TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6
TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Errore emendabile nell'offerta economica

    Il Tribunale ha ritenuto che l'errore non fosse immediatamente rilevabile né emendabile, poiché richiedeva un'indagine ricostruttiva della volontà negoziale che trascendeva la mera correzione di un vizio di trascrizione o compilazione. L'indicazione dei dati su base annua, anziché triennale, non era desumibile in modo univoco dall'offerta stessa, in assenza di elementi esterni o collaterali. La stazione appaltante non poteva integrare l'offerta senza violare i principi di par condicio e autoresponsabilità, nonché il divieto di soccorso istruttorio.

  • Rigettato
    Chiarezza della lex specialis

    Il Tribunale ha ritenuto la lex specialis chiara, evidenziando che il modulo di offerta economica prevedeva esplicitamente colonne per 'Fabbisogno triennale' e 'Importo triennale complessivo offerto IVA esclusa'. Inoltre, l'articolo 3 del Disciplinare specificava che l'appalto aveva ad oggetto la fornitura triennale e indicava l'importo triennale a base d'asta per ciascun lotto, rendendo palese l'orizzonte temporale di riferimento per l'offerta.

  • Rigettato
    Infondatezza della domanda risarcitoria

    La domanda risarcitoria è stata respinta in quanto correlata all'accoglimento delle domande di annullamento, che sono state rigettate. Non essendo stata riconosciuta l'illegittimità dell'esclusione, non vi sono i presupposti per il risarcimento del danno.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Potenza, sez. I, sentenza 07/01/2026, n. 6
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
    Numero : 6
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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