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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/10/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11784/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III Civile
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n.
37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al N.R.G. 11784 dell'anno 2024
TRA
, C.F. , con l'Avv. COLANGELO ANDREA Parte_1 C.F._1
MAURO
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco poro tempore, con l'avv. TUCCARI SUSANNA
Pagina 1 APPELLATA
Oggetto: appello ex art. 437 c.p.c. avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1738/2024 CP_1 emessa e depositata il 29.05.2024; rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 22 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Torino n. 1738/2024 che ha respinto la sua opposizione avverso il verbale di accertamento n. 49793923/2024, con il quale la Polizia Municipale del , a seguito Controparte_2 del sinistro verificatosi in data 28/10/2023 in Corso Molise, in prossimità del civico 67, gli aveva contestato, in qualità di coobbligato in solido, in quanto proprietario del veicolo NA IO tg.
FC641PS, la violazione dell'art. 154 comma 1 e comma 8 del Codice della Strada (C.d.S.) poiché, il conducente del suddetto veicolo effettuava il cambio della direzione di marcia Parte_2
o di corsia senza fare uso, con sufficiente anticipo, dell'indicatore di direzione, ovvero, svoltava a sinistra su corso Molise sugli stalli di parcheggio. Per tale violazione veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 42,00.
Avverso il suddetto verbale di accertamento presentava tempestivo ricorso Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di allegando l'illegittimità del verbale per errata ricostruzione CP_1 della condotta posta in essere da nonché per carenza di motivazione in quanto Parte_2
l'agente verbalizzante si sarebbe limitato a riportare l'esatto contenuto del disposto normativo di cui all'art. 154 C.D.S. In particolare, deduceva che:
- la dinamica del sinistro stradale era stata erroneamente ricostruita sulla base delle sole dichiarazioni (del tutto inattendibili) rese da , conducente del veicolo Fiat PA tg Testimone_1
DZ913XV, con il quale il veicolo di sua proprietà era entrato in collisione, senza tenere in alcun modo in considerazione quanto, invece, dichiarato dall'unico testimone oculare Testimone_2
- il tratto di Corso Molise in direzione Corso Toscana è caratterizzato dalla presenza di aree di parcheggio su entrambi i lati che rendono impossibile la circolazione dei veicoli su file parallele;
- la ricostruzione del sinistro operata dagli agenti verbalizzanti non era coerente con il suddetto stato dei luoghi e non teneva conto delle dichiarazioni rese dal teste che aveva confermato la Tes_2 pronta attivazione da parte del conducente del veicolo NA IO dell'indicatore di direzione nel tentativo di iniziare la manovra di parcheggio;
Pagina 2 - in realtà, il giunto in prossimità del civico 67, aveva segnalato la propria intenzione di Pt_1 parcheggiare sul lato sinistro della corsia attivando l'indicatore di direzione e curandosi di effettuare la manovra in sicurezza immettendosi nel parcheggio, allorquando il veicolo Fiat PA sopraggiungeva a velocità sostenuta e urtava violentemente il veicolo NA che, pertanto, compiva una rotazione di 180°, a dimostrazione della forte velocità con cui procedeva la Fiat, la cui conducente veniva, difatti, sanzionata per violazione dell'art. 141 C.d.S.; tanto premesso, chiedeva dichiararsi inefficace e/o nullo e/o annullabile il verbale di contestazione nr. 49793923; in subordine, contenere la sanzione nel minimo edittale e rimettere in termini il ricorrente per il pagamento in misura ridotta.
Il si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo, in via pregiudiziale, la Controparte_2 tardività del ricorso, per essere stato depositato oltre il termine di giorni 30 dalla notifica del verbale di accertamento ex art. 7 c. 3 del Dlgs 150/11. In ogni caso, nel merito, deduceva l'infondatezza delle argomentazioni difensive del ricorrente in quanto gli agenti della Polizia Municipale avevano correttamente ritenuto integrata la violazione dell'art. 154 C.D.S. sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte al momento del sinistro e dei rilievi svolti. Evidenziava, altresì, che la ratio dell'art. 154 C.D.S. è quella di prevenire eventi pregiudizievoli e il verificarsi dell'incidente è indice determinante del fatto che il conducente del veicolo non abbia fatto tutto il necessario per evitare il sinistro, così contravvenendo alla normativa stradale.
Il Giudice di Pace di con l'impugnata sentenza, respinta l'eccezione di tardività del ricorso, CP_1 rigettava l'opposizione ritenendo fondata la pretesa sanzionatoria in ragione delle risultanze documentali, ossia sulla base delle dichiarazioni rese da . Persona_1
Con il presente ricorso in appello ha impugnato la predetta sentenza deducendo i Parte_1 seguenti motivi di appello:
1) errata valutazione delle risultanze istruttorie per avere il giudice di prime cure ricostruito la dinamica del sinistro tenendo in considerazione la sola testimonianza resa da , Testimone_1 proprietaria della Fiat PA coinvolta nello scontro, senza considerare in alcun modo quanto dichiarato da e dal teste oculare Ha evidenziato sul punto come Parte_2 Testimone_2 quest'ultimo, estraneo e privo di qualsivoglia interesse rispetto ai fatti di causa, ha dichiarato di aver visto conducente del veicolo di proprietà dell'appellante, azionare l'indicatore di Parte_2 direzione al fine di segnalare la ricerca di un parcheggio lungo gli stalli posti sul lato sinistro di
Corso Molise e di aver, altresì, assistito all'incidente imputabile alla sola , la quale Testimone_1 giungendo a velocità sostenuta urtava violentemente la parte sinistra posteriore dell'auto NA
IO, che aveva quasi terminato la manovra di parcheggio. Ha sottolineato, di contro,
l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da sia, sotto il profilo soggettivo – stante Testimone_1
Pagina 3 l'evidente interesse di quest'ultima a evitare o comunque ridurre la propria responsabilità nella causazione del sinistro, attribuendo al conducente del veicolo antagonista una condotta antigiuridica
– sia, sotto il profilo oggettivo, poiché incompatibili con i punti d'urto dei veicoli coinvolti, dall'analisi dei quali si evince come la NA IO si trovasse in posizione perpendicolare rispetto alla posizione della Fiat PA, ovvero in fase terminale di posteggio. I danni riscontrati sulla
NA IO di proprietà dell'appellante hanno, infatti, interessato unicamente la portiera posteriore sinistra, la ruota posteriore sinistra ed il parafango posteriore sinistro. Inoltre, ha rilevato che il
Giudice di Pace non ha, altresì, preso in considerazione l'eccezione formulata da parte ricorrente in tema di incompatibilità della condotta ascritta rispetto alla conformazione della strada, atteso che il luogo ove si è verificato il sinistro è caratterizzato da due carreggiate, separate da uno spartitraffico, composte da un'unica corsia di marcia per carreggiata e lungo Corso Molise, avente direzione verso
Corso Toscana e sono presenti aree di posteggio su entrambi i lati della carreggiata, non essendo, dunque, possibile il transito di veicoli su due file parallele per evidenti ragioni di larghezza della strada;
la condotta ascritta in capo a dagli agenti verbalizzati, configurabile Parte_2 nell'aver effettuato il cambio della direzione di marcia o di corsia senza fare uso, con sufficiente anticipo, dell'indicatore di direzione, non sarebbe, dunque, in alcun modo coerente rispetto allo stato dei luoghi;
2) omessa pronuncia in merito alla carenza di motivazione del verbale impugnato, per avere il
Giudice di Pace omesso di decidere in merito alla relativa eccezione formulata in ricorso. Ha dedotto sul punto che il verbale presenta una motivazione del tutto tautologica in quanto si limita a richiamare il testo dell'art. 154 c.1 C.d.S. senza evidenziare l'iter logico che avrebbe condotto i verbalizzanti a ritenere integrata la sanzione ascritta all'appellante.
Ciò premesso ha chiesto di accogliere l'appello e riformare integralmente la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di , n. 1738/2024, e, per l'effetto, di annullare il verbale di CP_1 accertamento n. 49793923 emesso dalla Polizia Municipale di in data 28/10/2023. CP_1
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei Controparte_2 motivi d'impugnativa in esso dedotti. Ha dedotto che il Giudice di Pace ha correttamente valutato quanto emerso dalla ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti intervenuti sul posto che hanno legittimamente contestato la violazione dell'art. 154 co. 2 C.d.S. per mancata o intempestiva segnalazione dell'indicatore di direzione. Ha osservato sul punto che il verbale di contestazione fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento e che dalla Relazione
d'incidente emerge l'accuratezza e la completezza dell'analisi compiuta dal Corpo di Polizia
Municipale.
Pagina 4 Ha rilevato che la dinamica del sinistro è stata puntualmente ricostruita sulla base dell'analisi dei luoghi, delle cose e delle misurazioni tecniche effettuate, nonché delle testimonianze e spontanee dichiarazioni raccolte, per lo più, nell'immediatezza dei fatti.
Ha contestato l'eccezione di inattendibilità delle dichiarazioni rese da deducendo che Testimone_1 il Giudice di prime cure ha correttamente fondato la propria decisione sulle stesse non essendo, al contrario, rilevanti le dichiarazione del teste che nulla avrebbero aggiunto alla Testimone_3 dinamica del sinistro, non avendo il teste specificato in quale momento avrebbe visto Parte_2 azionare l'indicatore di direzione: circostanza di particolare rilevanza, atteso che, in base
[...] alla ricostruzione dell'incidente, l'indicatore di direzione sarebbe del tutto mancato o comunque avvenuto non tempestivamente, bensì all'ultimo momento.
Ha ribadito la fondatezza della contestazione elevata a fronte di un comportamento non corretto del conducente dell'autovettura, per mancato inserimento dell'indicatore di Parte_2 direzione, in concorso con la violazione della velocità non adeguata in capo a . Testimone_1
Ha contestato, altresì, il motivo di appello relativo alla carenza di motivazione del verbale impugnato, rilevando che l'Agente verbalizzante ha precisato: “Verbale emesso a seguito di ricostruzione sinistro stradale numero 3554” e il Giudice di Pace, con l'espresso richiamo agli atti, in particolare al verbale di ricostruzione dell'incidente e al verbale di infrazione, ha dato conto e tenuto in considerazione la motivazione del verbale come sopra riportata.
***
L'appello è fondato e va accolto.
I motivi di appello sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. sostiene che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto la sanzione Parte_1 amministrativa oggetto di causa legittimamente emessa, sulla base delle risultanze istruttorie presenti agli atti, ed abbia altresì omesso di pronunciarsi sull'eccepita carenza di motivazione del verbale impugnato.
In particolare, il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente vagliato le testimonianze rese dal teste oculare, a seguito del sinistro stradale avvenuto in Corso Molise, prendendo in Testimone_3 considerazione esclusivamente quelle, totalmente divergenti, rese da , così Testimone_1 addivenendo ad una ricostruzione della dinamica del sinistro errata.
Va premesso che, secondo l'orientamento costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità
“Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa,
e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece,
Pagina 5 quest'ultimo dimostrare qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. n. 1921/2019;
n. 30148/2024; n. 17041/2025).
Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto statuito dal Giudice di Pace, l'amministrazione appellata non ha assolto all'onere su di lei incombente di dimostrare la fondatezza della sanzione amministrativa irrogata ad a seguito dell'incidente stradale avvenuto in Corso Parte_1
Molise.
Sulla base del materiale probatorio depositato in atti, non può, difatti, ritenersi sufficientemente dimostrata la violazione contestata con il verbale impugnato.
Ed infatti dall'analisi congiunta del verbale d'incidente (fascicolo di parte doc.3), con allegate fotografie (fascicolo di primo grado, comparsa di costituzione e riposta doc. sinistro completo), del verbale di contestazione della violazione (fascicolo di parte doc.1), delle dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni spontanee raccolte nell'immediatezza o a seguito del sinistro, non risulta sufficiente dimostrato che abbia posto in essere la condotta contestata, ossia che abbia Parte_2 cambiato la propria direzione di marcia senza attivare con sufficiente anticipo l'indicatore di direzione.
In particolare, nella relazione dell'incidente stradale, si legge che in data 28.10.2023:
- “il Personale di Reparto, Agenti e , in servizio di Pattuglia Persona_2 Persona_3 alle ore 15,07, veniva inviato in Corso Molise, in prossimità del civico n. 67, per incidente stradale.
Giuntovi 3 minuti dopo, presumibilmente a 30 minuti dall'incidente, dalla sig.ra Tes_1
, qualificatasi conducente dell'autovettura Fiat PA targa DZ913XV telaio n.
[...]
ZFA16900001627846 (in apposito spazio contrassegnata quale veicolo 'B'), veniva informato che alle ore 14,40, alla guida del suo veicolo, era venuta a collisione con l'autovettura NA IO targa FC641PS telaio n. VF15RSN0A53875177 (in apposito spazio contrassegnata quale veicolo
'A'). Apprendeva che il conducente di quest'ultimo veicolo a seguito dell'evento aveva riportato lesioni pertanto, tramite autolettiga, era già stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria Torino. Il personale veniva informato ed accertava che il veicolo 'B' era già stato rimosso mentre il veicolo 'A' si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici effettuati.” (doc. sinistro completo)
Sempre nella suddetta relazione, viene riportato che a seguito dell'incidente stradale, sono stati sentiti dagli agenti di polizia sopraggiunti in loco rispettivamente e Testimone_1 Testimone_3
Pagina 6 La prima, in qualità di conducente dell'autovettura Fiat PA Targato DZ913XV, in merito a quanto accaduto, ha spontaneamente dichiarato: “alla guida della PA, circa alle 14.40, percorrevo Corso Molise dallo stadio in direzione Corso Toscana, procedevo dietro una IO rossa che accostava a destra senza freccia di direzione in prossimità di Corso Molise 67 per salutare un suo amico che era sul marciapiede, come per farlo salire a bordo. improvvisamente ripartiva senza freccia direzionale, volendo andare tutto a sinistra, tagliandomi la strada, come se volesse parcheggiarsi sugli stalli del parcheggio posti dal lato opposto a dove si era accostato. a questo punto non riuscendo a frenare in tempo, avveniva l'impatto, colpivo così la IO sul lato posteriore sinistro. spostavo la mia auto dalla strada in quanto creava intralcio alla circolazione.
Prestavo soccorso."
Il secondo, al contrario, ha dichiarato che: “Mi trovavo sul marciapiede di Corso Molise in prossimità del civico 67 verso le ore 14.50 circa. Aspettavo il mio amico che stava percorrendo con la sua auto, una IO rossa, Corso Molise dallo stadio in direzione di corso toscana. Mi stava venendo a prendere e aspettavo che parcheggiasse, vedevo che metteva la freccia di direzione sinistra per far capire che voleva posteggiare il veicolo. Quando aveva quasi completato il parcheggio, il veicolo che gli stava dietro, non riuscendo a frenare in tempo e andando a velocità spedita ha urtato la IO sul lato sinistro posteriore. Dopo l'urto ho chiamato subito l'ambulanza."
Tali dichiarazioni risultano completamente divergenti e incompatibili tra loro dal momento che, secondo , il conducente del veicolo di proprietà dell'appellante si sarebbe prima Testimone_1 accostato per salutare un suo amico e poi, tagliandole la strada, senza mettere alcun indicatore di direzione, avrebbe svoltato a sinistra al fine di parcheggiare lungo gli stalli di Corso Molise;
secondo invece, l'amico non si sarebbe mai accostato al marciapiede ma avrebbe Testimone_3 direttamente tentato di parcheggiare, segnalando correttamente la manovra con l'attivazione dell'indicatore di direzione.
A differenza di quanto sostento dalla Pubblica Amministrazione e ritenuto dal Giudice di Pace, secondo questo Tribunale non vi sono elementi per ritenere che la dichiarazione di Testimone_1 sia maggiormente attendibile rispetto a quella resa da Sul punto si osserva infatti Testimone_3 che, tanto , quanto non sono del tutto indifferenti rispetto ai fatti di Testimone_1 Testimone_3 causa, essendo la prima coinvolta direttamente nell'incidente e avendolo certamente causato andando a collidere ad elevata velocità con l'auto di proprietà di ed essendo il secondo Pt_1 legato da un rapporto di amicizia e lavoro con EN la circostanza che Parte_2 non abbia precisato il momento esatto in cui avrebbe avvistato Testimone_3 Parte_2 azionare l'indicatore di direzione - “dato che dalla ricostruzione dell'incidente, al contrario, è mancato l'inserimento dell'indicatore di direzione o è avvenuto non tempestivamente, ma all'ultimo
Pagina 7 CP_ momento” (p. 5 comparsa di costituzione di ) - vale ad escludere la credibilità delle sue CP_1 dichiarazioni, rispetto a quelle di . Testimone_1
L'onere di verificare l'avvenuta attivazione “con sufficiente anticipo” o meno degli indicatori di direzione da parte di casieri gravava sulla pubblica amministrazione, ma non può ritenersi sufficientemente assolto in quanto dall'analisi delle riportate dichiarazioni e della ricostruzione del sinistro, di cui si dirà nel prosieguo, la violazione contestata non risulta sufficientemente dimostrata.
Ed infatti, analizzando le fotografie allegate al verbale d'incidente (doc. sinistro completo) si evince che i danni dell'auto IO di proprietà dell'appellante, a seguito dell'urto con la Fiat PA, hanno interessato la portiera e il rivestimento laterale sinistro posteriore, i quali appaiono incrinati e retroflessi, oltreché il copri cerchione e il passaruota posteriore sinistro. La inoltre, Parte_3 avrebbe subito una rotazione di circa 180°, sulla base della posizione finale post urto, a dimostrazione della elevata velocità a cui procedeva la PA e della violenza dell'urto.
Tale dinamica, tuttavia, in difetto di una perizia cinematica o di ulteriori elementi oggettivi da cui desumere che la segnalazione della svolta a sinistra da parte della non sia avvenuta Pt_3 tempestivamente, è compatibile con entrambe le dichiarazioni rese da e Testimone_1 Tes_3
Ed infatti l'urto avrebbe potuto verificarsi sia nel caso in cui l'indicatore di direzione fosse
[...] stato effettivamente e tempestivamente azionato, sia nel caso opposto, dipendendo, comunque, anche dalla velocità tenuta dall'altro veicolo coinvolto nel sinistro e dal livello di attenzione del conducente del veicolo tamponante.
In sintesi, la sanzione è stata irrogata solo sulla base delle dichiarazioni di , Testimone_1 confliggenti con quelle del teste oculare e in assenza di altri elementi oggettivi di Testimone_3 riscontro, non essendo a tal fine sufficienti, neanche in via presuntiva, i danni riscontrati sui veicoli, il punto d'urto e la posizione finale del veicolo IO, compatibili, come già esposto, anche con l'avvenuta attivazione dell'indicatore di direzione da parte di “con sufficiente anticipo” Pt_1
Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Tribunale che la pubblica amministrazione non abbia assolto all'onere su di lei incombente di dimostrare la sussistenza della violazione contestata, non essendo desumibile dalla ricostruzione della dinamica, nemmeno in via presuntiva, se abbia o meno segnalato l'intenzione di effettuare la manovra di parcheggio con Pt_1 sufficiente anticipo, come specificamente richiesto ex art. 154 comma 1 C.d.S.
La sanzione irrogata non risulta, pertanto, fondata.
L'appello deve essere, quindi, accolto e per l'effetto, il verbale di contestazione n. 49793923 emesso dalla Polizia Municipale di in data 28/10/2023 deve essere annullato. CP_1
Per quanto attiene alle spese di lite, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo
Pagina 8 regolamento delle spese processuali, il cui “onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. Cass. n. 9064/2018; n. 11423/16; n. 6259/14); ciò posto, tenuto conto dell'accoglimento dell'appello ma, al contempo, della obiettiva incertezza fattuale della dinamica del sinistro, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle stesse in entrambi i gradi di giudizio.
Si richiama in proposito quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, rispetto a quelle espressamente contemplate dalla norma come riformulata dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre
2014, n. 132, precisando che debba trattarsi di ipotesi che rinviino comunque a condizioni prevalentemente oggettive e non a situazioni strettamente soggettive e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza n. 1738/2024, depositata dal Giudice di Pace di Torino il 29.05.2024, proposto contro il , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_2 disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il verbale di accertamento n. 49793923 emesso dalla Polizia
Municipale di in data 28/10/2023. CP_1
• Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Torino, 22 ottobre 2025
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III Civile
Il GIUDICE preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (cfr. Cass. n.
37137/2022): preso atto delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 437 c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (lettura della sentenza alla presenza delle parti); pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione III CIVILE in persona della giudice dr.ssa Valeria Di Donato
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al N.R.G. 11784 dell'anno 2024
TRA
, C.F. , con l'Avv. COLANGELO ANDREA Parte_1 C.F._1
MAURO
APPELLANTE
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del Sindaco poro tempore, con l'avv. TUCCARI SUSANNA
Pagina 1 APPELLATA
Oggetto: appello ex art. 437 c.p.c. avverso la sentenza del Giudice di Pace di n. 1738/2024 CP_1 emessa e depositata il 29.05.2024; rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 22 settembre 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Torino n. 1738/2024 che ha respinto la sua opposizione avverso il verbale di accertamento n. 49793923/2024, con il quale la Polizia Municipale del , a seguito Controparte_2 del sinistro verificatosi in data 28/10/2023 in Corso Molise, in prossimità del civico 67, gli aveva contestato, in qualità di coobbligato in solido, in quanto proprietario del veicolo NA IO tg.
FC641PS, la violazione dell'art. 154 comma 1 e comma 8 del Codice della Strada (C.d.S.) poiché, il conducente del suddetto veicolo effettuava il cambio della direzione di marcia Parte_2
o di corsia senza fare uso, con sufficiente anticipo, dell'indicatore di direzione, ovvero, svoltava a sinistra su corso Molise sugli stalli di parcheggio. Per tale violazione veniva applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 42,00.
Avverso il suddetto verbale di accertamento presentava tempestivo ricorso Parte_1 innanzi al Giudice di Pace di allegando l'illegittimità del verbale per errata ricostruzione CP_1 della condotta posta in essere da nonché per carenza di motivazione in quanto Parte_2
l'agente verbalizzante si sarebbe limitato a riportare l'esatto contenuto del disposto normativo di cui all'art. 154 C.D.S. In particolare, deduceva che:
- la dinamica del sinistro stradale era stata erroneamente ricostruita sulla base delle sole dichiarazioni (del tutto inattendibili) rese da , conducente del veicolo Fiat PA tg Testimone_1
DZ913XV, con il quale il veicolo di sua proprietà era entrato in collisione, senza tenere in alcun modo in considerazione quanto, invece, dichiarato dall'unico testimone oculare Testimone_2
- il tratto di Corso Molise in direzione Corso Toscana è caratterizzato dalla presenza di aree di parcheggio su entrambi i lati che rendono impossibile la circolazione dei veicoli su file parallele;
- la ricostruzione del sinistro operata dagli agenti verbalizzanti non era coerente con il suddetto stato dei luoghi e non teneva conto delle dichiarazioni rese dal teste che aveva confermato la Tes_2 pronta attivazione da parte del conducente del veicolo NA IO dell'indicatore di direzione nel tentativo di iniziare la manovra di parcheggio;
Pagina 2 - in realtà, il giunto in prossimità del civico 67, aveva segnalato la propria intenzione di Pt_1 parcheggiare sul lato sinistro della corsia attivando l'indicatore di direzione e curandosi di effettuare la manovra in sicurezza immettendosi nel parcheggio, allorquando il veicolo Fiat PA sopraggiungeva a velocità sostenuta e urtava violentemente il veicolo NA che, pertanto, compiva una rotazione di 180°, a dimostrazione della forte velocità con cui procedeva la Fiat, la cui conducente veniva, difatti, sanzionata per violazione dell'art. 141 C.d.S.; tanto premesso, chiedeva dichiararsi inefficace e/o nullo e/o annullabile il verbale di contestazione nr. 49793923; in subordine, contenere la sanzione nel minimo edittale e rimettere in termini il ricorrente per il pagamento in misura ridotta.
Il si costituiva nel giudizio di primo grado eccependo, in via pregiudiziale, la Controparte_2 tardività del ricorso, per essere stato depositato oltre il termine di giorni 30 dalla notifica del verbale di accertamento ex art. 7 c. 3 del Dlgs 150/11. In ogni caso, nel merito, deduceva l'infondatezza delle argomentazioni difensive del ricorrente in quanto gli agenti della Polizia Municipale avevano correttamente ritenuto integrata la violazione dell'art. 154 C.D.S. sulla base delle dichiarazioni testimoniali raccolte al momento del sinistro e dei rilievi svolti. Evidenziava, altresì, che la ratio dell'art. 154 C.D.S. è quella di prevenire eventi pregiudizievoli e il verificarsi dell'incidente è indice determinante del fatto che il conducente del veicolo non abbia fatto tutto il necessario per evitare il sinistro, così contravvenendo alla normativa stradale.
Il Giudice di Pace di con l'impugnata sentenza, respinta l'eccezione di tardività del ricorso, CP_1 rigettava l'opposizione ritenendo fondata la pretesa sanzionatoria in ragione delle risultanze documentali, ossia sulla base delle dichiarazioni rese da . Persona_1
Con il presente ricorso in appello ha impugnato la predetta sentenza deducendo i Parte_1 seguenti motivi di appello:
1) errata valutazione delle risultanze istruttorie per avere il giudice di prime cure ricostruito la dinamica del sinistro tenendo in considerazione la sola testimonianza resa da , Testimone_1 proprietaria della Fiat PA coinvolta nello scontro, senza considerare in alcun modo quanto dichiarato da e dal teste oculare Ha evidenziato sul punto come Parte_2 Testimone_2 quest'ultimo, estraneo e privo di qualsivoglia interesse rispetto ai fatti di causa, ha dichiarato di aver visto conducente del veicolo di proprietà dell'appellante, azionare l'indicatore di Parte_2 direzione al fine di segnalare la ricerca di un parcheggio lungo gli stalli posti sul lato sinistro di
Corso Molise e di aver, altresì, assistito all'incidente imputabile alla sola , la quale Testimone_1 giungendo a velocità sostenuta urtava violentemente la parte sinistra posteriore dell'auto NA
IO, che aveva quasi terminato la manovra di parcheggio. Ha sottolineato, di contro,
l'inattendibilità delle dichiarazioni rese da sia, sotto il profilo soggettivo – stante Testimone_1
Pagina 3 l'evidente interesse di quest'ultima a evitare o comunque ridurre la propria responsabilità nella causazione del sinistro, attribuendo al conducente del veicolo antagonista una condotta antigiuridica
– sia, sotto il profilo oggettivo, poiché incompatibili con i punti d'urto dei veicoli coinvolti, dall'analisi dei quali si evince come la NA IO si trovasse in posizione perpendicolare rispetto alla posizione della Fiat PA, ovvero in fase terminale di posteggio. I danni riscontrati sulla
NA IO di proprietà dell'appellante hanno, infatti, interessato unicamente la portiera posteriore sinistra, la ruota posteriore sinistra ed il parafango posteriore sinistro. Inoltre, ha rilevato che il
Giudice di Pace non ha, altresì, preso in considerazione l'eccezione formulata da parte ricorrente in tema di incompatibilità della condotta ascritta rispetto alla conformazione della strada, atteso che il luogo ove si è verificato il sinistro è caratterizzato da due carreggiate, separate da uno spartitraffico, composte da un'unica corsia di marcia per carreggiata e lungo Corso Molise, avente direzione verso
Corso Toscana e sono presenti aree di posteggio su entrambi i lati della carreggiata, non essendo, dunque, possibile il transito di veicoli su due file parallele per evidenti ragioni di larghezza della strada;
la condotta ascritta in capo a dagli agenti verbalizzati, configurabile Parte_2 nell'aver effettuato il cambio della direzione di marcia o di corsia senza fare uso, con sufficiente anticipo, dell'indicatore di direzione, non sarebbe, dunque, in alcun modo coerente rispetto allo stato dei luoghi;
2) omessa pronuncia in merito alla carenza di motivazione del verbale impugnato, per avere il
Giudice di Pace omesso di decidere in merito alla relativa eccezione formulata in ricorso. Ha dedotto sul punto che il verbale presenta una motivazione del tutto tautologica in quanto si limita a richiamare il testo dell'art. 154 c.1 C.d.S. senza evidenziare l'iter logico che avrebbe condotto i verbalizzanti a ritenere integrata la sanzione ascritta all'appellante.
Ciò premesso ha chiesto di accogliere l'appello e riformare integralmente la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di , n. 1738/2024, e, per l'effetto, di annullare il verbale di CP_1 accertamento n. 49793923 emesso dalla Polizia Municipale di in data 28/10/2023. CP_1
Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza dei Controparte_2 motivi d'impugnativa in esso dedotti. Ha dedotto che il Giudice di Pace ha correttamente valutato quanto emerso dalla ricostruzione del sinistro effettuata dagli agenti intervenuti sul posto che hanno legittimamente contestato la violazione dell'art. 154 co. 2 C.d.S. per mancata o intempestiva segnalazione dell'indicatore di direzione. Ha osservato sul punto che il verbale di contestazione fa piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti o relativi alla fase statica dell'incidente, quale risultava al momento del loro intervento e che dalla Relazione
d'incidente emerge l'accuratezza e la completezza dell'analisi compiuta dal Corpo di Polizia
Municipale.
Pagina 4 Ha rilevato che la dinamica del sinistro è stata puntualmente ricostruita sulla base dell'analisi dei luoghi, delle cose e delle misurazioni tecniche effettuate, nonché delle testimonianze e spontanee dichiarazioni raccolte, per lo più, nell'immediatezza dei fatti.
Ha contestato l'eccezione di inattendibilità delle dichiarazioni rese da deducendo che Testimone_1 il Giudice di prime cure ha correttamente fondato la propria decisione sulle stesse non essendo, al contrario, rilevanti le dichiarazione del teste che nulla avrebbero aggiunto alla Testimone_3 dinamica del sinistro, non avendo il teste specificato in quale momento avrebbe visto Parte_2 azionare l'indicatore di direzione: circostanza di particolare rilevanza, atteso che, in base
[...] alla ricostruzione dell'incidente, l'indicatore di direzione sarebbe del tutto mancato o comunque avvenuto non tempestivamente, bensì all'ultimo momento.
Ha ribadito la fondatezza della contestazione elevata a fronte di un comportamento non corretto del conducente dell'autovettura, per mancato inserimento dell'indicatore di Parte_2 direzione, in concorso con la violazione della velocità non adeguata in capo a . Testimone_1
Ha contestato, altresì, il motivo di appello relativo alla carenza di motivazione del verbale impugnato, rilevando che l'Agente verbalizzante ha precisato: “Verbale emesso a seguito di ricostruzione sinistro stradale numero 3554” e il Giudice di Pace, con l'espresso richiamo agli atti, in particolare al verbale di ricostruzione dell'incidente e al verbale di infrazione, ha dato conto e tenuto in considerazione la motivazione del verbale come sopra riportata.
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L'appello è fondato e va accolto.
I motivi di appello sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. sostiene che il Giudice di Pace abbia erroneamente ritenuto la sanzione Parte_1 amministrativa oggetto di causa legittimamente emessa, sulla base delle risultanze istruttorie presenti agli atti, ed abbia altresì omesso di pronunciarsi sull'eccepita carenza di motivazione del verbale impugnato.
In particolare, il Giudice di Pace non avrebbe adeguatamente vagliato le testimonianze rese dal teste oculare, a seguito del sinistro stradale avvenuto in Corso Molise, prendendo in Testimone_3 considerazione esclusivamente quelle, totalmente divergenti, rese da , così Testimone_1 addivenendo ad una ricostruzione della dinamica del sinistro errata.
Va premesso che, secondo l'orientamento costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità
“Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria ex art. 2697 c.c. ; pertanto, grava sulla P.A., quale attore sostanziale, la prova dei fatti costitutivi della sua pretesa,
e non sull'opponente, che li abbia contestati, quella della loro inesistenza, dovendo, invece,
Pagina 5 quest'ultimo dimostrare qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla regolarità formale del procedimento o sulla esclusione della sua responsabilità nella commissione dell'illecito, le sole circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'amministrazione” (cfr. Cass. n. 1921/2019;
n. 30148/2024; n. 17041/2025).
Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto statuito dal Giudice di Pace, l'amministrazione appellata non ha assolto all'onere su di lei incombente di dimostrare la fondatezza della sanzione amministrativa irrogata ad a seguito dell'incidente stradale avvenuto in Corso Parte_1
Molise.
Sulla base del materiale probatorio depositato in atti, non può, difatti, ritenersi sufficientemente dimostrata la violazione contestata con il verbale impugnato.
Ed infatti dall'analisi congiunta del verbale d'incidente (fascicolo di parte doc.3), con allegate fotografie (fascicolo di primo grado, comparsa di costituzione e riposta doc. sinistro completo), del verbale di contestazione della violazione (fascicolo di parte doc.1), delle dichiarazioni testimoniali e dichiarazioni spontanee raccolte nell'immediatezza o a seguito del sinistro, non risulta sufficiente dimostrato che abbia posto in essere la condotta contestata, ossia che abbia Parte_2 cambiato la propria direzione di marcia senza attivare con sufficiente anticipo l'indicatore di direzione.
In particolare, nella relazione dell'incidente stradale, si legge che in data 28.10.2023:
- “il Personale di Reparto, Agenti e , in servizio di Pattuglia Persona_2 Persona_3 alle ore 15,07, veniva inviato in Corso Molise, in prossimità del civico n. 67, per incidente stradale.
Giuntovi 3 minuti dopo, presumibilmente a 30 minuti dall'incidente, dalla sig.ra Tes_1
, qualificatasi conducente dell'autovettura Fiat PA targa DZ913XV telaio n.
[...]
ZFA16900001627846 (in apposito spazio contrassegnata quale veicolo 'B'), veniva informato che alle ore 14,40, alla guida del suo veicolo, era venuta a collisione con l'autovettura NA IO targa FC641PS telaio n. VF15RSN0A53875177 (in apposito spazio contrassegnata quale veicolo
'A'). Apprendeva che il conducente di quest'ultimo veicolo a seguito dell'evento aveva riportato lesioni pertanto, tramite autolettiga, era già stato trasportato presso il pronto soccorso dell'ospedale Maria Vittoria Torino. Il personale veniva informato ed accertava che il veicolo 'B' era già stato rimosso mentre il veicolo 'A' si trovava ancora nella posizione statica assunta nella fase terminale dell'evento, quale risulta dai rilievi fotoplanimetrici effettuati.” (doc. sinistro completo)
Sempre nella suddetta relazione, viene riportato che a seguito dell'incidente stradale, sono stati sentiti dagli agenti di polizia sopraggiunti in loco rispettivamente e Testimone_1 Testimone_3
Pagina 6 La prima, in qualità di conducente dell'autovettura Fiat PA Targato DZ913XV, in merito a quanto accaduto, ha spontaneamente dichiarato: “alla guida della PA, circa alle 14.40, percorrevo Corso Molise dallo stadio in direzione Corso Toscana, procedevo dietro una IO rossa che accostava a destra senza freccia di direzione in prossimità di Corso Molise 67 per salutare un suo amico che era sul marciapiede, come per farlo salire a bordo. improvvisamente ripartiva senza freccia direzionale, volendo andare tutto a sinistra, tagliandomi la strada, come se volesse parcheggiarsi sugli stalli del parcheggio posti dal lato opposto a dove si era accostato. a questo punto non riuscendo a frenare in tempo, avveniva l'impatto, colpivo così la IO sul lato posteriore sinistro. spostavo la mia auto dalla strada in quanto creava intralcio alla circolazione.
Prestavo soccorso."
Il secondo, al contrario, ha dichiarato che: “Mi trovavo sul marciapiede di Corso Molise in prossimità del civico 67 verso le ore 14.50 circa. Aspettavo il mio amico che stava percorrendo con la sua auto, una IO rossa, Corso Molise dallo stadio in direzione di corso toscana. Mi stava venendo a prendere e aspettavo che parcheggiasse, vedevo che metteva la freccia di direzione sinistra per far capire che voleva posteggiare il veicolo. Quando aveva quasi completato il parcheggio, il veicolo che gli stava dietro, non riuscendo a frenare in tempo e andando a velocità spedita ha urtato la IO sul lato sinistro posteriore. Dopo l'urto ho chiamato subito l'ambulanza."
Tali dichiarazioni risultano completamente divergenti e incompatibili tra loro dal momento che, secondo , il conducente del veicolo di proprietà dell'appellante si sarebbe prima Testimone_1 accostato per salutare un suo amico e poi, tagliandole la strada, senza mettere alcun indicatore di direzione, avrebbe svoltato a sinistra al fine di parcheggiare lungo gli stalli di Corso Molise;
secondo invece, l'amico non si sarebbe mai accostato al marciapiede ma avrebbe Testimone_3 direttamente tentato di parcheggiare, segnalando correttamente la manovra con l'attivazione dell'indicatore di direzione.
A differenza di quanto sostento dalla Pubblica Amministrazione e ritenuto dal Giudice di Pace, secondo questo Tribunale non vi sono elementi per ritenere che la dichiarazione di Testimone_1 sia maggiormente attendibile rispetto a quella resa da Sul punto si osserva infatti Testimone_3 che, tanto , quanto non sono del tutto indifferenti rispetto ai fatti di Testimone_1 Testimone_3 causa, essendo la prima coinvolta direttamente nell'incidente e avendolo certamente causato andando a collidere ad elevata velocità con l'auto di proprietà di ed essendo il secondo Pt_1 legato da un rapporto di amicizia e lavoro con EN la circostanza che Parte_2 non abbia precisato il momento esatto in cui avrebbe avvistato Testimone_3 Parte_2 azionare l'indicatore di direzione - “dato che dalla ricostruzione dell'incidente, al contrario, è mancato l'inserimento dell'indicatore di direzione o è avvenuto non tempestivamente, ma all'ultimo
Pagina 7 CP_ momento” (p. 5 comparsa di costituzione di ) - vale ad escludere la credibilità delle sue CP_1 dichiarazioni, rispetto a quelle di . Testimone_1
L'onere di verificare l'avvenuta attivazione “con sufficiente anticipo” o meno degli indicatori di direzione da parte di casieri gravava sulla pubblica amministrazione, ma non può ritenersi sufficientemente assolto in quanto dall'analisi delle riportate dichiarazioni e della ricostruzione del sinistro, di cui si dirà nel prosieguo, la violazione contestata non risulta sufficientemente dimostrata.
Ed infatti, analizzando le fotografie allegate al verbale d'incidente (doc. sinistro completo) si evince che i danni dell'auto IO di proprietà dell'appellante, a seguito dell'urto con la Fiat PA, hanno interessato la portiera e il rivestimento laterale sinistro posteriore, i quali appaiono incrinati e retroflessi, oltreché il copri cerchione e il passaruota posteriore sinistro. La inoltre, Parte_3 avrebbe subito una rotazione di circa 180°, sulla base della posizione finale post urto, a dimostrazione della elevata velocità a cui procedeva la PA e della violenza dell'urto.
Tale dinamica, tuttavia, in difetto di una perizia cinematica o di ulteriori elementi oggettivi da cui desumere che la segnalazione della svolta a sinistra da parte della non sia avvenuta Pt_3 tempestivamente, è compatibile con entrambe le dichiarazioni rese da e Testimone_1 Tes_3
Ed infatti l'urto avrebbe potuto verificarsi sia nel caso in cui l'indicatore di direzione fosse
[...] stato effettivamente e tempestivamente azionato, sia nel caso opposto, dipendendo, comunque, anche dalla velocità tenuta dall'altro veicolo coinvolto nel sinistro e dal livello di attenzione del conducente del veicolo tamponante.
In sintesi, la sanzione è stata irrogata solo sulla base delle dichiarazioni di , Testimone_1 confliggenti con quelle del teste oculare e in assenza di altri elementi oggettivi di Testimone_3 riscontro, non essendo a tal fine sufficienti, neanche in via presuntiva, i danni riscontrati sui veicoli, il punto d'urto e la posizione finale del veicolo IO, compatibili, come già esposto, anche con l'avvenuta attivazione dell'indicatore di direzione da parte di “con sufficiente anticipo” Pt_1
Alla luce delle considerazioni svolte, ritiene il Tribunale che la pubblica amministrazione non abbia assolto all'onere su di lei incombente di dimostrare la sussistenza della violazione contestata, non essendo desumibile dalla ricostruzione della dinamica, nemmeno in via presuntiva, se abbia o meno segnalato l'intenzione di effettuare la manovra di parcheggio con Pt_1 sufficiente anticipo, come specificamente richiesto ex art. 154 comma 1 C.d.S.
La sanzione irrogata non risulta, pertanto, fondata.
L'appello deve essere, quindi, accolto e per l'effetto, il verbale di contestazione n. 49793923 emesso dalla Polizia Municipale di in data 28/10/2023 deve essere annullato. CP_1
Per quanto attiene alle spese di lite, in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, occorre procedere d'ufficio, in conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo
Pagina 8 regolamento delle spese processuali, il cui “onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite” (cfr. Cass. n. 9064/2018; n. 11423/16; n. 6259/14); ciò posto, tenuto conto dell'accoglimento dell'appello ma, al contempo, della obiettiva incertezza fattuale della dinamica del sinistro, si ritiene che sussistano giusti motivi per la compensazione integrale delle stesse in entrambi i gradi di giudizio.
Si richiama in proposito quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 77/2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 secondo comma c.p.c. nella parte in cui “non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, rispetto a quelle espressamente contemplate dalla norma come riformulata dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre
2014, n. 132, precisando che debba trattarsi di ipotesi che rinviino comunque a condizioni prevalentemente oggettive e non a situazioni strettamente soggettive e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente dalla norma.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso la sentenza n. 1738/2024, depositata dal Giudice di Pace di Torino il 29.05.2024, proposto contro il , ogni diversa istanza ed eccezione Parte_1 Controparte_2 disattesa, così provvede:
• Accoglie l'appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il verbale di accertamento n. 49793923 emesso dalla Polizia
Municipale di in data 28/10/2023. CP_1
• Compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Torino, 22 ottobre 2025
Il giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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