Sentenza breve 31 ottobre 2022
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- 1. Quando si ha diritto alla lode alla Maturità?Carlos Arija Garcia · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 novembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 31/10/2022, n. 1731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1731 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/10/2022
N. 01731/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01087/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1087 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Chiara Vimborsati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Istituto Tecnico per le Attività Sociali, già -OMISSIS-, di -OMISSIS-, Commissione Esami di Stato c/o -OMISSIS- di -OMISSIS- a.s. 2021-2022, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliati;
per l'annullamento
- del giudizio finale di valutazione dell’esame di Stato dell’alunna ricorrente nella parte in cui ha attribuito la votazione di 100/100 senza la “lode”;
- del verbale -OMISSIS- della riunione della commissione della classe 5°/LS dell’Istituto -OMISSIS- relativa all’esame di Stato 2022 del giorno 4/7/2022, relativa all’attribuzione del voto finale nella parte in cui la commissione d’esame non ha attribuito la “lode” alla ricorrente per non unanimità del giudizio sul punto, nonostante il conseguimento del punteggio massimo di 100 punti senza fruire dell’integrazione di cui all’O.M. 65/2022;
- di ogni altro atto consequenziale, presupposto e connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della P.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv.to A. C. Vimborsati;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Premesso che:
- a) l’alunna ricorrente si duole del giudizio finale dell’esame di Stato sostenuto presso il Liceo -OMISSIS- di -OMISSIS-, nella parte in cui la votazione di 100/100 non è stata accompagnata dalla “lode”;
- b) espone all’uopo la ricorrente di essere stata ammessa agli esami di maturità con il credito scolastico massimo di 50, di aver superato tutte le prove d’esame col massimo punteggio e di non aver beneficiato di punteggi integrativi per il raggiungimento di 100/100;
- c) come risulta dal verbale -OMISSIS- del 4 luglio 2022, la ricorrente non ha ricevuto la “lode” per mancanza dell’unanimità, risultando contrario uno dei docenti;
- d) di tanto si duole la ricorrente, deducendo la mancanza di motivazione di tale mancata attribuzione della “lode”;
- e) alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione, previa rinuncia del difensore di parte ricorrente alla riserva di motivi aggiunti e con avviso della possibile adozione della presente sentenza in forma semplificata (v. verbale).
2) Ritenuto che il ricorso vada accolto alla luce delle seguenti osservazioni:
- a) l’art. 28 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65/22, nel dettare la disciplina per gli esami di Stato dell’a.s. 2021/2022, ha previsto, al comma 5, la possibilità che la sottocommissione d’esame attribuisse, all’unanimità, la “lode” agli studenti che avessero conseguito il punteggio massimo di 100/100 senza fruire di punteggio integrativo e a patto che avessero conseguito il credito scolastico massimo all’unanimità e il punteggio massimo alle prove d’esame;
- b) in casi del genere, la giurisprudenza ha osservato che la discrezionalità di cui gode la P.A. è sindacabile allorquando l’esercizio della stessa risulti “ del tutto immotivato sul punto, quando una motivazione, secondo il normale apprezzamento, sia sentita come necessaria” , risultando, a fronte del curriculum dello studente, “ che la mancata attribuzione della lode si sarebbe dovuta congruamente motivare…” (C.d.S. n. 1016 del 12 febbraio 2019);
- c) nel caso in esame, la mancata attribuzione della “lode” risulta determinata dal mancato raggiungimento dell’unanimità, in ragione del parere contrario espresso da uno dei docenti, ma non vi è alcuna motivazione dell’orientamento contrario alla “lode”;
- d) pertanto, alla luce della richiamata giurisprudenza, il giudizio finale espresso nei confronti della ricorrente è illegittimo nella parte in cui non attribuisce la “lode”, perché è carente di motivazione;
- e) inoltre, nel verbale -OMISSIS- del 4 luglio 2022, la P.A. si era espressamente autovincolata a registrare i nominativi dei commissari esprimenti il parere discorde “ unitamente alle motivazioni addotte ”, come da nota n. 6 in calce al suddetto verbale, ma di tale motivazione non vi è traccia, per il che la mancata attribuzione della lode risulta ancor più immotivata.
3) Ritenuto quindi che il ricorso vada accolto e che, per l’effetto, vada annullato il giudizio finale espresso nei confronti della ricorrente nella parte in cui non attribuisce la “lode”.
4) Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e per gli effetti di cui in motivazione.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.