Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 19/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 803/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.Miro. Santangelo Presidente relatore
Dott.ssa Maria Eugenia. Pupa Giudice
Dott.ssa Manuela Palvarini Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
neLA causa R.G. n.803/2025, promossa con ricorso depositato il 14/2/2025 da:
1) Parte_1 nato/a BoLAte il 12.2.1986
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...], con l'Avv. Elena Giussani (C.F. e pec C.F._2
con studio in Caronno P.LA, Corso deLA Vittoria, 916, Email_1
e
2) Parte_2 nato/a BoLAte il 12.6.1985
cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._3
residente in [...], con l'Avv. Elena Giussani (C.F. e pec C.F._2
con studio in Caronno P.LA, Corso deLA Vittoria, 916, Email_1
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caronno P.LA (VA), in data 29.6.2013
ATTO n. 14, parte 2, serie A – anno 2013
□ con i seguenti figli minorenni:
1
C.F. - minorenne;
C.F._4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 14/2/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi sigg.ri e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati di letto, abitazione e mensa, ma con mutuo
[...] rispetto ed ordinando al competente Ufficio di Stato Civile l'annotazione deLA separazione nei
Pubblici Registri del Comune di Caronno P.LA (ATTO n. 14, parte 2, serie A – anno 2013);
2) La dimora coniugale, ubicata in AG (VA), Via Ugo Foscolo, 277, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata aLA sig.ra che lì continuerà a vivere con la Parte_1 figlia minorenne . I coniugi si riservano di discutere tra due anni l'ipotesi di mettere in Per_1
vendita la casa familiare. In ogni caso, il prezzo di vendita deLA casa familiare verrà ripartito neLA misura del 50% ciascuno tra il sig. e la sig.ra Parte_2 Parte_1
3) Disporre l'affidamento congiunto deLA figlia a entrambi i genitori e, considerata la vicinanza delle abitazioni dei genitori e la circostanza che siano già di fatto separati da più di un anno, con una routine consolidata, il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sè la figlia minore, compatibilmente con le esigenze espresse daLA stessa e nel rispetto dei diversi impegni scolastici, da mercoledì a mercoledì, a settimane alternate con la madre. Quindi, la bimba trascorrerà una settimana (da mercoledì a mercoledì deLA settimana dopo) con il padre e la settimana successiva con la madre. Così i genitori si ripartiscono, neLA misura del 50% ciascuno, il tempo da trascorrere con la figlia, suLA base di un calendario che gli stessi redigono di quattro mesi in quattro mesi, avendo cura di alternarsi di anno in anno, anche quanto alle festività.
Il padre potrà, inoltre, tenere con sè la minore per due settimane anche non consecutive, per le vacanze estive, alternandosi con la madre, previo accordo da raggiungersi entro la fine di aprile di ogni anno.
La minore potrà stare con l'uno o con l'altro genitore per un periodo alternato per le vacanze di
Natale e Capodanno, per esempio, la settimana di Natale 2024 starà con la mamma, mentre la settimana del Capodanno 2024 starà con il papà; per il giorno di Pasqua 2025 starà con la mamma, invece il lunedì dell'Angelo 2025 starà con il papà. Alternandosi, così, di anno in anno anche per i ponti primaverili, il 2 giugno e le altre festività nel corso dell'anno verranno
2 trascorse daLA minore, alternativamente, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore, secondo accordi da stabilirsi entro 4 mesi prima deLA festività.
4) Il sig. verserà la somma mensile di € 1.000,00 direttamente aLA sig.ra Parte_2 Parte_1
a mezzo bonifico bancario, quale contributo al mantenimento deLA figlia, a integrale pagamento deLA rata di mutuo gravante suLA casa familiare sita in AG, Via Ugo Foscolo,
277 e a concorso del pagamento delle utenze di metano e acqua relative al predetto immobile.
Entro il 28.2.2025 la sig.ra richiederà la voltura a proprio nome delle utenze di Parte_1 metano e acqua all'Ente concessionario.
Quando verrà venduta la casa familiare e, quindi, il sig. non dovrà più pagare la rata Parte_2
di mutuo relativa aLA casa familiare, quale contributo al mantenimento deLA figlia, corrisponderà, dal mese successivo aLA vendita e fino all'indipendenza economica deLA figlia, aLA sig.ra la somma mensile di € 500,00 da rivalutarsi annualmente al 100% indici Parte_1
istat.
Se, quando la figlia raggiungerà la maggior età, decidesse di vivere esclusivamente presso il padre, lo stesso sospenderà il pagamento dei 500,00 mensili in favore deLA sig.ra Parte_1
L'assegno unico verrà percepito daLA sig.ra neLA misura liquidata in Italia in base Parte_1 all'ISEE, mentre la differenza liquidata in Svizzera, verrà percepita dal sig. Parte_2
I genitori convengono che qualsiasi spesa di natura medico-specialistica e ogni altra spesa di natura straordinaria, occorrente aLA figlia, sarà ripartita neLA misura del 85% in capo al sig.
mentre neLA misura del 15% in capo aLA sig.ra tenuto conto delle Parte_2 Parte_1
indicazioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto famigliare adottate neLA seduta del 14.07.2017 del C.N.F. che si intendono espressamente accettate dai genitori.
5) La sig.ra continuerà a versare integralmente ed in via esclusiva la rata del Parte_1 finanziamento, pari ad € 427,00 mensili, direttamente aLA banca creditrice, specificando che tale finanziamento era stato contratto per la ristrutturazione e per il mobilio deLA casa familiare e che, dunque, le migliorie effettuate, comportando un miglior prezzo di vendita, andranno a favore di entrambi i coniugi;
6) I coniugi prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto, ai fini deLA validità per l'espatrio, per la figlia minore;
Per_1
7) che l'autovettura Hyunday a targa ER885XA, già in uso aLA sig.ra verrà a lei Parte_1
definitivamente trasferita, con passaggio di proprietà da effettuarsi entro il 28.2.2025, con spese per il passaggio di proprietà a carico per i 2/3 di e per 1/3 di Parte_2 Parte_1
8) La sig.ra si impegna a richiedere preventivi per instaLAzione, nell'immobile sito in Parte_1
AG, Via Ugo Foscolo, 277, del videocitofono, del termostato e dell'impianto d'aLArme.
3 Detti preventivi verranno discussi tra le parti e, qualora entrambe le parti li ritengano accettabili, verranno intraprese le relative spese che saranno sopportate neLA misura del 50% per ciascun coniuge, poiché quando l'immobile sarà venduto, le migliorie effettuate, comportando un miglior prezzo di vendita, saranno a favore di entrambi i coniugi/comproprietari. Diversamente, in mancanza di accordo suLA spesa, la sig.ra potrà procedere comunque, se lo vorrà, ad effettuare i lavori ritenuti necessari, ma Parte_1
sostenendone in via esclusiva il costo;
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti sicchè, reciprocamente, rinunciano all'assegno alimentare.
Disposta la trattazione deLA causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt.
70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa deLA separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di ST SI , Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 29.6.2013 , in Caronno P.LA (VA), con atto iscritto/trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Caronno P.LA (VA) (ATTO n. 14, parte 2, serie A – anno
2013) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato aLA impugnazione deLA odierna sentenza.
MANDA aLA Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo deLA sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in ST SI neLA Camera di Consiglio del ____17.3.2025_______.
Il Presidente Relatore
Dott.Santangelo
Il presente provvedimento non è destinato aLA diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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