Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1451/2022 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Alessandria in composizione monocratica, in funzion di giudice del lavoro, all'udienza 23 gennaio 2025 ha, mediante lettura del dispositivo, pronunziato
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa n. 1451/22 R.G.L. promossa da
, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dall'avv. Parte_1
Beatrice Guasta ricorrente c o n t r o rappresentata e difesa, per Controparte_1 mandato in atti, dall'avv. Paolo Laguzzi resistente
Controparte_2
contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) allega di aver lavorato, dal 13.6.2017 a maggio 2022, Parte_1
alle dipendenze di con orario di otto ore giornaliere per cinque giorni la CP_1
settimana con iniziale inquadramento al liv. VI-J CCNL Trasporti, Merci e
Logistica; che, a seguito di diversi passaggi di livello, alla conclusione del rapporto risultava inquadrato al IV liv.; che aveva avuto in appalto da CP_1
la gestione del magazzino “Nume” di Tortona;
di aver sempre CP_2
lavorato presso detto magazzino rendendo prestazioni lavorative in favore di che, tramite apposite credenziali, poteva accedere alla propria CP_2
1
di aver svolto, sin dall'assunzione, di attività di mulettista (o carrellista) all'interno del magazzino, conducendo un carrello elevatore di portata inferiore ai 30 q.; di essersi occupato quotidianamente dello stoccaggio mediante ricollocamento, con l'uso del muletto, dei bancali scaricati dai camion;
che la merce movimentata era di proprietà di di avere, CP_2
di fatto, svolto mansioni di conducente di carrello elevatore.
Tanto premesso, domanda il riconoscimento delle differenze retributive per l'errato inquadramento e per il riconoscimento di 43 ore all'anno di ferie non conteggiate, e così conclude: «in via principale:
- previo accertamento delle mansioni superiori effettivamente svolte dal ricorrente dall'assunzione fino a maggio 2022 e dettagliatamente indicate sub.
8, dichiarare tenute e condannare in solido ex art. 29 comma II D.Lgs. n.
276/2003, per le causali di cui in narrativa, la P.IVA Controparte_2
) corrente in Genova (GE), Lungotorrente Secca, n. 3A, nella P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore e la
[...]
(P. IVA Controparte_3 P.IVA_2
corrente in Alessandria (AL), Corso T. Borsalino, n. 44, nella persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. Parte_1
la somma pari a € 16.674,73 lordi a titolo di differenze retributive,
[...]
contributive, TFR per le mansioni superiori svolte e omesso riconoscimento di
ROL e permessi per festività abolite, non corrisposti - come da conteggi in allegato – oltre interessi e rivalutazione al soddisfo ovvero la somma che risulterà dovuta secondo giustizia;
in via subordinata: - nella denegata e non creduta ipotesi in cui non fosse riconosciuta la responsabilità solidale del committente ai sensi dell'art. 29 comma II D.Lgs. n. 276/2003, dichiarare tenuta e condannare la Controparte_3
, nella persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, a corrispondere al Sig. la somma pari a € Parte_1
16.674,73 lordi a titolo di differenze retributive, contributive, TFR per le
2 mansioni superiori svolte e omesso riconoscimento di ROL e permessi per ex festività, non corrisposti - come da conteggi in allegato e notificati unitamente al presente ricorso - oltre interessi e rivalutazione al soddisfo ovvero la somma che risulterà dovuta secondo giustizia;
In ogni caso, con vittoria di spese di giudizio da distrarsi in favore della sottoscritta procuratrice che si dichiara antistataria».
Resiste che, contestata la domanda ed i conteggi allegati, così conclude: CP_1
«- in via preliminare, dichiarare parzialmente estinti per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n.4 c.c. gli asseriti diritti di credito azionati dalla parte ricorrente;
- nel merito, respingere perché infondate le domande tutte proposte dalla parte ricorrente, mandando la cooperativa resistente per conseguenza assolta da ogni avversaria pretesa. In via ulteriormente subordinata, ricondurre la misura delle domande attoree nei limiti del giusto e provato;
Vinte le spese, diritti ed onorari di causa».
, malgrado rituale notificazione del ricorso introduttivo, non si è CP_2
costituita in giudizio e deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
II) L'eccezione di prescrizione non è fondata.
Secondo la giurisprudenza più recente, dalla quale non si vede ragione per doversi discostare, «il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l.
n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro» (sez. L, 6.9.2022, n. 26246; 1.7.2024, n. 18008).
Poiché il rapporto di lavoro è cessato nel mese di maggio del 2022, il termine quinquennale di prescrizione non risultava spirato allorquando, in data
15.12.2022, è stato depositato il ricorso introduttivo.
3 III) L'istruttoria orale ha consentito di accertare che il ricorrente, dopo un breve periodo di affiancamento e dopo aver seguito apposito corso della durata di dodici ore per l'abilitazione all'uso dei carrelli elevatori, ha sempre svolto mansioni di carrellista utilizzando carrelli elevatori di portata inferiore ai 30 q.
Il ricorrente, dunque, non ha mai svolto mansioni di pickerista, ma di carrellista. In altre parole, non ha mai utilizzato il transpallet manuale ma, come detto, il carrello elevatore retrattile con portata sino a 30 q., occupandosi della movimentazione dei bancali.
E' pacifica l'applicazione al rapporto di lavoro individuale del ricorrente del
CCNL Trasporti, Merci e Logistica, il quale, avuto riguardo alla declaratoria del
IV liv. tra i profili esemplificativi prevede i «conducenti di carrelli elevatori di portata inferiore a 30 q.li».
Pertanto, tolto il periodo iniziale, quantificabile in una settimana, nel corso del quale il ricorrente ha preso l'abilitazione per la conduzione dei carrelli elevatori ed è stato affiancato a colleghi più anziani, per il restante periodo di tempo (dal
20.6.2017 al termine del rapporto) il ricorrente avrebbe dovuto essere inquadrato nel IV liv., con ogni conseguenza in punto differenze retributive.
IV) Il ricorrente domanda, inoltre, il pagamento di differenze retributive per omesso riconoscimento di ROL e permessi individuali per festività soppresse.
Per apprendisti, operai, impiegati e personale viaggiante il CCNL Trasporti
Merci e Logistica quantifica le ferie ordinarie annuali spettanti in 22 giorni corrispondenti a 171 ore.
Per il personale non viaggiante il CCNL prevede, poi, il diritto a 40 ore di ROL.
Inoltre, in ragione delle quattro festività abolite dalla legge n. 54/97, spettano
32 ore di permessi individuali. ha riconosciuto al ricorrente, nel corso del rapporto, 200 ore di ferie CP_1 all'anno, per cui il ricorrente si duole del fatto che ogni anno ha avute riconosciute 43 ore in meno tra ferie, ROL e permessi per festività soppresse.
4 GE.A.T. richiama l'art. 10 del Regolamento Interno, sottolineando che, nel fare riferimento al CCNL applicabile, viene fatto riferimento alla normativa di legge ma non anche alla voce ROL per quanto concerne il trattamento economico complessivo minimo.
L'art. 10 in oggetto prevede: «Per i soci con i quali è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato si farà riferimento, per il trattamento economico complessivo minimo, al CCNL autotrasporto, spedizioni merci e logistica in applicazione del Protocollo d'Intesa stipulato tra le Centrali Cooperative
AGCI SERVIZI ANCST-LEGACOOP FEDERLAVORO E SERVIZI -
CONFCOOPERATIVE e le Segreterie Nazionali delle OO. , CP_4 CP_5
, il 27 giugno 2002 e successive modificazioni ed
[...] CP_6
integrazioni, specificando che tale trattamento economico complessivo minimo
è costituito dalla retribuzione oraria/mensile, per il numero di mensilità previste dal CCNL di riferimento nonché dal trattamento di fine rapporto e dal trattamento relativo alle ferie come previsti dalle vigenti disposizioni di legge e che da tale computo sono esclusi eventuali scatti di anzianità. L'eventuale erogazione di questi ultimi con la quantificazione degli importi da riconoscere
e la periodicità da considerare è subordinata all'approvazione dell'Assemblea
Generale dei soci e alla condizione vincolante di positività o di pareggio di bilancio della cooperativa. Nell'applicazione delle regole del presente articolo
è autorizzato con specifica deliberazione, l'approvazione di accordi che prevedono eventuali deroghe in melius per il riconoscimento in busta paga degli scatti di anzianità, in particolare per i lavoratori operanti in unità produttive che consentano, per specificità operative e territorialità, condizioni più vantaggiose per i soci lavoratori rispetto al trattamento economico complessivo minimo previsto dal CCNL di riferimento. L'applicazione dei livelli sarà comunque limitata ai soli sesto livello e quinto livello del contratto.
Tenuto conto dell'accordo in data 8 maggio 2015 tra le Centrali Cooperative e le OO.SS. su CCNL “Trasporto, logistica e spedizione merci” dove è stata
5 ufficialmente comunicata la non adeguatezza del contratto per le cooperative al fine di giungere ad un nuovo CCNL specifico per il settore della “Logistica” tutti gli adeguamenti previsti dal Contratto vigente e corrispondenti agli attuali
Livelli potranno essere riconosciuti in busta paga come “superminimo riassorbibile” fino all'applicazione del nuovo CCNL e alla definizione dei nuovi livelli retributivi. Per i soci che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali che interessano più settori si farà riferimento al trattamento economico previsto dal CCNL Autotrasporto, spedizioni merci e logistica, con le modalità previste dal presente regolamento».
L'argomentazione non è condivisibile.
La possibilità di derogare agli istituti del CCNL con regolamenti interni è espressamente prevista dalla Sezione Terza – Cooperazione, nella Parte
Speciale, limitatamente ad alcune materie espressamente indicate, tra le quali non sono menzionate ferie, ROL e festività soppresse, per cui l'art. 10 del
Regolamento Interno non menziona detti istituti proprio perché non consentito e ciò significa esattamente il contrario rispetto alla tesi sostenuta da e CP_1
cioè che si tratta di istituti non derogabili in alcun modo e la cui applicazione deve essere fatta secondo le indicazioni del CCNL, come dianzi riportate.
La domanda di accertamento del diritto alla fruizione di complessive 243 ore annue di ferie, ROL e permessi per festività soppresse è, dunque, fondata.
V) ha contestato analiticamente la quantificazione delle differenze CP_1
retributive, per cui deve disporsi CTU previe rimessione della causa in istruttoria.
Il conteggio, come da separata ordinanza, dovrà tenere conto delle ore di ferie fruite e della differenza spettante, con incidenza sul TFR, nonché dovrà tener conto del riconoscimento del IV liv. con decorrenza 20.6.2017.
Il richiamo al Protocollo di Intesa del 26.6.2002 non pare significativo, perché non è stata fornita prova, da parte di che vi sia stata effettiva CP_1
6 applicazione, prevista peraltro come facoltativa, della progressione periodica del 20% annuo.
VI) Ogni pronuncia sulle spese va rinviata alla sentenza definitiva.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, non definitivamente pronunciando, così dispone: dichiara la contumacia di Controparte_2
accerta e dichiara che aveva diritto di essere inquadrato Parte_1
sin dal 20.6.2017 nel IV livello CCNL Trasporti, Merci e Logistica;
accerta e dichiara che aveva annualmente diritto, per tutta Parte_1
la durata del rapporto di lavoro con a 171 ore di ferie, 40 Controparte_1
ore per ROL e 32 ore per ex festività soppresse;
conseguentemente, dato atto che ha riconosciuto Controparte_7
annualmente 200 ore di ferie, rimette la causa in istruttoria per la quantificazione delle differenze economiche spettanti, anche avuto riguardo all'inquadramento nel IV livello, da determinarsi mediante CTU, come da separata ordinanza;
rinvia alla sentenza definitiva la pronunzia sulle spese processuali.
Motivazione in trenta giorni.
Alessandria, 23 gennaio 2025.
Il giudice del lavoro
Stefano Moltrasio
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