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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 15/12/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 733/2020
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 733/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Andrea Treppiedi Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Walter Mangano Controparte_1 C.F._2
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
1. condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito Controparte_1 dal dott. a seguito della sofferenza psichica e morale Parte_1 patita, come esposto in narrativa, da quantificarsi in via equitativa.
2. dare atto della falsità della scrittura privata del 10.11.1994, dichiarata falsa e confiscata con sentenza penale passata in giudicato, considerandola pertanto tam quam non esset sotto il profilo giuridico;
in linea subordinata, ritenere e dichiarare nulla tale compravendita per i motivi esposti in narrativa.
3. dare atto che la convenuta detiene senza titolo l'immobile sito in Capo
d'Orlando, c.da San Filadelfio, distinto in catasto al foglio di mappa 14, part.
40, con dentro esistente fabbricato rurale e part. 91;
4. condannare la convenuta a restituire all'attore il suddetto bene, libero di persone e cose.
1
5. condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, come esposto e quantificato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
6. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di parte convenuta:
1. In accoglimento dei superiori motivi, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate nel merito le domande attrici e, per
l'effetto, rigettarle, con qualsiasi motivazione e statuizione;
2. In subordine e in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di condanna dell'esponente al rilascio dell'immobile, pronunciare condanna generica ai sensi e per gli effetti degli artt. 1150 e/o 936 e/o 2033 c.c., per la causale di cui sopra, con conseguente riconoscimento del diritto di ritenzione del bene controverso, finchè non siano corrisposte le indennità dovute;
3. Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali ed accessori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore premetteva che la convenuta era stata condannata in sede penale, con statuizione di condanna in forma generica, a risarcirgli i danni cagionati dalla commissione del reato di uso di atto falso di cui all'art. 489 c.p., in relazione agli artt. 476 e 482 c.p., nonché dei reati, dichiarati prescritti, di cui agli artt. 476, 482 e 640 c.p., per avere formato falsamente un contratto di compravendita ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzati in un procedimento civile. Il
Tribunale aveva disposto una provvisionale di € 2.500,00; la Corte di Appello, confermando l'intervenuta prescrizione e le statuizioni civili per i capi A1 e B dell'imputazione, aveva assolto l'imputata anche per il reato di uso di atto falso perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato;
la Cassazione, successivamente, aveva rigettato il ricorso dell'imputata, rendendo definitive le statuizioni civili.
L'attore evidenziava come la sentenza di primo grado avesse rilevato che “il turbamento psicologico causato dalla condotta delittuosa appare, nel caso concreto aggravato, attese le peculiari modalità di impiego del documento (prodotto nel giudizio civile) dalla ragionevole preoccupazione per la possibilità di una concreta incidenza sfavorevole dell'utilizzo dell'atto sulla propria sfera giuridica, con il rischio di serie e pregiudizievoli ripercussioni sull'integrità del proprio patrimonio”, sicché egli aveva dovuto patire sofferenze psichiche per la lunga durata del processo e per il timore di perdere la proprietà del fondo. Deduceva inoltre che il contratto di compravendita,
2 quand'anche la firma fosse stata autentica, sarebbe comunque stato nullo per mancanza del permesso di costruire, ed allegava che la convenuta si trovava tutt'ora nella detenzione del fondo.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno morale derivante dal reato, già accertato con sentenza passata in giudicato, nonché di dichiarare la falsità del contratto di compravendita del 10/11/1994 o, in linea subordinata, di ritenerlo nullo;
conseguentemente, accertare che la convenuta detiene senza titolo il fondo sito in Capo d'Orlando, iscritto al Catasto al foglio di mappa n. 14, particella n. 40,
e, per l'effetto, condannarla alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed al risarcimento del danno, con vittoria di spese e compensi di causa.
La convenuta si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito da parte attrice. Preliminarmente, eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e chiedeva la sospensione del presente procedimento per essere pendente presso la Cassazione un ricorso straordinario per correzione di errore materiale della sentenza penale. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate e, nel caso di condanna al rilascio dell'immobile, domandava, in via riconvenzionale subordinata, il rimborso delle spese per i miglioramenti e le addizioni apportate al fondo.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la convenuta eccepiva altresì
l'incompetenza del giudice adito in favore della sezione agraria del Tribunale di Patti.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di incompetenza e l'istanza di sospensione formulate da parte convenuta, che sono infondate e vanno rigettate.
La competenza della sezione specializzata viene desunta dal contratto di affitto di fondo del 10 gennaio 1986, prodotto in atti, i cui contraenti sono , a Controparte_2 cui l'attore è subentrato iure hereditatis, e , coniuge dell'odierna Persona_1 convenuta;
un'eventuale eccezione di incompetenza potrebbe dunque – al più – rilevare esclusivamente in un giudizio fra le parti del contratto, e non anche in un procedimento vertente tra una delle parti ed un soggetto estraneo al rapporto.
Si soggiunga che – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale –
l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata tutte le volte in cui si risolva in una mera distribuzione degli affari tra sezioni del medesimo ufficio giudiziario: difatti,
“L'introduzione dinanzi alla sezione ordinaria del Tribunale di una opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che ratione loci spetterebbe alla competenza del
3 medesimo Tribunale, non dà vita ad alcuna questione di competenza, ma solo di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, con conseguente facoltà del giudice di rimettere la causa al capo dell'ufficio per l'assegnazione alla sezione tabellarmente competente;
è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria "incompetenza" in favore di altra sezione del medesimo Tribunale, fissando il nuovo termine per la riassunzione;
in tal caso, ove il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta reputi illegittima la valutazione del primo giudice, non può rigettare la domanda, ma deve o a sua volta rimettere la causa al capo dell'ufficio per
l'assegnazione alla sezione competente tabellarmente, oppure decidere la causa nel merito” (Cass. 25749/2021; cfr., altresì, Trib. Roma n. 12895/2020: “In tema di incompetenza, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario”).
Quanto all'istanza di sospensione (sulla quale tuttavia parte convenuta non ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni), occorre rilevare che il ricorso prodotto in atti non presenta alcun numero di registro generale, né attestazione di avvenuto di deposito presso la Corte di Cassazione, per cui non è idoneo a dimostrare l'effettiva pendenza di altro giudizio la cui definizione possa risultare in rapporto di pregiudizialità con il procedimento odierno. In ogni caso, non sussiste pregiudizialità fra un procedimento di correzione di errore materiale ed uno di cognizione ordinaria, difettando il primo del carattere giurisdizionale proprio del secondo.
Nel merito, l'attore ha chiesto in primo luogo la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del reato accertato con sentenza passata in giudicato.
La domanda è fondata.
In tema di risarcimento del danno da reato, il giudicato formatosi sull'an debeatur copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato o che non vi sia prova di esso (Cass
15595/2014).
Difatti, qualora il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del danno conseguenza risarcibile ove non dimostrato (Cass.
7695/2008). Invero, anche in presenza della pronuncia che accerti l'esistenza del fatto,
4 dell'elemento soggettivo e del danno evento, occorre che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza del danno conseguenza e del nesso causale rispetto all'evento, dal momento che il giudicato penale non si estende alla concreta esistenza di un danno risarcibile e alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.
Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (e, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass. 18352/2014). Viceversa, la sussistenza del danno non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato (Cass.
3289/2018), il quale deve mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (Cass. 2886/14)
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto la sentenza del Tribunale di Patti n.
152/2013, confermata per le statuizioni civili dalla sentenza della Corte d'Appello di
Messina n. 737/2017 e resa definitiva dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
23527/2019, dalla quale emergono i disagi ed i patemi d'animo che sostanziano il danno morale subito a causa delle condotte di falso ed ingannatorie realizzate ai suoi danni.
Nella motivazione della sentenza si fa infatti espresso riferimento al danno morale subito dall'attore a causa dell'impiego della scrittura, dichiarata falsa dal Tribunale nel procedimento civile in cui è stata utilizzata, per il timore delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero potute conseguire alla perdita della proprietà del fondo oggetto di quel giudizio, del quale non si era in realtà mai disposto (cfr. p. 19, ove si legge: “Quanto al danno morale, il turbamento psicologico causato dalla condotta delittuosa appare nel caso concreto aggravato, attese le peculiari modalità di impiego del documento (prodotto in un giudizio civile), dalla ragionevole preoccupazione per la possibilità di una concreta incidenza sfavorevole dell'utilizzo dell'atto sulla propria sfera giuridica, con il rischio di serie e pregiudizievoli ripercussioni sull'integrità del proprio patrimonio”). Inoltre, disponendo la provvisionale di € 2.500,00 in favore dell'attore, la sentenza ha specificato che il pregiudizio morale subito a causa dell'utilizzo del falso contratto è certamente maggiore rispetto alla somma liquidata in provvisionale.
5 Tali conclusioni meritano di essere condivise, sicché risulta provato non soltanto il fatto storico accertato in sede penale, ma anche la sussistenza di un danno-conseguenza effettivamente patito dall'attore, causalmente connesso al fatto di reato, che ha dovuto subire il timore di un esito pregiudizievole di un giudizio civile a causa del delitto altrui.
Quanto alla liquidazione del danno morale, trattandosi di un danno soggettivo puro, non ancorabile a parametri oggettivi, va effettuata in via equitativa ex art. 1226 c.c., potendosi quantificare il relativo importo nella somma di € 7.000,00 complessivi, comprensivi della provvisionale di € 2.500,00 già liquidata;
somma di intendersi già rivalutata, e sulla quale spetteranno gli interessi al tasso legale dalla data del fatto (18 marzo 2004, allorché la scrittura è stata prodotta nel procedimento civile n. 5733/2000), fino al soddisfo.
L'attore, stante la falsità del contratto di compravendita, e dovendosi perciò ritenere che la convenuta possieda l'immobile sine titulo, ne ha chiesto la condanna alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c., nonché al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Le domanda è infondata e deve essere rigettata.
Sebbene l'attore contesti la sussistenza del contratto di affitto tra Persona_1
e , prodotto da parte convenuta, (all. 10 comparsa), che
[...] Controparte_2 siffatto negozio sia valido ed esistente è circostanza pacifica, come peraltro rilevato dalla medesima Cassazione nella sentenza n. 4381/2014, resa in altro procedimento penale ed allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 di parte convenuta, ove si legge: “E' pacifico che fra le parti è stato stipulato in data 1° gennaio 1986 un contratto di affitto relativo ai fondi su cui si sono verificati i fatti di cui è causa”.
Nel contratto di cui si tratta è prevista una durata dal 1° ottobre 1986 al 1° gennaio
2016, con la dicitura “rinnovabile”.
L'attore, a seguito della costituzione della convenuta e della relativa allegazione, si
è limitato ad affermare, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che “Si contesta l'esistenza di qualsivoglia contratto di affitto con il coniuge della convenuta”, senza però eccepire la falsità anche di tale contratto, né l'avvenuta risoluzione alla scadenza naturale.
Conseguentemente, la convenuta non può ritenersi nella detenzione dell'immobile sine titulo, bensì a seguito di immissione da parte del coniuge, legittimo detentore. Non essendo tenuta alla restituzione, nessun danno può essere ritenuto sussistente in capo all'attore.
6 La domanda riconvenzionale della convenuta, subordinata all'accoglimento della domanda di restituzione dell'immobile, rimane assorbita dal rigetto della domanda principale.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 733/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 7.000,00 in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno da reato, detratta la somma
[...] eventualmente corrisposta a titolo di provvisionale, oltre interessi al tasso legale dal 18/03/2004 al soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale della convenuta;
4) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 15/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 733/2020
TRA
(C.F. ) – Avv. Andrea Treppiedi Parte_1 C.F._1
attore
E
(C.F. ) – Avv. Walter Mangano Controparte_1 C.F._2
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
1. condannare al risarcimento del danno non patrimoniale subito Controparte_1 dal dott. a seguito della sofferenza psichica e morale Parte_1 patita, come esposto in narrativa, da quantificarsi in via equitativa.
2. dare atto della falsità della scrittura privata del 10.11.1994, dichiarata falsa e confiscata con sentenza penale passata in giudicato, considerandola pertanto tam quam non esset sotto il profilo giuridico;
in linea subordinata, ritenere e dichiarare nulla tale compravendita per i motivi esposti in narrativa.
3. dare atto che la convenuta detiene senza titolo l'immobile sito in Capo
d'Orlando, c.da San Filadelfio, distinto in catasto al foglio di mappa 14, part.
40, con dentro esistente fabbricato rurale e part. 91;
4. condannare la convenuta a restituire all'attore il suddetto bene, libero di persone e cose.
1
5. condannare la convenuta al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione, come esposto e quantificato in narrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
6. Con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Conclusioni di parte convenuta:
1. In accoglimento dei superiori motivi, ritenere e dichiarare inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate nel merito le domande attrici e, per
l'effetto, rigettarle, con qualsiasi motivazione e statuizione;
2. In subordine e in via riconvenzionale: nella denegata ipotesi di condanna dell'esponente al rilascio dell'immobile, pronunciare condanna generica ai sensi e per gli effetti degli artt. 1150 e/o 936 e/o 2033 c.c., per la causale di cui sopra, con conseguente riconoscimento del diritto di ritenzione del bene controverso, finchè non siano corrisposte le indennità dovute;
3. Condannare i ricorrenti al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, oltre spese generali ed accessori.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'attore premetteva che la convenuta era stata condannata in sede penale, con statuizione di condanna in forma generica, a risarcirgli i danni cagionati dalla commissione del reato di uso di atto falso di cui all'art. 489 c.p., in relazione agli artt. 476 e 482 c.p., nonché dei reati, dichiarati prescritti, di cui agli artt. 476, 482 e 640 c.p., per avere formato falsamente un contratto di compravendita ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà utilizzati in un procedimento civile. Il
Tribunale aveva disposto una provvisionale di € 2.500,00; la Corte di Appello, confermando l'intervenuta prescrizione e le statuizioni civili per i capi A1 e B dell'imputazione, aveva assolto l'imputata anche per il reato di uso di atto falso perché il fatto non era più previsto dalla legge come reato;
la Cassazione, successivamente, aveva rigettato il ricorso dell'imputata, rendendo definitive le statuizioni civili.
L'attore evidenziava come la sentenza di primo grado avesse rilevato che “il turbamento psicologico causato dalla condotta delittuosa appare, nel caso concreto aggravato, attese le peculiari modalità di impiego del documento (prodotto nel giudizio civile) dalla ragionevole preoccupazione per la possibilità di una concreta incidenza sfavorevole dell'utilizzo dell'atto sulla propria sfera giuridica, con il rischio di serie e pregiudizievoli ripercussioni sull'integrità del proprio patrimonio”, sicché egli aveva dovuto patire sofferenze psichiche per la lunga durata del processo e per il timore di perdere la proprietà del fondo. Deduceva inoltre che il contratto di compravendita,
2 quand'anche la firma fosse stata autentica, sarebbe comunque stato nullo per mancanza del permesso di costruire, ed allegava che la convenuta si trovava tutt'ora nella detenzione del fondo.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del danno morale derivante dal reato, già accertato con sentenza passata in giudicato, nonché di dichiarare la falsità del contratto di compravendita del 10/11/1994 o, in linea subordinata, di ritenerlo nullo;
conseguentemente, accertare che la convenuta detiene senza titolo il fondo sito in Capo d'Orlando, iscritto al Catasto al foglio di mappa n. 14, particella n. 40,
e, per l'effetto, condannarla alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c. ed al risarcimento del danno, con vittoria di spese e compensi di causa.
La convenuta si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito da parte attrice. Preliminarmente, eccepiva il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, e chiedeva la sospensione del presente procedimento per essere pendente presso la Cassazione un ricorso straordinario per correzione di errore materiale della sentenza penale. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande attoree perché infondate e, nel caso di condanna al rilascio dell'immobile, domandava, in via riconvenzionale subordinata, il rimborso delle spese per i miglioramenti e le addizioni apportate al fondo.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., la convenuta eccepiva altresì
l'incompetenza del giudice adito in favore della sezione agraria del Tribunale di Patti.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di incompetenza e l'istanza di sospensione formulate da parte convenuta, che sono infondate e vanno rigettate.
La competenza della sezione specializzata viene desunta dal contratto di affitto di fondo del 10 gennaio 1986, prodotto in atti, i cui contraenti sono , a Controparte_2 cui l'attore è subentrato iure hereditatis, e , coniuge dell'odierna Persona_1 convenuta;
un'eventuale eccezione di incompetenza potrebbe dunque – al più – rilevare esclusivamente in un giudizio fra le parti del contratto, e non anche in un procedimento vertente tra una delle parti ed un soggetto estraneo al rapporto.
Si soggiunga che – secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale –
l'eccezione di incompetenza deve essere rigettata tutte le volte in cui si risolva in una mera distribuzione degli affari tra sezioni del medesimo ufficio giudiziario: difatti,
“L'introduzione dinanzi alla sezione ordinaria del Tribunale di una opposizione esecutiva ai sensi dell'art. 617 c.p.c., che ratione loci spetterebbe alla competenza del
3 medesimo Tribunale, non dà vita ad alcuna questione di competenza, ma solo di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario, con conseguente facoltà del giudice di rimettere la causa al capo dell'ufficio per l'assegnazione alla sezione tabellarmente competente;
è abnorme il provvedimento con il quale il giudice dichiara la propria "incompetenza" in favore di altra sezione del medesimo Tribunale, fissando il nuovo termine per la riassunzione;
in tal caso, ove il giudice dinanzi al quale la causa sia riassunta reputi illegittima la valutazione del primo giudice, non può rigettare la domanda, ma deve o a sua volta rimettere la causa al capo dell'ufficio per
l'assegnazione alla sezione competente tabellarmente, oppure decidere la causa nel merito” (Cass. 25749/2021; cfr., altresì, Trib. Roma n. 12895/2020: “In tema di incompetenza, il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario”).
Quanto all'istanza di sospensione (sulla quale tuttavia parte convenuta non ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni), occorre rilevare che il ricorso prodotto in atti non presenta alcun numero di registro generale, né attestazione di avvenuto di deposito presso la Corte di Cassazione, per cui non è idoneo a dimostrare l'effettiva pendenza di altro giudizio la cui definizione possa risultare in rapporto di pregiudizialità con il procedimento odierno. In ogni caso, non sussiste pregiudizialità fra un procedimento di correzione di errore materiale ed uno di cognizione ordinaria, difettando il primo del carattere giurisdizionale proprio del secondo.
Nel merito, l'attore ha chiesto in primo luogo la condanna della convenuta al risarcimento del danno non patrimoniale subito a causa del reato accertato con sentenza passata in giudicato.
La domanda è fondata.
In tema di risarcimento del danno da reato, il giudicato formatosi sull'an debeatur copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato o che non vi sia prova di esso (Cass
15595/2014).
Difatti, qualora il giudice penale limiti la sua decisione alla condanna generica al risarcimento dei danni, la sentenza, pur se passata in giudicato, non vincola il giudice civile demandato alla liquidazione, restando salvo il potere-dovere dello stesso di escludere l'esistenza del danno conseguenza risarcibile ove non dimostrato (Cass.
7695/2008). Invero, anche in presenza della pronuncia che accerti l'esistenza del fatto,
4 dell'elemento soggettivo e del danno evento, occorre che il danneggiato alleghi e provi l'esistenza del danno conseguenza e del nesso causale rispetto all'evento, dal momento che il giudicato penale non si estende alla concreta esistenza di un danno risarcibile e alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato.
Pertanto, la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia, altresì, pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti (e, in particolare, l'accertamento della sussistenza del fatto reato), nonché alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (Cass. 18352/2014). Viceversa, la sussistenza del danno non può mai essere ritenuta in re ipsa, ma deve essere sempre allegata e provata dal soggetto che chiede il risarcimento in qualità di danneggiato dal reato (Cass.
3289/2018), il quale deve mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo (Cass. 2886/14)
Nel caso di specie, l'attore ha prodotto la sentenza del Tribunale di Patti n.
152/2013, confermata per le statuizioni civili dalla sentenza della Corte d'Appello di
Messina n. 737/2017 e resa definitiva dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
23527/2019, dalla quale emergono i disagi ed i patemi d'animo che sostanziano il danno morale subito a causa delle condotte di falso ed ingannatorie realizzate ai suoi danni.
Nella motivazione della sentenza si fa infatti espresso riferimento al danno morale subito dall'attore a causa dell'impiego della scrittura, dichiarata falsa dal Tribunale nel procedimento civile in cui è stata utilizzata, per il timore delle conseguenze pregiudizievoli che sarebbero potute conseguire alla perdita della proprietà del fondo oggetto di quel giudizio, del quale non si era in realtà mai disposto (cfr. p. 19, ove si legge: “Quanto al danno morale, il turbamento psicologico causato dalla condotta delittuosa appare nel caso concreto aggravato, attese le peculiari modalità di impiego del documento (prodotto in un giudizio civile), dalla ragionevole preoccupazione per la possibilità di una concreta incidenza sfavorevole dell'utilizzo dell'atto sulla propria sfera giuridica, con il rischio di serie e pregiudizievoli ripercussioni sull'integrità del proprio patrimonio”). Inoltre, disponendo la provvisionale di € 2.500,00 in favore dell'attore, la sentenza ha specificato che il pregiudizio morale subito a causa dell'utilizzo del falso contratto è certamente maggiore rispetto alla somma liquidata in provvisionale.
5 Tali conclusioni meritano di essere condivise, sicché risulta provato non soltanto il fatto storico accertato in sede penale, ma anche la sussistenza di un danno-conseguenza effettivamente patito dall'attore, causalmente connesso al fatto di reato, che ha dovuto subire il timore di un esito pregiudizievole di un giudizio civile a causa del delitto altrui.
Quanto alla liquidazione del danno morale, trattandosi di un danno soggettivo puro, non ancorabile a parametri oggettivi, va effettuata in via equitativa ex art. 1226 c.c., potendosi quantificare il relativo importo nella somma di € 7.000,00 complessivi, comprensivi della provvisionale di € 2.500,00 già liquidata;
somma di intendersi già rivalutata, e sulla quale spetteranno gli interessi al tasso legale dalla data del fatto (18 marzo 2004, allorché la scrittura è stata prodotta nel procedimento civile n. 5733/2000), fino al soddisfo.
L'attore, stante la falsità del contratto di compravendita, e dovendosi perciò ritenere che la convenuta possieda l'immobile sine titulo, ne ha chiesto la condanna alla restituzione ai sensi dell'art. 2033 c.c., nonché al risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
Le domanda è infondata e deve essere rigettata.
Sebbene l'attore contesti la sussistenza del contratto di affitto tra Persona_1
e , prodotto da parte convenuta, (all. 10 comparsa), che
[...] Controparte_2 siffatto negozio sia valido ed esistente è circostanza pacifica, come peraltro rilevato dalla medesima Cassazione nella sentenza n. 4381/2014, resa in altro procedimento penale ed allegata alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 di parte convenuta, ove si legge: “E' pacifico che fra le parti è stato stipulato in data 1° gennaio 1986 un contratto di affitto relativo ai fondi su cui si sono verificati i fatti di cui è causa”.
Nel contratto di cui si tratta è prevista una durata dal 1° ottobre 1986 al 1° gennaio
2016, con la dicitura “rinnovabile”.
L'attore, a seguito della costituzione della convenuta e della relativa allegazione, si
è limitato ad affermare, con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c., che “Si contesta l'esistenza di qualsivoglia contratto di affitto con il coniuge della convenuta”, senza però eccepire la falsità anche di tale contratto, né l'avvenuta risoluzione alla scadenza naturale.
Conseguentemente, la convenuta non può ritenersi nella detenzione dell'immobile sine titulo, bensì a seguito di immissione da parte del coniuge, legittimo detentore. Non essendo tenuta alla restituzione, nessun danno può essere ritenuto sussistente in capo all'attore.
6 La domanda riconvenzionale della convenuta, subordinata all'accoglimento della domanda di restituzione dell'immobile, rimane assorbita dal rigetto della domanda principale.
Stante la reciproca soccombenza delle parti, le spese di giudizio devono essere interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 733/2020 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 7.000,00 in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno da reato, detratta la somma
[...] eventualmente corrisposta a titolo di provvisionale, oltre interessi al tasso legale dal 18/03/2004 al soddisfo;
2) rigetta le ulteriori domande di parte attrice;
3) dichiara assorbita la domanda riconvenzionale della convenuta;
4) compensa interamente le spese di giudizio.
Patti, 15/12/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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