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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 677 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 677/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2155/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V702025000455215A CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso avverso l'avviso di omesso versamento del Contributo Unificato Tributario (in seguito CUT) n. V702025000455215A per € 30,00 .
Quale motivo di ricorso parte ricorrente cita l'art. 75 del DPR 115/2002 per il quale “l'ammissione al patrocinio
è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti, ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio.
La vicenda è singolare e rappresenta altresì contorni che nulla hanno a che fare con un corretto e collaborativo rapporto contribuente e fisco. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, intanto, non veniva presentata a mezzo PEC all'apposita Commissione per il patrocinio a spese dello Stato (che non ha accesso al fascicolo di appello dal quale scaturisce l'avviso). Infatti, l'istanza è stata semplicemente depositata al fascicolo di causa
1306/2025.
In assenza di comunicazioni da parte della segreteria della Commissione, ancora all'oscuro della istanza di
GP, l'Ufficio ha richiesto il contributo unificato col suddetto avviso notificato in data 09 maggio 2025.
L'invito è stato impugnato con il presente ricorso notificato in data 12 maggio 2025, senza che la parte abbia tentato un colloquio con l'Ufficio adibito al controllo e alla riscossione del CUT, salvo diversamente dimostrato.
Solo da successive verifiche da parte dell'Ufficio Spese di giustizia ai fini del contenzioso, l'istanza
è stata notata nel fascicolo. Premettendo che non è una competenza dello stesso Ufficio o della Commissione cercare istanze di GP nei fascicoli di merito, in tal caso e in ottica di collaborazione e buon andamento, ci si è prodigati affinché il procedimento proseguisse.
L'istanza è stata accolta solo all'udienza in data 03 giugno 2025 dalla Commissione adita con decreto n.
13/2025 dep. il 09 giugno 2025 .
L'Ufficio, preso atto del beneficio concesso, ha provveduto ad annullare l'avviso in data 10 giugno 2025 notificando prontamente alla parte ricorrente.
Pertanto è venuta meno la materia del contendere e, rilevato lo svolgimento del processo ed il modestissimo importo, si ritiene di compensare le spese di giudizio, auspicando che in futuro certi dispendiosi ricorsi non si abbiano più a dover trattare.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio, spese compensate.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2155/2025 depositato il 12/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. V702025000455215A CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2025 a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Trattasi di ricorso avverso avverso l'avviso di omesso versamento del Contributo Unificato Tributario (in seguito CUT) n. V702025000455215A per € 30,00 .
Quale motivo di ricorso parte ricorrente cita l'art. 75 del DPR 115/2002 per il quale “l'ammissione al patrocinio
è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte letti gli atti, ritiene di dover dichiarare l'estinzione del giudizio.
La vicenda è singolare e rappresenta altresì contorni che nulla hanno a che fare con un corretto e collaborativo rapporto contribuente e fisco. L'istanza di ammissione al gratuito patrocinio, intanto, non veniva presentata a mezzo PEC all'apposita Commissione per il patrocinio a spese dello Stato (che non ha accesso al fascicolo di appello dal quale scaturisce l'avviso). Infatti, l'istanza è stata semplicemente depositata al fascicolo di causa
1306/2025.
In assenza di comunicazioni da parte della segreteria della Commissione, ancora all'oscuro della istanza di
GP, l'Ufficio ha richiesto il contributo unificato col suddetto avviso notificato in data 09 maggio 2025.
L'invito è stato impugnato con il presente ricorso notificato in data 12 maggio 2025, senza che la parte abbia tentato un colloquio con l'Ufficio adibito al controllo e alla riscossione del CUT, salvo diversamente dimostrato.
Solo da successive verifiche da parte dell'Ufficio Spese di giustizia ai fini del contenzioso, l'istanza
è stata notata nel fascicolo. Premettendo che non è una competenza dello stesso Ufficio o della Commissione cercare istanze di GP nei fascicoli di merito, in tal caso e in ottica di collaborazione e buon andamento, ci si è prodigati affinché il procedimento proseguisse.
L'istanza è stata accolta solo all'udienza in data 03 giugno 2025 dalla Commissione adita con decreto n.
13/2025 dep. il 09 giugno 2025 .
L'Ufficio, preso atto del beneficio concesso, ha provveduto ad annullare l'avviso in data 10 giugno 2025 notificando prontamente alla parte ricorrente.
Pertanto è venuta meno la materia del contendere e, rilevato lo svolgimento del processo ed il modestissimo importo, si ritiene di compensare le spese di giudizio, auspicando che in futuro certi dispendiosi ricorsi non si abbiano più a dover trattare.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio, spese compensate.