Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/02/2026, n. 2967
CGT1
Sentenza 27 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere

    Dagli atti risulta che l'Ufficio resistente ha annullato in autotutela l'invito impugnato; pertanto, sulla domanda di annullamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Indebito contributo unificato

    Il contributo unificato nel processo tributario è collegato al valore della lite, che si determina con riferimento al singolo atto impugnato. Nel caso di specie, l'impugnazione riguardava la sola intimazione di pagamento, pertanto il contributo unificato doveva essere determinato con riferimento a tale atto, con conseguente configurabilità di un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/02/2026, n. 2967
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2967
    Data del deposito : 27 febbraio 2026

    Testo completo