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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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15 agosto 2020
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Art. 248. Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza 1. Se un'impresa, non sottoposta a liquidazione coatta, si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo ((dove l'impresa ha il centro degli interessi principali)) , su richiesta di uno o piu' creditori ovvero su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentito l'IVASS e i rappresentanti legali dell'impresa, dichiara lo stato di insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando l'impresa sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il tribunale dichiara l'insolvenza anche su ricorso dei commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, l'IVASS e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza)) . ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 2. Se un'impresa si trova in stato di insolvenza al momento dell'emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa e l'insolvenza non e' stata dichiarata ai sensi del comma 1, il tribunale del luogo ((dove l'impresa ha il centro degli interessi principali)) , su ricorso dei commissari liquidatori o su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti l'IVASS, i cessati rappresentanti legali dell'impresa e i commissari se nominati, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni ((dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza)) . ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 3. Nel caso dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione lo stato d'insolvenza si manifesta, oltre che nei modi indicati ((nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza)) , anche nella situazione di notevole, evidente e non transitoria insufficienza delle attivita' patrimoniali necessarie per far fronte agli impegni relativi ai crediti di assicurazione o di riassicurazione. ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) 4. La dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza produce gli effetti indicati ((nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza)) . ((45)) ((56)) ((60)) ((64)) --------------- AGGIORNAMENTO (45)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che le modifiche di cui al presente articolo si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 ha disposto (con l'art. 370, comma 2) che le modifiche di cui al presente articolo si applicano "alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto". --------------- AGGIORNAMENTO (56)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 8 aprile 2020, n. 23 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021. --------------- AGGIORNAMENTO (60)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 24 agosto 2021, n. 118 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. --------------- AGGIORNAMENTO (64)
Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 , come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 , ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore della modifica dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.
Commentari • 15
- 1. La particolare rilevanza indiziaria del deficit patrimoniale nella determinazione dell’irreversibilità della crisi dell’impresa bancariaDiritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 15 gennaio 2019 · 18.788097
[…] In tema, cfr., anche, BELLÈ, Commento sub Art. 195, cit., 1526, il quale rammenta che, per quel che concerne la crisi delle imprese assicurative, proprio in materia di accertamento giudiziale dell'insolvenza, l'art. 248, 3 comma, cod. ass., ha introdotto una nozione più ampia di insolvenza, che comprende anche il deficit patrimoniale irreversibile e di eccezionale gravità. [10] Al contrario, l'entità del dissesto non ha alcuna rilevanza oggettiva, ai fini della dichiarazione di fallimento, se non quella di escludere dalla procedura, ex art. 15, ultimo comma, l. fall.,le imprese aventi debiti scaduti e non pagati per un ammontare al momento fissato in trentamila Euro. […]
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Giurisprudenza • 160
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2020, n. 4315Provvedimento: 43151 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: PATROCINIO A SPESE STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f. - DELLO STATO E RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Presidente di Sezione - UNIFICATO Ud. 08/10/2019 - BIAGIO VIRGILIO - Presidente di Sezione - PU R.G.N. 15897/2018 GIACINTO BISOGNI -- Presidente di Sezione - Cor. 4315 Rep. ANTONIO GRECO - Consigliere - C.I LUCIA TRIA - Consigliere - IN- Consigliere Rel. - LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Consigliere - ALBERTO GIUSTI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso …Leggi di più...
- versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo)·
- contenuto·
- doverosità·
- attestazione del giudice dell’impugnazione·
- fondamento·
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- questione in ordine alla sua debenza·
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