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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 27/06/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2025, rimessa in decisione il 24 giugno 2025, vertente
tra
, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore di Parte_1 CP_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio Auriemma e Sergio P.IVA_1
Garofalo, presso il cui studio in Napoli, Corso Umberto I n. 58, è elettivamente domiciliata;
opponente
e
, Controparte_2 rappresentata e difesa dal Direttore dell'Ufficio;
opposta
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4 marzo 2025, la società e , CP_1 Parte_1 quale legale rappresentante pro-tempore ed in proprio quale coobbligata, propongono opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 16/25 (prot. n. 2253/RU del 4 febbraio
2025), emessa da e notificata il 04.02.2025, con cui si ingiunge il Controparte_2 pagamento di complessivi euro 50.000,00.
In particolare, l'ordinanza impugnata, facendo seguito al verbale di accertamento presupposto, n. 20739/RU del 28 novembre 2024, commina alle predette opponenti la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, co. 3, del D.lgs. n. 163/2019, per la violazione dell'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 573/2024 (per aver importato fluorocarburi in eccedenza rispetto alla quota disponibile di 658 tCO2 equivalente assegnata per l'anno 2024).
A sostegno della domanda, le opponenti illustrano i seguenti motivi: 1) inapplicabilità del sistema delle quote perché, come dimostrato dalla documentazione prodotta (certificato
1 delll'Università Federico II di Napoli, fatture di acquisto, certificazioni del produttore,
l'invoice e il package), i gas importati erano rigenerati, e quindi sarebbero esclusi espressamente dal sistema delle quote dal Regolamento UE 517/2014 (art. 15 paragrafo 2, lettera h), confermato dal nuovo Regolamento 573/2024, che all'articolo 13 comma 3 prevede specificamente una deroga per "gas fluorurati a effetto serra rigenerati" fino al 1° gennaio 2030; 2) errore materiale imputabile al doganiere nella dichiarazione doganale di diclorometano, non rilevante ai fini dell'accertamento; 3) esistenza di prova documentale sulla natura rigenerata dei gas importati, non presa in considerazione in sede di accertamento;
4) sproporzione delle sanzioni;
4 bis) Carenza di delega dei funzionari accertatori;
5) difetto di verifica tecnica (campionamento, analisi di laboratorio, non più eseguibili in ragione del tempo trascorso) sulla natura dei gas importati, fondandosi l'accertamento su un controllo meramente documentale e peraltro anche errato, considerato che dai documenti esibiti già in sede di contraddittorio già emergeva la natura rigenerata dei gas importati;
6) tardività dell'accertamento; 7) Correttezza della dichiarazione doganale e della documentazione commerciale;
8) Insussistenza dell'elemento soggettivo;
9) insussistenza della violazione, perché i prodotti importati sono integralmente rigenerati e, come tali, restano esclusi dal sistema delle quote di importazione, sicchè non sussiste alcuno sforamento delle quote.
L opposta, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_2
13.5.2025, contesta tutte le difese avversarie e, in particolare, deduce in fatto che:
- nella bolletta doganale di importazione, presentata dal AN
[...]
, la società aveva dichiarato per l'importazione e CP_3 CP_1
l'immissione in consumo N.
1.034 colli di “Diclorometano (cloruro di metilene)”
(voce tariffa doganale 2903 12 00 00);
- avviato da parte dell' il procedimento di controllo cd. a posteriori (previsto CP_2 dall'art. 48 Reg. (UE) n. 952/2013 e dall'art. 11 D.lgs. n. 374/1990), la società importatrice aveva esibito copia bolletta doganale, polizza di carico (rilasciata dalla
Compagnia di navigazione); fatture estere e lista di carico;
- dall'esame della documentazione esibita emergeva che la spedizione aveva avuto ad oggetto “GAS REFRIGERANTI” in bombole, qualitativamente diversi da quanto dichiarato nella bolletta doganale (“diclorometano – cloruro di metilene”),
e rientranti tra i gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-GAS o
2 idrofluorocarburi o HFC);
- pertanto, veniva redatto processo verbale di revisione, regolarmente notificato via pec alla società l 18 settembre 2024, con la constatazione che la CP_1
merce importata andava dichiarata alla voce di tariffa doganale 2903 49 90 90
(derivati alogenati degli idrocarburi) e non a quella dichiarata in bolletta (2903 12
00 00), attinente al diclorometano;
- inoltre, con il supporto del Controparte_4
l'Ufficio aveva verificato che il quantitativo totale dei gas refrigeranti
[...]
effettivamente importati dalla società sforava dal numero di 658 CP_1
quote (corrispondenti ad altrettante tonnellate di espresse in CO2 CP_5 equivalenti) alla stessa assegnata per l'anno 2024, in quanto, per la sola operazione di importazione in argomento, in base ai calcoli eseguiti ed al parere fornito dal la società in questione aveva introdotto per un quantitativo di CP_4 CP_5
tonnellate di CO2 equivalenti pari a n.17.743,00 quote;
- pertanto, essendo stata verificata l'illecita importazione di n.
1.034 bombole ricaricabili di gas refrigerante, determinata dallo sforamento della quota CP_5 assegnata per l'anno 2024, l'Ufficio aveva redatto il PVC (del 28 novembre 2024) con cui si constatava alla società importatrice la violazione dell'art. 16, par. 1, Reg.
(UE) n. 573/2024, punita nel nostro ordinamento con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 13, co. 3, D.lgs. n. 163/2019;
- a seguito delle memorie difensive e dell'audizione del delegato della società, veniva poi emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
Osserva quindi, in diritto, che sussiste la violazione dell'art. 16, par. 1, del nuovo Reg.
(UE) n. 573/2024 che, pur sostituendo il previgente Reg. (UE) n. 517/2014, ne ha lasciato ferme le disposizioni normative nazionali attuative, ovvero il D.P.R. n. 146/2018
(Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e il D.lgs. n. 163/2019 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra), in quanto dalla documentazione commerciale (fatture di acquisto) e di trasporto (polizza di carico), fornita dalla stessa società risulta che l'importazione non riguardava bombole di CP_1
diclorometano bensì bombole di gas fluorurati a effetto serra del tipo R404A e 13.
3 Aggiunge che, pur non contestando l'Ufficio la natura dei gas importati come “rigenerati”, la circostanza è completamente irrilevante, in quanto – a differenza da quanto sostenuto dalla ricorrente - nessuna norma esclude i gas rigenerati importati dal regime delle quote
(né il vigente Reg. UE n. 573/2024, né il precedente Reg. UE n. 517/2014, contengono disposizioni in tal senso), come attestato anche dal parere formulato in proposito dal
Ministero Controparte_4
Precisa che la sanzione amministrativa pecuniaria applicata non ha natura doganale né tributaria;
che non è stato applicato il cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della l. 689/81 nei casi di concorso formale con altre violazioni commesse con un'unica azione, in quanto nel caso di specie le violazioni conseguono ad azioni commesse in tempi diversi;
che non sussiste la buona fede invocata dalla ricorrente, in quanto - a differenza di quanto sostenuto dalla controparte- la dichiarazione doganale è stata predisposta dallo spedizioniere in base alle istruzioni ricevute dalla società importatrice, come risulta chiaramente dal mandato generale allo sdoganamento sottoscritto dall'amministratore delegato di , CP_1
. Parte_1
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite, anche ex art. 96
c.p.c.
Con le successive note, depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. per la trattazione scritta, parte opponente insiste in domanda, contestando l'inammissibilità per tardività della documentazione esibita da controparte, e aggiungendo motivi nuovi in ordine alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Anche la p.a. opposta ha depositato note di trattazione scritta, con le quali insiste per il rigetto del ricorso e la condanna per lite temeraria.
2. L'opposizione è totalmente infondata, e va rigettata, per le seguenti ragioni.
2.1. Va premesso che l'eccezione di inammissibilità per tardività della produzione documentale curata dalla p.a. opposta è infondata, dal momento che l' CP_2
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 13.5.2025, prima della
[...]
scadenza del termine di 10 giorni prima dell'udienza (del 3.6.2025), previsto dall'art. 416
c.p.c.
4 Solo ad abundantiam, pertanto, si osserva che “In tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie, per violazione della normativa antiriciclaggio) disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione” (Cass., Sez. II, Sentenza n. 9545 del
18/04/2018).
2.2. Nell'esaminare congiuntamente, per le evidenti ripetizioni o reciproche implicazioni,
i motivi di opposizione articolati ai numeri 1, 2, 3, 5, 7 e 9 del ricorso, deve premettersi in punto di fatto che è pacifico tra le parti – e risulta dalla documentazione commerciale
(fatture di acquisto) e di trasporto (polizze di carico), fornita dalla stessa società CP_1
- che l'operazione di importazione non aveva ad oggetto bombole di diclorometano (come erroneamente dichiarato dallo spedizioniere, su specifico mandato della società), bensì n.
1034 bombole di gas refrigerante, composto da gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-
GAS o idrofluorocarburi o HFC) del tipo 13.
Come è noto, la materia è stata disciplinata prima dal Regolamento UE n. 517/2014 e poi,
a decorrere dall'11 marzo 2024 (salvo alcune norme, la cui entrata in vigore è stata differita dagli artt. 37 e 38 del Reg. 573/2024), dal nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024, n. 573/2024, che, al fine di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (F-gas) - tra i quali vi sono idrofluorocarburi
(HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruri di zolfo (SF6) -, hanno introdotto, tra le altre misure, anche limiti nella quantità di HFC che produttori e importatori possono immettere sul mercato, mediante l'assegnazione di quote annuali, che non possono essere superate.
Precisamente, la disciplina vigente si ricava dall'art. 16 del Reg. UE n. 573/2024 (rubricato
“Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato”) che, al paragrafo 1, così dispone: “L'immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori come stabilito all'articolo 17. I produttori e gli importatori che immettono idrofluorocarburi sul mercato non superano la quota di cui dispongono al momento dell'immissione sul mercato”.
5 Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disciplina delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati, che restano parzialmente esclusi, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 13, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, solo dal divieto assoluto di uso, ma – per essere usati - devono rispettare le quote stabilite in applicazione del citato art. 16 del Reg. (UE)
n. 573/2024.
In particolare, né la disposizione ora citata, né il previgente art. 15 del Reg. UE 517/2014, dettano alcuna esenzione per i gas rigenerati (il testo dell'art. 15, par. 2, del Reg. 517/2014 non contempla la lett. h) invocata dalle opponenti, essendo del seguente tenore: “
2. Il presente articolo non si applica ai produttori o agli importatori di meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi l'anno. Il presente articolo non si applica altresì alle seguenti categorie di idrofluorocarburi: a) idrofluorocarburi importati nell'Unione per essere distrutti;
b) idrofluorocarburi usati come materia prima da un produttore o forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo come materia prima;
c) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell'esportazione fuori dell'Unione, nei casi in cui tali idrofluorocarburi non siano successivamente resi disponibili a un'altra parte all'interno dell'Unione, prima dell'esportazione; d) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo in materiale militare;
e) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa che li utilizza per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori;
f) a partire dal 1° gennaio 2018, idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa produttrice di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici”; allo stesso modo, l'art. 16 del Reg. (UE) n. 573/2024 non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati, in quanto recita: “
2. Il paragrafo 1 non si applica agli idrofluorocarburi: a) importati nell'Unione per distruzione;
b) usati come materia prima dal produttore o forniti direttamente a imprese dal produttore o dall'importatore per uso come materia prima;
c) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a imprese per esportazione fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, nei casi in cui l'idrofluorocarburo non è successivamente messo a disposizione di qualsiasi altra persona nell'Unione prima dell'esportazione; d) forniti direttamente dal produttore
6 o dall'importatore per uso in materiale militare;
e) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori”).
Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che i gas importati fossero qualificabili come “rigenerati” (circostanza anche questa pacifica, perché non contestata, e quindi non necessitante di verifica alcuna), l'importazione avrebbe dovuto rispettare il limite massimo di quote assegnate al soggetto importatore.
Del tutto correttamente, dunque, il verbale di accertamento e la successiva ordinanza – ingiunzione rilevano il superamento della quota disponibile assegnata alla per CP_1
l'importazione di fluorocarburi nell'anno 2024, pari a 658 tonnellate di CO2 equivalenti
(come risulta incontestatamente dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica – MASE -, prot. n. 19593/RU del 12 novembre 2024, allegato 2 al fascicolo di parte resistente), considerato che l'importazione oggetto di accertamento aveva ad oggetto kg. 12.408,00 di 13 , per un quantitativo di tonnellate di CO2 equivalenti pari CP_5
a n.17.743,00 quote.
2.3. I motivi articolati ai punti 4) e 8) del ricorso, inerenti la criticata sproporzione delle sanzioni - anche in considerazione della buona fede della società, la quale avrebbe “agito nella piena convinzione di importare una sostanza non soggetta a contingentamento quote”
- nonché la mancanza dell'elemento soggettivo, in difetto di alcun comportamento doloso o colposo finalizzato alla violazione della normativa sui gas fluorurati, sono infondati.
Sul punto, è sufficiente osservare che sia l'esimente della buona fede che la mancanza di colpa, come elemento soggettivo dell'illecito, non possono identificarsi con la mera ignoranza dei presupposti dell'illecito, occorrendo – ai fini invocati dalle ricorrenti - che si tratti di ignoranza inevitabile dall'interessato, neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza
(cfr. Cass., sez. II, Ordinanza n. 6018 del 28/02/2019 e Sentenza n. 720 del 15/01/2018, secondo le quali “In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza”).
7 Nel caso che occupa, le circostanze invocate da parte ricorrente per sostenere la ricorrenza della buona fede ovvero il difetto di colpa si limitano, in realtà, a ribadire la ritenuta correttezza della condotta, già sopra esclusa alla luce della piana lettura delle norme in vigore: né - in base al generale principio riassunto nella massima “ignorantia legis non excusat” – può assumere alcun rilievo l'errore sulla supposta esistenza di una norma che escludesse i gas rigenerati dal sistema delle quote di importazione.
D'altra parte, in presenza di tutti i presupposti – oggettivo e soggettivo – che integrano l'illecito contestato, l'amministrazione ha applicato la sanzione edittale minima prevista dall'art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 163/2019 (dettata per la violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 15, 16 e 18 del Reg. (UE) 517/2014, ma applicabile – in forza del rinvio disposto dall'art. 37, comma 5, del Reg. UE 573/2024 e della tavola di concordanza di cui all'allegato X - anche alle violazioni delle norme corrispondenti del nuovo Regolamento n.
573/2024): l'applicazione del valore minimo esclude ogni fondatezza alla censura sulla sproporzione della sanzione stessa.
2.4. Non sussiste il vizio di carenza di delega dei funzionari verbalizzanti: dall'esame degli atti, si apprende che il verbale è stato redatto e sottoscritto da personale dell'
[...]
, appartenente alla Sezione Antifrode e Controlli, e precisamente Controparte_2
dal Capo Reparto Controlli in linea ( insieme al Funzionario di Reparto Persona_1
( ). Persona_2
Peraltro, ai sensi dell'art. 11, comma 9, d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374, l'Ufficio doganale
“può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali con le modalità indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione
è demandata agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari…”; in particolare, l'art. 3 del Reg. (UE) n.
952/2013 attribuisce alle autorità doganali “la responsabilita' primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica”.
8 L'atto è stato pertanto adottato dal personale dell'Ufficio competente, in relazione al quale opera la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è assunto.
2.5. Infine, non è fondato il motivo attinente la tardività dell'accertamento, spiegato in relazione alla lamentata violazione del diritto di difesa, per la dedotta impossibilità di procedere a qualunque verifica tecnica sulla natura del prodotto, in mancanza di campioni della merce disponibili per controanalisi: come già sopra illustrato, infatti, la qualifica di non è contestata e discende comunque dai documenti commerciali e di trasporto CP_5
esibiti dalla stessa parte ricorrente, mentre la natura di gas rigenerati – oltre a non essere contestata dalla p.a. resistente – non appare rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
2.6. Ogni altro motivo di censura è stato tardivamente spiegato nelle note di trattazione scritta, depositate in vista della decisione, e risulta quindi inammissibile, attesa l'applicazione al presente procedimento (opposizione a ordinanza ingiunzione) delle norme sul rito lavoro (cfr. art. 6 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150), che impongono la decadenza dal potere di introdurre fatti e domande nuove dopo il deposito del ricorso.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, perché infondata, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
3. In applicazione del principio di soccombenza, le parti opponenti in solido vanno altresì condannate alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle allegate al Decreto Ministero Giustizia n. 147/2022, con l'eliminazione della fase istruttoria, perché non svolta, e con l'applicazione dei valori minimi per tutte le altre fasi, in considerazione della non complessità delle attività svolte - in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851 per la fase di studio, € 602 per quella introduttiva,
€ 1.453,00 per quella decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Non ricorrono gli estremi per la condanna per lite temeraria, in difetto di prova sulla mala fede o colpa grave.
4. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice
9 dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con ricorso in opposizione depositato il 4 marzo 2025, da , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante pro-tempore di contro CP_6 [...]
, in persona del Direttore pro-tempore, così Controparte_2 provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza – ingiunzione opposta;
2) condanna le parti opponenti, in solido, alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 2.906,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 27 giugno 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palmi, sezione civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Teresa Gentile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 273 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2025, rimessa in decisione il 24 giugno 2025, vertente
tra
, in proprio e quale legale rappresentante pro-tempore di Parte_1 CP_1
(P.IVA ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Silvio Auriemma e Sergio P.IVA_1
Garofalo, presso il cui studio in Napoli, Corso Umberto I n. 58, è elettivamente domiciliata;
opponente
e
, Controparte_2 rappresentata e difesa dal Direttore dell'Ufficio;
opposta
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 4 marzo 2025, la società e , CP_1 Parte_1 quale legale rappresentante pro-tempore ed in proprio quale coobbligata, propongono opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 16/25 (prot. n. 2253/RU del 4 febbraio
2025), emessa da e notificata il 04.02.2025, con cui si ingiunge il Controparte_2 pagamento di complessivi euro 50.000,00.
In particolare, l'ordinanza impugnata, facendo seguito al verbale di accertamento presupposto, n. 20739/RU del 28 novembre 2024, commina alle predette opponenti la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13, co. 3, del D.lgs. n. 163/2019, per la violazione dell'art. 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 573/2024 (per aver importato fluorocarburi in eccedenza rispetto alla quota disponibile di 658 tCO2 equivalente assegnata per l'anno 2024).
A sostegno della domanda, le opponenti illustrano i seguenti motivi: 1) inapplicabilità del sistema delle quote perché, come dimostrato dalla documentazione prodotta (certificato
1 delll'Università Federico II di Napoli, fatture di acquisto, certificazioni del produttore,
l'invoice e il package), i gas importati erano rigenerati, e quindi sarebbero esclusi espressamente dal sistema delle quote dal Regolamento UE 517/2014 (art. 15 paragrafo 2, lettera h), confermato dal nuovo Regolamento 573/2024, che all'articolo 13 comma 3 prevede specificamente una deroga per "gas fluorurati a effetto serra rigenerati" fino al 1° gennaio 2030; 2) errore materiale imputabile al doganiere nella dichiarazione doganale di diclorometano, non rilevante ai fini dell'accertamento; 3) esistenza di prova documentale sulla natura rigenerata dei gas importati, non presa in considerazione in sede di accertamento;
4) sproporzione delle sanzioni;
4 bis) Carenza di delega dei funzionari accertatori;
5) difetto di verifica tecnica (campionamento, analisi di laboratorio, non più eseguibili in ragione del tempo trascorso) sulla natura dei gas importati, fondandosi l'accertamento su un controllo meramente documentale e peraltro anche errato, considerato che dai documenti esibiti già in sede di contraddittorio già emergeva la natura rigenerata dei gas importati;
6) tardività dell'accertamento; 7) Correttezza della dichiarazione doganale e della documentazione commerciale;
8) Insussistenza dell'elemento soggettivo;
9) insussistenza della violazione, perché i prodotti importati sono integralmente rigenerati e, come tali, restano esclusi dal sistema delle quote di importazione, sicchè non sussiste alcuno sforamento delle quote.
L opposta, nel costituirsi in giudizio con comparsa depositata il Controparte_2
13.5.2025, contesta tutte le difese avversarie e, in particolare, deduce in fatto che:
- nella bolletta doganale di importazione, presentata dal AN
[...]
, la società aveva dichiarato per l'importazione e CP_3 CP_1
l'immissione in consumo N.
1.034 colli di “Diclorometano (cloruro di metilene)”
(voce tariffa doganale 2903 12 00 00);
- avviato da parte dell' il procedimento di controllo cd. a posteriori (previsto CP_2 dall'art. 48 Reg. (UE) n. 952/2013 e dall'art. 11 D.lgs. n. 374/1990), la società importatrice aveva esibito copia bolletta doganale, polizza di carico (rilasciata dalla
Compagnia di navigazione); fatture estere e lista di carico;
- dall'esame della documentazione esibita emergeva che la spedizione aveva avuto ad oggetto “GAS REFRIGERANTI” in bombole, qualitativamente diversi da quanto dichiarato nella bolletta doganale (“diclorometano – cloruro di metilene”),
e rientranti tra i gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-GAS o
2 idrofluorocarburi o HFC);
- pertanto, veniva redatto processo verbale di revisione, regolarmente notificato via pec alla società l 18 settembre 2024, con la constatazione che la CP_1
merce importata andava dichiarata alla voce di tariffa doganale 2903 49 90 90
(derivati alogenati degli idrocarburi) e non a quella dichiarata in bolletta (2903 12
00 00), attinente al diclorometano;
- inoltre, con il supporto del Controparte_4
l'Ufficio aveva verificato che il quantitativo totale dei gas refrigeranti
[...]
effettivamente importati dalla società sforava dal numero di 658 CP_1
quote (corrispondenti ad altrettante tonnellate di espresse in CO2 CP_5 equivalenti) alla stessa assegnata per l'anno 2024, in quanto, per la sola operazione di importazione in argomento, in base ai calcoli eseguiti ed al parere fornito dal la società in questione aveva introdotto per un quantitativo di CP_4 CP_5
tonnellate di CO2 equivalenti pari a n.17.743,00 quote;
- pertanto, essendo stata verificata l'illecita importazione di n.
1.034 bombole ricaricabili di gas refrigerante, determinata dallo sforamento della quota CP_5 assegnata per l'anno 2024, l'Ufficio aveva redatto il PVC (del 28 novembre 2024) con cui si constatava alla società importatrice la violazione dell'art. 16, par. 1, Reg.
(UE) n. 573/2024, punita nel nostro ordinamento con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 13, co. 3, D.lgs. n. 163/2019;
- a seguito delle memorie difensive e dell'audizione del delegato della società, veniva poi emessa l'ordinanza ingiunzione opposta.
Osserva quindi, in diritto, che sussiste la violazione dell'art. 16, par. 1, del nuovo Reg.
(UE) n. 573/2024 che, pur sostituendo il previgente Reg. (UE) n. 517/2014, ne ha lasciato ferme le disposizioni normative nazionali attuative, ovvero il D.P.R. n. 146/2018
(Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra) e il D.lgs. n. 163/2019 (Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra), in quanto dalla documentazione commerciale (fatture di acquisto) e di trasporto (polizza di carico), fornita dalla stessa società risulta che l'importazione non riguardava bombole di CP_1
diclorometano bensì bombole di gas fluorurati a effetto serra del tipo R404A e 13.
3 Aggiunge che, pur non contestando l'Ufficio la natura dei gas importati come “rigenerati”, la circostanza è completamente irrilevante, in quanto – a differenza da quanto sostenuto dalla ricorrente - nessuna norma esclude i gas rigenerati importati dal regime delle quote
(né il vigente Reg. UE n. 573/2024, né il precedente Reg. UE n. 517/2014, contengono disposizioni in tal senso), come attestato anche dal parere formulato in proposito dal
Ministero Controparte_4
Precisa che la sanzione amministrativa pecuniaria applicata non ha natura doganale né tributaria;
che non è stato applicato il cumulo giuridico previsto dall'art. 8 della l. 689/81 nei casi di concorso formale con altre violazioni commesse con un'unica azione, in quanto nel caso di specie le violazioni conseguono ad azioni commesse in tempi diversi;
che non sussiste la buona fede invocata dalla ricorrente, in quanto - a differenza di quanto sostenuto dalla controparte- la dichiarazione doganale è stata predisposta dallo spedizioniere in base alle istruzioni ricevute dalla società importatrice, come risulta chiaramente dal mandato generale allo sdoganamento sottoscritto dall'amministratore delegato di , CP_1
. Parte_1
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di lite, anche ex art. 96
c.p.c.
Con le successive note, depositate nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c. per la trattazione scritta, parte opponente insiste in domanda, contestando l'inammissibilità per tardività della documentazione esibita da controparte, e aggiungendo motivi nuovi in ordine alla violazione del contraddittorio endoprocedimentale.
Anche la p.a. opposta ha depositato note di trattazione scritta, con le quali insiste per il rigetto del ricorso e la condanna per lite temeraria.
2. L'opposizione è totalmente infondata, e va rigettata, per le seguenti ragioni.
2.1. Va premesso che l'eccezione di inammissibilità per tardività della produzione documentale curata dalla p.a. opposta è infondata, dal momento che l' CP_2
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 13.5.2025, prima della
[...]
scadenza del termine di 10 giorni prima dell'udienza (del 3.6.2025), previsto dall'art. 416
c.p.c.
4 Solo ad abundantiam, pertanto, si osserva che “In tema di procedimento di opposizione a sanzione amministrativa (nella specie, per violazione della normativa antiriciclaggio) disciplinato dall'art. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011, il termine previsto dal comma 8 del cit. art. 6 per il deposito di copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione non è, in difetto di espressa previsione, perentorio, a differenza di quello contemplato dall'art. 416 c.p.c., che si applica, in virtù del richiamo operato dall'art. 2, comma 1 del medesimo d.lgs. n. 150, per gli altri documenti depositati dall'Amministrazione” (Cass., Sez. II, Sentenza n. 9545 del
18/04/2018).
2.2. Nell'esaminare congiuntamente, per le evidenti ripetizioni o reciproche implicazioni,
i motivi di opposizione articolati ai numeri 1, 2, 3, 5, 7 e 9 del ricorso, deve premettersi in punto di fatto che è pacifico tra le parti – e risulta dalla documentazione commerciale
(fatture di acquisto) e di trasporto (polizze di carico), fornita dalla stessa società CP_1
- che l'operazione di importazione non aveva ad oggetto bombole di diclorometano (come erroneamente dichiarato dallo spedizioniere, su specifico mandato della società), bensì n.
1034 bombole di gas refrigerante, composto da gas fluorurati a effetto serra (detti anche F-
GAS o idrofluorocarburi o HFC) del tipo 13.
Come è noto, la materia è stata disciplinata prima dal Regolamento UE n. 517/2014 e poi,
a decorrere dall'11 marzo 2024 (salvo alcune norme, la cui entrata in vigore è stata differita dagli artt. 37 e 38 del Reg. 573/2024), dal nuovo Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 febbraio 2024, n. 573/2024, che, al fine di proteggere l'ambiente dalle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (F-gas) - tra i quali vi sono idrofluorocarburi
(HFC), perfluorocarburi (PFC) e esafluoruri di zolfo (SF6) -, hanno introdotto, tra le altre misure, anche limiti nella quantità di HFC che produttori e importatori possono immettere sul mercato, mediante l'assegnazione di quote annuali, che non possono essere superate.
Precisamente, la disciplina vigente si ricava dall'art. 16 del Reg. UE n. 573/2024 (rubricato
“Riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa sul mercato”) che, al paragrafo 1, così dispone: “L'immissione sul mercato di idrofluorocarburi è consentita solo nella misura in cui la Commissione abbia assegnato una quota ai produttori e agli importatori come stabilito all'articolo 17. I produttori e gli importatori che immettono idrofluorocarburi sul mercato non superano la quota di cui dispongono al momento dell'immissione sul mercato”.
5 Diversamente da quanto sostenuto dalle ricorrenti, la disciplina delle quote per l'immissione sul mercato di idrofluorocarburi non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati, che restano parzialmente esclusi, per effetto delle disposizioni di cui all'art. 13, paragrafo 3, del medesimo Regolamento, solo dal divieto assoluto di uso, ma – per essere usati - devono rispettare le quote stabilite in applicazione del citato art. 16 del Reg. (UE)
n. 573/2024.
In particolare, né la disposizione ora citata, né il previgente art. 15 del Reg. UE 517/2014, dettano alcuna esenzione per i gas rigenerati (il testo dell'art. 15, par. 2, del Reg. 517/2014 non contempla la lett. h) invocata dalle opponenti, essendo del seguente tenore: “
2. Il presente articolo non si applica ai produttori o agli importatori di meno di 100 tonnellate di CO2 equivalente di idrofluorocarburi l'anno. Il presente articolo non si applica altresì alle seguenti categorie di idrofluorocarburi: a) idrofluorocarburi importati nell'Unione per essere distrutti;
b) idrofluorocarburi usati come materia prima da un produttore o forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo come materia prima;
c) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini dell'esportazione fuori dell'Unione, nei casi in cui tali idrofluorocarburi non siano successivamente resi disponibili a un'altra parte all'interno dell'Unione, prima dell'esportazione; d) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a imprese ai fini del loro utilizzo in materiale militare;
e) idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa che li utilizza per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori;
f) a partire dal 1° gennaio 2018, idrofluorocarburi forniti direttamente da un produttore o da un importatore a un'impresa produttrice di aerosol dosatori per la somministrazione di ingredienti farmaceutici”; allo stesso modo, l'art. 16 del Reg. (UE) n. 573/2024 non prevede alcuna deroga per i gas rigenerati, in quanto recita: “
2. Il paragrafo 1 non si applica agli idrofluorocarburi: a) importati nell'Unione per distruzione;
b) usati come materia prima dal produttore o forniti direttamente a imprese dal produttore o dall'importatore per uso come materia prima;
c) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a imprese per esportazione fuori dell'Unione, non contenuti in prodotti o apparecchiature, nei casi in cui l'idrofluorocarburo non è successivamente messo a disposizione di qualsiasi altra persona nell'Unione prima dell'esportazione; d) forniti direttamente dal produttore
6 o dall'importatore per uso in materiale militare;
e) forniti direttamente dal produttore o dall'importatore a un'impresa che li usa per l'incisione di materiale semiconduttore o la pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della fabbricazione di semiconduttori”).
Pertanto, indipendentemente dalla circostanza che i gas importati fossero qualificabili come “rigenerati” (circostanza anche questa pacifica, perché non contestata, e quindi non necessitante di verifica alcuna), l'importazione avrebbe dovuto rispettare il limite massimo di quote assegnate al soggetto importatore.
Del tutto correttamente, dunque, il verbale di accertamento e la successiva ordinanza – ingiunzione rilevano il superamento della quota disponibile assegnata alla per CP_1
l'importazione di fluorocarburi nell'anno 2024, pari a 658 tonnellate di CO2 equivalenti
(come risulta incontestatamente dalla nota del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica – MASE -, prot. n. 19593/RU del 12 novembre 2024, allegato 2 al fascicolo di parte resistente), considerato che l'importazione oggetto di accertamento aveva ad oggetto kg. 12.408,00 di 13 , per un quantitativo di tonnellate di CO2 equivalenti pari CP_5
a n.17.743,00 quote.
2.3. I motivi articolati ai punti 4) e 8) del ricorso, inerenti la criticata sproporzione delle sanzioni - anche in considerazione della buona fede della società, la quale avrebbe “agito nella piena convinzione di importare una sostanza non soggetta a contingentamento quote”
- nonché la mancanza dell'elemento soggettivo, in difetto di alcun comportamento doloso o colposo finalizzato alla violazione della normativa sui gas fluorurati, sono infondati.
Sul punto, è sufficiente osservare che sia l'esimente della buona fede che la mancanza di colpa, come elemento soggettivo dell'illecito, non possono identificarsi con la mera ignoranza dei presupposti dell'illecito, occorrendo – ai fini invocati dalle ricorrenti - che si tratti di ignoranza inevitabile dall'interessato, neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza
(cfr. Cass., sez. II, Ordinanza n. 6018 del 28/02/2019 e Sentenza n. 720 del 15/01/2018, secondo le quali “In tema di illeciti amministrativi, la responsabilità dell'autore dell'infrazione non è esclusa dal mero stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale stato sia incolpevole, cioè non superabile dall'interessato con l'uso dell'ordinaria diligenza”).
7 Nel caso che occupa, le circostanze invocate da parte ricorrente per sostenere la ricorrenza della buona fede ovvero il difetto di colpa si limitano, in realtà, a ribadire la ritenuta correttezza della condotta, già sopra esclusa alla luce della piana lettura delle norme in vigore: né - in base al generale principio riassunto nella massima “ignorantia legis non excusat” – può assumere alcun rilievo l'errore sulla supposta esistenza di una norma che escludesse i gas rigenerati dal sistema delle quote di importazione.
D'altra parte, in presenza di tutti i presupposti – oggettivo e soggettivo – che integrano l'illecito contestato, l'amministrazione ha applicato la sanzione edittale minima prevista dall'art. 13, comma 3, del D.lgs. n. 163/2019 (dettata per la violazione degli obblighi stabiliti dagli artt. 15, 16 e 18 del Reg. (UE) 517/2014, ma applicabile – in forza del rinvio disposto dall'art. 37, comma 5, del Reg. UE 573/2024 e della tavola di concordanza di cui all'allegato X - anche alle violazioni delle norme corrispondenti del nuovo Regolamento n.
573/2024): l'applicazione del valore minimo esclude ogni fondatezza alla censura sulla sproporzione della sanzione stessa.
2.4. Non sussiste il vizio di carenza di delega dei funzionari verbalizzanti: dall'esame degli atti, si apprende che il verbale è stato redatto e sottoscritto da personale dell'
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, appartenente alla Sezione Antifrode e Controlli, e precisamente Controparte_2
dal Capo Reparto Controlli in linea ( insieme al Funzionario di Reparto Persona_1
( ). Persona_2
Peraltro, ai sensi dell'art. 11, comma 9, d. lgs. 8 novembre 1990, n. 374, l'Ufficio doganale
“può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più operazioni doganali con le modalità indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, ad ogni altra legge la cui applicazione
è demandata agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari…”; in particolare, l'art. 3 del Reg. (UE) n.
952/2013 attribuisce alle autorità doganali “la responsabilita' primaria della supervisione degli scambi internazionali dell'Unione in modo da contribuire al commercio leale e libero, all'attuazione degli aspetti esterni del mercato interno, della politica commerciale comune e delle altre politiche dell'Unione comuni riguardanti il commercio e alla sicurezza dell'intera catena logistica”.
8 L'atto è stato pertanto adottato dal personale dell'Ufficio competente, in relazione al quale opera la generale presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è assunto.
2.5. Infine, non è fondato il motivo attinente la tardività dell'accertamento, spiegato in relazione alla lamentata violazione del diritto di difesa, per la dedotta impossibilità di procedere a qualunque verifica tecnica sulla natura del prodotto, in mancanza di campioni della merce disponibili per controanalisi: come già sopra illustrato, infatti, la qualifica di non è contestata e discende comunque dai documenti commerciali e di trasporto CP_5
esibiti dalla stessa parte ricorrente, mentre la natura di gas rigenerati – oltre a non essere contestata dalla p.a. resistente – non appare rilevante ai fini dell'applicazione delle sanzioni.
2.6. Ogni altro motivo di censura è stato tardivamente spiegato nelle note di trattazione scritta, depositate in vista della decisione, e risulta quindi inammissibile, attesa l'applicazione al presente procedimento (opposizione a ordinanza ingiunzione) delle norme sul rito lavoro (cfr. art. 6 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150), che impongono la decadenza dal potere di introdurre fatti e domande nuove dopo il deposito del ricorso.
In conclusione, l'opposizione va rigettata, perché infondata, con conseguente conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta.
3. In applicazione del principio di soccombenza, le parti opponenti in solido vanno altresì condannate alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, liquidate - in applicazione delle tabelle allegate al Decreto Ministero Giustizia n. 147/2022, con l'eliminazione della fase istruttoria, perché non svolta, e con l'applicazione dei valori minimi per tutte le altre fasi, in considerazione della non complessità delle attività svolte - in complessivi € 2.906,00 (di cui € 851 per la fase di studio, € 602 per quella introduttiva,
€ 1.453,00 per quella decisionale), oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Non ricorrono gli estremi per la condanna per lite temeraria, in difetto di prova sulla mala fede o colpa grave.
4. La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice
9 dr.ssa Maria Teresa Gentile, definitivamente pronunciando sulla causa promossa, con ricorso in opposizione depositato il 4 marzo 2025, da , in proprio e quale Parte_1 legale rappresentante pro-tempore di contro CP_6 [...]
, in persona del Direttore pro-tempore, così Controparte_2 provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza – ingiunzione opposta;
2) condanna le parti opponenti, in solido, alla rifusione, in favore della controparte, delle spese di lite, liquidate complessivamente in € 2.906,00, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
3) sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Palmi, 27 giugno 2025
Il Giudice
Maria Teresa Gentile
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