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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/09/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2865/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2865/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMINI Parte_1 C.F._1 MATTEO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUGLIELMINI MATTEO e da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 Elisabetta Parmeggiani del Foro di Modena elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. Elisabetta Parmeggiani
Ricorrenti Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il figlio in data 8.12.2019. Cessata la Per_1 convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione al figlio minore come da ricorso congiunto, come ribadito anche con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
3.7.2025, nelle quali hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
pagina 1 di 5 Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1)Affidamento, collocazione, responsabilità genitoriale.
L'affidamento condiviso del figlio minore in capo ad entrambi i genitori, in modo che Per_1 ciascuno possa mantenere un identico ruolo educativo nei confronti del figlio e prendere le decisioni di comune accordo con l'altro, sempre nel superiore ed esclusivo interesse dello stesso, ovvero relativamente ad esempio alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla religione, ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
con collocamento prevalente del minore presso la madre e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna sita, ad oggi, in Via Cento n. 182 - Comune San Giovanni in Persiceto (BO), che resterà assegnata alla sig.ra Pt_1
2)Modalità di visita
Il padre terrà con sé il figlio tenendo sempre in debito conto le esigenze dettate dall'età del minore, il quale dovrà abituarsi gradualmente a trascorrere del tempo senza la madre e solo con il padre;
ed in particolare, il padre/genitore non collocatario potrà vedere e tenere il figlio minore con sé:
-a fine settimana alterni dal venerdì dopo il lavoro alla domenica sera ore 22,00 dopo cena;
- nella settimana in cui il padre non frequenterà il bambino il week end, due sere infrasettimanali
(preferibilmente il martedì ed il giovedì) dalle ore 18,00 sino alle ore 22,00 dopo cena;
- nella settimana in cui il padre starà con il bambino il week end, una sola sera infrasettimanale
(preferibilmente il mercoledì) dalle ore 18,00 sino alle ore 22,00 dopo cena;
- a far tempo dall'anno 2026, compatibilmente con le esigenze di vita e lo stato psico fisico del minore, quest'ultimo pernotterà presso la casa paterna anche nei giorni stabiliti di pertinenza del padre infra settimanali;
- festività natalizie e pasquali: il minore trascorrerà un uguale numero di giorni, con i genitori e, ad anni alterni, il pranzo di Natale e quello di Santo Stefano nonché il giorno di Capodanno, nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025, il minore starà il con il padre dal giorno 23 al giorno 28 dicembre e così la madre dal 28 dicembre al 1 gennaio 2026.
- vacanze estive: il figlio minore trascorrerà un periodo di vacanze estive di almeno 20 giorni Per_1 anche non consecutivi con il padre ed un uguale periodo con la madre. I genitori dovranno concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno i periodi di vacanza estivi che trascorreranno con il figlio, pagina 2 di 5 comunicandosi altresì reciprocamente indirizzo e recapito telefonico del luogo di vacanza. Eventuali vacanze all'estero del bimbo dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
Il minore trascorrerà il giorno del compleanno del papà e della mamma con il genitore che compie gli anni.
Il compleanno del minore i genitori potranno festeggiarlo insieme nell'interesse del minore stesso, in caso di disaccordo si alterneranno ad anni alterni.
3) Contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio
Il signor dovrà corrispondere alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, con Pt_2 Pt_1 decorrenza dal mese di aprile 2025, o comunque dalla data di cessazione della convivenza tra le parti, quale contributo al mantenimento del figlio minore un assegno mensile pari ad euro 300,00, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, alle coordinate già a sue mani;
a far data dal mese successivo alla fine del quinto anno delle scuole elementari del figlio , il sig. dovrà corrispondere alla signora sempre Per_1 Pt_2 Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno mensile pari ad euro 350,00.
Per quanto attiene alle spese straordinarie dovute per il figlio minore, saranno suddivise, in ogni caso, nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori,
Si intendono per spese straordinarie in via esemplificativa e non esaustiva, le spese scolastiche (retta scolastica, mensa scolastica, gite ecc) quelle mediche, spese dentistiche di tipo odontoiatrico e di ortodonzia correttiva, per le quali è necessario che le parti concordino preventivamente lo specialista ed i costi, previo consenso (ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti) e trasmissione della documentazione afferente le spese, che andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla presentazione dei giustificativi. Per gli ulteriori consensi, nonché quindi per l'obbligo al versamento degli importi relativi a spese straordinarie, si rimanda al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Bologna del 09.08.2017 che le Parti accettano e di cui acquisiscono copia ed il cui testo si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a)spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori — a causa o dopo Io scioglimento dell'unione — documentati pagina 3 di 5 mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b)campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c)spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d)abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e)spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f)visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Le parti intendono quali spese straordinarie anche la retta della scuola privata frequentata dal figlio
. Per_1 pagina 4 di 5 Le parti stabilisco che la signora genitore collocatario della minore, in luogo delle detrazioni Pt_1 fiscali e degli assegni familiari al nucleo non più in vigore, benefici integralmente al 100% dell'Assegno unico universale concesso per i figli minori a carico, che sarà dalla stessa integralmente versato su un conto corrente intestato al figlio . Per_1
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figlio periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per il figlio a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
4) Altri aspetti
Le parti, nel rispetto delle norme giuridiche esistenti e delle regole morali condivise, nonché nell'interesse e benessere del figlio, si impegnano reciprocamente a rispettarsi e a non far nulla che possa essere di pregiudizio alla reputazione o alla serenità dell'altro; con ciò mantenendo entrambi un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione, nell'interesse di entrambi ma ancor più del figlio minore.
Le parti stabiliscono, sin da ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto.
I genitori non ostacoleranno in alcun modo la frequentazione degli avi paterni e materni e parenti stretti dei genitori con il minore.
5) nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessandra Villecco Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2865/2025 avente ad oggetto: ricorso congiunto ex art. 337 bis e segg. c.c. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUGLIELMINI Parte_1 C.F._1 MATTEO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GUGLIELMINI MATTEO e da (C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 Elisabetta Parmeggiani del Foro di Modena elettivamente domiciliato in indirizzo telematico presso il difensore avv. Elisabetta Parmeggiani
Ricorrenti Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 3.7.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dalla relazione di convivenza fra le parti è nato il figlio in data 8.12.2019. Cessata la Per_1 convivenza, le parti intendono regolare i rapporti fra le stesse in relazione al figlio minore come da ricorso congiunto, come ribadito anche con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del
3.7.2025, nelle quali hanno confermato di non volersi riconciliare.
Le condizioni sono conformi a legge e all'interesse del minore e vanno pertanto integralmente recepite col presente provvedimento.
pagina 1 di 5 Nulla in punto di spese legali trattandosi di procedimento su ricorso congiunto, nel quale non è nemmeno ipotizzabile la soccombenza di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dà atto che per accordo delle parti la cessazione della loro convivenza è regolata dalle seguenti condizioni:
1)Affidamento, collocazione, responsabilità genitoriale.
L'affidamento condiviso del figlio minore in capo ad entrambi i genitori, in modo che Per_1 ciascuno possa mantenere un identico ruolo educativo nei confronti del figlio e prendere le decisioni di comune accordo con l'altro, sempre nel superiore ed esclusivo interesse dello stesso, ovvero relativamente ad esempio alla residenza, all'istruzione, all'educazione, alla religione, ed alla salute, tenendo conto dei suoi bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni;
con collocamento prevalente del minore presso la madre e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione materna sita, ad oggi, in Via Cento n. 182 - Comune San Giovanni in Persiceto (BO), che resterà assegnata alla sig.ra Pt_1
2)Modalità di visita
Il padre terrà con sé il figlio tenendo sempre in debito conto le esigenze dettate dall'età del minore, il quale dovrà abituarsi gradualmente a trascorrere del tempo senza la madre e solo con il padre;
ed in particolare, il padre/genitore non collocatario potrà vedere e tenere il figlio minore con sé:
-a fine settimana alterni dal venerdì dopo il lavoro alla domenica sera ore 22,00 dopo cena;
- nella settimana in cui il padre non frequenterà il bambino il week end, due sere infrasettimanali
(preferibilmente il martedì ed il giovedì) dalle ore 18,00 sino alle ore 22,00 dopo cena;
- nella settimana in cui il padre starà con il bambino il week end, una sola sera infrasettimanale
(preferibilmente il mercoledì) dalle ore 18,00 sino alle ore 22,00 dopo cena;
- a far tempo dall'anno 2026, compatibilmente con le esigenze di vita e lo stato psico fisico del minore, quest'ultimo pernotterà presso la casa paterna anche nei giorni stabiliti di pertinenza del padre infra settimanali;
- festività natalizie e pasquali: il minore trascorrerà un uguale numero di giorni, con i genitori e, ad anni alterni, il pranzo di Natale e quello di Santo Stefano nonché il giorno di Capodanno, nonché, ad anni alterni, il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025, il minore starà il con il padre dal giorno 23 al giorno 28 dicembre e così la madre dal 28 dicembre al 1 gennaio 2026.
- vacanze estive: il figlio minore trascorrerà un periodo di vacanze estive di almeno 20 giorni Per_1 anche non consecutivi con il padre ed un uguale periodo con la madre. I genitori dovranno concordare tra loro entro il 31 maggio di ogni anno i periodi di vacanza estivi che trascorreranno con il figlio, pagina 2 di 5 comunicandosi altresì reciprocamente indirizzo e recapito telefonico del luogo di vacanza. Eventuali vacanze all'estero del bimbo dovranno essere preventivamente concordate tra i genitori.
Il minore trascorrerà il giorno del compleanno del papà e della mamma con il genitore che compie gli anni.
Il compleanno del minore i genitori potranno festeggiarlo insieme nell'interesse del minore stesso, in caso di disaccordo si alterneranno ad anni alterni.
3) Contributo al mantenimento ordinario e straordinario del figlio
Il signor dovrà corrispondere alla signora entro il giorno 15 di ogni mese, con Pt_2 Pt_1 decorrenza dal mese di aprile 2025, o comunque dalla data di cessazione della convivenza tra le parti, quale contributo al mantenimento del figlio minore un assegno mensile pari ad euro 300,00, rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre, alle coordinate già a sue mani;
a far data dal mese successivo alla fine del quinto anno delle scuole elementari del figlio , il sig. dovrà corrispondere alla signora sempre Per_1 Pt_2 Pt_1 entro il giorno 15 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno mensile pari ad euro 350,00.
Per quanto attiene alle spese straordinarie dovute per il figlio minore, saranno suddivise, in ogni caso, nella misura del 50% a carico di entrambi i genitori,
Si intendono per spese straordinarie in via esemplificativa e non esaustiva, le spese scolastiche (retta scolastica, mensa scolastica, gite ecc) quelle mediche, spese dentistiche di tipo odontoiatrico e di ortodonzia correttiva, per le quali è necessario che le parti concordino preventivamente lo specialista ed i costi, previo consenso (ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti) e trasmissione della documentazione afferente le spese, che andranno rimborsate al genitore che le ha anticipate entro 10 giorni dalla presentazione dei giustificativi. Per gli ulteriori consensi, nonché quindi per l'obbligo al versamento degli importi relativi a spese straordinarie, si rimanda al Protocollo in vigore presso il
Tribunale di Bologna del 09.08.2017 che le Parti accettano e di cui acquisiscono copia ed il cui testo si riporta:
Spese ricomprese nel contributo ordinario al mantenimento
Sono le spese necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona.
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli a)spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori — a causa o dopo Io scioglimento dell'unione — documentati pagina 3 di 5 mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b)campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c)spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d)abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e)spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f)visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Le parti intendono quali spese straordinarie anche la retta della scuola privata frequentata dal figlio
. Per_1 pagina 4 di 5 Le parti stabilisco che la signora genitore collocatario della minore, in luogo delle detrazioni Pt_1 fiscali e degli assegni familiari al nucleo non più in vigore, benefici integralmente al 100% dell'Assegno unico universale concesso per i figli minori a carico, che sarà dalla stessa integralmente versato su un conto corrente intestato al figlio . Per_1
DEDUCIBILITÀ FISCALE
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati al figlio periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per il figlio a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata nel provvedimento.
4) Altri aspetti
Le parti, nel rispetto delle norme giuridiche esistenti e delle regole morali condivise, nonché nell'interesse e benessere del figlio, si impegnano reciprocamente a rispettarsi e a non far nulla che possa essere di pregiudizio alla reputazione o alla serenità dell'altro; con ciò mantenendo entrambi un sereno dialogo al fine di risolvere pacificamente ogni questione, nell'interesse di entrambi ma ancor più del figlio minore.
Le parti stabiliscono, sin da ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio minore nel proprio passaporto.
I genitori non ostacoleranno in alcun modo la frequentazione degli avi paterni e materni e parenti stretti dei genitori con il minore.
5) nulla sulle spese.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
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