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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/02/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di OL, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/11/2024 al n. 2567 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv.to SALOMONE ANTONELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio degli avv.ti Carmela Cassese e Carmela Rescigno, dalle quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 05/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 18/05/1997, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di MA CA (al N.18, Parte II, serie A, anno 1997). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli,
(a San Gennaro Vesuviano l'11/01/1999) e (a San Gennaro Persona_1 Persona_2
Vesuviano il 02/03/2001), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 16/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 18/05/1997 in MA CA. Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/02/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_2 Parte_1 comma, cod. civ.;
2 • ordinare al Comune di MA CA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• assegnare la casa familiare, sita a MA CA in via Trieste n. 125, alla sig.ra che ivi abiterà Pt_2 unitamente ai figli e Per_1 Per_2
• disporre che il sig. versi, direttamente ai figli, a titolo di contributo al loro mantenimento la somma Parte_1 di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi) sui rispettivi conti correnti bancari così come di seguito indicati:
[...] codice Iban intestato a Persona_2
[...] codice iban intestato a tale somma sarà versata Persona_1 anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione al 2025);
• porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie relative ai figli con riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di OL, che qui si intende per ripetuto e trascritto;
• nulla disporre in ordine all'assegno per il mantenimento dei coniugi in quanto entrambi riconoscono di non avervi diritto;
• recepire in toto le ulteriori pattuizioni (relative alle autovetture di cui innanzi) stipulate tra le parti, aventi mera natura transattiva, esplicitate in premessa (che costituisce parte integrante del presente atto) in quanto presupposto essenziale per il raggiungimento dell'accordo di separazione;
• nulla per le spese processuali, con rinuncia dei procuratori costituiti al vincolo di solidarietà.”
6. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
(SA) il 17/10/1975, e nata a [...] il [...], che hanno Parte_2
3 contratto matrimonio a MA CA (NA)il 18/05/1997 (atto n. 18, Parte II, Serie A, anno 1997);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA CA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in OL nella Camera di Consiglio del 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
Il Tribunale di OL, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 05/11/2024 al n. 2567 /2024 R.G. avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (Scioglimento matrimonio) promosso da nato a [...] il [...], elettivamente Parte_1 domiciliato presso lo studio dell'avv.to SALOMONE ANTONELLA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
e da nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_2 studio degli avv.ti Carmela Cassese e Carmela Rescigno, dalle quali è rappresentata e difesa, giusta procura in atti,
RICORRENTI
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
1 Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi e , con ricorso congiunto iscritto a ruolo Parte_1 Parte_2 in data 05/11/2024, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 18/05/1997, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del
Comune di MA CA (al N.18, Parte II, serie A, anno 1997). Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita. Premesso che dal matrimonio sono nati due figli,
(a San Gennaro Vesuviano l'11/01/1999) e (a San Gennaro Persona_1 Persona_2
Vesuviano il 02/03/2001), maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
2. Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
3. Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter depositate il 16/02/2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
4. La domanda di separazione è fondata e merita accoglimento. Ed infatti, appare evidente che è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza dei coniugi, che è venuta meno tra gli stessi la comunione materiale e spirituale che si è instaurata con la celebrazione del matrimonio, contratto in data 18/05/1997 in MA CA. Non vi è dubbio che si sia verificata una frattura oggettivamente accertabile del rapporto coniugale complessivamente considerato, che ha portato le parti a domandare la separazione.
5. In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta depositate entro il termine del 18/02/2025. Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“• dichiarare la separazione personale dei coniugi e ai sensi dell'art. 151, 1° Parte_2 Parte_1 comma, cod. civ.;
2 • ordinare al Comune di MA CA di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
• assegnare la casa familiare, sita a MA CA in via Trieste n. 125, alla sig.ra che ivi abiterà Pt_2 unitamente ai figli e Per_1 Per_2
• disporre che il sig. versi, direttamente ai figli, a titolo di contributo al loro mantenimento la somma Parte_1 di € 600,00 (€ 300,00 per ciascuno di essi) sui rispettivi conti correnti bancari così come di seguito indicati:
[...] codice Iban intestato a Persona_2
[...] codice iban intestato a tale somma sarà versata Persona_1 anticipatamente entro il giorno 20 di ogni mese, a decorrere dal mese di novembre 2024, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat (prima rivalutazione al 2025);
• porre a carico di entrambi i genitori il 50% delle spese straordinarie relative ai figli con riferimento al protocollo in uso presso il Tribunale di OL, che qui si intende per ripetuto e trascritto;
• nulla disporre in ordine all'assegno per il mantenimento dei coniugi in quanto entrambi riconoscono di non avervi diritto;
• recepire in toto le ulteriori pattuizioni (relative alle autovetture di cui innanzi) stipulate tra le parti, aventi mera natura transattiva, esplicitate in premessa (che costituisce parte integrante del presente atto) in quanto presupposto essenziale per il raggiungimento dell'accordo di separazione;
• nulla per le spese processuali, con rinuncia dei procuratori costituiti al vincolo di solidarietà.”
6. Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Per la ulteriore domanda delle parti di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la presente causa dovrà proseguire come da separata ordinanza e pertanto va rimessa sul ruolo.
Sulle spese di lite si provvederà con sentenza definitiva
P.Q.M.
Il Tribunale di OL, definitivamente pronunciando, così provvede:
✓ pronuncia la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
(SA) il 17/10/1975, e nata a [...] il [...], che hanno Parte_2
3 contratto matrimonio a MA CA (NA)il 18/05/1997 (atto n. 18, Parte II, Serie A, anno 1997);
✓ omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
✓ ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MA CA (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
✓ rimette la causa sul ruolo e dispone con separata ordinanza in ordine al prosieguo di giudizio;
✓ spese alla sentenza definitiva.
Così deciso in OL nella Camera di Consiglio del 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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