Articolo 26 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 24Articolo 27
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2 settembre 1985
Art. 26.

Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche agli uffici misti del registro e conservatorie dei registri immobiliari.
Entrata in vigore il 2 settembre 1985
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