Articolo 65 della Legge 27 dicembre 1953, n. 968
Articolo 64Articolo 66
Versione
15 gennaio 1954
Art. 65. Finanziamenti provvisori a sconto del contributo

E' consentita la cessione dei contributi per le riparazioni, le ricostruzioni o i ripristini previsti dalla presente legge a favore delle societa' ed imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori.
E' altresi' consentito lo sconto presso gli enti finanziatori indicati nell'art. 60 dei contributi di cui al comma precedente.
Gli enti predetti sono autorizzati a concedere finanziamenti provvisori contro l'impegno di cessione dei contributi.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1954