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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 17179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17179 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27663/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: EL Di UL Presidente Silvia Albano Giudice rel. Corrado Bile Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 27663/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], Parte_1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCESCO C.F._1 VANNICELLI (C.F. ); CodiceFiscale_2
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 03/07/2024 l'odierno ricorrente, cittadino georgiano, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 08/05/2024 e notificato il 04/06/2024, con cui la Questura di aveva rigettato la sua domanda di rilascio CP_1 di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 16/05/2022. Esponeva che era entrato per la prima volta in Italia il 18 dicembre 2021 e da allora aveva avviato sul territorio nazionale un percorso di integrazione socio-lavorativa; poteva infatti disporre di una sistemazione alloggiativa, comprendeva e parlava bene l'italiano e aveva una relazione stabile con la sig.ra Persona_1 regolarmente soggiornante con permesso per lavoro subordinato, dalla quale aspettava una bambina;
aveva inoltre instaurato un rapporto paterno con il figlio avuto dalla compagna da una precedente relazione. Nelle more del giudizio il ricorrente ha dato atto della nascita della figlia e ha integrato quanto allegato al ricorso con documentazione attestante la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'iscrizione scolastica nonché il consolidamento della situazione familiare, con la sottoscrizione di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo da parte della compagna. Chiedeva pertanto l'accoglimento della domanda e il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1 *** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Il ricorrente ha avanzato domanda di protezione speciale in data 16/05/2022 (cfr. all. 6 al ricorso), pertanto non trova applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della competente, continua CP_1 ad applicarsi la disciplina previgente. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_2 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_5
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_2 Per_6 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_7 CU c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_8 Per_9 Per_10 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente si trova in Italia dal 2021, paese dove vive stabilmente il suo nucleo familiare;
sul territorio nazionale in data 27/09/2024 è nata la figlia, (cfr. all. 13), frutto della relazione con la compagna Persona_11 la quale risiede regolarmente in Italia con permesso per lavoro Persona_1 subordinato (cfr. all.14 e 29). La famiglia, che si compone altresì del figlio che la sig.ra ha avuto da Per_1 una precedente relazione, vive a loc. Ostia Lido, Via della Tolda n.30, in un CP_1 appartamento condotto in locazione (v. contratto di locazione e registrazione) e tanto la compagna quanto il ricorrente lavorano con regolari contratti. Per ciò che attiene la sig.ra sono stati prodotti denuncia di rapporto di Per_1 lavoro domestico e relativa lettera di assunzione (cfr. all. 27 e 28), mentre il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato come operaio nel settore edile (cfr. contratto e relative buste paga). È dunque evidente come l'amministrazione resistente avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la situazione familiare già rappresentata dal ricorrente in sede di procedimento amministrativo, nel corso del quale lo stesso aveva fatto presente di avere in Italia una compagna perfettamente integrata sul territorio nazionale e di avere instaurato un forte legame con il figlio della stessa, nato da una precedente relazione;
nelle more del giudizio è inoltre venuta alla luce la figlia della coppia, il cui diritto ad essere cresciuta da entrambi i genitori viene dunque in rilievo e deve godere della piena tutela. Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_12
In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di , nato a [...] Parte_1 il 18 novembre 1997, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A
Così deciso in Roma, il 02/12/2025
La Presidente
EL Di UL
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: EL Di UL Presidente Silvia Albano Giudice rel. Corrado Bile Giudice Ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 27663/2024 promossa da
, nato a [...] il [...], Parte_1 (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato FRANCESCO C.F._1 VANNICELLI (C.F. ); CodiceFiscale_2
- ricorrente -
contro
, rappresentato ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Generale dello Stato;
- resistente - e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento protezione speciale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso depositato in data 03/07/2024 l'odierno ricorrente, cittadino georgiano, ha impugnato il provvedimento, emesso in data 08/05/2024 e notificato il 04/06/2024, con cui la Questura di aveva rigettato la sua domanda di rilascio CP_1 di un permesso di soggiorno per protezione speciale, presentata il 16/05/2022. Esponeva che era entrato per la prima volta in Italia il 18 dicembre 2021 e da allora aveva avviato sul territorio nazionale un percorso di integrazione socio-lavorativa; poteva infatti disporre di una sistemazione alloggiativa, comprendeva e parlava bene l'italiano e aveva una relazione stabile con la sig.ra Persona_1 regolarmente soggiornante con permesso per lavoro subordinato, dalla quale aspettava una bambina;
aveva inoltre instaurato un rapporto paterno con il figlio avuto dalla compagna da una precedente relazione. Nelle more del giudizio il ricorrente ha dato atto della nascita della figlia e ha integrato quanto allegato al ricorso con documentazione attestante la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'iscrizione scolastica nonché il consolidamento della situazione familiare, con la sottoscrizione di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo da parte della compagna. Chiedeva pertanto l'accoglimento della domanda e il conseguente rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso. Controparte_1 *** Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Il D.L. n. 130/2020 convertito nella L. n. 173/2020 ha ampliato il perimetro delle forme di protezione, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Il ricorrente ha avanzato domanda di protezione speciale in data 16/05/2022 (cfr. all. 6 al ricorso), pertanto non trova applicazione nel caso di specie l'art 7 del D.L. 20/23, in base alla norma transitoria contenuta al comma 2 del medesimo art. 7, la quale prevede che per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della competente, continua CP_1 ad applicarsi la disciplina previgente. Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa, che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. L'articolo 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e dunque tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8. (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). Come noto, la Corte EDU non ha fornito una definizione specifica del concetto di
“vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. Sul punto la giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è: “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Per_2 Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, § 57), e può Per_3
“abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La Per_4 CP_2 nozione di vita privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani ( c. Persona_5
Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_2 Per_6 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; Persona_7 CU c. Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o Per_8 Per_9 Per_10 commerciali ( e AM Oy c. Finlandia GC). Parte_2 Poiché la nozione di vita privata abbraccia un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero: (i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”. (https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ITA.pdf). Nel caso di specie il ricorrente si trova in Italia dal 2021, paese dove vive stabilmente il suo nucleo familiare;
sul territorio nazionale in data 27/09/2024 è nata la figlia, (cfr. all. 13), frutto della relazione con la compagna Persona_11 la quale risiede regolarmente in Italia con permesso per lavoro Persona_1 subordinato (cfr. all.14 e 29). La famiglia, che si compone altresì del figlio che la sig.ra ha avuto da Per_1 una precedente relazione, vive a loc. Ostia Lido, Via della Tolda n.30, in un CP_1 appartamento condotto in locazione (v. contratto di locazione e registrazione) e tanto la compagna quanto il ricorrente lavorano con regolari contratti. Per ciò che attiene la sig.ra sono stati prodotti denuncia di rapporto di Per_1 lavoro domestico e relativa lettera di assunzione (cfr. all. 27 e 28), mentre il ricorrente è stato assunto con contratto a tempo indeterminato come operaio nel settore edile (cfr. contratto e relative buste paga). È dunque evidente come l'amministrazione resistente avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la situazione familiare già rappresentata dal ricorrente in sede di procedimento amministrativo, nel corso del quale lo stesso aveva fatto presente di avere in Italia una compagna perfettamente integrata sul territorio nazionale e di avere instaurato un forte legame con il figlio della stessa, nato da una precedente relazione;
nelle more del giudizio è inoltre venuta alla luce la figlia della coppia, il cui diritto ad essere cresciuta da entrambi i genitori viene dunque in rilievo e deve godere della piena tutela. Il Collegio ritiene in definitiva di dover tutelare la vita privata del ricorrente, garantita nel nostro ordinamento a livello costituzionale e dal diritto internazionale, in particolar modo dall'art. 8 CEDU, nel significato di nuova identità e stabilità che di tale nozione ha offerto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 14 febbraio 2019, Narjis c. Italia, n. 57433/15; Corte EDU, Grande Camera, Üner c. Paesi Bassi, n. 46410/99; si veda anche Corte EDU, Grande Camera, 23 giugno 2008, c. Austria, n. 1638/03). Per_12
In considerazione di ciò e tenuto conto che non sono stati allegati e/o rilevati nel corso dell'istruttoria elementi ostativi al rilascio del già menzionato titolo di soggiorno per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica o di protezione della salute, sussistono i presupposti per il riconoscimento in favore del ricorrente della protezione speciale di cui all'art. 32, co. 3 d.lgs. n. 25/08, come modificato dal d.l. n. 130/2020, convertito nella legge n. 173/2020. Non è infatti applicabile, ratione temporis, il D.L. n° 20/2023, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n° 50/2023, conformemente a quanto disposto dal secondo comma dell'art.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale così dispone:
- Dichiara il diritto di , nato a [...] Parte_1 il 18 novembre 1997, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e dispone la trasmissione degli atti al Questore ai fini del rilascio in suo favore del permesso di soggiorno di durata biennale, convertibile in permesso per lavoro, di cui all'art 32. co. 3, D.LGS. n° 25/2008 come modificato dal D.L. n° 130/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020;
- Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi € 2.400,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A
Così deciso in Roma, il 02/12/2025
La Presidente
EL Di UL