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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 31/07/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1299/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Lorenza MANCA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione” promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ai fini del presente giudizio entrambi elett.te domiciliati in Sassari nella via C.F._2
Milano n. 27 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mela (C.F. ) che li rappresenta C.F._3
e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 14.04.2025, personalmente sottoscritto e contenente le condizioni e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente la parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale del
06/03/2007, RG 1568/2005 nei seguenti termini:
“OMOLOGARE la seguente nuova condizione in modifica del decreto del Tribunale di Sassari, datato 06/03/2007, di omologa della separazione consensuale dei coniugi e : Parte_3 Parte_1
pagina 1 di 2 l'assegnazione della casa familiare sita a Sassari in via Milano n. 29 viene disposta nel seguente modo:
Foglio 128, Particella 217 sub 19 al Piano Terra e sub 19 al Piano Primo la porzione assegnata a
; Foglio 128, Particella 217 sub 20 e sub 21 al Piano Terra, sub 20 al Piano Primo la Parte_3 porzione assegnata a .”. Parte_1
Hanno difatti rappresentato che l'intestato Tribunale, con il predetto decreto di omologa aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi assegnando a ciascuno una porzione della casa coniugale sita a Sassari in via Milano n. 29 e che, successivamente al provvedimento, avevano provveduto ad una rideterminazione catastale dell'immobile, per cui le porzioni di casa, occupate da ciascun coniuge dopo la separazione, avevano ricevuto nuovi identificativi catastali.
Le parti hanno quindi confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile - VG
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA - Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel
Dott.ssa Lorenza MANCA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione” promossa con ricorso congiunto depositato in data 14/04/2025 da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) ai fini del presente giudizio entrambi elett.te domiciliati in Sassari nella via C.F._2
Milano n. 27 presso lo studio dell'Avv. Giovanni Mela (C.F. ) che li rappresenta C.F._3
e difende come da delega in calce al ricorso introduttivo
RICORRENTI nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473-bis comma 51 c.p.c., depositato in data 14.04.2025, personalmente sottoscritto e contenente le condizioni e gli obblighi a carico delle parti, hanno chiesto congiuntamente la parziale modifica delle condizioni di cui al decreto di omologa della separazione consensuale del
06/03/2007, RG 1568/2005 nei seguenti termini:
“OMOLOGARE la seguente nuova condizione in modifica del decreto del Tribunale di Sassari, datato 06/03/2007, di omologa della separazione consensuale dei coniugi e : Parte_3 Parte_1
pagina 1 di 2 l'assegnazione della casa familiare sita a Sassari in via Milano n. 29 viene disposta nel seguente modo:
Foglio 128, Particella 217 sub 19 al Piano Terra e sub 19 al Piano Primo la porzione assegnata a
; Foglio 128, Particella 217 sub 20 e sub 21 al Piano Terra, sub 20 al Piano Primo la Parte_3 porzione assegnata a .”. Parte_1
Hanno difatti rappresentato che l'intestato Tribunale, con il predetto decreto di omologa aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi assegnando a ciascuno una porzione della casa coniugale sita a Sassari in via Milano n. 29 e che, successivamente al provvedimento, avevano provveduto ad una rideterminazione catastale dell'immobile, per cui le porzioni di casa, occupate da ciascun coniuge dopo la separazione, avevano ricevuto nuovi identificativi catastali.
Le parti hanno quindi confermato le condizioni concordate con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 17 luglio 2025 e la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, rilevato che sussistono i presupposti per accogliere le conclusioni congiunte, dispone conformemente all'accordo delle parti.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza:
1) dispone conformemente all'accordo delle parti, da intendersi qui integralmente trascritto;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 22 luglio 2025
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Stefania Deiana Dott.ssa Elisabetta Carta
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