Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 859 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 4483 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
- SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale di NO riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Susanna Terni Presidente dott. Giuseppe Gennari Giudice rel dott. ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 05/02/2024 e vertente
TRA
) , nata a [...] Parte_1 C.F._1
DOMINICANA in data 04/07/1991 rappresentata e difesa dall'Avv. CICCARONE ADRIANA presso il cui studio ha eletto domicilio
RICORRENTE
E
( ), nato a [...] Controparte_1 C.F._2
DOMINICANA in data 29/06/1993 rappresentato e difeso dall'Avv. MARIONI FILIPPO presso il cui studio ha eletto domicilio
RESISTENTE
Curatore speciale dei minori Avv. MADDALENA MARTINA
OGGETTO: RESPONSABILITÀ GENITORIALE
Precisazione delle conclusioni parte ricorrente:
- Allo stato attuale confermare l'affido dei minori all'Ente e tutti i provvedimenti indifferibili ed urgenti già assunti dal Tribunale per i Minorenni di NO con decreto del 10.12.2023, e successivamente integrati e confermati con decreto provvisorio del 17.1.2024, dichiaratosi poi incompetente con sentenza del 6.3.2024, con riserva di avanzare ulteriori richieste, anche di modifica e/o di integrazione dei suddetti provvedimenti, all'esito del percorso di rafforzamento della genitorialità e di autonomizzazione della madre.
- Disporre che il sig. versi a titolo di concorso per il mantenimento dei figli e CP_1 Per_1 la somma mensile di € 200,00 entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda, Per_2
rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, comprese le spese per l'asilo come concordato all'udienza dell'21.5.2024, delle spese straordinarie, mediche, sportive e sanitarie non coperte dal SSN, come da seguente protocollo adottato dal Tribunale di NO:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari, anche per patologie pregresse;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie imposte da istituti privati e pubblici;
c) corsi di specializzazione;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extra - scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola spese di custodia;
c) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
d) viaggi e vacanze;
e) lezioni di scuola guida (pratica e teoria); f) tutte le altre spese di natura straordinaria (a titolo meramente esemplificativo l'acquisto di motorino od autovettura, altro);
- Disporre che il padre possa continuare a vedere i figli in Spazio Neutro e alla presenza di personale qualificato, delegando i Servizi stessi a valutare l'opportunità di un ampliamento e/o liberalizzazione delle visite predisponendo un calendario, con obbligo di riferire al Giudice sull'andamento delle stesse nei termini che il Giudice riterrà di stabilire.
- Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Precisazione delle conclusioni parte resistente:
1. ACCERTARSI l'infondatezza della accuse di maltrattamenti rivoltegli dalla ricorrente con revoca di ogni provvedimento sino a quel momento assunto.
2. DIRITTO DI VISITA il sig. , ritiene che potrebbe sin da ora essere Controparte_1
disposto il suo diritto di visita per due giorni alla settimana con facoltà di tenere con sé i figli a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, oltre, ad anni alterni, durante tutte le festività, ma rivoltegli dalla Sig.ra e la circostanza che sia un buon padre per i figli che Pt_1
hanno diritto di passare del tempo con lui.
3. ASSEGNO DI MANTENIMENTO: il Sig. è disponibile a versare Controparte_1
€ 500,00 mensili laddove la madre si accolli il pagamento del canone di locazione di € 700,00, continuando a pagare il finanziamento accesso con la ricorrente, il costo dell'abbonamento mensile ad internet di € 54,00 utile al primo figlio per le ricerche scolastiche, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie. Qualora invece resti a suo carico anche il pagamento del canone di locazione dell'abitazione dove abitano i propri figli, dovendosi trovare un alloggio per sé, chiede che l'assegno di mantenimento sia fissato in un importo non superiore ad € 200,00.
4. SPESE DI LITE: compensatesi rimette al Tribunale Ordinario comprendendo che possano essere necessarie delle verifiche per la conferma dell'assoluta falsità delle accuse di maltrattamenti
Precisazione delle conclusioni curatore speciale: confermare in via definitiva i provvedimenti provvisori assunti dal Tribunale per i Minorenni di
NO (con il decreto provvisorio del 10.12.2023, integrato dai decreti provvisori del 5.1.2024 e del
17.1.2024), già confermati in via provvisoria da Codesto Ill.mo T.O. di NO, sezione IX civ. con il provvedimento del 21.5.2024;
e, per l'effetto, così specificamente disporre: -mantenere per anni 2 l'affido dei minori ai Servizi Sociali territorialmente competenti, allo stato da individuarsi in quelli del Comune di NO, o in quelli diversi, ove fosse trasferita la residenza dei minori;
-mantenere la limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori in merito agli incarichi conferiti al Servizio Sociale e comunque in tema di scelte di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione;
- mantenere gli incarichi conferiti ai Servizi Sociali competenti, anche di concerto con i servizi specialistici e territoriali, tra cui in particolare:
o mantenere il collocamento dei minori in comunità educativa unitamente alla madre, quantomeno sino a quando la madre dei minori avrà acquisito le competenze genitoriali e l'autonomia sufficiente per la elaborazione e valutazione di un diverso progetto (da determinarsi in coordinamento con i
Servizi Sociali e specialistici e territoriali incaricati con riferimento all'ulteriore figlio della sola signora nato a [...] l'[...], estraneo al Parte_1 Persona_3
presente procedimento, ma sottoposto al procedimento iscritto presso il Tribunale per i Minorenni di
NO R.G. min. N. 4541/2024) e fatta sempre salva la facoltà dei Servizi Sociali in caso di eventuali sopravvenute ragioni di pregiudizio di collocare i minori in comunità educativa anche separatamente dalla madre o in affido eterofamiliare;
o regolamentare gli incontri tra i minori e il padre, con le modalità ritenute più adeguate, inizialmente mantenendo gli incontri in spazio neutro, con facoltà di ampliamento e/o di liberalizzazione e/o di sospensione degli stessi a seconda del loro andamento e del percorso complessivo compiuto dal padre;
o regolamentare gli incontri tra i minori ed altri eventuali familiari con le modalità ritenute più adeguate nell'interesse dei minori, inizialmente con la presenza di un educatore e con facoltà di ampliamento e/o di liberalizzazione e/o sospensione degli stessi a seconda del loro andamento;
o sostenere la madre in un percorso di autonomia abitativa e lavorativa;
o supportare il benessere psicofisico e la genitorialità di madre e padre dei minori, anche in collaborazione con i servizi specialistici e territoriali;
o monitorare costantemente e rivalutare periodicamente, anche in collaborazione con i servizi specialistici o territoriali, la situazione di benessere psico-fisico di ciascun minore, attivando ove ritenuto necessario ogni supporto;
o monitorare costantemente i percorsi intrapresi dai genitori (Noa e sostegno psicologico presso il
Consultorio Familiare per il padre, SVSeD per la madre);
o riferire all'Autorità Giudiziaria ogni 3 mesi e comunque immediatamente in caso di ritenuto pregiudizio per i minori;
prescrivere al padre di proseguire il proprio percorso al Noa ed il sostegno psicologico presso il
Consultorio Familiare;
prescrivere alla madre di proseguire il proprio percorso al SVSeD;
prescrivere ad entrambi i genitori di collaborare con i servizi Sociali e i servizi specialistici e territoriali nel miglior interesse dei minori;
disporre che il padre contribuisca – con effetto dal deposito del ricorso – al mantenimento dei figli e nella misura già concordata tra le parti: allo stato, in misura non inferiore a Per_1 Per_2
complessivi € 200,00, oltre alle spese extra, come da linee guida in uso presso il Tribunale di NO.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
Con ricorso iscritto a ruolo in data 05/02/2024 Parte_1
premesso di aver intrattenuto una relazione con dalla Controparte_1
quale sono nati in data 28/5/2019 e in data Persona_4 Persona_5
27/3/2021, ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare la responsabilità genitoriale con ogni pronuncia conseguente.
Il Giudice delegato, con decreto ex art. 473 bis.14 cpc del 7/2/2024, ha fissato l'udienza ex art. 473 bis. 21 cpc, assegnando alle parti i termini di legge per la notifica del ricorso introduttivo, per la costituzione in giudizio del convenuto e per l'eventuale deposito delle ulteriori difese ex art. 473 bis.
17 cpc.
Alla prima udienza di comparizione delle parti celebrata in data 21/5/2024 il Giudice delegato ha proceduto all'audizione delle parti ricorrenti, che hanno reso dichiarazioni da intendersi in questa sede trascritte.
Il Giudice delegato, quindi, ha disposto la riunione del procedimento con il già pendente procedimento n. 801/2023 RG TM e confermato il decreto provvisorio del medesimo TM in data
17/1/2024. Dato atto dell'accordo delle parti in ordine alle questioni economiche, il Giudice ha delegato i servizi sociali già incaricati a proseguire nei rispettivi interventi e ha rinviato il procedimento all'udienza del 11/7/2024, sostituita con deposito di note scritte. Alla predetta data, su richiesta delle parti, il Giudice ha fissato udienza di rimessione in decisione in data 23/12/2024 – sempre disponendone la sostituzione con note scritte – e ha assegnato i termini di legge.
La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 22/01/2025
Osservato in diritto La responsabilità genitoriale
La signora ha presentato una querela per maltrattamenti nei confronti del resistente in data 6/2/2023 in conseguenza della quale si è aperto il procedimento penale RGNR 4732/2023 per il quale è stato disposto avviso di conclusione indagini. Contestualmente, con decreto provvisorio del 10/12/2023, il
TM – a seguito del procedimento apertosi per le denunciate violenze – disponeva l'affido all'Ente dei minori, il collocamento materno in comunità e l'avvio di spazio neutro per le visite padre/figli. La ricorrente si trova ancora nel contesto comunitario. Il resistente chiede, in questa sede, l'accertamento negativo rispetto ai denunciati maltrattamenti. Questo accertamento non compete al TO. Il giudizio sulla responsabilità genitoriale non è la sede per svolgere una sorta di parallelo processo penale. Per di più, non essendo le parti sposate, le allegate violenze non hanno rilievo neanche ai fini dell'addebito. Né, per altro verso, la ricorrente chiede la adozione di provvedimenti a tutela propria motivate da detta violenza. Ciò che al tribunale preme e compete valutare è l'idoneità genitoriale delle parti. Rispetto a questo tema è un fatto che il tribunale per i minorenni abbia disposto l'affido all'Ente della prole evidenziando esattamente il contrario di una ipotetica volontà di calunnia materna e cioè un atteggiamento ambivalente che tendeva a giustificare i comportamenti riferiti a carico del resistente. E' un altro fatto che il signor – esattamente come riferito dalla ricorrente – ha CP_1
sicuramente avuto problemi di alcol. La relazione Serd del 26/9/2024 riferisce che il signore ha riconosciuto di avere avuto episodi di abuso alcolico, pur negando di avere avuto discussioni con la convivente in stato di alterazione. Inoltre il controllo analitico del 14/3/2024 ha restituito una positività della matrice cheratinica a ETG. E ancora, la valutazione del consultorio del 28/6/2024 riferisce che il resistente ha negato di avere percosso la ricorrente, ma ha riconosciuto la presenza di conflitti e discussioni e una sua tendenza a perdere il controllo in situazioni di provocazione. Tanto che lo stesso consultorio indica l'opportunità di un percorso per il contenimento degli impulsi e la gestione della aggressività.
Sull'altro versante, va peraltro evidenziato che la signora – valutata dallo stesso consultorio Pt_1
– è emersa come persona con forti fragilità legate ad un passato familiare maltrattante sia dal punto di vista fisico che emotivo.
In buona sostanza, su tutti e due i genitori è necessario lavorare per consentire loro di sviluppare una sufficiente capacità genitoriale e una capacità di dialogo maturo in questo momento assente (si ribadisce che la signora è ancora impegnata nel percorso comunitario). La soluzione dell'affido all'Ente - che non deve essere intesa come “punitiva” ma, piuttosto, di sostegno - è l'unica al momento praticabile. Le visite padre/figli potranno continuare ad essere gestite dai servizi sociali come ormai sta accadendo da tempo. L'ultima relazione del 20 dicembre 2024 dà atto che il rapporto osservato tra il genitore e i figli è positivo e che il signor è impegnato nel percorso. Saranno quindi gli stessi servizi CP_1
sociali a gestire tempi e modi degli ampliamenti.
Il mantenimento della prole
Le parti hanno immediatamente raggiunto un'intesa che il Giudice delegato ha già valutato e recepito.
Sia la parte ricorrente che il curatore speciale chiedono la conferma di questo accordo e il tribunale condivide questa conclusione. Il resistente rimette conclusioni che sono effettivamente poco comprensibili (si parla di costi di locazione a carico della madre a fronte di un incremento dell'assegno a carico del padre). Verosimilmente tali conclusioni partono dal presupposto che la signora sia in grado di rientrare presso l'abitazione familiare;
cosa che non risponde al vero visto che la predetta è ancora in struttura comunitaria.
Le spese di lite
Parte resistente è interamente soccombente (anche rispetto all'accordo raggiunto sul tema economico, la parte ha poi rimesso conclusioni difformi). Egli deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite di controparte pari ad euro 4.500 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA. La condanna deve essere disposta in favore dell'Erario in quanto la ricorrente gode del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di NO, Sezione IX civile, in composizione collegiale, definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) AFFIDA i minori e all'Ente Comune di NO, per la durata di anni due, con Per_1 Per_2
limitazione della responsabilità genitoriale in tema di scelte di collocamento, sanitarie, educative e di istruzione. Almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
2) DELEGA i servizi sociali dell'Ente a mantenere collocati i minori presso la madre, la quale proseguirà il percorso comunitario quantomeno sino a quando la madre dei minori avrà acquisito le competenze genitoriali e l'autonomia sufficiente per la elaborazione e valutazione di un diverso progetto;
a regolamentare gli incontri tra i minori e il padre, con le modalità ritenute più adeguate, inizialmente mantenendo gli incontri in spazio neutro, con facoltà di ampliamento e/o di liberalizzazione e/o di sospensione degli stessi a seconda del loro andamento e del percorso complessivo compiuto dal padre;
a monitorare costantemente e rivalutare periodicamente, anche in collaborazione con i servizi specialistici o territoriali, la situazione di benessere psico-fisico di ciascun minore, attivando ove ritenuto necessario ogni supporto;
a monitorare costantemente i percorsi intrapresi dai genitori (Noa e sostegno psicologico presso il Consultorio Familiare per il padre, SVSeD per la madre);
3) MANDA al giudice tutelare per la vigilanza;
4) PONE a carico del padre un assegno per il mantenimento indiretto della prole di euro 200,00 mensili, da versare entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT e decorrenza da maggio 2024, oltre al 50% delle spese extra come da linee guida del Tribunale di NO
5) CONDANNA parte alla rifusione delle spese di lite di controparte, da versare in favore dell'Erario, pari ad euro 4.500 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA;
6) MANDA al Cancelliere perché comunicazione alle parti, all'Ente affidatario, al Giudice
Tutelare
Così deciso in NO nella camera di consiglio del 22/01/2025
IL GIUDICE REL EST. IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Susanna Terni