TRIB
Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il LE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Barison Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 338/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Avv. Alessandro Menegazzo
Ricorrente contro
CO
Avv. Marisa Biasibetti
Resistente
e contro
(C.F. ) - Controparte_2 C.F._2
Avv. Marco Zampini
Parte chiamata in causa
con l'intervento del PM in sede
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis. 29 cpc rimessa al Collegio per decisione ex art. 473bis. 28 c.p.c. in seguito ad udienza del 10.7.2025 sulle seguenti conclusioni pagina 1 di 9 per Parte_1 come da nota di pc dd. 8.5.025
“in via principale, per i motivi tutti di cui in narrativa, determinare l'assegno di mantenimento da corrispondersi alla sig.ra in € 500,00=, ovvero nella diversa somma che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre al concorso nel pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come da Protocollo in vigore presso il LE Ordinario di Venezia;
in via istruttoria, ammettere la prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, debitamente capitolate e premessa la locuzione “Vero che”, ovvero sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che dal mese gennaio del 2023 la sig.ra vive stabilmente con il padre Parte_1 trascorrendo tutti i giorni della settimana presso l'abitazione del sig. ; Controparte_2
2. vero che la sig.ra trascorre un giorno alla settimana a casa della madre;
Parte_1
3. vero che la sig.ra pernotta a casa della madre;
Parte_2
4. vero che la sig.ra provvede al mantenimento della figlia CP_1 Parte_1
5. vero che la sig.ra sta frequentando la 5° superiore presso il Liceo Statale “Galileo Parte_1
Galilei” di OL (VE) manifestando la volontà di proseguire poi gli studi iscrivendosi al Corso di Laurea in Scienze della Educazione Primaria presso l'Ateneo Patavino;
ì
6. vero che il sig. sostiene tutte le spese relative al mantenimento e alle spese Controparte_2 straordinarie per la figlia Parte_1
7. vero che il sig. per sostenere le spese di mantenimento della figlia è aiutato dal Controparte_2 padre, nonno della sig.ra Parte_1
8. vero che il sig. corrisponde la somma mensile di € 433,50= per il canone di Controparte_2 locazione dell'immobile nel quale egli vive con la figlia odierna ricorrente;
9. vero che il sig. percepisce il reddito annuo di circa 1.100,00/1.200,00 euro per Controparte_2 dodici mensilità siccome si evince dai docc. 5 e 6 che si rammostrano al teste per conferma;
Si indicano come testi, con riserva di altri indicarne:
- , residente a [...] i.
5. Controparte_2
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle capitolazioni di prova formulate ex adverso. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, e con distrazione al sottoscritto legale antistatario.
Si allegano:
1. decreto LE per i Minorenni di Venezia;
2. provvedimento LE Ordinario di Venezia r.g. 39/2013;
3. richiesta cambio di residenza Parte_1
4. contratto di locazione;
Controparte_2
5. redditi;
Controparte_2
6. estratti conto e movimenti bancari;
Controparte_2
7. certificato istituto scolastico Parte_1
pagina 2 di 9 Si chiede che il LE adito Voglia ordinare alla sig.ra il deposito di tutta la CO documentazione reddituale, puste paga, ultime tre dichiarazione dei redditi al fine di accertare la capacità economica della resistente”.
Per CO
Come da nota di pc del 9.5.2025
“In via preliminare e di rito: determinarsi la quota di mantenimento di spettanza materna da corrispondersi alla figlia all'esito di una completa valutazione, da parte del Parte_1 LE, delle effettive capacità reddituali e patrimoniali dei genitori della stessa nonché della sua capacità reddituale.
In via istruttoria: ci si oppone, all'ammissione delle avverse prove orali per i seguenti motivi: capp. 1), 2) e 3) in quanto contrari allo stato di fatto poiché la ricorrente, da quando ha lasciato volontariamente la casa materna, non vi è mai rientrata per rimanervi né per pernottarvi.
Si oppone all'ammissione dei capp. 4) e 6) in quanto contraddittori tra di loro. Il cap. 5) è completamente irrilevante ai fini della presente causa e comunque provato dal doc. 7).
Il cap. 7) è inammissibile in quanto non comprovato da documenti attestanti le spese di mantenimento e altre spese in genere.
Inammissibile è anche il cap. 8) in quanto la locazione sostenuta dal per la propria Pt_1 residenza è in corso da tempi precedenti all'accesso di nell'appartamento locato. Pt_1
Il cap. 9) è inammissibile in quanto la circostanza può essere provata solo documentalmente.
Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) Vero che ha vissuto presso l'abitazione della madre fino al 16.08.2023; Parte_1
2) Vero che il 16.08.2023, in occasione del compleanno di la madre ha Pt_1 CO organizzato la festa di compleanno per i 18 anni della figlia;
3) Vero che la festa è stata pagata dalla sig.a ; CO
4) Vero che si è recata a casa a Vigonovo per prendere il proprio abbigliamento Parte_1 invernale alla fine di settembre 2023;
5) Vero che a novembre 2023 la sig.a offrì alla figlia in prestito, una CO Pt_1 valigia per partecipare a una gita scolastica a Vienna di più giorni;
6) Vero che detiene a tutt'oggi le chiavi di casa della sig.a , la valigia Parte_1 CP_1 prestata e un tablet di proprietà materna.
Si indicano a testi:
residente a [...]; Tes_1 residente a [...]; Testimone_2
residente ad Albignasego;
Testimone_3 residente ad Albignasego;
Testimone_4 residente a [...]di Piave. Testimone_5
Si insiste affinché il Giudice voglia ordinare a parte ricorrente la produzione della documentazione INPS relativa all'assegno unico della stessa percepito sin da settembre 2023 e i CU maturati Pt_1 dal settembre 2023 a oggi o, in denegata ipotesi, ordinare all'INPS la produzione della
pagina 3 di 9 documentazione tutta afferente sia all'assegno unico percepito da sia i C.U. intestati Parte_1 alla stessa.
*****
Per quanto riguarda la posizione nei confronti di , la difesa di si Controparte_2 CO riporta al contenuto della memoria ex art. 473 bis. 17 c. 2 cpc del 3.5.2024 contestando nuovamente ogni difesa avversaria e opponendosi -come già fatto- ai capitoli di prova avversari ( ); Controparte_2 in denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitata alla prova contraria con i testi già indicati in comparsa di costituzione del 12.04.2024.
*****
Dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e diverse domande dedotte ex adverso”.
Per Controparte_2
Come da nota di pc del 5.5.2025
“nel merito: per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, accertato che il Sig.
[...]
già corrisponde il mantenimento ordinario ed in via diretta alla figlia, disporre che il padre CP_2 continui a versare il mantenimento diretto alla figlia come attualmente provvede, oltre al 50% Pt_1 del mantenimento straordinario come da protocollo, con accoglimento delle richieste della ricorrente e con rigetto di ogni diversa domanda e richiesta formulata;
in ogni caso: piena vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procurato-re antistatario;
in via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che dal mese gennaio del 2023 la sig.ra vive stabilmente con il padre Parte_1 trascorrendo tutti i giorni della settimana presso l'abitazione del sig. ?; Controparte_2
2. vero che dal gennaio 2023 il Sig. provvede al mantenimento ordinario ed alle spese Controparte_2 di mantenimento straordinario della figlia ?; Parte_1
3. vero che la Sig.ra ha intenzione di frequentare il Corso di Laurea in Scienze della Parte_1 Educazione Primaria presso l'Ateneo Patavino ?
4. se sia vero che il Sig. ha il denaro necessario per sostenere la spesa per la tasse Controparte_2 d'iscrizione e la retta per il Corso di Laurea in Scienze della Educazione Primaria presso l'Ateneo Patavino è stato sostenuto dal Sig. ?; Controparte_2
5. vero che dal gennaio 2023, il sig. , per sostenere le spe-se di mantenimento della Controparte_2 figlia, ha chiesto ed ottenuto l'aiuto dal padre, nonno della sig.ra ?; Parte_1
6. vero che il sig. corrisponde la somma mensile di € 433,50= per il canone di Controparte_2 locazione dell'immobile nel quale egli vive con la figlia odierna ricorrente ?;
7. vero che il Sig. ha inviato la comunicazione di disdetta per finita locazione Controparte_3 dell'immobile locato al Sig. sito a Camponogara (VE), v. Napoli n°8/5, giusta doc. 6 Controparte_2 che si rammostra al teste per conferma ?.
Si indicano come testi, con riserva di altri indicarne:
, residente a [...]; Testimone_6
, residente a [...]; Controparte_4
, residente a [...]; Controparte_3
pagina 4 di 9 , residente a [...]; Controparte_5
, residente a [...]. Controparte_6
Si chiede l'abilitazione della prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta”.
Ragioni in fatto e in diritto
Premesso: che con ricorso ex art. 473.29 c.p.c. depositato in data 8.1.2024 parte ricorrente ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui al provvedimento datato 29/7/2013 emesso dal LE Ordinario di Venezia nel giudizio civile n. 39/2013 mediante il quale, stante la sostanziale parità dei tempi di permanenza presso il padre e la madre, e la medesima capacità reddituale degli stessi, è stato posto a loro carico il mantenimento diretto della figlia;
che quest'ultima, odierna ricorrente, oggi maggiorenne (n. il 16.8.2005), ha dedotto il sopravvenire di nuove circostanze, consistenti nella “stabile” convivenza, dai primi mesi dell' anno 2023, con il padre
, presso l'abitazione che egli conduce in locazione;
Controparte_2 che il padre, dunque, provvede al mantenimento diretto della figlia “senza che la madre contribuisca in alcun modo, ciò provocando gravissime difficoltà nella [loro] vita quotidiana”; che il padre lavora presso la società Flypell s.r.l. come operaio con retribuzione mensile di circa € 1.200,00/1.300,00 e di non essere ella economicamente autosufficiente, frequentando, al momento dell'instaurazione del giudizio, la classe V superiore dell'Istituto Scolastico Liceo Scientifico Galileo Galilei in OL (VE) e di manifestare il desiderio di iscriversi all'Università di Padova alla facoltà di Scienza della Educazione Primaria;
che la madre, sig. ra , “ha un lavoro stabile e ben remunerato essendo insegnante di CO ruolo” e che essa abita “la ex casa coniugale ancora in comproprietà con il sig. e ha ampia Pt_1 capacità lavorativa e contributiva per il mantenimento della figlia ”; rassegnando a Parte_1 fronte di tali premesse le conclusioni sopra riportate;
che con atto depositato il 15.4.2024 si è costituita evidenziando: - la necessità di CO integrare il contraddittorio nei confronti del sig. , tenuto anch'esso per legge al Controparte_2 mantenimento della figlia;
- di essere “insegnante di ruolo della Lingua Inglese presso l'Istituto Tecnico “Ponti” di Mirano” e di percepire uno stipendio mensile di € 1.600 circa per tredici mensilità;
- di sostenere spese mensili ordinarie per un totale di totale € 1.400,00, dei quali € 300, 00 per cessione del quinto dello stipendio che “si è resa necessaria per pagare ratealmente il finanziamento, ottenuto da una banca, per poter acquistare la quota parte dell'abitazione di residenza, intestata al , Pt_1 che lo stesso non ha provveduto a onorare così che in seguito a tale inadempimento, la Banca aveva proceduto esecutivamente contro entrambi”; - la carenza di prova da parte della ricorrente “in merito alle proprie attuali esigenze considerate necessarie per giustificare la richiesta del versamento di € 500 mensili, esclusivamente a carico della madre”; - di avere smesso di corrispondere delle somme a favore della figlia “rifiutandosi di essere considerata solo un soggetto dal quale ottenere danaro o rimborsi e senza aver avuto sino ad oggi la possibilità di conoscere, da parte di le vere ragioni Pt_1 del suo allontanamento da casa”; - dichiarando “di non opporsi alla determinazione della quota di mantenimento di spettanza materna da corrispondersi alla figlia [purchè] all'esito di Parte_1 una completa valutazione, da parte del LE, delle effettive capacità reddituali e patrimoniali dei genitori della stessa”.
Il PM è intervenuto nel giudizio.
All'udienza del 16.5.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e fisata nuova udienza per la comparizione delle parti in data 14.11.2024. CP_2 pagina 5 di 9 Con ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c. emessa il 20.11.2024, in via provvisoria ed urgente, è stato posto a carico di il pagamento, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, della CO somma di € 300, 00 mensili a decorrere dalla data del deposito del ricorso (8.1.2024) da rivalutarsi annualmente ai sensi dell'indice ISTAT, da versare alla stesa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al LE, (il rimanente 50% a carico del padre).
Rigettate le istanze di prova orale formulate, le parti sono state invitate al deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12, terzo comma, c.p.c. completa ed aggiornata all'ultimo triennio.
Ritenuta la causa matura per decisione, è stata fissata udienza per rimessione della causa al Collegio in data 10.7.2025 con decorrenza (a ritroso) dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c..
***
Preliminarmente, si osserva che in sede di comparsa conclusionale depositata in data 10.6.2025 parte resistente ha modificato le rassegnate conclusioni (cfr. pag. 7 ove si legge che la parte “conclude in principalità per il rigetto della domanda della ricorrente in quanto infondata e non provata;
in subordine come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato, fermo quanto già esposto in via istruttoria nella stessa nota citata”), rilevando la mancata completa produzione reddituale delle parti asseritamente incidente sulla possibilità per il LE di operare una corretta determinazione dell'assegno a favore della figlia, al quale dunque in principalità si è, da ultimo, opposta.
La domanda, formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 473bis. 19 comma II, c.p.c. infatti “Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Nel merito si osserva che, come noto, in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il corrispettivo obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Conformemente alle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 12121del 2025) la norma centrale sui diritti del figlio, che correlativamente definisce anche i doveri dei genitori, è l'art. 315 bis c.c. introdotto dalla legge di riforma della filiazione 10 dicembre 2012 n. 219, che non distingue tra i diritti del figlio maggiorenne e del figlio minorenne se non al comma terzo, per il diritto di ascolto, proprio solo del figlio minorenne perché quest'ultimo non ha la capacità di agire e attraverso l'ascolto è comunque ammesso ad esprimere la propria opinione e le proprie esigenze sulle questioni che lo riguardano. Analogamente né l'art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale) né l'art. 316 bis c.c. (concorso nel mantenimento) distinguono tra figli minorenni e figli maggiorenni e nessuna distinzione opera l'art. 30 della nostra Costituzione, il quale afferma che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".
La ragione della mancata distinzione ben si comprende ove si consideri che la riforma della filiazione, operata con la legge 219/2012 e completata con il D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, diretta a dare piena attuazione al disposto costituzionale, ha sostituito l'obsoleto istituto della potestà genitoriale con quello della responsabilità genitoriale, sostituzione che non è, come la più avveduta dottrina ha osservato, meramente terminologica, ma costituisce un cambio di rotta e una innovazione che testimonia una mutata considerazione del rapporto tra genitori e figlio nella quale vengono posti in primo piano i diritti pagina 6 di 9 di quest'ultimo. La dottrina ha infatti sin dal primo momento evidenziato un particolare elemento di differenziazione sostanziale che caratterizza la responsabilità genitoriale rispetto alla potestà e ne testimonia il carattere più ampio e che si coglie sotto il profilo dell'assenza di una limitazione temporale, che era originariamente era fissato dall'art. 316 c.c. al compimento della maggiore età dei figli o alla loro emancipazione. Pertanto, pur cessando i poteri di rappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlio prosegue ben oltre il raggiungimento della maggiore età e fino al conseguimento della indipendenza economica. L'adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall'art. 315 bis c.c., tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l'oggetto principale della responsabilità genitoriale;
per cui, come sottolinea la relazione illustrativa, la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza.
In questo contesto, l'art. 337-septies c.c. non costituisce la fonte dell'obbligo dei genitori, ma piuttosto la norma che specifica la modalità con il quale il dovere di mantenimento si assolve - in caso di scissione della coppia genitoriale - nei confronti dei figli maggiorenni: e cioè con il pagamento di un assegno periodico, qualora non sia ancora conseguita l'autonomia economica, versato direttamente all'avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice.
A questi principi si giustappone il principio di autoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusare del suo diritto, poiché il diritto del figlio si giustifica, come emerge anche dal dettato costituzionale, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (si vedano Cass. 12952/2016; Cass. n. 5088/2018; Cass. n. 29264/2022; Cass. 26875/2023; Cass. n. 12123/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, è incontestato tra le parti la sopravvenuta convivenza della figlia maggiorenne, odierna ricorrente, con il padre, presso l'abitazione condotta in locazione da quest'ultimo (per la quale egli sopporta un canone di locazione di € 430, 00 mensili – doc. 2).
Risulta inoltre non specificamente contestata dalla madre la non indipendenza economica della figlia ed essendosi la prima (quanto meno fino al deposito della comparsa conclusionale) non opposta alla corresponsione di un assegno a proprio carico, purché determinato in maniera congrua e dunque all'esito di specifico esame delle condizioni economiche delle parti, ferma la mancata giustificazione dell'importo domandato in sede di ricorso introduttivo, pari a € 500, 00 in via ordinaria.
Ebbene dall'esame degli atti processuali emerge quanto segue.
la quale alla data del 17.11.2023 risultava iscritta al Liceo Statale G. Galilei (classe 5I Parte_1 Scienze Umane) di OL (Ve) (doc. 7) ha dichiarato di essersi diplomata e da allora, stante l'impossibilità per ragioni di ordine economico di frequentare l'università, come pure da proprio desiderio, ha sostenuto di essersi attivata per la ricerca di un lavoro dall'estate 2024.
Tanto è conforme alle produzioni documentali dimesse in allegato alla nota del 21.6.2025, ovvero C.U. 2025 (periodo di imposta 2024) dal quale emerge che la stessa abbia percepito € 2.580,75 per l'attività lavorativa svolta nei periodi dal 22/07/2024 al 30/09/2024 e dal 20/12/2024 al 31/12/2024, nonché contratto di lavoro stagionale (tempo determinato, parziale) con mansioni di “animatore turistico– Miniclub” a decorrere dal 05/04/2025 al 18/10/2025 (datore di lavoro “ ” con sede in Parte_3 Cavallino – Treporti – Camping Europa con “retribuzione netta mensile pari a € 600,00 comprensiva dei ratei di 13ma mensilità, ferie, permessi e t.f.r. spettanti che verranno liquidati mensilmente”.
pagina 7 di 9 Ella, pur invitata dal LE (ordinanza del 20.11.2024), non ha dimesso l'ulteriore documentazione di cui all'art. 473bis. 12 c.p.c. ed in particolare “gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
Il padre, il quale provvede al mantenimento in via diretta della figlia – ed in capo al quale, dunque, alcun assegno va determinato - ha potuto contare su un reddito annuo di € 19.729, 00 (pari su base mensile a € 1.518, 00 netti (reddito imponibile-imposta netta/12) come da modello 730/2024 per il periodo di imposta 2023; di poco superiore a quello percepito negli anni precedenti, ovvero € 18.995, 00, come da modello 730/2023 per il periodo di imposta 2022 e di € 16.108, 00 come da modello 730/2022 per il periodo di imposta 2021)]. Egli da ultimo ha prodotto C.U. 2025 per il periodo di imposta 2024 dal quale risulta che per tale annualità egli abbia percepito un reddito di € 527,24 (doc. 12).
La madre invece, da ultimo, ha potuto contare su un reddito annuo di € 30.842,05 (pari su base mensile a € 2.094, 62 netti (reddito imponibile-imposta netta/12) come da C.U. 2025 (periodo di imposta 2024) sostanzialmente in linea con i redditi degli anni precedenti, ovvero € 31.804, 47 come da C.U. 2024 (periodo di imposta 2023) e di € 29.314, 00 come da modello 730/2023 (periodo di imposta 2022). Ella ha dimesso prospetto delle spese condominiali per l'annualità 2024; documentazione afferente spese sostenute per la figlia (annualità 2019 – 2021 e 2022) per una somma di poco superiore complessivamente a € 400, 00 circa, oltre al biglietto di un concerto musicale intestato alla figlia del 25.9.2019; ella ha prodotto altresi' contratto di locazione di appartamento turistico (agosto 2023) con canone di € 500, 00 (all.ti 7 e 9).
Alla luce delle predette circostanze, tenuto conto dell'età della ricorrente, da poco diplomata e poco meno che ventenne alla data della pronuncia (n. il 16.8.2005) e della capacità lavorativa manifestata, nonché dell'esclusivo tempo di permanenza presso il padre (risultando incontestato che la madre e figlia non si vedano dall'estate del 2023 - cfr. dichiarazioni rese da entrambe all'udienza del 14.11.2024), si determina, a carico del genitore non convivente, a titolo di contribuzione ordinaria della figlia maggiorenne, il pagamento della somma mensile di € 150, 00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese all'odierna ricorrente a decorrere dalla data del deposito della presente pronuncia, e da rivalutarsi su base annua;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al LE (il rimanente 50% a carico del padre).
Le spese di lite seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza della resistente verso la ricorrente e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2024 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi) con distrazione al difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario (art. 93 c.p.c.).
Si compensano le spese di lite sostenute da . Controparte_2
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, il LE così provvede:
a modifica delle condizioni di cui al provvedimento datato 29/7/2013 emesso dal LE Ordinario di Venezia nel giudizio civile n. 39/2013 che per il resto si confermano: pone a carico di , a titolo di contribuzione ordinaria della figlia maggiorenne CO
, il pagamento della somma mensile di € 150, 00 da corrispondersi entro il giorno Parte_1 5 di ogni mese all'odierna ricorrente a decorrere dalla data del deposito della presente pronuncia, e da rivalutarsi su base annua;
pone a carico di , il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da CO Protocollo in uso al LE (il restante 50% a carico del padre);
pagina 8 di 9 liquida le spese di lite sostenute dalla ricorrente in complessivi € 3.809, 00 per onorari, oltre accessori, che pone a carico di , con distrazione al difensore della ricorrente CO dichiaratosi antistatario;
compensa le spese di lite sostenute da . Controparte_2
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025
Il Presidente Il Giudice rel./est.
Dott. ssa Silvia Barison Dott. ssa Federica Benvenuti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
SEZIONE II CIVILE
Il LE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ssa Silvia Barison Presidente dott. Carlo Azzolini Giudice dott. ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
nel procedimento iscritto al n. r.g. 338/2024 promosso da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
Avv. Alessandro Menegazzo
Ricorrente contro
CO
Avv. Marisa Biasibetti
Resistente
e contro
(C.F. ) - Controparte_2 C.F._2
Avv. Marco Zampini
Parte chiamata in causa
con l'intervento del PM in sede
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio avente ad oggetto: ricorso ex art. 473 bis. 29 cpc rimessa al Collegio per decisione ex art. 473bis. 28 c.p.c. in seguito ad udienza del 10.7.2025 sulle seguenti conclusioni pagina 1 di 9 per Parte_1 come da nota di pc dd. 8.5.025
“in via principale, per i motivi tutti di cui in narrativa, determinare l'assegno di mantenimento da corrispondersi alla sig.ra in € 500,00=, ovvero nella diversa somma che verrà Parte_1 ritenuta di giustizia, oltre al concorso nel pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, come da Protocollo in vigore presso il LE Ordinario di Venezia;
in via istruttoria, ammettere la prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa, debitamente capitolate e premessa la locuzione “Vero che”, ovvero sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che dal mese gennaio del 2023 la sig.ra vive stabilmente con il padre Parte_1 trascorrendo tutti i giorni della settimana presso l'abitazione del sig. ; Controparte_2
2. vero che la sig.ra trascorre un giorno alla settimana a casa della madre;
Parte_1
3. vero che la sig.ra pernotta a casa della madre;
Parte_2
4. vero che la sig.ra provvede al mantenimento della figlia CP_1 Parte_1
5. vero che la sig.ra sta frequentando la 5° superiore presso il Liceo Statale “Galileo Parte_1
Galilei” di OL (VE) manifestando la volontà di proseguire poi gli studi iscrivendosi al Corso di Laurea in Scienze della Educazione Primaria presso l'Ateneo Patavino;
ì
6. vero che il sig. sostiene tutte le spese relative al mantenimento e alle spese Controparte_2 straordinarie per la figlia Parte_1
7. vero che il sig. per sostenere le spese di mantenimento della figlia è aiutato dal Controparte_2 padre, nonno della sig.ra Parte_1
8. vero che il sig. corrisponde la somma mensile di € 433,50= per il canone di Controparte_2 locazione dell'immobile nel quale egli vive con la figlia odierna ricorrente;
9. vero che il sig. percepisce il reddito annuo di circa 1.100,00/1.200,00 euro per Controparte_2 dodici mensilità siccome si evince dai docc. 5 e 6 che si rammostrano al teste per conferma;
Si indicano come testi, con riserva di altri indicarne:
- , residente a [...] i.
5. Controparte_2
Si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria sulle capitolazioni di prova formulate ex adverso. in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, e con distrazione al sottoscritto legale antistatario.
Si allegano:
1. decreto LE per i Minorenni di Venezia;
2. provvedimento LE Ordinario di Venezia r.g. 39/2013;
3. richiesta cambio di residenza Parte_1
4. contratto di locazione;
Controparte_2
5. redditi;
Controparte_2
6. estratti conto e movimenti bancari;
Controparte_2
7. certificato istituto scolastico Parte_1
pagina 2 di 9 Si chiede che il LE adito Voglia ordinare alla sig.ra il deposito di tutta la CO documentazione reddituale, puste paga, ultime tre dichiarazione dei redditi al fine di accertare la capacità economica della resistente”.
Per CO
Come da nota di pc del 9.5.2025
“In via preliminare e di rito: determinarsi la quota di mantenimento di spettanza materna da corrispondersi alla figlia all'esito di una completa valutazione, da parte del Parte_1 LE, delle effettive capacità reddituali e patrimoniali dei genitori della stessa nonché della sua capacità reddituale.
In via istruttoria: ci si oppone, all'ammissione delle avverse prove orali per i seguenti motivi: capp. 1), 2) e 3) in quanto contrari allo stato di fatto poiché la ricorrente, da quando ha lasciato volontariamente la casa materna, non vi è mai rientrata per rimanervi né per pernottarvi.
Si oppone all'ammissione dei capp. 4) e 6) in quanto contraddittori tra di loro. Il cap. 5) è completamente irrilevante ai fini della presente causa e comunque provato dal doc. 7).
Il cap. 7) è inammissibile in quanto non comprovato da documenti attestanti le spese di mantenimento e altre spese in genere.
Inammissibile è anche il cap. 8) in quanto la locazione sostenuta dal per la propria Pt_1 residenza è in corso da tempi precedenti all'accesso di nell'appartamento locato. Pt_1
Il cap. 9) è inammissibile in quanto la circostanza può essere provata solo documentalmente.
Si chiede l'ammissione della prova per testimoni sulle seguenti circostanze:
1) Vero che ha vissuto presso l'abitazione della madre fino al 16.08.2023; Parte_1
2) Vero che il 16.08.2023, in occasione del compleanno di la madre ha Pt_1 CO organizzato la festa di compleanno per i 18 anni della figlia;
3) Vero che la festa è stata pagata dalla sig.a ; CO
4) Vero che si è recata a casa a Vigonovo per prendere il proprio abbigliamento Parte_1 invernale alla fine di settembre 2023;
5) Vero che a novembre 2023 la sig.a offrì alla figlia in prestito, una CO Pt_1 valigia per partecipare a una gita scolastica a Vienna di più giorni;
6) Vero che detiene a tutt'oggi le chiavi di casa della sig.a , la valigia Parte_1 CP_1 prestata e un tablet di proprietà materna.
Si indicano a testi:
residente a [...]; Tes_1 residente a [...]; Testimone_2
residente ad Albignasego;
Testimone_3 residente ad Albignasego;
Testimone_4 residente a [...]di Piave. Testimone_5
Si insiste affinché il Giudice voglia ordinare a parte ricorrente la produzione della documentazione INPS relativa all'assegno unico della stessa percepito sin da settembre 2023 e i CU maturati Pt_1 dal settembre 2023 a oggi o, in denegata ipotesi, ordinare all'INPS la produzione della
pagina 3 di 9 documentazione tutta afferente sia all'assegno unico percepito da sia i C.U. intestati Parte_1 alla stessa.
*****
Per quanto riguarda la posizione nei confronti di , la difesa di si Controparte_2 CO riporta al contenuto della memoria ex art. 473 bis. 17 c. 2 cpc del 3.5.2024 contestando nuovamente ogni difesa avversaria e opponendosi -come già fatto- ai capitoli di prova avversari ( ); Controparte_2 in denegata ipotesi di loro ammissione si chiede di essere abilitata alla prova contraria con i testi già indicati in comparsa di costituzione del 12.04.2024.
*****
Dichiara di non accettare il contraddittorio su nuove e diverse domande dedotte ex adverso”.
Per Controparte_2
Come da nota di pc del 5.5.2025
“nel merito: per i motivi sopra esposti e per quelli ritenuti di giustizia, accertato che il Sig.
[...]
già corrisponde il mantenimento ordinario ed in via diretta alla figlia, disporre che il padre CP_2 continui a versare il mantenimento diretto alla figlia come attualmente provvede, oltre al 50% Pt_1 del mantenimento straordinario come da protocollo, con accoglimento delle richieste della ricorrente e con rigetto di ogni diversa domanda e richiesta formulata;
in ogni caso: piena vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procurato-re antistatario;
in via istruttoria, si chiede l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1. vero che dal mese gennaio del 2023 la sig.ra vive stabilmente con il padre Parte_1 trascorrendo tutti i giorni della settimana presso l'abitazione del sig. ?; Controparte_2
2. vero che dal gennaio 2023 il Sig. provvede al mantenimento ordinario ed alle spese Controparte_2 di mantenimento straordinario della figlia ?; Parte_1
3. vero che la Sig.ra ha intenzione di frequentare il Corso di Laurea in Scienze della Parte_1 Educazione Primaria presso l'Ateneo Patavino ?
4. se sia vero che il Sig. ha il denaro necessario per sostenere la spesa per la tasse Controparte_2 d'iscrizione e la retta per il Corso di Laurea in Scienze della Educazione Primaria presso l'Ateneo Patavino è stato sostenuto dal Sig. ?; Controparte_2
5. vero che dal gennaio 2023, il sig. , per sostenere le spe-se di mantenimento della Controparte_2 figlia, ha chiesto ed ottenuto l'aiuto dal padre, nonno della sig.ra ?; Parte_1
6. vero che il sig. corrisponde la somma mensile di € 433,50= per il canone di Controparte_2 locazione dell'immobile nel quale egli vive con la figlia odierna ricorrente ?;
7. vero che il Sig. ha inviato la comunicazione di disdetta per finita locazione Controparte_3 dell'immobile locato al Sig. sito a Camponogara (VE), v. Napoli n°8/5, giusta doc. 6 Controparte_2 che si rammostra al teste per conferma ?.
Si indicano come testi, con riserva di altri indicarne:
, residente a [...]; Testimone_6
, residente a [...]; Controparte_4
, residente a [...]; Controparte_3
pagina 4 di 9 , residente a [...]; Controparte_5
, residente a [...]. Controparte_6
Si chiede l'abilitazione della prova contraria con gli stessi testi indicati a prova diretta”.
Ragioni in fatto e in diritto
Premesso: che con ricorso ex art. 473.29 c.p.c. depositato in data 8.1.2024 parte ricorrente ha chiesto modificarsi le statuizioni di cui al provvedimento datato 29/7/2013 emesso dal LE Ordinario di Venezia nel giudizio civile n. 39/2013 mediante il quale, stante la sostanziale parità dei tempi di permanenza presso il padre e la madre, e la medesima capacità reddituale degli stessi, è stato posto a loro carico il mantenimento diretto della figlia;
che quest'ultima, odierna ricorrente, oggi maggiorenne (n. il 16.8.2005), ha dedotto il sopravvenire di nuove circostanze, consistenti nella “stabile” convivenza, dai primi mesi dell' anno 2023, con il padre
, presso l'abitazione che egli conduce in locazione;
Controparte_2 che il padre, dunque, provvede al mantenimento diretto della figlia “senza che la madre contribuisca in alcun modo, ciò provocando gravissime difficoltà nella [loro] vita quotidiana”; che il padre lavora presso la società Flypell s.r.l. come operaio con retribuzione mensile di circa € 1.200,00/1.300,00 e di non essere ella economicamente autosufficiente, frequentando, al momento dell'instaurazione del giudizio, la classe V superiore dell'Istituto Scolastico Liceo Scientifico Galileo Galilei in OL (VE) e di manifestare il desiderio di iscriversi all'Università di Padova alla facoltà di Scienza della Educazione Primaria;
che la madre, sig. ra , “ha un lavoro stabile e ben remunerato essendo insegnante di CO ruolo” e che essa abita “la ex casa coniugale ancora in comproprietà con il sig. e ha ampia Pt_1 capacità lavorativa e contributiva per il mantenimento della figlia ”; rassegnando a Parte_1 fronte di tali premesse le conclusioni sopra riportate;
che con atto depositato il 15.4.2024 si è costituita evidenziando: - la necessità di CO integrare il contraddittorio nei confronti del sig. , tenuto anch'esso per legge al Controparte_2 mantenimento della figlia;
- di essere “insegnante di ruolo della Lingua Inglese presso l'Istituto Tecnico “Ponti” di Mirano” e di percepire uno stipendio mensile di € 1.600 circa per tredici mensilità;
- di sostenere spese mensili ordinarie per un totale di totale € 1.400,00, dei quali € 300, 00 per cessione del quinto dello stipendio che “si è resa necessaria per pagare ratealmente il finanziamento, ottenuto da una banca, per poter acquistare la quota parte dell'abitazione di residenza, intestata al , Pt_1 che lo stesso non ha provveduto a onorare così che in seguito a tale inadempimento, la Banca aveva proceduto esecutivamente contro entrambi”; - la carenza di prova da parte della ricorrente “in merito alle proprie attuali esigenze considerate necessarie per giustificare la richiesta del versamento di € 500 mensili, esclusivamente a carico della madre”; - di avere smesso di corrispondere delle somme a favore della figlia “rifiutandosi di essere considerata solo un soggetto dal quale ottenere danaro o rimborsi e senza aver avuto sino ad oggi la possibilità di conoscere, da parte di le vere ragioni Pt_1 del suo allontanamento da casa”; - dichiarando “di non opporsi alla determinazione della quota di mantenimento di spettanza materna da corrispondersi alla figlia [purchè] all'esito di Parte_1 una completa valutazione, da parte del LE, delle effettive capacità reddituali e patrimoniali dei genitori della stessa”.
Il PM è intervenuto nel giudizio.
All'udienza del 16.5.2024 è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
[...]
e fisata nuova udienza per la comparizione delle parti in data 14.11.2024. CP_2 pagina 5 di 9 Con ordinanza ex art. 473bis. 22 c.p.c. emessa il 20.11.2024, in via provvisoria ed urgente, è stato posto a carico di il pagamento, a titolo di mantenimento ordinario della figlia, della CO somma di € 300, 00 mensili a decorrere dalla data del deposito del ricorso (8.1.2024) da rivalutarsi annualmente ai sensi dell'indice ISTAT, da versare alla stesa entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo quanto previsto dal Protocollo in uso al LE, (il rimanente 50% a carico del padre).
Rigettate le istanze di prova orale formulate, le parti sono state invitate al deposito della documentazione di cui all'art. 473bis.12, terzo comma, c.p.c. completa ed aggiornata all'ultimo triennio.
Ritenuta la causa matura per decisione, è stata fissata udienza per rimessione della causa al Collegio in data 10.7.2025 con decorrenza (a ritroso) dei termini di cui all'art. 473bis. 28 c.p.c..
***
Preliminarmente, si osserva che in sede di comparsa conclusionale depositata in data 10.6.2025 parte resistente ha modificato le rassegnate conclusioni (cfr. pag. 7 ove si legge che la parte “conclude in principalità per il rigetto della domanda della ricorrente in quanto infondata e non provata;
in subordine come da foglio di precisazione delle conclusioni già depositato, fermo quanto già esposto in via istruttoria nella stessa nota citata”), rilevando la mancata completa produzione reddituale delle parti asseritamente incidente sulla possibilità per il LE di operare una corretta determinazione dell'assegno a favore della figlia, al quale dunque in principalità si è, da ultimo, opposta.
La domanda, formulata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 473bis. 19 comma II, c.p.c. infatti “Le parti possono sempre introdurre nuove domande e nuovi mezzi di prova relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli minori. Possono altresì proporre, nella prima difesa utile successiva e fino al momento della precisazione delle conclusioni, nuove domande di contributo economico in favore proprio e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente e i relativi nuovi mezzi di prova, se si verificano mutamenti nelle circostanze o a seguito di nuovi accertamenti istruttori”.
Nel merito si osserva che, come noto, in tema di diritto al mantenimento del figlio maggiorenne, il corrispettivo obbligo in capo ai genitori di contribuire economicamente ai suoi bisogni non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età.
Conformemente alle statuizioni della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 12121del 2025) la norma centrale sui diritti del figlio, che correlativamente definisce anche i doveri dei genitori, è l'art. 315 bis c.c. introdotto dalla legge di riforma della filiazione 10 dicembre 2012 n. 219, che non distingue tra i diritti del figlio maggiorenne e del figlio minorenne se non al comma terzo, per il diritto di ascolto, proprio solo del figlio minorenne perché quest'ultimo non ha la capacità di agire e attraverso l'ascolto è comunque ammesso ad esprimere la propria opinione e le proprie esigenze sulle questioni che lo riguardano. Analogamente né l'art. 316 c.c. (responsabilità genitoriale) né l'art. 316 bis c.c. (concorso nel mantenimento) distinguono tra figli minorenni e figli maggiorenni e nessuna distinzione opera l'art. 30 della nostra Costituzione, il quale afferma che "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio".
La ragione della mancata distinzione ben si comprende ove si consideri che la riforma della filiazione, operata con la legge 219/2012 e completata con il D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, diretta a dare piena attuazione al disposto costituzionale, ha sostituito l'obsoleto istituto della potestà genitoriale con quello della responsabilità genitoriale, sostituzione che non è, come la più avveduta dottrina ha osservato, meramente terminologica, ma costituisce un cambio di rotta e una innovazione che testimonia una mutata considerazione del rapporto tra genitori e figlio nella quale vengono posti in primo piano i diritti pagina 6 di 9 di quest'ultimo. La dottrina ha infatti sin dal primo momento evidenziato un particolare elemento di differenziazione sostanziale che caratterizza la responsabilità genitoriale rispetto alla potestà e ne testimonia il carattere più ampio e che si coglie sotto il profilo dell'assenza di una limitazione temporale, che era originariamente era fissato dall'art. 316 c.c. al compimento della maggiore età dei figli o alla loro emancipazione. Pertanto, pur cessando i poteri di rappresentanza, la cura che il genitore deve prestare al figlio prosegue ben oltre il raggiungimento della maggiore età e fino al conseguimento della indipendenza economica. L'adempimento degli obblighi corrispondenti ai diritti previsti dall'art. 315 bis c.c., tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni del figlio, costituisce l'oggetto principale della responsabilità genitoriale;
per cui, come sottolinea la relazione illustrativa, la responsabilità genitoriale non viene meno con la maggiore età, ma perdura, quantomeno nella sua componente economica, sino a che il figlio non abbia raggiunto l'indipendenza.
In questo contesto, l'art. 337-septies c.c. non costituisce la fonte dell'obbligo dei genitori, ma piuttosto la norma che specifica la modalità con il quale il dovere di mantenimento si assolve - in caso di scissione della coppia genitoriale - nei confronti dei figli maggiorenni: e cioè con il pagamento di un assegno periodico, qualora non sia ancora conseguita l'autonomia economica, versato direttamente all'avente diritto, salvo diversa determinazione del giudice.
A questi principi si giustappone il principio di autoresponsabilità, cui richiamare il figlio per impedirgli di abusare del suo diritto, poiché il diritto del figlio si giustifica, come emerge anche dal dettato costituzionale, all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ma anche del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel figlio adulto l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (si vedano Cass. 12952/2016; Cass. n. 5088/2018; Cass. n. 29264/2022; Cass. 26875/2023; Cass. n. 12123/2024).
Tanto premesso, nel caso di specie, è incontestato tra le parti la sopravvenuta convivenza della figlia maggiorenne, odierna ricorrente, con il padre, presso l'abitazione condotta in locazione da quest'ultimo (per la quale egli sopporta un canone di locazione di € 430, 00 mensili – doc. 2).
Risulta inoltre non specificamente contestata dalla madre la non indipendenza economica della figlia ed essendosi la prima (quanto meno fino al deposito della comparsa conclusionale) non opposta alla corresponsione di un assegno a proprio carico, purché determinato in maniera congrua e dunque all'esito di specifico esame delle condizioni economiche delle parti, ferma la mancata giustificazione dell'importo domandato in sede di ricorso introduttivo, pari a € 500, 00 in via ordinaria.
Ebbene dall'esame degli atti processuali emerge quanto segue.
la quale alla data del 17.11.2023 risultava iscritta al Liceo Statale G. Galilei (classe 5I Parte_1 Scienze Umane) di OL (Ve) (doc. 7) ha dichiarato di essersi diplomata e da allora, stante l'impossibilità per ragioni di ordine economico di frequentare l'università, come pure da proprio desiderio, ha sostenuto di essersi attivata per la ricerca di un lavoro dall'estate 2024.
Tanto è conforme alle produzioni documentali dimesse in allegato alla nota del 21.6.2025, ovvero C.U. 2025 (periodo di imposta 2024) dal quale emerge che la stessa abbia percepito € 2.580,75 per l'attività lavorativa svolta nei periodi dal 22/07/2024 al 30/09/2024 e dal 20/12/2024 al 31/12/2024, nonché contratto di lavoro stagionale (tempo determinato, parziale) con mansioni di “animatore turistico– Miniclub” a decorrere dal 05/04/2025 al 18/10/2025 (datore di lavoro “ ” con sede in Parte_3 Cavallino – Treporti – Camping Europa con “retribuzione netta mensile pari a € 600,00 comprensiva dei ratei di 13ma mensilità, ferie, permessi e t.f.r. spettanti che verranno liquidati mensilmente”.
pagina 7 di 9 Ella, pur invitata dal LE (ordinanza del 20.11.2024), non ha dimesso l'ulteriore documentazione di cui all'art. 473bis. 12 c.p.c. ed in particolare “gli estratti conto dei rapporti bancari e finanziari relativi agli ultimi tre anni”.
Il padre, il quale provvede al mantenimento in via diretta della figlia – ed in capo al quale, dunque, alcun assegno va determinato - ha potuto contare su un reddito annuo di € 19.729, 00 (pari su base mensile a € 1.518, 00 netti (reddito imponibile-imposta netta/12) come da modello 730/2024 per il periodo di imposta 2023; di poco superiore a quello percepito negli anni precedenti, ovvero € 18.995, 00, come da modello 730/2023 per il periodo di imposta 2022 e di € 16.108, 00 come da modello 730/2022 per il periodo di imposta 2021)]. Egli da ultimo ha prodotto C.U. 2025 per il periodo di imposta 2024 dal quale risulta che per tale annualità egli abbia percepito un reddito di € 527,24 (doc. 12).
La madre invece, da ultimo, ha potuto contare su un reddito annuo di € 30.842,05 (pari su base mensile a € 2.094, 62 netti (reddito imponibile-imposta netta/12) come da C.U. 2025 (periodo di imposta 2024) sostanzialmente in linea con i redditi degli anni precedenti, ovvero € 31.804, 47 come da C.U. 2024 (periodo di imposta 2023) e di € 29.314, 00 come da modello 730/2023 (periodo di imposta 2022). Ella ha dimesso prospetto delle spese condominiali per l'annualità 2024; documentazione afferente spese sostenute per la figlia (annualità 2019 – 2021 e 2022) per una somma di poco superiore complessivamente a € 400, 00 circa, oltre al biglietto di un concerto musicale intestato alla figlia del 25.9.2019; ella ha prodotto altresi' contratto di locazione di appartamento turistico (agosto 2023) con canone di € 500, 00 (all.ti 7 e 9).
Alla luce delle predette circostanze, tenuto conto dell'età della ricorrente, da poco diplomata e poco meno che ventenne alla data della pronuncia (n. il 16.8.2005) e della capacità lavorativa manifestata, nonché dell'esclusivo tempo di permanenza presso il padre (risultando incontestato che la madre e figlia non si vedano dall'estate del 2023 - cfr. dichiarazioni rese da entrambe all'udienza del 14.11.2024), si determina, a carico del genitore non convivente, a titolo di contribuzione ordinaria della figlia maggiorenne, il pagamento della somma mensile di € 150, 00 da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese all'odierna ricorrente a decorrere dalla data del deposito della presente pronuncia, e da rivalutarsi su base annua;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso al LE (il rimanente 50% a carico del padre).
Le spese di lite seguono ex art. 91 c.p.c. la soccombenza della resistente verso la ricorrente e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2024 (valore indeterminabile, complessità bassa, valori minimi) con distrazione al difensore della ricorrente dichiaratosi antistatario (art. 93 c.p.c.).
Si compensano le spese di lite sostenute da . Controparte_2
P.Q.M.
Disattesa ogni altra domanda ed eccezione, il LE così provvede:
a modifica delle condizioni di cui al provvedimento datato 29/7/2013 emesso dal LE Ordinario di Venezia nel giudizio civile n. 39/2013 che per il resto si confermano: pone a carico di , a titolo di contribuzione ordinaria della figlia maggiorenne CO
, il pagamento della somma mensile di € 150, 00 da corrispondersi entro il giorno Parte_1 5 di ogni mese all'odierna ricorrente a decorrere dalla data del deposito della presente pronuncia, e da rivalutarsi su base annua;
pone a carico di , il pagamento del 50% delle spese straordinarie come da CO Protocollo in uso al LE (il restante 50% a carico del padre);
pagina 8 di 9 liquida le spese di lite sostenute dalla ricorrente in complessivi € 3.809, 00 per onorari, oltre accessori, che pone a carico di , con distrazione al difensore della ricorrente CO dichiaratosi antistatario;
compensa le spese di lite sostenute da . Controparte_2
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17.07.2025
Il Presidente Il Giudice rel./est.
Dott. ssa Silvia Barison Dott. ssa Federica Benvenuti
pagina 9 di 9