Sentenza 15 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 15/03/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, nella persona del Giudice dott. Giovanna Manca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4700/2017 promossa da rappresentata e difesa dall'avv. Marco Bosio Parte_1
ATTRICE contro rappresentato e difeso dall'avv. Michele Buscicchio CP_1
CONVENUTO nonché contro in persona del suo l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Garzia
CONVENUTA nonché contro
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_3
Paolo Scarduelli e Nicola D'Elia del foro di Milano
TERZA CHIAMATA in causa
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 7.11.2024 e nei rispettivi scritti difensivi
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La causa ha ad oggetto la domanda proposta da di risarcimento dei danni Parte_1 patiti in conseguenza dell'intervento chirurgico di mastoplastica addittiva eseguito in data
21.04.2011 presso il presidio ospedaliero “A. Perrino” di dal dott. CP_2 CP_1
.
[...]
1
1) che il dott. , medico in servizio presso il reparto di chirurgia plastica del CP_1 presidio ospedaliero “A. Perrino”, formulò al momento del suo ricovero la diagnosi di
“asimmetria mammaria associata ad ipotrofia mammaria bilaterale” ed eseguì il giorno
21 aprile 2011 intervento chirurgico di mastoplastica addittiva;
2) di essere stata dimessa con “prescrizione terapeutica e di medicazione della ferita e controlli ambulatoriali”; 3) di aver accusato poco dopo il trattamento chirurgico complicanze tanto da essersi sottoposta in data 6.10.2013 a risonanza magnetica bilaterale su mammella, presso il servizio di diagnostica senologica e prevenzione dell' di Rimini che documentava: Pt_2
“indagine eseguita con sequenze T2 pesate, STIR con soppressione del grasso e acqua e silicone. Le protesi presentano alcune ripiegature senza alterazioni del segnale di radiofrequenza riferibile a fratture di membrana o spandimenti di materiale protesico nelle parti molli periprotesiche”; 4) che si era verificata una “rottura della protesi, in particolare, dell'involucro della capsula periprotesica con fuoriuscita di silicone oltre la capsula periprotesica nei tessuti circostanti”; 5) che nel modulo di consenso informato relativo all'intervento di mastoplastica additiva che le era stato fatto firmare non vi era alcun riferimento “alla possibilità di fratture di membrana o spandimenti di materiale protesico nelle parti molli” e di essere stata, suo malgrado, costretta a sottoporsi ad altro trattamento chirurgico per porvi rimedio;
6) che l' non aveva ratificato Parte_3
ufficialmente il modulo di consenso, per cui avrebbe dovuto ritenersi responsabile per mancata vigilanza sulla ricezione del consenso;
7) l'intervento chirurgico era stato
“eseguito” dal dott. con “negligenza imperizia e imprudenza per effetto del CP_1
mancato miglioramento delle condizioni estetiche e per la complessiva situazione peggiorativa rispetto all'effetto estetico non raggiunto”; 8) di aver patito “danno all'efficienza estetica” ed un disagio psicologico anche in relazione al futuro intervento chirurgico valutabile in termini medico – legali di giorni 20 di ITT;
di giorni 30 di ITP al
50% (entrambe moltiplicate per due, considerando il futuro intervento) e di danno biologico computato nella misura del 12%.
Tanto premesso l'attrice ha concluso chiedendo di “accertare e dichiarare che la rottura dell'involucro della capsula periprotesica con fuoriuscita di silicone oltre la capsula periprotesica nei tessuti circostanti, a seguito dell'intervento chirurgico di mastoplastica
2 additiva, effettuato in data 21/04/2011 sulla persona dell'attrice, presso il Parte_1
Reparto Chirurgia Plastica dell'Ospedale di di a cura del medico CP_2 Pt_3 CP_2
Dott. , si è verificata a causa della inadeguata e negligente condotta posta CP_1
in essere dal medico Dott. , in relazione ai danni lamentati riconducibili CP_1 ad un errore nella scelta dell'intervento da effettuare, ove posto in relazione all'inadeguata informazione fornita e sotto il profilo del “consenso informato”, il quale ha omesso di rappresentare l'evento verificatosi quale possibile causa e/o complicazione derivante dall'intervento in questione e, pertanto, ha posto in essere una condotta improntata a colpa e, per l'effetto, dichiarare la responsabilità professionale del medico
Dott. nato a [...] il [...], C.F.: , CP_1 C.F._1 nonché, l' Controparte_4
in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Napoli 8,
[...]
72100 - C.F. e P.I. , in via solidale tra di loro, al risarcimento CP_2 P.IVA_1 in favore dell'attrice, sig.ra del danno, biologico, materiale e morale, Parte_1 subito, a cause delle conseguenze riportate per effetto dell'intervento chirurgico effettuato in data 21/04/2011 presso la struttura ospedaliera di nella misura determinando CP_2
in corso di causa e per le causali di cui in narrativa, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, l' si è costituita in giudizio con comparsa di Parte_3 costituzione depositata in data 28.02.2018, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto delle Parte_ avverse prospettazioni ed in particolare evidenziando per un verso che il referto della eseguita presso l' di Rimini provava l'integrità delle protesi mammarie, circostanza Pt_2
di per sé idonea a ritenere infondata la pretesa risarcitoria, per altro verso la completezza delle informazioni che le erano state fornite non solo per iscritto ma anche verbalmente e da ultimo rilevando che il peggioramento delle condizioni estetiche era da ricondurre al dimagrimento subito dalla dopo l'intervento chirurgico oltre che al mancato Parte_1
utilizzo del reggiseno che le era stato consigliato.
Ha quindi concluso chiedendo preliminarmente di essere autorizzata alla chiamata in causa della compagnia assicurativa e nel merito il rigetto delle Controparte_3 domande dell'attrice; in subordine di essere manlevata dalla impresa di assicurazione, previo riconoscimento dell'efficacia della polizza assicurativa, in caso di accoglimento
3 della domanda di controparte, nonché per la condanna della stessa attrice alla rifusione delle spese di lite.
Autorizzata la chiamata in causa, si è costituita in giudizio con comparsa del CP_3
10.06.2018, deducendo in primis l'inoperatività della polizza nella vicenda in esame relativa ad “un intervento di mastoplastica additiva intrapreso al precipuo fine di raggiungere un risultato estetico, ovvero la riduzione/eliminazione di uno stato di asimmetria mammaria” stante la previsione dell'art. 23 che esclude la copertura invocata per i danni “di natura estetica e fisionomica, conseguenti ad interventi di chirurgia estetica, se non effettuati a scopo ricostruttivo a seguito di infortunio, o malattia” e nel merito l'infondatezza della pretesa.
Ha quindi concluso chiedendo “In via principale, accertare e dichiarare l'inoperatività Part della Polizza invocata dalla di emessa da per la CP_2 Controparte_5
Responsabilità Civile verso terzi e verso prestatori d'opera n. ITOMM1200094 per la fattispecie di cui è causa per le ragioni come meglio sopra specificate e, per l'effetto, estromettere dal presente giudizio;
nel merito, in via subordinata, Controparte_5 rigettare la domanda proposta nei confronti dell' in quanto infondata in fatto e Parte_5
in diritto, e conseguentemente, rigettare ogni e qualsivoglia domanda di manleva proposta nei confronti di in via di ulteriore subordine e solo nella denegata ipotesi di CP_3
accoglimento della domanda di manleva, accertare l'eventuale responsabilità in capo all'ente Assicurato, e l'eventuale concorso nel determinare il danno da parte dell'attrice ai sensi dell'art. 1227 c.c., anche a mezzo di CTU, quantificando l'eventuale indennità spettante allo stesso, nei limiti dell'operatività della garanzia e dei massimali di Polizza.”
si è a sua volta costituito in giudizio con comparsa di costituzione e CP_1
risposta del 10.07.2018 rilevando l'infondatezza della domanda dell'attrice ed esponendo di aver “espressamente informato la paziente dei rischi ed eventuali complicanze dell'intervento (peraltro non verificatisi o semmai conseguenza della detta anomalia – difetto delle protesi ), prima dell'operazione, anche con la documentazione CP_6 informativa sulle protesi fornita da ”; di aver eseguito correttamente l'intervento CP_6
chirurgico e che la paziente, per sua stessa ammissione, non si era “assolutamente attenuta alle prescrizioni indicate e conosciute nel consenso detto dal momento che non ha usato il prescritto reggiseno.”
4 Ha quindi concluso chiedendo “in via principale, nel merito, rigettare la domanda della
Sig.ra per le causali di cui innanzi, in quanto priva di fondamento Parte_1
fattuale e giuridico;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda dell'attrice, dichiarare l'obbligo della in Controparte_7
persona del legale rappresentante p.t., trattandosi di intervento intramoenia nella struttura aspedaliera, a garantire, manlevare a tenere indenne il convenuto Professionista, in ragione della rispettiva posizione di responsabilità, da ogni onere e conseguenza derivante dal presente Giudizio;
- Vinte le spese e competenze del Giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”.
La causa, istruita con l'espletamento di due c.t.u., è stata riservata per la decisione all'udienza del 7.11.2024 con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda di parte attrice non è fondata e va respinta per quanto di seguito.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria, i fatti di causa possono essere sintetizzati, anche alla luce di quanto emerso in sede di consulenza tecnica d'ufficio, nei seguenti termini. fu ricoverata presso il reparto di chirurgia plastica del presidio Parte_1 ospedaliero “Perrino” di con diagnosi al suo ingresso di “asimmetria mammaria CP_2 associata ad ipotrofia mammaria bilaterale” (condizione aggravata dalla gravidanza e che arrecava alla paziente disagio psicologico) e sottoposta ad intervento chirurgico in data
21/04/20011 di tipo correttivo, non estetico, con inserimento di protesi anatomiche di diverso volume e profilo.
In particolare, dalla lettura della cartella clinica depositata in atti, i c.t.u. (incaricati all'esito della rinnovazione del primo elaborato, dott.ri Garzia e , hanno desunto che Per_1 all'esame obiettivo della paziente emergeva un “asimmetria mammaria congenita con mammella destra di volume maggiore rispetto alla mammella sinistra associata ad ipotrofia mammaria bilaterale” e che “la procedura interventistica effettuata prevedeva l'inserimento di protesi mammarie anatomiche (a goccia) di volume e proiezione differenti per correggere l'asimmetria mammaria e la ptosi (protesi Allergan 410 MF 335 a sx, protesi Allergan 410 MM a destra).”
In particolare essi hanno evidenziato come l'assenza di documentazione fotografica antecedente alla procedura interventistica effettuata nel 2011 non consentisse di valutare
5 con certezza la situazione clinica di partenza, ovvero il grado di asimmetria mammaria iniziale (grave, moderato o lieve), e dunque di affermare con lo stesso grado di evidenza che il trattamento chirurgico avesse finalità terapeutica o estetica ovvero fosse da annoverarsi tra quelli di chirurgia plastica con finalità correttiva-ricostruttiva e/o finalità estetica.
A riguardo hanno chiarito che “se la asimmetria mammaria è di grado grave potrebbe rientrare nei LEA e quindi l'intervento chirurgico correttivo essere considerato con finalità correttiva ricostruttiva;
mentre se la asimmetria è di grado lieve l'intervento chirurgico dovrebbe essere considerato di natura estetica” e ciò nondimeno hanno rimarcato che “tale dismorfismo (asimmetria) sembra comunque descritto nell'esame obbiettivo riportato in Cartella Clinica: “asimmetria mammaria congenita con mammella destra di volume maggiore rispetto alla mammella sinistra associate ad ipotrofia mammaria bilaterale” dando atto della presenza di “una attestazione del 9 aprile 2017 dell'U.O.C. Chirurgia Plastica dell'Ospedale di Brindisi (Direttore Dott. ) che Per_2 recitava: “per presa visione dei registri operatori della nostra U.O. risulta che la paziente in oggetto è stata sottoposta in data 21 aprile 2011 ad intervento chirurgico per correzione di asimmetria mammaria;
tale patologia rientra nei LEA”.
Pur in assenza di documentazione fotografica descrittiva della condizione dell'attrice antecedente all'intervento chirurgico ed in ragione sia dell'esame obiettivo preoperatorio effettuato dal convenuto che dell'annotazione riportata nei registri operatori della CP_1 stessa U.O. ( non espressamente contestata dall'attrice), il Tribunale ritiene di condividere le conclusioni del c.t.u. secondo cui detto intervento chirurgico non presentasse mere finalità estetiche.
Tanto chiarito e venendo più nello specifico allo scrutinio degli addebiti mossi dall'attrice ai convenuti, ovvero alle allegazione dello specifico inadempimento qualificato causativo del danno lamentato, l'attrice ha rappresentato, in maniera del tutto generica, che a distanza di poco tempo (non indicato) dal suddetto intervento di mastoplastica additiva si manifestarono delle complicanze, descritte nella sua c.t.p. ed in particolare dalla dott.
[...]
la quale all'esame obiettivo evidenziò “MAMMELLA DESTRA: Ispettivamente si Per_3 apprezza un'anomala insicura tra i due seni e al tatto sembra come se la protesi fosse in alcune zone incapsulata e in altre no”.
6 In altri termini a suo dire si verificò, a distanza di un imprecisato lasso di tempo dall' intervento eseguito il 21 aprile 2011, una “rottura della protesi, in particolare, dell'involucro della capsula periprotesica con fuoriuscita di silicone oltre la capsula periprotesica nei tessuti circostanti”, evenienza che pur astrattamente possibile non era stata descritta nel modulo di consenso informato sottoscritto.
Senonchè gli accertamenti peritali effettuati tanto in sede di prima c.t.u. quanto all'esito della seconda consulenza non consentono di ritenere effettivamente verificatasi detta condizione a ben vedere esclusa in ragione di diversi dati documentali.
Gli ausiliari (nominati in sede di rinnovazione della c.t.u.) hanno concluso sul punto che si tratta “di condizione che non ha fondamento”, tanto alla luce delle risultanze del referto Parte_ della eseguita il 6 ottobre 2013 presso il Servizio di Radiodiagnostica Senologica e
Prevenzione Rimini (che recita: “Le protesi presentano alcune ripiegature senza Pt_2
alterazioni del segnale di radiofrequenza riferibile a fratture di membrana o spandimenti di materiale protesico nelle parti molli periprotesiche”. Tali rilievi descrivono delle pieghe a carico della protesi ma sono essenzialmente integre”) quanto di quelle del “secondo atto chirurgico del Dott che attesta l'integrità di entrambe le protesi espiantate”. Per_4
In altri termini, a distanza di circa due anni dall'intervento chirurgico eseguito dal convenuto fu effettuata una risonanza magnetica che non accertò alcuna rottura di CP_1
protesi.
Ma vi è di più.
L'attrice, poco prima di instaurare il presente giudizio si sottopose in data 05.10.2017 ad un secondo intervento chirurgico di sostituzione delle protesi mammarie con cambio di piano e mastopessi RBV presso l'Ospedale Privato Accreditato Villa Regina di Bologna, ove, all'ingresso, veniva formulata la seguente diagnosi di “Portatrice di protesi mammarie;
malposizionamento seno sinistro”.
Ebbene si legge nel diario clinico redatto dal chirurgo plastico, dott. Persona_5 quanto alla descrizione dell'intervento ed in particolare delle protesi che venivano rimosse per consentire di inserirne altre, che le prime (ossia quelle sostituite ed impiantate presso il presidio ospedaliero brindisino) erano integre:“ Le protesi sono integre, la protesi al seno sinistro è completamente girata. Rimozione di protesi. Cambio piano con allestimento della tasca parzialmente sottomuscolare. Accurata emostasi. Posizionamento di drenaggi
7 aspirativi. Inserimento di protesi mammarie TSF 450 cc a destra e 450 cc a sx. CP_6
Sutura per piani”.
Va anzi rimarcato che in nessun passaggio di detto diario vi è una descrizione del sito chirurgico come riferito dall'attore, in cui è annotata la presenza “di silicone oltre la capsula periprotesica nei tessuti circostanti”.
Può quindi ragionevolmente escludersi che le protesi presentassero il difetto denunciato ovvero che vi fosse stata la “rottura dell'involucro della capsula periprotesica”, posto che essa non fu rilevata né dagli esami strumentali effettuati (ovvero dalla RmN) ad ottobre del
2013 né segnalata dal secondo operatore chirurgico nel 2017 nel diario clinico descrittivo di intervento e sito chirurgico.
A ben vedere il dott. si limitò nella sua diagnosi ad affermare che “ vi era un Per_6
marcato inestetismo con il seno di destra con il complesso areola-capezzolo altrettanto slargato, presentava anche un distacco ed uno scivolamento verso il basso della componente protesica sale da creare una marcata asimmetria dei due seni e dei complessi areola-capezzolo”) .
Le cause di detto inestetismo sono state chiarire e descritte dai c.t.u. ( dott. Per_7
e nella loro relazione, alle cui conclusioni ancora una volta occorre
[...] Persona_8
richiamarsi, in quanto immuni da vizi logici e metodologici e rese nel contraddittorio con le parti.
Essi in particolare hanno osservato (1) “in ordine alla indicazione alla procedura interventista condotta”, che era “adeguata e corretta la correzione della asimmetria mammaria con protesi mammarie di volume differente. (…). Sempre sul piano documentale e dopo visione delle foto post operatorie (di cui non conosciamo la data), si evidenzia una rotazione della protesi mammaria sx e una ptosi (caduta delle mammelle) più marcata a sx (di grado 2 secondo la classificazione di Regnault) determinando una deformità estetica responsabile di un successivo intervento di chirurgia plastica con sostituzione delle protesi mammarie (rimozione di protesi mammarie anatomiche a goccia e sostituzione con protesi mammarie rotonde di uguale volume con cambio di piano da sottoghiandolare a parzialmente sottomuscolare e mastopessi - Lifting del seno con cicatrice in “T” invertita)”.
8 Gli ausiliari hanno altresì rimarcato (2) che “in riferimento all'evento avverso rappresentato da una rotazione delle protesi mammarie anatomiche (con forma a goccia), trattasi di un evento possibile e previsto in letteratura, anche indipendentemente dall'operato del chirurgo. Anche il consenso informato sottoscritto dalla paziente e presente in Cartella Clinica riporta tale complicanza. La ptosi di secondo grado che si evince dalle foto postoperatorie esibite dalla paziente potrebbe essere una conseguenza fisiologica della elasticità dei tessuti sotto il peso delle protesi, se fossero passati diversi anni dall'intervento chirurgico (come anche riportato nel consenso informato firmato dalla paziente). Senonchè va dato atto come le foto depositate in atti siano prive di data e non consentano di affermare quanto tempo fosse trascorso dal primo intervento, né vi sono elementi di certezza quanto al cambiamento di peso dell'attrice che potrebbe aver influito o su una gravidanza o allattamento dopo l'impianto (notizia non presente in cartella clinica).”
In ragione di tanto i c.t.u. hanno ritenuto che “non emergono reperti documentali in grado di orientare verso una condotta sanitaria censurabile a carico del primo chirurgo operatore, in occasione dell'intervento del 21.04.2011. Il successivo intervento chirurgico del 05.10.2017, a distanza di 6 anni dal primo, è stato condizionato da una rotazione del manufatto protesico, complicanza possibile e prevista anche nel modulo di consenso sottoscritto dalla paziente.(…) Allo stato attuale, la non presenta alterazioni Parte_1 dismorfiche in grado di orientare verso un danno estetico e funzionale.”
Per vero alle medesime conclusioni erano pervenuti anche i primi c.t.u. i quali avevano puntualmente evidenziato che la complicanza descritta dal dott. “illustrata nel Per_6
CONSENSO INFORMATO FIRMATO IN DATA 21/04/2011 dalla paziente, può verificarsi entro i 5 anni dall'impianto nel 5,2% dei casi (Letteratura allegata).
Nel caso in esame va rimarcata per un verso l'assenza di chiari indici temporali della documentazione fotografica depositata dall'attrice e dall'altro la circostanza che tanto la diagnosi del dott. quanto il secondo intervento chirurgico sono intervenuti a Per_6
distanza di sei anni dal trattamento effettuato presso il presidio ospedaliero di CP_2
Alla luce di tali chiare ed approfondite risposte offerte dagli ausiliari il Tribunale ritiene che vada esclusa la responsabilità dei convenuti non essendo emerso alcun profilo di colpa o imperizia nell'esecuzione dell'intervento cui fu sottoposta l'attrice e dovendo di contro
9 qualificarsi la ptosi manifestatasi a distanza di alcuni anni come un'evenienza prevedibile e non altrimenti evitabile secondo letteratura scientifica, di cui la paziente fu edotta ed informata prima di sottoporsi all'intervento chirurgico, come emerge dal modulo di consenso dalla stessa sottoscritto.
A riguardo giova rammentare, in tema di riparto dell'onere probatorio, alla luce del più recente revirement giurisprudenziale – con le sentenze c.d. di San Martino del 2019 elaborate nell'ambito del c.d. progetto “Sanità” - che “nel diverso territorio del facere professionale la causalità materiale torna a confluire nella dimensione del necessario accertamento della riconducibilità dell'evento alla condotta” del sanitario.
In altri termini “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute” è onere del creditore non solo allegare ma anche “provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità (materiale) fra l'aggravamento della situazione patologica, o l'insorgenza di nuove patologie, e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione” ( Cass. Civ., Sez 3, sent. n. 28991/2019).
In particolare è stato chiarito che “la causalità materiale nella disciplina delle obbligazioni non è così soltanto causa di esonero da responsabilità per il debitore (art. 1218 c.c.), e perciò materia dell'onere probatorio di quest'ultimo, ma nelle obbligazioni di diligenza professionale è anche elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio ove risulti allegato il danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie. Il creditore di prestazione professionale che alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica), ma deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare.”
Ne discende che “una volta che il creditore abbia provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorgono gli oneri probatori del
10 debitore, il quale deve provare o l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui non imputabile. Emerge così un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro relativo all'impossibilità di adempiere, a valle. Il nesso di causalità materiale che il creditore della prestazione professionale deve provare è quello fra intervento del sanitario e danno evento in termini di aggravamento della situazione patologica o di insorgenza di nuove patologie;
il nesso eziologico che invece spetta al debitore di provare, dopo che il creditore abbia assolto il suo onere probatorio, è quello fra causa esterna, imprevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza di cui all'art. 1176, comma 1, ed impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale (art. 1218). Se la prova della causa di esonero è stata raggiunta vuol dire che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di una nuova patologia è si eziologicamente riconducibile all'intervento sanitario, ma il rispetto delle leges artis è nella specie mancato per causa non imputabile al medico. Ne discende che, se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale, se invece resta ignota la causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione di diligenza professionale, ovvero resta indimostrata l'imprevedibilità ed inevitabilità di tale causa, le conseguenze sfavorevoli ricadono sul debitore.”
Facendo applicazione dei suddetti approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità ne discende che grava sull'attore l'onere di allegazione dell'inadempimento qualificato ma ancor più “di provare l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento ed il pregiudizio alla salute” , ovverosia tra l'intervento del sanitario e l'aggravamento delle sue condizioni di salute.
Tracciate tali coordinate ermeneutiche in materia e facendo applicazione dei suddetti approdi interpretativi della giurisprudenza di legittimità alla vicenda in esame, va escluso come già chiarito che l'attrice abbia provato che i pretesi danni estetici ( eliminati con il secondo intervento chirurgico ed allo stato insussistenti) siano riconducibili a condotte colpose del convenuto e non anche ad ulteriori fattori causali, fermo restando che CP_1
gli stessi (ptosi) costituivano evenienza prevedibile e non altrimenti evitabile da parte dell'operatore chirurgico, ben descritti nel modulo di consenso informato, sottoscritto dalla stessa . Parte_1
11 Ne discende che la domanda, alla luce di tale corredo probatorio, va respinta.
Per effetto del rigetto della pretesa attorea, rimane assorbito l'esame delle eccezioni sollevate dalla terza chiamata in causa.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo facendo applicazione degli onorari medi di cui al d.m. 55/2014 e succ. modifiche per la cause di valore indeterminabile.
Sulla scorta dei medesimi principi vanno poste a carico dell'attrice le spese di entrambe le c.t.u., tanto più ove si consideri che la rinnovazione della prima è stata dalla stessa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice Giovanna Manca definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei riguardi di Parte_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così CP_1 CP_8
dispone:
- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attrice alla rifusione delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore della convenuta del procuratore antistatario del CP_9
convenuto , avv. Michele Buscicchio, e della terza chiamata in CP_1
causa che liquida per ciascuno in €7052,00, oltre Controparte_3
rimborso forfettario del 15% iva e cpa sulle voci come per legge;
- pone le spese di entrambe Ctu nella misura già liquidata in corso di causa a carico dell'attrice.
Brindisi, lì 14.03.2025
Il Giudice
Giovanna Manca
12