Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/05/2025, n. 1822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1822 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROC. N. 1243/2022
Il Giudice, dott.ssa Gisella Ciniglio, rilevato che l'udienza già fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art 127 ter cpc;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
rilevato che ai sensi dell'art 127 ter c.p.c. co 3 “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”, ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.co 3 “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”, ai sensi delle disposizioni transitorie del dlgs n.164 del 2024, art. 7 “In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-ter e 183-quater e quelle di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del
2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio
2023”; lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti, con cui le stesse concludevano riportandosi agli atti e alle difese già formulate;
decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c., con sentenza allegata al presente provvedimento.
Il Giudice
Gisella Ciniglio
pagina 1 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
-Sezione Seconda Civile –
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Gisella
Ciniglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1243 del R.G. dell'anno 2022, avente ad oggetto: appello sentenza
1533/2021 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
TRA
, (cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Nocera Inferiore (SA), alla Parte_1 C.F._1
Via E. Astuti n. 105, presso e nello studio dell'Avv. Michele Lombardi dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti
Appellante
E
C.F. , in persona del proprio legale rappresentante p.t., , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale D'Aiuto con studio in Salerno, Via R. De Martino n. 7, presso il quale elegge domicilio, giusta procura in atti
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso concordemente per la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 2 di 4 La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con citazione del 14.11.2018, innanzi al Giudice di Pace di Nocera Inferiore, l'attore esponeva di essere stato investito, quale pedone, in Nocera Inferiore, Via Apicella, il 29.03.2016, alle ore 20:45, allorquando veniva colpito da un motociclo di grossa cilindrata di colore rosso, rimasto ignoto, mentre “si accingeva ad attraversare la strada regolarmente sulle strisce pedonali ivi presenti”. Il motociclo aveva direzione di marcia Via Siniscalchi – Via Apicella;
sorpassava un veicolo che si era fermato “onde consentire all'istante di attraversare la suddetta carreggiata”; con la ruota anteriore “schiacciava il piede sinistro” dell'attore, il quale si recava solo il mattino dopo il ospedale. Esperiva denuncia-querela, tuttavia senza citare alcun testimone a sostegno della propria narrazione Pertanto, formulava richiesta di risarcimento danno al
FGVS.
Espletata la prova orale a mezzo dell'escussione del teste addotto da parte attrice, il GdP denegava la richiesta CTU medico legale.
Pertanto la causa veniva decisa con sentenza n. 1533/2021 con la quale il primo Giudice rigettava la domanda, ritenendola non provata e compensava le spese di lite.
Con atto di appello ritualmente notificato l'appellante deduceva, in estrema sintesi: l'errata interpretazione delle risultanze probatorie e violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.; l'omessa, insufficiente, contraddittoria ed illegittima motivazione sui punti decisivi della controversia. Chiedeva, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ 1)-accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1533/2021 – R.G. 65/2019 emessa dal Giudice di Pace di Nocera
Inferiore, nella persona del Giudice Dr.ssa Katia Gamberini, in data 27.11.2020, depositata in data 18.08.2021, non notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure, precisate in comparsa conclusionale, che qui si integralmente si riportano: “Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: 1)-dichiarare che il sinistro per cui è processo fu causato da fatto e colpa esclusiva del conducente del veicolo non identificato e, per l'effetto, 2)-condannare la Controparte_1 quale impresa designata per la Campania alla gestione dei sinistri a carico del F.G.V.S., in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento, di cui agli artt. 283 e 287 D.lgs. 209/05, in favore dell'istante di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione ed a causa del sinistro de quo, come sopra ampiamente descritti e valutati in termini monetari, ovvero al pagamento degli importi che qui in sintesi si riportano: € 3.944,21 a titolo di danno biologico, € 152,00 a titolo di danno patrimoniale rappresentato dalle spese mediche documentate rifuse, oltre al risarcimento del danno morale, per la cui quantificazione, come più volte precisato, si rimette alla valutazione equitativa dell'Ill.mo Giudicante, oltre ancora alla rivalutazione monetaria ed interessi legali maturati e maturandi, secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal giorno del sinistro e fino all'effettivo soddisfo;
il tutto comunque contenuto nei limiti dello scaglione di valore compreso tra € 1.100,00 ed
€ 5.200,00, con espressa rinuncia alle eventuali somme in esubero. 2)-con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso pagina 3 di 4 forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al deducente avvocato antistatario”.
Si costituiva in giudizio l'appellata compagnia di assicurazioni chiedendo la reiezione del proposto gravame e la conferma della sentenza impugnata con il favore delle spese di lite.
Ritenuta la causa matura per la decisione, veniva rinviata all'udienza non partecipata del 22 maggio 2025.
Con le note conclusive autorizzate le parti in causa hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate.
Ebbene, rilevato che tutte le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere a spese compensate, ritenuto che le conclusioni concordemente formulate dalle parti possano essere accolte, vertendosi in materia di diritti disponibili ed essendo le stesse parti ad aver affermato il venir meno di ogni ragione di contrasto tra esse, con richiesta espressa di compensazione delle spese, compensazione che esclude l'onere di rimborso delle spese di lite in base al principio della soccombenza (anche virtuale), determinando che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa ed assorbita, così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Nocera Inferiore 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Gisella Ciniglio
pagina 4 di 4