolamentazione delle spese processuali, che vengono poste per entrambi i gradi, per la soccombenza, a carico di e che, tenuto conto CP_1 della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri e criteri tutti ex D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii., vengono liquidate, per il primo grado, in complessivi euro 7.052,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito e, per il presente grado di giudizio, in euro 4.997,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
P Q M
La Corte d'appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1. accoglie l'appello proposto dal e, in riforma della Parte_1 sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 1549/23, conferma il decreto del
[...]
n. 449260 del 9 maggio 2023; Parte_1
2. condanna a rifondere al le Controparte_1 Parte_1 spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida, per il primo grado, in euro 7.052,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito e, per il presente grado di giudizio, in euro 4.997,00 per compensi, oltre le spese prenotate e da prenotare a debito.
Così deciso in Milano, il 5.11.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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