Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 955/2023
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n.3283 del 08.11.2023
Oggetto: spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce Sezione lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: Presidente Dott. Gennaro Lombardi
Consigliere relatore Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Consigliere Dott.ssa Luisa Santo ha emesso la presente
SENTENZA nella causa civile, in materia previdenziale, in grado di appello, tra
Parte 1 , rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Maria Doria
Appellante
e
CP 1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Salvatore Graziuso, Renato Vestini
Appellato
FATTO
In accoglimento del ricorso del 22.10.2020, all'esito di consulenza tecnica d'ufficio, con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha dichiarato il diritto della ricorrente, nei limiti della decadenza triennale mobile dall'azione ex art.47 DPR n.639/1970, alla riliquidazione della pensione di categoria VO sulla base dell'esatta retribuzione pensionabile per i periodi di contribuzione figurativa per malattia e a percepire la differenza sui ratei, calcolata in €
1.847,94 fino al 30.9.2023 oltre interessi legali, con conseguente condanna dell' CP_1 al relativo pagamento e alla rifusione delle spese processuali, liquidate in €900,00 oltre accessori. Avverso tale sentenza Parte 1 ha proposto appello sul solo capo relativo alle spese processuali, lamentandone l'erroneità di quantificazione rispetto ai criteri stabiliti dal D.M. n.55/2014.
L' CP_1, dedotta la congruità della liquidazione e invocato comunque il otere del giudice di liquidare, motivando, sotto i minimi, ha chiesto il rigetto del gravame.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato nei termini di seguito indicati.
La quantificazione delle spese processuali riportata nella sentenza impugnata è stata effettuata in misura minore rispetto a quella scaturente dai D.M. n.55/2014 e D.M. n.147/2022, senza esplicitazione della motivazione della riduzione dei minimi.
Pertanto occorre dare corretta attuazione ai predetti D.M. e riportare la liquidazione delle spese processuali del primo grado all'interno dei criteri ivi stabiliti;
si ritiene di dover applicare il minimo, in considerazione della non particolare complessità giuridica delle questioni affrontate. Se da un lato, non emergono motivi idonei a determinare la riduzione del minimo tariffario, da altro lato non vi sono neppure le condizioni per l'applicazione di percentuali di maggiorazione. Quindi, tenendo conto del valore della causa (in qui è stato liquidato il credito di €1847,94)
e delle fasi processuali interessate, dell'espletamento di attività istruttoria e del numero di udienze svolte, in osservanza dei criteri minimi stabiliti dal DM cit. per il secondo scaglione per i giudizi in materia di previdenza (da €1.101 a € 5.200), questa Corte reputa congruo liquidare l'importo indicato in dispositivo.
E' confermata nel resto l'impugnata sentenza.
Sono disciplinate dal principio di soccombenza anche le spese di questo grado. Infatti, in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l'esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall'esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio (v. Cass. n.602/2019), e la relativa liquidazione tiene conto del valore della questione rimessa in appello .
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce- sezione lavoro, visto l'art.437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 23.05.2023 da Parte 2 nei confronti di CP 1 avverso la sentenza del 23.11.2022 n.3337 del Tribunale di Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado in € 1312,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Antonio Maria Doria, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'Avv. Antonio Maria Doria.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 11.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi