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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 5018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5018 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2064/2025 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2064/2025 promossa da:
CF: rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. FORTUNATO ANTONIETTA
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PINTO MANUELA CF: C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note conclusionali e comparse conclusionali in atti depositate nei termini concessi ex art. 350 bis cpc.
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 415/2025, pubblicata in data 01.04.2025, il Tribunale di
Benevento, in accoglimento della opposizione proposta da CP_1
annullava l'atto di precetto notificato all'opponente da Parte_1
in data 14.11.2022 con il quale si ingiungeva il pagamento di € 13.330,41 sulla base del DI provvisoriamente esecutivo n. 1062/2022 del Tribunale di
Benevento.
Il Giudice di primo grado fonda detta pronuncia sulla assorbente considerazione che il titolo provvisoriamente esecutivo posto a fondamento del precetto
(Decreto Ingiuntivo n. 1062/2022 del Tribunale di Benevento) era stato caducato a seguito dalla intervenuta sentenza n. 1202/2024 del Tribunale di Benevento che, pronunciandosi sul merito in ordine al credito del verso il Pt_1 CP_1
per l'appunto aveva revocato il Decreto Ingiuntivo in questione.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il con un unico motivo di Pt_1
gravame attraverso il quale deduceva sostanzialmente la illegittimità della decisione del primo giudice in quanto la citata sentenza che aveva revocato il
Decreto Ingiuntivo posto a fondamento del precetto era stata impugnata nel merito innanzi a questa Corte per cui poteva essere riformata all'esito di detto giudizio con conseguente riacquisizione di efficacia del precetto opposto.
Concludeva quindi per la revoca della statuizione di annullamento del precetto emessa dal primo giudice e perché fosse dichiarata la legittimità ed efficacia dello stesso con reviviscenza dei suoi effetti.
Si costituiva il chiedendo, per le ragioni espresse in comparsa di risposta CP_1
cui si rinvia in questa sede, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese processuali anche del grado di appello da attribuirsi al difensore anticipatario.
§§§§
L'appello e palesemente infondato e va rigettato.
pagina 2 di 5 In vero risulta pacifico che successivamente alla notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 14.11.2022, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a fondamento del precetto stesso è stato revocato dalla sopravvenuta sentenza n.
1202/2024 del Tribunale di Benevento, con conseguente evidente nullità, caducazione e perdita di efficacia del precetto per il venir meno del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo che lo giustificava.
Né assume alcuna rilevanza la circostanza addotta dall'appellante dell'impugnativa pendente innanzi a questa Corte della richiamata sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo.
In primo luogo, infatti, al momento della proposizione del presente appello, e sino ad oggi, la predetta sentenza di primo grado n. 1202/2024 non risulta riformata e modificata nelle sue statuizioni.
In secondo luogo, quand'anche all'esito del separato relativo giudizio di appello anch'esso pendente innanzi a questa Corte, tale sentenza di primo grado fosse riformata, con eventuale riconoscimento del credito vantato dal verso il Pt_1
in ogni caso la sentenza del giudice di appello non potrebbe mai CP_1
determinare la reviviscenza del decreto ingiuntivo opposto su cui si fonda il precetto oggetto di causa, in quanto trattasi di decreto ingiuntivo già revocato dal primo giudice e dunque definitivamente eliminato dalla realtà giuridica.
Di qui la irrilevanza dell'esito di tale separato giudizio di appello sul presente giudizio e la totale inconferenza in questa sede delle questioni di merito sollevate nel primo.
Pertanto, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente grado di appello dell'appellato CP_1
devono seguire la soccombenza dell'appellante e si Parte_1
liquidano a carico di quest'ultimo, ed in favore del primo, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022,
pagina 3 di 5 tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), applicato per ciascuna fase di giudizio cui le parti hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello)
l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
In considerazione della manifesta infondatezza dell'appello, denotante un abuso dello strumento processuale dell'impugativa, ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc,
l'appellante va condannato d'ufficio al pagamento in favore dell'appellato della somma equitativamente determinata, tenuto conto del valore della causa, in €
1.500,00.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha Parte_1
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 415/2025, pubblicata in data 01.04.2025, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese del presente grado di giudizio che si CP_1
liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore avv. Manuela Pinto;
pagina 4 di 5 3) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, condanna l'appellante Parte_1
al pagamento, in favore dell'appellato della somma di
[...] CP_1
€ 1.500,00;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 17.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE
in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. cont. 2064/2025 promossa da:
CF: rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. FORTUNATO ANTONIETTA
APPELLANTE
Contro
CF: rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._2
PINTO MANUELA CF: C.F._3
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note conclusionali e comparse conclusionali in atti depositate nei termini concessi ex art. 350 bis cpc.
pagina 1 di 5 Con sentenza n. 415/2025, pubblicata in data 01.04.2025, il Tribunale di
Benevento, in accoglimento della opposizione proposta da CP_1
annullava l'atto di precetto notificato all'opponente da Parte_1
in data 14.11.2022 con il quale si ingiungeva il pagamento di € 13.330,41 sulla base del DI provvisoriamente esecutivo n. 1062/2022 del Tribunale di
Benevento.
Il Giudice di primo grado fonda detta pronuncia sulla assorbente considerazione che il titolo provvisoriamente esecutivo posto a fondamento del precetto
(Decreto Ingiuntivo n. 1062/2022 del Tribunale di Benevento) era stato caducato a seguito dalla intervenuta sentenza n. 1202/2024 del Tribunale di Benevento che, pronunciandosi sul merito in ordine al credito del verso il Pt_1 CP_1
per l'appunto aveva revocato il Decreto Ingiuntivo in questione.
Avverso detta pronuncia proponeva appello il con un unico motivo di Pt_1
gravame attraverso il quale deduceva sostanzialmente la illegittimità della decisione del primo giudice in quanto la citata sentenza che aveva revocato il
Decreto Ingiuntivo posto a fondamento del precetto era stata impugnata nel merito innanzi a questa Corte per cui poteva essere riformata all'esito di detto giudizio con conseguente riacquisizione di efficacia del precetto opposto.
Concludeva quindi per la revoca della statuizione di annullamento del precetto emessa dal primo giudice e perché fosse dichiarata la legittimità ed efficacia dello stesso con reviviscenza dei suoi effetti.
Si costituiva il chiedendo, per le ragioni espresse in comparsa di risposta CP_1
cui si rinvia in questa sede, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese processuali anche del grado di appello da attribuirsi al difensore anticipatario.
§§§§
L'appello e palesemente infondato e va rigettato.
pagina 2 di 5 In vero risulta pacifico che successivamente alla notifica dell'atto di precetto, avvenuta il 14.11.2022, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo posto a fondamento del precetto stesso è stato revocato dalla sopravvenuta sentenza n.
1202/2024 del Tribunale di Benevento, con conseguente evidente nullità, caducazione e perdita di efficacia del precetto per il venir meno del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo che lo giustificava.
Né assume alcuna rilevanza la circostanza addotta dall'appellante dell'impugnativa pendente innanzi a questa Corte della richiamata sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo.
In primo luogo, infatti, al momento della proposizione del presente appello, e sino ad oggi, la predetta sentenza di primo grado n. 1202/2024 non risulta riformata e modificata nelle sue statuizioni.
In secondo luogo, quand'anche all'esito del separato relativo giudizio di appello anch'esso pendente innanzi a questa Corte, tale sentenza di primo grado fosse riformata, con eventuale riconoscimento del credito vantato dal verso il Pt_1
in ogni caso la sentenza del giudice di appello non potrebbe mai CP_1
determinare la reviviscenza del decreto ingiuntivo opposto su cui si fonda il precetto oggetto di causa, in quanto trattasi di decreto ingiuntivo già revocato dal primo giudice e dunque definitivamente eliminato dalla realtà giuridica.
Di qui la irrilevanza dell'esito di tale separato giudizio di appello sul presente giudizio e la totale inconferenza in questa sede delle questioni di merito sollevate nel primo.
Pertanto, l'appello va rigettato con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese processuali del presente grado di appello dell'appellato CP_1
devono seguire la soccombenza dell'appellante e si Parte_1
liquidano a carico di quest'ultimo, ed in favore del primo, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022,
pagina 3 di 5 tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), applicato per ciascuna fase di giudizio cui le parti hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di quella istruttoria non tenutasi in appello)
l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
In considerazione della manifesta infondatezza dell'appello, denotante un abuso dello strumento processuale dell'impugativa, ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc,
l'appellante va condannato d'ufficio al pagamento in favore dell'appellato della somma equitativamente determinata, tenuto conto del valore della causa, in €
1.500,00.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha Parte_1
l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 415/2025, pubblicata in data 01.04.2025, emessa dal Tribunale di Benevento, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore Parte_1
dell'appellato , delle spese del presente grado di giudizio che si CP_1
liquidano in € 3.966,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore avv. Manuela Pinto;
pagina 4 di 5 3) Ai sensi dell'art. 96 comma 3 cpc, condanna l'appellante Parte_1
al pagamento, in favore dell'appellato della somma di
[...] CP_1
€ 1.500,00;
4) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di Parte_1
versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 17.10.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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