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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 23/09/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
n° 33/2021 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Natarella, in virtù di procura Parte_1 in atti;
- RR -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe La Rana, presso il cui studio in Pescara alla Piazza Ettore
Troilo n. 5 elegge domicilio, giusta procura in atti;
- resistente-
e
, in persona del Presidente pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell' in Chieti, Via Domenico Spezioli n. 12; CP_3
-litisconsorte necessario-
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso:
-di aver prestato la propria attività lavorativa, alle dipendenze della società convenuta, “
[...]
Hotel Ristorante con sede in Perano, senza soluzione di continuità, dal 1° Controparte_1 maggio 2017 al 25 settembre 2020, in modo sistematico sino a notte inoltrata, occupandosi dell'esecuzione di lavori di varia natura, in particolare espletando l'attività di manutentore dei beni del complesso, lavori di muratura e/o piccole costruzioni e/o riparazioni, impianti elettrici, termici ed idraulici, anche nelle camere, di addetto alla braceria, rifiniture della nuova piscina, assumendo, all'occorrenza, anche servizio nel pomeriggio, come operatore di sala (cameriere) e, comunque lavorando sempre sino alle ore 24 ed a volte fino ad oltre le ore 1.00/2.00, tanto che a volte lo stesso, data l'ora tarda, riposava in macchina per poche ore, per poter riprendere puntualmente il lavoro il giorno successivo;
-che, nel dettaglio, prendeva servizio verso le ore 7.00-7.15 del mattino, assolvendo da solo a diverse attività quali:
1) pulizia piazzale antistante il bar/hall, dell'acqua del laghetto (svuotamento- lavaggio e riempimento), del fogliame del giardino/parco/viale Castello, dell'area antistante la sala
”, pulizia dell'acqua delle piscine, dei bidoni sparsi nell'area giardino con Parte_2 relativi posacenere, recupero materiale (bottiglie rotte, bicchieri rotti ecc. di serata precedente), pulizia e riparazioni in albergo (moquette, balconi, porte e finestre), pittura pareti e pulizia straordinaria forni e pareti piastrellate cucina 900 e cucina Castello, pulizia periodica lavatrici e asciugatrice in lavanderia, pulizia dei garage, dell'area ecologica con risistemazione cassonetti e materiale speciale, pulizia e preparazione dei tavoli, sia nelle sale di servizio esterne al ristorante
(pagoda Bianca e Pagoda Rossa), che in quelle interne al Castello ( ); Persona_1 stasamento condotte fognarie, più volte durante l'anno, oltre che dei tombini presenti in tutta l'area del Castello;
2) verniciatura con guaina liquida del pavimento del terrazzo del , manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria della Pagoda Bianca, della Pagoda Rossa e delle pensiline del vialetto;
3) riparazioni generiche e controllo delle luci e sostituzioni lampadine, TV, decoder e telecomandi;
4) controllo della scalinata, sfoltimento di alberi e piante presenti nel villaggio, taglio dell'erbetta del prato e a ridosso di tutti i muretti esterni al Castello;
4) coadiutore e responsabile della manovalanza di ditte esterne, che eseguivano lavori al Castello;
5) receptionist in sostituzione di quando accompagnava il titolare gravemente Persona_2 malato, , all'Ospedale, cooperando nelle operazioni di scarico del furgone Persona_3 aziendale durante il rifornimento settimanale;
-che in un primo periodo, pari a sette mesi, ricompreso tra il 1° maggio 2017 ed il 30.11.2017, è stato fittiziamente assunto a termine in prevalenza per un giorno e poi licenziato (con retribuzione in busta, per fini previdenziali, unicamente per 2-3 ore, con la qualifica di “aiuto cameriere di ristorante”), ma veniva in realtà addetto alle mansioni sopra indicate, prestando attività lavorativa per 8-10 ore al dì, per almeno 20 giorni al mese;
-che nel secondo periodo, invece, con decorrenza dal 1° dicembre 2017 fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 25.09.2020 svolgeva le sue mansioni per l'intera giornata, fino a notte più che inoltrata, ma veniva formalmente assunto ad intermittenza, con la qualifica di “cameriere di ristorante”, per uno o due insignificanti lassi temporali, mediante denuncia del rapporto al Centro per l'Impiego, in diverse circostanze anche solo per un solo giorno (in occasione del weekend o delle festività) nelle seguenti epoche:
11-02-2018 all'11-02-2018/ (domenica) 17-2-2018 al 17-2-2018/ (sabato) 24-2-2018 al 24-2-2018/
(sabato) 3-3-2018 al 3-3-2018/sabato; 17 marzo 2018 al 17 marzo 2018/sabato; 31 marzo 2018 – 2 aprile 2018/ (sabato-domenica e lunedì) 7 aprile 2028 al 7 aprile 2018/ sabato;
22 aprile 2018 al 22 aprile 2018/ domenica;
29-4-2018 – al 29-4-2018/ domenica;
11 maggio 2018 al 13 maggio
2018/venerdì, sabato e domenica;
20 maggio 2018 al 20 maggio 2018/domenica; 25 maggio 2018 al
25 maggio 2018/ venerdì; 27 maggio 2018 al 27 maggio 2018/domenica; 3 giugno 2018 al 3 giugno
2018/ domenica;
22 maggio 2020 al 7 giugno 2020/ 8 giugno 2020 al 25-9-2020;
- di aver ricevuto una retribuzione inadeguata ed iniqua e, comunque, non rapportata alle effettive ore di lavoro prestato, di circa €. 600,00 al mese, sino alla fine dell'anno 2018, elevati ad € 900,00 a partire da gennaio 2019 fino al mese di giugno 2019, mentre gli veniva corrisposto il pagamento di
€ 715,00 per il mese di luglio 2020 e di € 280,00 per il mese di agosto 2020; lamentando che l'intercorso rapporto di lavoro subordinato, espletato nel richiamato arco temporale, si sia estrinsecato in palese violazione delle norme in materia, avendo lo stesso percepito una retribuzione nettamente inferiore ai minimi tariffari, stabiliti dal CCNL di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ha adito l'intestato Tribunale così concludendo:
“A) Accertare e dichiarare che il RR che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente, con la qualifica delle mansioni effettivamente svolte richiamate in CP_4 narrativa, ha diritto a percepire l'integrazione e adeguamento salariale, nonché le altre indennità dipendenti dal rapporto di lavoro subordinato di che trattasi;
B) Condannare in conseguenza, in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente Controparte_1 in Perano, al pronto ed immediato pagamento, in favore del RR medesimo della somma di €.
83.948,00, di cui € 4.653,00 per TFR o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e_o accertata in corso di causa, con addizione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì di maturazione dei crediti di lavoro, all'effettivo soddisfo, per le argomentazioni in premessa, che qui abbiansi per integralmente ritrascritte;
C) Accertato il parziale, omesso adempimento contributivo, nel periodo dal 1° dic. 2017 – al 14 agosto 2020; disporre come per legge il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, condannando, se del caso la società obbligata a versarli all' CP_5
D) Condannare la resistente al pagamento delle spese e compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche;
E)
Sentenza esecutiva come per legge”.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando l'avversa ricostruzione fattuale del rapporto contrattuale e lavorativo tra le parti in quanto disancorata dal reale svolgimento dei fatti e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato nell'an e nel quantum della pretesa.
Ha dedotto in particolare la società che fu assunto dal precedente titolare Parte_1 [...]
, con inquadramento al V livello ed orario di lavoro dal mercoledì al lunedì dalle ore Persona_3
19,30 alle ore 23,00, a chiamata, in singole circostanze ed eventi, in quanto richiesto in tal senso dalla compagna , sorella del RR e parte in analogo ricorso avverso Controparte_6 il medesimo datore di lavoro, e ha negato che egli abbia osservato un orario diverso da quello contrattualmente pattuito.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, esperiti gli interrogatori formali ed escussi i testi dalle stesse addotti, concesso il termine per il deposito di note conclusionali, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
Agendo in giudizio il RR ha espressamente limitato la propria domanda a quella di accertamento e relativa condanna della società convenuta delle differenze retributive ad egli asseritamente spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, indennità a vario titolo ed adeguamento del TFR per il periodo, dal 1° maggio 2017 al 25 settembre 2020, in cui avrebbe prestato in maniera continuativa la propria attività lavorativa, alle dipendenze dell'azienda “
[...]
Hotel Ristorante con sede in Perano. Controparte_1
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte resistente, nonostante l'atto introduttivo si concentri molto (in punto di fatto, non anche in punto di diritto) sulla tipologia di mansioni svolte, nelle conclusioni del ricorso non vi è traccia di una domanda di rivendicazione di un superiore inquadramento contrattuale. Orbene, in punto di fatto, il RR ha dedotto di aver espletato, per l'intero corso del rapporto
(dal 1° maggio 2017 al 25 settembre 2020), lavoro per un monte ore di 16/20 al giorno.
Per contro, la società convenuta, costituendosi in giudizio, ha negato l'avversa prospettazione, deducendo che fu assunto dal precedente titolare , in singole Parte_1 Persona_3 circostanze ed eventi, in quanto richiesto in tal senso dalla sorella , Controparte_6 compagna del titolare, osservando l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
Ciò chiarito, si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria, ma tra loro concorrente, quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).
E', dunque, esclusivo onere della parte RR introdurre in giudizio elementi utili a provare l'inserimento strutturale nell'organizzazione del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa, l'orario di lavoro e l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare della convenuta posto che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, che di rapporto di lavoro autonomo.
Relativamente alla domanda volta ad ottenere le differenze retributive per lavoro straordinario va rammentato, in punto di diritto, che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto in maniera particolarmente precisa e rigorosa (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 Rv. 606783).
La dedotta circostanza dello svolgimento di prestazione lavorativa senza soluzione di continuità nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 14 agosto 2020 e dell'espletamento di ore di lavoro oltre quelle contrattualmente pattuite non ha trovato adeguato riscontro nell'espletata istruttoria.
Difatti, la circostanza ha trovato conferma solo nelle deposizioni rese dai familiari del RR:
, sorella dello stesso e parte in altro procedimento avente ad oggetto Controparte_6 differenze retributive contro lo stesso datore di lavoro e , madre del Persona_4 RR, la quale ha per lo più riferito le circostanze de relato actoris, deponendo su fatti e circostanze di cui è stata informata dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, ossia il figlio
(così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa) o sulla base di una frequentazione sporadica dei locali della società resistente (ADR sub b): “E' vero, ne sono a conoscenza perché me lo riferiva in quanto viveva con me lo vedevo alzarsi presto la mattina e ricordo che mi riportava i panni sporchi, mi recavo al Castello due/tre vote al mese e lo vedevo lavorare come detto”).
La prospettazione attorea non ha trovato sufficiente riscontro neppure nelle deposizioni degli altri testi addotti dal RR.
In particolare, , escussa in qualità di cliente che ha frequentato il locale in diverse Testimone_1 occasioni, ha così riferito: “ho trovato il RR fuori dal locale che faceva dei lavori sia da solo che con altre persone, tra cui anche il titolare, e qualche volta, molto meno della sorella, l'ho visto servire ai tavoli, so che il RR è andato a lavorare nel Castello dopo la sorella ed anche lui vi
è rimasto fino al 2020”, rendendo una dichiarazione generica e priva di precisi riferimenti temporale. Peraltro, la teste nulla di specifico è stata in grado di riferire in ordine all'orario concretamente osservato dal RR.
La teste di parte RR , escussa in qualità di cliente della resistente dal 2000, ha Tes_2 riferito di aver visto il RR lavorare presso la resistente, espletando le seguenti mansioni: pulire le piscine, i bagni e a volte servire i tavoli negli orari serali.
Il teste di parte RR , pur riferendo di ricordare di aver visto il RR Testimone_3 pulire le piscine e servire ai tavoli, oltre che pulire il fogliame fuori dal locale, anche nei giorni festivi e d'estate, non è stato in grado di riferire alcunché in ordine alle date.
Il teste , premesso di essere stato cliente della resistente con una frequenza di una Testimone_4 volta al mese di media, ha riferito di aver visto il RR fare qualsiasi cosa (cameriere, giardinaggio all'esterno, lavori di manutenzione persino in muratura), tranne che in cucina dove non
è mai entrato, ma di non conoscere il suo orario di lavoro.
La teste di parte RR , pur non conoscendo l'orario osservato dal RR, Testimone_5 ha riferito di averlo visto, nel periodo che va dal 2017 al 2020, svolgere lavori di giardinaggio, pulizia della piscina e nella zona adiacente alla stessa, aiutare i camerieri nella sala esterna adiacente alla piscina, pulire il fogliame nel piazzale dinanzi al castello, svuotare i bidoni e i posacenere, cambiare le lampadine e sistemare le pagode esterne.
La teste , in qualità di cliente della resistente, ha potuto riferire che vedeva il Testimone_6 RR allorquando ella si recava presso la struttura durante l'estate.
La teste di parte RR , premesso di essere stata cliente della resistente e Testimone_7 di aver prestato attività lavorativa in suo favore per pulizia dei bagni in occasione delle cerimonie negli anni 2014, 2015 e inizio 2016, ha riferito di aver visto il RR fare manutenzione al giardino, pulire fuori, servire come cameriere ad un compleanno di un'amica, ma di non ricordare il periodo.
Il teste di parte RR , escusso in qualità di cliente della resistente a partire Testimone_8 dal 2017, il quale organizza eventi presso il Castello due volte l'anno, ha riferito di averlo visto lavorare sia nel bar, che nel ristorante, oltre che nella parte esterna, ma ha chiarito di non ricordare se lo vedeva tutte le volte che andava.
Infine, alcun rilievo probatorio assume la deposizione del teste di parte RR , Testimone_9 il quale ha dichiarato di non conoscere il RR.
In definitiva, i testi addotti dalla parte RR nulla di specifico sono stati in grado di riferire in ordine all'orario concretamente osservato dal RR o hanno reso dichiarazioni generiche quanto al contesto temporale di riferimento e, comunque, del tutto compatibili con la ricostruzione dei fatti per come prospettata dalla difesa di parte resistente.
In ogni caso, è evidente come tali dichiarazioni, in quanto rese da soggetti che non avevano una frequentazione quotidiana dei locali ove la società svolgeva la propria attività, ma piuttosto sporadica, risultino recessive rispetto a quelle rese in modo univoco e concordante da coloro che lavoravano nell'ambiente lavorativo in questione e che hanno confermato che la prestazione lavorativa del RR era occasionale.
In particolare, il teste addotto da parte resistente , escusso in qualità di cuoco del Testimone_10
Castello dal 2011, ha dichiarato che il RR non aveva un ruolo specifico e di averlo visto
“qualche volta raccogliere le foglie e pulire ove c'era bisogno soprattutto fuori, poteva capitare che effettuava riparazioni o sostituiva lampadine ma non era lui l'addetto”, di averlo visto “fare qualche volta il trasporto piatti” e “risistemare le sale interne”.
Anche la teste di parte resistente premesso di essere stata chiamata a lavorare dal Tes_11
2016 al 2020 per aiuto in sala, ha confermato che la prestazione lavorativa del RR era occasionale ed era svolta principalmente in occasione di banchetti, feste o eventi e ha riferito di averlo visto sporadicamente, non tutti i fine settimana in cui ella veniva chiamata a lavorare.
La teste dipendente della resistente dal 1990 al 2013 come cuoca e Testimone_12 successivamente a chiamata due o tre volte a settimana, ha riferito di aver visto il RR pulire il giardino il fine settimana nella fascia pomeridiana.
La teste , dipendente della resistente dal 2018 come barista, confermando che la Tes_13 prestazione lavorativa del RR era occasionale ed era svolta principalmente in occasione di banchetti, feste o eventi, ha riferito di averlo visto passare la scopa vicino la piscina e davanti al bar ed in casi eccezionali, quando c'era necessità, servire anche ai tavoli, ma di non ricordare gli orari dallo stesso osservati. Il teste dipendente della resistente dal 2018 con la qualifica di barista, ha Testimone_14 riferito di conoscere il RR per averlo visto lavorare presso la resistente il fine settimana come cameriere e di averlo visto svolgere anche attività di pulizia delle foglie sul viale sempre nel fine settimana. Il teste ha riferito, inoltre, di non conoscere il suo orario di lavoro.
La teste dipendente della resistente dal 1999 come cameriera, ha riferito Testimone_15 di aver visto il RR lavorare come cameriere dal 2018 fino al 2020, a volte il sabato, a volte la domenica, a volte entrambi i giorni e di averlo visto a volte anche raccogliere con la scopa i mozziconi delle sigarette sul viale esterno o fare piccoli lavori di manutenzione come cambiare lampadine.
Il teste di parte resistente , premesso di essere stato manutentore del castello come Tes_16 dipendente di una ditta esterna nel periodo dal 2014 al 2019, il quale si recava presso la struttura in certi periodi un paio di volte a settimana ed in altri anche 3 o 4 volte a settimana, ha riferito che in tali occasioni gli è capitato di vedere il RR con la scopa in mano.
Il teste di parte resistente , cameriere a chiamata il fine settimana dall'anno 2000, ha Tes_17 riferito di aver visto il RR lavorare nell'area esterna ed all'interno del locale qualche sera.
La teste di parte resistente , premesso che nel periodo in questione (dal Testimone_18
2014/2015 fino al 2020) frequentava a pranzo e a cena, di media 3 o 4 volte alla settimana i locali della resistente, avendo un'attività presso una struttura locata all'epoca dal sig. , Persona_3 ha riferito che quando andava presso la struttura non vedeva sempre il RR.
Anche la teste di parte resistente cliente della società da circa venti anni, ha Testimone_19 riferito che quando andava vedeva il RR solo alcune volte pulire la piscina dalle foglie e tagliare l'erba del prato esterno.
Infine, il teste ha riferito di aver visto il RR in occasione di grandi Testimone_20 banchetti servire ai tavoli come cameriere, curare il prato del Castello e fare lavori di piccola manutenzione, come cambiare lampadine (cfr. deposizione: “Non lo vedevo sempre io andavo presso la resistente dal 2015 al 2018/2019 ogni 15/20 gg. e ogni volta che andavo mi fermavo per
3/ 4 giorni”).
Conclusivamente, alla luce delle risultanze probatorie acquisite attraverso la prova per testi deve ritenersi esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità tra il RR e la resistente nel periodo rivendicato (dal 1° maggio 2017 al 25 settembre 2020), CP_4 così come l'espletamento di ore di lavoro superiori a quelle previste contrattualmente per i periodi in cui il rapporto è stato contrattualizzato.
Per tutte le esposte ragioni il ricorso dev'essere integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del RR.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la parte RR alla corresponsione in favore della società resistente delle spese del giudizio, liquidate in €. 6.697,5, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa come per legge.
Così deciso il 23.09.2024.
Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Cristina Di Stefano -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Natarella, in virtù di procura Parte_1 in atti;
- RR -
e in persona del legale rappresentante pro-tempore, , Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe La Rana, presso il cui studio in Pescara alla Piazza Ettore
Troilo n. 5 elegge domicilio, giusta procura in atti;
- resistente-
e
, in persona del Presidente pro Controparte_3 tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Capannolo e Cristina Grappone, come da procura generale alle liti ed elettivamente domiciliato con i procuratori presso la sede legale dell' in Chieti, Via Domenico Spezioli n. 12; CP_3
-litisconsorte necessario-
Svolgimento del processo
Con ricorso l'istante in epigrafe indicato, premesso:
-di aver prestato la propria attività lavorativa, alle dipendenze della società convenuta, “
[...]
Hotel Ristorante con sede in Perano, senza soluzione di continuità, dal 1° Controparte_1 maggio 2017 al 25 settembre 2020, in modo sistematico sino a notte inoltrata, occupandosi dell'esecuzione di lavori di varia natura, in particolare espletando l'attività di manutentore dei beni del complesso, lavori di muratura e/o piccole costruzioni e/o riparazioni, impianti elettrici, termici ed idraulici, anche nelle camere, di addetto alla braceria, rifiniture della nuova piscina, assumendo, all'occorrenza, anche servizio nel pomeriggio, come operatore di sala (cameriere) e, comunque lavorando sempre sino alle ore 24 ed a volte fino ad oltre le ore 1.00/2.00, tanto che a volte lo stesso, data l'ora tarda, riposava in macchina per poche ore, per poter riprendere puntualmente il lavoro il giorno successivo;
-che, nel dettaglio, prendeva servizio verso le ore 7.00-7.15 del mattino, assolvendo da solo a diverse attività quali:
1) pulizia piazzale antistante il bar/hall, dell'acqua del laghetto (svuotamento- lavaggio e riempimento), del fogliame del giardino/parco/viale Castello, dell'area antistante la sala
”, pulizia dell'acqua delle piscine, dei bidoni sparsi nell'area giardino con Parte_2 relativi posacenere, recupero materiale (bottiglie rotte, bicchieri rotti ecc. di serata precedente), pulizia e riparazioni in albergo (moquette, balconi, porte e finestre), pittura pareti e pulizia straordinaria forni e pareti piastrellate cucina 900 e cucina Castello, pulizia periodica lavatrici e asciugatrice in lavanderia, pulizia dei garage, dell'area ecologica con risistemazione cassonetti e materiale speciale, pulizia e preparazione dei tavoli, sia nelle sale di servizio esterne al ristorante
(pagoda Bianca e Pagoda Rossa), che in quelle interne al Castello ( ); Persona_1 stasamento condotte fognarie, più volte durante l'anno, oltre che dei tombini presenti in tutta l'area del Castello;
2) verniciatura con guaina liquida del pavimento del terrazzo del , manutenzione ordinaria e CP_1 straordinaria della Pagoda Bianca, della Pagoda Rossa e delle pensiline del vialetto;
3) riparazioni generiche e controllo delle luci e sostituzioni lampadine, TV, decoder e telecomandi;
4) controllo della scalinata, sfoltimento di alberi e piante presenti nel villaggio, taglio dell'erbetta del prato e a ridosso di tutti i muretti esterni al Castello;
4) coadiutore e responsabile della manovalanza di ditte esterne, che eseguivano lavori al Castello;
5) receptionist in sostituzione di quando accompagnava il titolare gravemente Persona_2 malato, , all'Ospedale, cooperando nelle operazioni di scarico del furgone Persona_3 aziendale durante il rifornimento settimanale;
-che in un primo periodo, pari a sette mesi, ricompreso tra il 1° maggio 2017 ed il 30.11.2017, è stato fittiziamente assunto a termine in prevalenza per un giorno e poi licenziato (con retribuzione in busta, per fini previdenziali, unicamente per 2-3 ore, con la qualifica di “aiuto cameriere di ristorante”), ma veniva in realtà addetto alle mansioni sopra indicate, prestando attività lavorativa per 8-10 ore al dì, per almeno 20 giorni al mese;
-che nel secondo periodo, invece, con decorrenza dal 1° dicembre 2017 fino alla cessazione del rapporto di lavoro in data 25.09.2020 svolgeva le sue mansioni per l'intera giornata, fino a notte più che inoltrata, ma veniva formalmente assunto ad intermittenza, con la qualifica di “cameriere di ristorante”, per uno o due insignificanti lassi temporali, mediante denuncia del rapporto al Centro per l'Impiego, in diverse circostanze anche solo per un solo giorno (in occasione del weekend o delle festività) nelle seguenti epoche:
11-02-2018 all'11-02-2018/ (domenica) 17-2-2018 al 17-2-2018/ (sabato) 24-2-2018 al 24-2-2018/
(sabato) 3-3-2018 al 3-3-2018/sabato; 17 marzo 2018 al 17 marzo 2018/sabato; 31 marzo 2018 – 2 aprile 2018/ (sabato-domenica e lunedì) 7 aprile 2028 al 7 aprile 2018/ sabato;
22 aprile 2018 al 22 aprile 2018/ domenica;
29-4-2018 – al 29-4-2018/ domenica;
11 maggio 2018 al 13 maggio
2018/venerdì, sabato e domenica;
20 maggio 2018 al 20 maggio 2018/domenica; 25 maggio 2018 al
25 maggio 2018/ venerdì; 27 maggio 2018 al 27 maggio 2018/domenica; 3 giugno 2018 al 3 giugno
2018/ domenica;
22 maggio 2020 al 7 giugno 2020/ 8 giugno 2020 al 25-9-2020;
- di aver ricevuto una retribuzione inadeguata ed iniqua e, comunque, non rapportata alle effettive ore di lavoro prestato, di circa €. 600,00 al mese, sino alla fine dell'anno 2018, elevati ad € 900,00 a partire da gennaio 2019 fino al mese di giugno 2019, mentre gli veniva corrisposto il pagamento di
€ 715,00 per il mese di luglio 2020 e di € 280,00 per il mese di agosto 2020; lamentando che l'intercorso rapporto di lavoro subordinato, espletato nel richiamato arco temporale, si sia estrinsecato in palese violazione delle norme in materia, avendo lo stesso percepito una retribuzione nettamente inferiore ai minimi tariffari, stabiliti dal CCNL di categoria, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, ha adito l'intestato Tribunale così concludendo:
“A) Accertare e dichiarare che il RR che ha prestato attività lavorativa alle dipendenze della resistente, con la qualifica delle mansioni effettivamente svolte richiamate in CP_4 narrativa, ha diritto a percepire l'integrazione e adeguamento salariale, nonché le altre indennità dipendenti dal rapporto di lavoro subordinato di che trattasi;
B) Condannare in conseguenza, in persona del legale rapp.te pro tempore, corrente Controparte_1 in Perano, al pronto ed immediato pagamento, in favore del RR medesimo della somma di €.
83.948,00, di cui € 4.653,00 per TFR o di quell'altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia e_o accertata in corso di causa, con addizione degli interessi legali e rivalutazione monetaria, dal dì di maturazione dei crediti di lavoro, all'effettivo soddisfo, per le argomentazioni in premessa, che qui abbiansi per integralmente ritrascritte;
C) Accertato il parziale, omesso adempimento contributivo, nel periodo dal 1° dic. 2017 – al 14 agosto 2020; disporre come per legge il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali, condannando, se del caso la società obbligata a versarli all' CP_5
D) Condannare la resistente al pagamento delle spese e compenso professionale, oltre alle spese generali nella misura del 15% ex art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche;
E)
Sentenza esecutiva come per legge”.
Si è costituita in giudizio la resistente contestando l'avversa ricostruzione fattuale del rapporto contrattuale e lavorativo tra le parti in quanto disancorata dal reale svolgimento dei fatti e chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato nell'an e nel quantum della pretesa.
Ha dedotto in particolare la società che fu assunto dal precedente titolare Parte_1 [...]
, con inquadramento al V livello ed orario di lavoro dal mercoledì al lunedì dalle ore Persona_3
19,30 alle ore 23,00, a chiamata, in singole circostanze ed eventi, in quanto richiesto in tal senso dalla compagna , sorella del RR e parte in analogo ricorso avverso Controparte_6 il medesimo datore di lavoro, e ha negato che egli abbia osservato un orario diverso da quello contrattualmente pattuito.
Radicatosi il contraddittorio tra le parti, esperiti gli interrogatori formali ed escussi i testi dalle stesse addotti, concesso il termine per il deposito di note conclusionali, è stata fissata l'udienza di decisione, disponendo che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico, da parte dei difensori, di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note conclusionali e delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
Motivi della decisione
Agendo in giudizio il RR ha espressamente limitato la propria domanda a quella di accertamento e relativa condanna della società convenuta delle differenze retributive ad egli asseritamente spettanti a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria, indennità a vario titolo ed adeguamento del TFR per il periodo, dal 1° maggio 2017 al 25 settembre 2020, in cui avrebbe prestato in maniera continuativa la propria attività lavorativa, alle dipendenze dell'azienda “
[...]
Hotel Ristorante con sede in Perano. Controparte_1
Come correttamente rilevato dalla difesa di parte resistente, nonostante l'atto introduttivo si concentri molto (in punto di fatto, non anche in punto di diritto) sulla tipologia di mansioni svolte, nelle conclusioni del ricorso non vi è traccia di una domanda di rivendicazione di un superiore inquadramento contrattuale. Orbene, in punto di fatto, il RR ha dedotto di aver espletato, per l'intero corso del rapporto
(dal 1° maggio 2017 al 25 settembre 2020), lavoro per un monte ore di 16/20 al giorno.
Per contro, la società convenuta, costituendosi in giudizio, ha negato l'avversa prospettazione, deducendo che fu assunto dal precedente titolare , in singole Parte_1 Persona_3 circostanze ed eventi, in quanto richiesto in tal senso dalla sorella , Controparte_6 compagna del titolare, osservando l'orario di lavoro contrattualmente pattuito.
Ciò chiarito, si rammenta che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, è possibile ritenere accertata la natura subordinata di un rapporto di lavoro soltanto ove sia dimostrata la sussistenza di una serie di indici quali, in particolare, l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro. In via sussidiaria, ma tra loro concorrente, quantomeno per una valutazione in via presuntiva, possono costituire indici sintomatici della sussistenza di un rapporto subordinato anche la collaborazione e l'inserimento continuativo del lavoratore stesso nell'impresa, il vincolo di orario, la forma della retribuzione, l'assenza di rischio
(cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 9 marzo 2009, n. 5645).
E', dunque, esclusivo onere della parte RR introdurre in giudizio elementi utili a provare l'inserimento strutturale nell'organizzazione del lavoro, la continuità della propria prestazione lavorativa, l'orario di lavoro e l'assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare della convenuta posto che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato, che di rapporto di lavoro autonomo.
Relativamente alla domanda volta ad ottenere le differenze retributive per lavoro straordinario va rammentato, in punto di diritto, che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione, ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto in maniera particolarmente precisa e rigorosa (cfr.
Cass. Sez. L, Sentenza n. 3714 del 16/02/2009 Rv. 606783).
La dedotta circostanza dello svolgimento di prestazione lavorativa senza soluzione di continuità nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 14 agosto 2020 e dell'espletamento di ore di lavoro oltre quelle contrattualmente pattuite non ha trovato adeguato riscontro nell'espletata istruttoria.
Difatti, la circostanza ha trovato conferma solo nelle deposizioni rese dai familiari del RR:
, sorella dello stesso e parte in altro procedimento avente ad oggetto Controparte_6 differenze retributive contro lo stesso datore di lavoro e , madre del Persona_4 RR, la quale ha per lo più riferito le circostanze de relato actoris, deponendo su fatti e circostanze di cui è stata informata dal soggetto medesimo che ha proposto il giudizio, ossia il figlio
(così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa) o sulla base di una frequentazione sporadica dei locali della società resistente (ADR sub b): “E' vero, ne sono a conoscenza perché me lo riferiva in quanto viveva con me lo vedevo alzarsi presto la mattina e ricordo che mi riportava i panni sporchi, mi recavo al Castello due/tre vote al mese e lo vedevo lavorare come detto”).
La prospettazione attorea non ha trovato sufficiente riscontro neppure nelle deposizioni degli altri testi addotti dal RR.
In particolare, , escussa in qualità di cliente che ha frequentato il locale in diverse Testimone_1 occasioni, ha così riferito: “ho trovato il RR fuori dal locale che faceva dei lavori sia da solo che con altre persone, tra cui anche il titolare, e qualche volta, molto meno della sorella, l'ho visto servire ai tavoli, so che il RR è andato a lavorare nel Castello dopo la sorella ed anche lui vi
è rimasto fino al 2020”, rendendo una dichiarazione generica e priva di precisi riferimenti temporale. Peraltro, la teste nulla di specifico è stata in grado di riferire in ordine all'orario concretamente osservato dal RR.
La teste di parte RR , escussa in qualità di cliente della resistente dal 2000, ha Tes_2 riferito di aver visto il RR lavorare presso la resistente, espletando le seguenti mansioni: pulire le piscine, i bagni e a volte servire i tavoli negli orari serali.
Il teste di parte RR , pur riferendo di ricordare di aver visto il RR Testimone_3 pulire le piscine e servire ai tavoli, oltre che pulire il fogliame fuori dal locale, anche nei giorni festivi e d'estate, non è stato in grado di riferire alcunché in ordine alle date.
Il teste , premesso di essere stato cliente della resistente con una frequenza di una Testimone_4 volta al mese di media, ha riferito di aver visto il RR fare qualsiasi cosa (cameriere, giardinaggio all'esterno, lavori di manutenzione persino in muratura), tranne che in cucina dove non
è mai entrato, ma di non conoscere il suo orario di lavoro.
La teste di parte RR , pur non conoscendo l'orario osservato dal RR, Testimone_5 ha riferito di averlo visto, nel periodo che va dal 2017 al 2020, svolgere lavori di giardinaggio, pulizia della piscina e nella zona adiacente alla stessa, aiutare i camerieri nella sala esterna adiacente alla piscina, pulire il fogliame nel piazzale dinanzi al castello, svuotare i bidoni e i posacenere, cambiare le lampadine e sistemare le pagode esterne.
La teste , in qualità di cliente della resistente, ha potuto riferire che vedeva il Testimone_6 RR allorquando ella si recava presso la struttura durante l'estate.
La teste di parte RR , premesso di essere stata cliente della resistente e Testimone_7 di aver prestato attività lavorativa in suo favore per pulizia dei bagni in occasione delle cerimonie negli anni 2014, 2015 e inizio 2016, ha riferito di aver visto il RR fare manutenzione al giardino, pulire fuori, servire come cameriere ad un compleanno di un'amica, ma di non ricordare il periodo.
Il teste di parte RR , escusso in qualità di cliente della resistente a partire Testimone_8 dal 2017, il quale organizza eventi presso il Castello due volte l'anno, ha riferito di averlo visto lavorare sia nel bar, che nel ristorante, oltre che nella parte esterna, ma ha chiarito di non ricordare se lo vedeva tutte le volte che andava.
Infine, alcun rilievo probatorio assume la deposizione del teste di parte RR , Testimone_9 il quale ha dichiarato di non conoscere il RR.
In definitiva, i testi addotti dalla parte RR nulla di specifico sono stati in grado di riferire in ordine all'orario concretamente osservato dal RR o hanno reso dichiarazioni generiche quanto al contesto temporale di riferimento e, comunque, del tutto compatibili con la ricostruzione dei fatti per come prospettata dalla difesa di parte resistente.
In ogni caso, è evidente come tali dichiarazioni, in quanto rese da soggetti che non avevano una frequentazione quotidiana dei locali ove la società svolgeva la propria attività, ma piuttosto sporadica, risultino recessive rispetto a quelle rese in modo univoco e concordante da coloro che lavoravano nell'ambiente lavorativo in questione e che hanno confermato che la prestazione lavorativa del RR era occasionale.
In particolare, il teste addotto da parte resistente , escusso in qualità di cuoco del Testimone_10
Castello dal 2011, ha dichiarato che il RR non aveva un ruolo specifico e di averlo visto
“qualche volta raccogliere le foglie e pulire ove c'era bisogno soprattutto fuori, poteva capitare che effettuava riparazioni o sostituiva lampadine ma non era lui l'addetto”, di averlo visto “fare qualche volta il trasporto piatti” e “risistemare le sale interne”.
Anche la teste di parte resistente premesso di essere stata chiamata a lavorare dal Tes_11
2016 al 2020 per aiuto in sala, ha confermato che la prestazione lavorativa del RR era occasionale ed era svolta principalmente in occasione di banchetti, feste o eventi e ha riferito di averlo visto sporadicamente, non tutti i fine settimana in cui ella veniva chiamata a lavorare.
La teste dipendente della resistente dal 1990 al 2013 come cuoca e Testimone_12 successivamente a chiamata due o tre volte a settimana, ha riferito di aver visto il RR pulire il giardino il fine settimana nella fascia pomeridiana.
La teste , dipendente della resistente dal 2018 come barista, confermando che la Tes_13 prestazione lavorativa del RR era occasionale ed era svolta principalmente in occasione di banchetti, feste o eventi, ha riferito di averlo visto passare la scopa vicino la piscina e davanti al bar ed in casi eccezionali, quando c'era necessità, servire anche ai tavoli, ma di non ricordare gli orari dallo stesso osservati. Il teste dipendente della resistente dal 2018 con la qualifica di barista, ha Testimone_14 riferito di conoscere il RR per averlo visto lavorare presso la resistente il fine settimana come cameriere e di averlo visto svolgere anche attività di pulizia delle foglie sul viale sempre nel fine settimana. Il teste ha riferito, inoltre, di non conoscere il suo orario di lavoro.
La teste dipendente della resistente dal 1999 come cameriera, ha riferito Testimone_15 di aver visto il RR lavorare come cameriere dal 2018 fino al 2020, a volte il sabato, a volte la domenica, a volte entrambi i giorni e di averlo visto a volte anche raccogliere con la scopa i mozziconi delle sigarette sul viale esterno o fare piccoli lavori di manutenzione come cambiare lampadine.
Il teste di parte resistente , premesso di essere stato manutentore del castello come Tes_16 dipendente di una ditta esterna nel periodo dal 2014 al 2019, il quale si recava presso la struttura in certi periodi un paio di volte a settimana ed in altri anche 3 o 4 volte a settimana, ha riferito che in tali occasioni gli è capitato di vedere il RR con la scopa in mano.
Il teste di parte resistente , cameriere a chiamata il fine settimana dall'anno 2000, ha Tes_17 riferito di aver visto il RR lavorare nell'area esterna ed all'interno del locale qualche sera.
La teste di parte resistente , premesso che nel periodo in questione (dal Testimone_18
2014/2015 fino al 2020) frequentava a pranzo e a cena, di media 3 o 4 volte alla settimana i locali della resistente, avendo un'attività presso una struttura locata all'epoca dal sig. , Persona_3 ha riferito che quando andava presso la struttura non vedeva sempre il RR.
Anche la teste di parte resistente cliente della società da circa venti anni, ha Testimone_19 riferito che quando andava vedeva il RR solo alcune volte pulire la piscina dalle foglie e tagliare l'erba del prato esterno.
Infine, il teste ha riferito di aver visto il RR in occasione di grandi Testimone_20 banchetti servire ai tavoli come cameriere, curare il prato del Castello e fare lavori di piccola manutenzione, come cambiare lampadine (cfr. deposizione: “Non lo vedevo sempre io andavo presso la resistente dal 2015 al 2018/2019 ogni 15/20 gg. e ogni volta che andavo mi fermavo per
3/ 4 giorni”).
Conclusivamente, alla luce delle risultanze probatorie acquisite attraverso la prova per testi deve ritenersi esclusa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato senza soluzione di continuità tra il RR e la resistente nel periodo rivendicato (dal 1° maggio 2017 al 25 settembre 2020), CP_4 così come l'espletamento di ore di lavoro superiori a quelle previste contrattualmente per i periodi in cui il rapporto è stato contrattualizzato.
Per tutte le esposte ragioni il ricorso dev'essere integralmente rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza del RR.
p.q.m.
il Tribunale di Lanciano, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) condanna la parte RR alla corresponsione in favore della società resistente delle spese del giudizio, liquidate in €. 6.697,5, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e cpa come per legge.
Così deciso il 23.09.2024.
Il Giudice del Lavoro
- dott.ssa Cristina Di Stefano -