Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00358/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2118 del 2025, proposto da
NA AP, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Spina e Alessia Maggio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Serino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maddalena Campana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Interno – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, C.so Vittorio Emanuele n. 58;
avverso
il silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza di cui alla diffida e contestuale istanza di avocazione ex art. 2, commi 9bis e 9quinquies, L. n. 241/1990 e ss. modifiche, avente ad oggetto la nomina di un Commissario, responsabile del procedimento ai fini dell’esecuzione della procedura di demolizione delle opere dichiarate abusive nelle ordinanze prot. n. 6143 del 18 giugno 2024 e prot. n. 6157 del 18 giugno 2024;
nonché
per la declaratoria di accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, e per la condanna delle stesse Amministrazioni a provvedere entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, comma 3, c.p.a. ai fini dell’esecuzione della procedura di demolizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Serino e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Avellino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa RA PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il presente ricorso è proposto avverso il silenzio asseritamente serbato dalle intimate amministrazioni sull’istanza di diffida e di avocazione ai fini dell’esecuzione della procedura di demolizione delle opere di cui alle ordinanze nn. 6143 e 6157 del 18 giugno 2024, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alle suddette istanze.
Deduce il ricorrente che le menzionate ordinanze hanno ad oggetto abusi (muretti, tettoia, manufatto) realizzati a confine con la propria abitazione, mai rimossi nonostante le ingiunzioni a demolire.
Espone di aver quindi sollecitato il Comune e la Prefettura a dare seguito alla demolizione e di aver ricevuto riscontro dopo un lungo lasso di tempo da parte del Comune, il quale informava che erano in corso le procedure interne.
Rappresenta di aver formulato istanza alla Prefettura, sante la perdurante inerzia del Comune, e di aver provveduto a un ulteriore sollecito, senza che abbia fatto seguito alcuna iniziativa.
Evidenzia che l’incuria dei proprietari sta causando crolli e smottamenti, con conseguenti danni alla sua proprietà, donde l’urgenza di provvedere alla demolizione.
Eccepisce la violazione dell’art. 2 Legge n. 241/1990 e dell’art. 41 D.P.R. n. 380/2001, rimarcando la sussistenza del proprio interesse legittimo a reagire all’inerzia.
Si è costituita in giudizio la Prefettura rilevando che un eventuale intervento sostitutivo può innestarsi solo a seguito dell’informazione fornita dal Comune, nella specie assente.
Il ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo nei motivi di ricorso ed evidenziando che perdura a tutt’oggi l’inadempimento.
Si è costituito in resistenza anche il Comune eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per mancata notifica ai controinteressati, proprietari dell’immobile cui si riferiscono le ordinanze demolitorie de quibus , nonché per carenza di interesse.
Ne ha contestato, altresì, l’inammissibilità/improcedibilità in quanto l’avversa pretesa presuppone da parte del Comune un necessario atto di sopralluogo per la verifica della permanenza e/o attualità della inadempienza dell’ordine di demolizione.
Nel merito, ha contestato la denunciata inerzia e osservato che, già prima della notifica del ricorso per cui è causa, è stata accertata l’assenza di opere abusive nella proprietà ME RI.
Ha aggiunto che, successivamente all’emissione dell’ordinanza prot. 6143 del 18 giugno 2024, è stata accertata la sussistenza del permesso di costruire di data 25 luglio 2011 prot. 9467 per il muro di contenimento a confine tra la particella 386 e la particella 930, ossia tra la proprietà di YK AN e PL ET (ex ND PE) e la proprietà di cui si afferma titolare il ricorrente, nonché del permesso di costruire di data 16 settembre 2004 prot. 1007 per il muro di contenimento a confine tra la particella 386 e la particella 70.
Infine, ha rimarcato che il precedente proprietario, ND PE, aveva ottemperato a una richiesta di integrazione documentale inoltrando la relazione di conformità urbanistica prot. 6088 del 26 maggio 2015.
Quanto ai presunti danni, ha rilevato che il ricorrente deve indirizzare le proprie richieste in sede civile nei confronti di coloro che, non avendo posto in essere le opere di manutenzione rispetto a beni di proprietà, hanno determinato eventuali pregiudizi con le proprie omissioni.
In data 17 febbraio 2026 il ricorrente ha depositato note di udienza nelle quali, previa contestazione dell’avversa eccezione, ha chiesto l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a., con assegnazione di un termine per provvedere alla notificazione del ricorso ai soggetti indicati dalla parte resistente.
La causa è stata chiamata all’udienza in camera di consiglio del 18 febbraio 2026 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Invero, “ Nel processo amministrativo la regola che impone la notifica del ricorso ai controinteressati esprime il principio generale della necessaria instaurazione di un contraddittorio processuale integro, che comprende, cioè, tutti i soggetti direttamente interessati dall’esito del ricorso, l’onere con la stessa imposto deve intendersi applicabile a tutti i ricorsi, anche non preordinati, quindi, all’annullamento di un atto amministrativo, in cui risulti configurabile l’esistenza di soggetti titolari di un interesse contrario a quello di chi li propone e che potrebbero, pertanto, restare pregiudicati dall’adozione del provvedimento giurisdizionale invocato dal ricorrente e che dunque, proprio in considerazione della ravvisata valenza generale della regola del contraddittorio e sulla base della valorizzazione delle presupposte esigenze di tutela e di garanzia processuale dei soggetti titolari di posizioni antitetiche a quelle del ricorrente, va, quindi, riconosciuta la qualità di controinteressato a chi, nei giudizi di accertamento, riceve un pregiudizio immediato dall’invocata pronuncia dichiarativa, sia essa di un obbligo ovvero di un diritto, e dunque anche al soggetto che, nei giudizi di impugnazione del silenzio rifiuto, resta direttamente pregiudicato dalla dichiarazione dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere ” (T.A.R. Lazio Roma, II Stralcio, 12 gennaio 2022, n. 314).
Né può affermarsi che nel presente giudizio avverso il silenzio-inadempimento l’identificazione dei controinteressati si risolva in un’operazione particolarmente difficile e complessa.
Ciò in quanto l’ipotetico beneficio del terzo connesso all’illegittima inerzia dell’Amministrazione non costituisce nella specie un vantaggio di mero fatto, integrando, invece, una posizione giuridica soggettiva differenziata (emergente, tra l’altro, dal fatto che sui controinteressati graverebbero le spese della demolizione).
In definitiva, il ricorso è inammissibile, non potendosi neppure accogliere l’istanza con la quale parte ricorrente chiede di disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49 c.p.a.
Innanzitutto, ai sensi del primo comma dell’art. 49 citato l’integrazione può essere ordinato “ quando il ricorso sia stato proposto solo contro taluno dei controinteressati ”, il che nella specie non è avvenuto.
Inoltre, il comma 2 della predetta norma “ consente di statuire anche a contraddittorio non integro, senza tenere conto degli eventuali difetti di quest’ultimo, quando il ricorso risulti "manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato" ” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sezione Prima, 17 giugno 2025, n. 1326).
Vale richiamare il principio per cui: “ seppur è vero, in linea generale e come sostenuto dai ricorrenti, che in materia di silenzio-inadempimento, quale è quella considerata, non vi sono controinteressati formali in senso stretto, poiché si è di fronte ad un’inerzia dell’amministrazione e, pertanto, non vi sono soggetti espressamente individuati ai quali attribuire un interesse contrario a quello fatto valere in giudizio, è pur vero che, come fatto autorevolmente rilevare in giurisprudenza, “Nel caso del giudizio contro il silenzio-inadempimento, con il quale si sollecita l’Amministrazione a esercitare un potere che le è attribuito dalla legge, controinteressato è il soggetto che da tale esercizio potrebbe essere pregiudicato: con particolare riferimento alle funzioni di controllo e sanzionatorie in materia urbanistico-edilizia, assume dunque la qualità controinteressato il soggetto nei cui confronti il ricorrente ha inutilmente chiesto all’Amministrazione di attivarsi per reprimere gli abusi edilizi denunciati” (così Cons. St.. sez. II, n. 7194 del 24.7.2023) ”(T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Seconda Bis, 2 dicembre 2024 n. 21655).
Stante la natura formale della decisione, si giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Primo Referendario
RA PO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA PO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO