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Sentenza 16 aprile 2024
Sentenza 16 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/04/2024, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di PA
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.04.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella controversia iscritta al n. 541/2018 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Lucio Di Salvo, presso il cui studio sito in Santo Stefano di Camastra, via F. Riso n.9, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti, ed elettivamente domiciliato in Messina via Romagnosi 9;
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 14.02.2018 la ricorrente ha convenuto in giudizio l per sentir accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero annullare l'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2010 e per sentire ritenere e dichiarare non dovuta la somma di Euro 689,53 richiesta a titolo di contributo in favore della Gestione separata liberi professionisti e sanzioni per il suddetto anno.
Si è costituito in giudizio l contestando ogni avversa pretesa e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Acquisita la documentazione versata in atti, all'odierna udienza, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa come da contestuale sentenza.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di CP_ iscrizione alla gestione separata
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
È pacifico che la ricorrente è iscritta all'ordine degli avvocati prima di TT e poi di PA dal 24 gennaio
2007. La stessa nel 2010 ha versato alla cassa di previdenza avvocati il contributo integrativo in virtù dell'art. 11 L.576/80 sull'ammontare del fatturato non potendo essere iscritta alla suddetta Cassa in carenza del raggiungimento del limite reddituale minimo per la iscrizione alla cassa forense.
Sul punto va evidenziato che l'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale non esclusiva attività di lavoro autonomo, di cui al comma l dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della L. 11 giugno 1971. n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio limitatamente alla relativa attività.
È intervenuto poi l'art. 18 comma 12 del D.L. n. 98 del 2011 convertito in L. n. 11 del 2011 a fornire l'interpretazione autentica della norma sopra riportata, prevedendo che l'articolo 2, comma 26 della L. 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale non CP_ esclusiva attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma I, lettera d), del D.L.gs. 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995.
Così come l'indicazione letterale impone l'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale, poiché è obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, e per coloro che, pur iscritti, svolgano una attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti.
La legge, facendo riferimento ad attività non soggetta a versamento contributivo, non ha imposto alcuna specificazione, intendendosi riferire dunque solo a quelle attività che sfuggono alla contribuzione, né ha posto alcuna distinzione circa la natura e la tipologia della contribuzione cui è assoggettato il reddito frutto di attività libero professionale, se a contribuzione soggettiva ovvero integrativa.
In particolare, la ricorrente risulta essere iscritta all'albo degli Avvocati ed in virtù del mancato raggiungimento del limite reddituale per l'iscrizione alla cassa Avvocati, è tenuta solo al versamento del contributo integrativo sul fatturato della propria attività che, in ragione della documentazione versata in atti, risulta aver effettuato.
Pertanto, nel caso in esame, non si verifica alcuna delle condizioni per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Non sembra infatti potersi autorizzare una lettura della norma che ponga una distinzione tra contribuzione soggettiva e contribuzione integrativa, tale per cui solo nel primo caso vi sarebbe esonero dalla iscrizione presso la gestione Separata, ma non nel secondo. Al contrario, l'assoggettamento del reddito percepito dalla ricorrente comunque a contribuzione, esclude l'iscrizione alla Gestione separata.
Ne deriva che va annullata l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata operata dall' nei confronti CP_2 della ricorrente. Attesa la natura meramente interpretativa della questione di diritto della presente appare equo compensare per metà le spese processuali, e liquidate come da dispositivo, tenuto anche conto del valore della causa.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e dichiara che parte ricorrente , non è tenuta al pagamento Controparte_1 della somma richiesta, e conseguentemente va annullata l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata CP_ per l'anno 2010;
2) condanna l in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali in favore della ricorrente , che liquida, tenuto conto della parziale Controparte_1 compensazione, in complessivi € 362,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, oltre il rimborso del contributo unificato pari ad euro: 43,00.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
PA, 16.04.2024
Il Giudice
Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 16.04.2024 ha pronunciato la seguente
sentenza contestuale
nella controversia iscritta al n. 541/2018 promossa da:
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Lucio Di Salvo, presso il cui studio sito in Santo Stefano di Camastra, via F. Riso n.9, è elettivamente domiciliata come da procura in atti;
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso come in atti, ed elettivamente domiciliato in Messina via Romagnosi 9;
- resistente -
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO
CP_ Con ricorso depositato in data 14.02.2018 la ricorrente ha convenuto in giudizio l per sentir accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia, ovvero annullare l'iscrizione alla Gestione separata per l'anno 2010 e per sentire ritenere e dichiarare non dovuta la somma di Euro 689,53 richiesta a titolo di contributo in favore della Gestione separata liberi professionisti e sanzioni per il suddetto anno.
Si è costituito in giudizio l contestando ogni avversa pretesa e chiedendone il rigetto. Controparte_3
Acquisita la documentazione versata in atti, all'odierna udienza, in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa come da contestuale sentenza.
Anzitutto si osserva che non sussistono nella fattispecie problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di CP_ iscrizione alla gestione separata
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
È pacifico che la ricorrente è iscritta all'ordine degli avvocati prima di TT e poi di PA dal 24 gennaio
2007. La stessa nel 2010 ha versato alla cassa di previdenza avvocati il contributo integrativo in virtù dell'art. 11 L.576/80 sull'ammontare del fatturato non potendo essere iscritta alla suddetta Cassa in carenza del raggiungimento del limite reddituale minimo per la iscrizione alla cassa forense.
Sul punto va evidenziato che l'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 ha previsto che a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale non esclusiva attività di lavoro autonomo, di cui al comma l dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della L. 11 giugno 1971. n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio limitatamente alla relativa attività.
È intervenuto poi l'art. 18 comma 12 del D.L. n. 98 del 2011 convertito in L. n. 11 del 2011 a fornire l'interpretazione autentica della norma sopra riportata, prevedendo che l'articolo 2, comma 26 della L. 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale non CP_ esclusiva attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti e ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 3, comma I, lettera d), del D.L.gs. 10 febbraio 1996, n. 103. Sono fatti salvi i versamenti già effettuati ai sensi del citato articolo 2, comma 26, della L. n. 335 del 1995.
Così come l'indicazione letterale impone l'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale, poiché è obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, e per coloro che, pur iscritti, svolgano una attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti.
La legge, facendo riferimento ad attività non soggetta a versamento contributivo, non ha imposto alcuna specificazione, intendendosi riferire dunque solo a quelle attività che sfuggono alla contribuzione, né ha posto alcuna distinzione circa la natura e la tipologia della contribuzione cui è assoggettato il reddito frutto di attività libero professionale, se a contribuzione soggettiva ovvero integrativa.
In particolare, la ricorrente risulta essere iscritta all'albo degli Avvocati ed in virtù del mancato raggiungimento del limite reddituale per l'iscrizione alla cassa Avvocati, è tenuta solo al versamento del contributo integrativo sul fatturato della propria attività che, in ragione della documentazione versata in atti, risulta aver effettuato.
Pertanto, nel caso in esame, non si verifica alcuna delle condizioni per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata.
Non sembra infatti potersi autorizzare una lettura della norma che ponga una distinzione tra contribuzione soggettiva e contribuzione integrativa, tale per cui solo nel primo caso vi sarebbe esonero dalla iscrizione presso la gestione Separata, ma non nel secondo. Al contrario, l'assoggettamento del reddito percepito dalla ricorrente comunque a contribuzione, esclude l'iscrizione alla Gestione separata.
Ne deriva che va annullata l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata operata dall' nei confronti CP_2 della ricorrente. Attesa la natura meramente interpretativa della questione di diritto della presente appare equo compensare per metà le spese processuali, e liquidate come da dispositivo, tenuto anche conto del valore della causa.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie la domanda e dichiara che parte ricorrente , non è tenuta al pagamento Controparte_1 della somma richiesta, e conseguentemente va annullata l'iscrizione d'ufficio alla gestione separata CP_ per l'anno 2010;
2) condanna l in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali in favore della ricorrente , che liquida, tenuto conto della parziale Controparte_1 compensazione, in complessivi € 362,00, oltre iva, cpa e spese generali 15% come per legge, oltre il rimborso del contributo unificato pari ad euro: 43,00.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
PA, 16.04.2024
Il Giudice
Amato Lucia Maria Catena