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Sentenza 16 settembre 2024
Sentenza 16 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/09/2024, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 224/2023 promossa da: (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Pt_1 P.IVA_1
dell'avv. ELISA NANNUCCI, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte ricorrente contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Parte resistente, contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Prato per ottenere l'accertamento Pt_1
dell'indebita percezione da parte di della somma di 2.998,68 euro, relativa alla Controparte_1
indebita riscossione del reddito di cittadinanza, per non avere il resistente risieduto in Italia negli ultimi due anni antecedenti alla richiesta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 9 aprile
2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Istituto ricorrente.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di
1 una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno inciso, inevitabilmente, sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, le risultanze documentali in atti (ci si riferisce, in particolare, alla relazione amministrativa, all'attestazione di irreperibilità del Comune di Montemurlo, nonché alla istanza per beneficiare del reddito di cittadinanza e ai pagamenti ad essa conseguenti) hanno rivelato che il ricorrente ha beneficiato della misura in parola pur difettando dei requisiti di legge.
Come è noto, la normativa di riferimento è quella contenuta nel D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 26/2019 che, all'art. 2, ai fini che qui interessano, prevede: “Il Rdc è
riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio
deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Con nota del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, nel fornire chiarimenti in merito al requisito della residenza protrattasi per almeno 10 anni (nonché di quello della residenza nei due anni precedenti), ha spiegato – richiamando la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sulla natura meramente presuntiva delle risultanze dei registri anagrafici - che la prova della effettiva presenza può essere offerta dall'interessato mediante
“oggettivi ed univoci elementi di riscontro“ , anche in assenza di iscrizione.
Nel caso di specie, la documentazione offerta da consente di ritenere dimostrato che il Pt_1
2 beneficiario non fosse residente in Italia nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
di contro, nessun elemento di segno contrario è stato da questi offerto né in sede amministrativa, né nel presente giudizio.
Da ciò consegue la ripetibilità delle somme, ex art. 2033 c.c., mancando uno dei presupposti per l'applicazione dell'istituto – speciale, rispetto a quello codicistico - dell'indebito previdenziale (sul punto, v. Cass., sez. L, Sentenza n. 21453 del 19/09/2013, Rv. 628374 – 01 e successive conformi), vale a dire l'insussistenza del dolo dell'interessato, “cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già
conosciuti dall'ente competente” (così, tra le più recenti, Sez. L, Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022, Rv.
663999 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore dell' della Pt_1
somma di euro 2.998,68 oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo, per le causali di cui alla motivazione;
2) Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 886, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, iv.a. e c.p.a. se dovuti.
Prato, 16 settembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 224/2023 promossa da: (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Pt_1 P.IVA_1
dell'avv. ELISA NANNUCCI, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte ricorrente contro
C.F. ) Controparte_1 C.F._1
Parte resistente, contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato, ha adito il Tribunale di Prato per ottenere l'accertamento Pt_1
dell'indebita percezione da parte di della somma di 2.998,68 euro, relativa alla Controparte_1
indebita riscossione del reddito di cittadinanza, per non avere il resistente risieduto in Italia negli ultimi due anni antecedenti alla richiesta.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il convenuto è rimasto contumace.
La causa, di natura documentale, è stata calendarizzata per la discussione all'udienza del 9 aprile
2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate dall'Istituto ricorrente.
Si dà atto, per quanto riguarda il termine di deposito, che per ragioni organizzative dell'ufficio il ruolo della scrivente è stato interessato, nell'ultimo anno, da una serie di modifiche: insieme al contenzioso in materia lavoro, infatti, è stata disposta, in un primo momento, l'assegnazione di
1 una quota di contenzioso civile;
poi, in sostituzione di questo, di quello in materia famiglia;
da ultimo, è stata prevista l'assegnazione al settore penale, quale componente del collegio 3: modifiche che hanno inciso, inevitabilmente, sul carico di lavoro e sulle tempistiche di definizione dei procedimenti.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, le risultanze documentali in atti (ci si riferisce, in particolare, alla relazione amministrativa, all'attestazione di irreperibilità del Comune di Montemurlo, nonché alla istanza per beneficiare del reddito di cittadinanza e ai pagamenti ad essa conseguenti) hanno rivelato che il ricorrente ha beneficiato della misura in parola pur difettando dei requisiti di legge.
Come è noto, la normativa di riferimento è quella contenuta nel D.L. 4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 26/2019 che, all'art. 2, ai fini che qui interessano, prevede: “Il Rdc è
riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio
deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Con nota del 14 aprile 2020 n. 3803, il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, nel fornire chiarimenti in merito al requisito della residenza protrattasi per almeno 10 anni (nonché di quello della residenza nei due anni precedenti), ha spiegato – richiamando la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sulla natura meramente presuntiva delle risultanze dei registri anagrafici - che la prova della effettiva presenza può essere offerta dall'interessato mediante
“oggettivi ed univoci elementi di riscontro“ , anche in assenza di iscrizione.
Nel caso di specie, la documentazione offerta da consente di ritenere dimostrato che il Pt_1
2 beneficiario non fosse residente in Italia nei due anni precedenti alla presentazione della domanda;
di contro, nessun elemento di segno contrario è stato da questi offerto né in sede amministrativa, né nel presente giudizio.
Da ciò consegue la ripetibilità delle somme, ex art. 2033 c.c., mancando uno dei presupposti per l'applicazione dell'istituto – speciale, rispetto a quello codicistico - dell'indebito previdenziale (sul punto, v. Cass., sez. L, Sentenza n. 21453 del 19/09/2013, Rv. 628374 – 01 e successive conformi), vale a dire l'insussistenza del dolo dell'interessato, “cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già
conosciuti dall'ente competente” (così, tra le più recenti, Sez. L, Ordinanza n. 5984 del 23/02/2022, Rv.
663999 - 01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri aggiornati di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della natura documentale della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il resistente al pagamento in favore dell' della Pt_1
somma di euro 2.998,68 oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al saldo, per le causali di cui alla motivazione;
2) Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 886, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, iv.a. e c.p.a. se dovuti.
Prato, 16 settembre 2024
Il Giudice
Mariella Galano
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