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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 27/02/2026, n. 2967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2967 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2967/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5802/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma - Via Labicana 123 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REG.CUT n. U9120240004123834 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2250/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'invito/avviso di regolarizzazione del contributo unificato tributario n. U9120240004123834, deducendo l'insussistenza di ulteriore importo dovuto e chiedendone l'annullamento, nonché la restituzione della somma di euro 60,00 ritenuta versata in eccesso.
Si è costituito l'Ufficio resistente eccependo, in via principale, la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento per intervenuto provvedimento di autotutela (prot. 109139 del 12/02/2025)
e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda di rimborso, ritenendo corretto il CUT complessivo di euro
90,00 in quanto riferito a più atti (intimazione e cartelle sottese) che sarebbero stati impugnati col ricorso originario di merito (RGR 17232/2024).
La parte ricorrente, con note, ha ribadito che l'atto oggetto di impugnazione nel giudizio di merito era la sola intimazione di pagamento e che le cartelle presupposte venivano in rilievo esclusivamente quali atti prodromici non notificati e/o prescritti, dedotti a fondamento della nullità dell'atto consequenziale.
All'udienza del 26/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento dell'invito - Dagli atti risulta che l'Ufficio resistente ha annullato in autotutela l'invito impugnato;
pertanto, sulla domanda di annullamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Sulla domanda di rimborso euro 60,00 (indebito CUT) - Resta da decidere la domanda di rimborso della somma asseritamente versata in eccesso. Ai fini del contributo unificato nel processo tributario, l'art. 14, comma 3-bis, del DPR 115/2002 collega il valore della lite al singolo atto impugnato;
ne deriva che l'applicazione di più contributi presuppone che il ricorso introduca una controversia avente ad oggetto una pluralità di atti come petitum autonomo.
Nel caso di specie, la domanda sostanziale fatta valere dal contribuente è rivolta alla caducazione dell'intimazione di pagamento;
le deduzioni relative alla mancata notifica, decadenza o prescrizione delle cartelle sottese si atteggiano come motivi che incidono sulla legittimità dell'atto consequenziale, in linea con la facoltà riconosciuta dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992 (impugnazione dell'atto consequenziale facendo valere il vizio dell'atto presupposto).
Tale ricostruzione è coerente con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sentenza 07/07/2025, RG 5133/2023 (prodotta in atti), che, in fattispecie sovrapponibile, ha escluso la natura “cumulativa” del ricorso e ha ritenuto dovuto il contributo unificato con riferimento al solo atto di intimazione, considerando le cartelle presupposte rilevanti unicamente quali elementi di invalidità derivata.
Pertanto, il contributo unificato doveva essere determinato con riferimento al solo atto effettivamente impugnato (intimazione), con conseguente configurabilità di un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto.
Nel caso concreto, essendo stato versato complessivamente euro 90,00 e risultando dovuto euro 30,00 per l'unico atto oggetto di impugnazione, la domanda di rimborso di euro 60,00 deve essere accolta.
Visto il parziale accoglimento del ricorso, si ritiene di compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica: 1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento dell'invito/avviso di regolarizzazione CUT n. U9120240004123834, per intervenuto annullamento in autotutela;
2) accoglie la domanda di rimborso e, per l'effetto, condanna l'Ufficio resistente alla restituzione di euro 60,00 in favore del ricorrente;
3) spese compensate.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
VETRANO ERNESTO, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5802/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Roma - Via Labicana 123 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso corte.tributaria.rm@pce.finanze.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- REG.CUT n. U9120240004123834 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2250/2026 depositato il
26/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, il sig. Ricorrente_1 ha impugnato l'invito/avviso di regolarizzazione del contributo unificato tributario n. U9120240004123834, deducendo l'insussistenza di ulteriore importo dovuto e chiedendone l'annullamento, nonché la restituzione della somma di euro 60,00 ritenuta versata in eccesso.
Si è costituito l'Ufficio resistente eccependo, in via principale, la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento per intervenuto provvedimento di autotutela (prot. 109139 del 12/02/2025)
e, nel merito, chiedendo il rigetto della domanda di rimborso, ritenendo corretto il CUT complessivo di euro
90,00 in quanto riferito a più atti (intimazione e cartelle sottese) che sarebbero stati impugnati col ricorso originario di merito (RGR 17232/2024).
La parte ricorrente, con note, ha ribadito che l'atto oggetto di impugnazione nel giudizio di merito era la sola intimazione di pagamento e che le cartelle presupposte venivano in rilievo esclusivamente quali atti prodromici non notificati e/o prescritti, dedotti a fondamento della nullità dell'atto consequenziale.
All'udienza del 26/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento dell'invito - Dagli atti risulta che l'Ufficio resistente ha annullato in autotutela l'invito impugnato;
pertanto, sulla domanda di annullamento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
2. Sulla domanda di rimborso euro 60,00 (indebito CUT) - Resta da decidere la domanda di rimborso della somma asseritamente versata in eccesso. Ai fini del contributo unificato nel processo tributario, l'art. 14, comma 3-bis, del DPR 115/2002 collega il valore della lite al singolo atto impugnato;
ne deriva che l'applicazione di più contributi presuppone che il ricorso introduca una controversia avente ad oggetto una pluralità di atti come petitum autonomo.
Nel caso di specie, la domanda sostanziale fatta valere dal contribuente è rivolta alla caducazione dell'intimazione di pagamento;
le deduzioni relative alla mancata notifica, decadenza o prescrizione delle cartelle sottese si atteggiano come motivi che incidono sulla legittimità dell'atto consequenziale, in linea con la facoltà riconosciuta dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. 546/1992 (impugnazione dell'atto consequenziale facendo valere il vizio dell'atto presupposto).
Tale ricostruzione è coerente con l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sentenza 07/07/2025, RG 5133/2023 (prodotta in atti), che, in fattispecie sovrapponibile, ha escluso la natura “cumulativa” del ricorso e ha ritenuto dovuto il contributo unificato con riferimento al solo atto di intimazione, considerando le cartelle presupposte rilevanti unicamente quali elementi di invalidità derivata.
Pertanto, il contributo unificato doveva essere determinato con riferimento al solo atto effettivamente impugnato (intimazione), con conseguente configurabilità di un versamento eccedente rispetto a quanto dovuto.
Nel caso concreto, essendo stato versato complessivamente euro 90,00 e risultando dovuto euro 30,00 per l'unico atto oggetto di impugnazione, la domanda di rimborso di euro 60,00 deve essere accolta.
Visto il parziale accoglimento del ricorso, si ritiene di compensare le spese di giudizio
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica: 1) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di annullamento dell'invito/avviso di regolarizzazione CUT n. U9120240004123834, per intervenuto annullamento in autotutela;
2) accoglie la domanda di rimborso e, per l'effetto, condanna l'Ufficio resistente alla restituzione di euro 60,00 in favore del ricorrente;
3) spese compensate.
Così deciso in Roma il 26 febbraio 2026
Il Giudice Monocratico Ernesto Vetrano