TAR
Sentenza breve 3 giugno 2024
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CS
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/02/2026, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00537/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/02/2026
N. 01323 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00537/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2025, proposto dalla ditta AT EN di PR Alfonso, in persona del titolare omonimo, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Discepolo e con domicilio digitale come da
P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scheggia e Pascelupo (PG), non costituito in giudizio;
nei confronti
sig. AD AR, non costituito in giudizio;
per la riforma N. 00537/2025 REG.RIC.
della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria,
Sezione Prima, n. 416/2024 del 3 giugno 2024, resa tra le parti sul ricorso R.G. n.
218/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati
Vista l'istanza dell'appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. TR De
BE e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la ditta AT EN (d'ora in avanti solo “TA”
o “AT”) ha proposto appello avverso la sentenza semplificata del T.A.R. Umbria,
Sez. I, n. 416/2024 del 4 giugno 2024, chiedendone la riforma;
- che la sentenza di prime cure ha respinto il ricorso presentato dalla TA per ottenere l'annullamento; A) dell'ordinanza del Comune di Scheggia e Pascelupo (PG) n. 2 prot.
n. 1242 del 20 febbraio 2024, recante ingiunzione di rimuovere una recinzione realizzata in località Isola Fossara, su un'area a destinazione agricola, in parte boscata, ricompresa nel parco regionale di Monte Cucco; B) della comunicazione di avvio del relativo procedimento; C) del verbale di accertamento tecnico del Comune di Scheggia
e Pascelupo del 15 febbraio 2024; D) dell'art. 21 del regolamento regionale n. 2/2015, come modificato dall'art. 3, comma 6, del regolamento n. 5/2023, nella parte in cui consente per le recinzioni un'altezza massima di mt. 1,25 (insufficiente per il ricovero dei cavalli); N. 00537/2025 REG.RIC.
- che l'ingiunzione di rimessione in pristino stato dei luoghi è stata emessa a carico dei proprietari dei terreni, nonché nei confronti della AT in qualità di esecutrice materiale dei lavori;
- che in fatto la recinzione contestata è stata realizzata su un'area di cui la TA ha la disponibilità (a tal riguardo è stato versato in atti il contratto di affitto) per l'esercizio dell'attività di pascolo di animali (bovini, equini, suini, ovini, ecc.), ed è costituita da pali alti mt. 1,50 e da una rete metallica elettrosaldata, che è lunga mt. 240 e delimita un'area di circa mq. 3.000;
- che la predetta recinzione, la cui realizzazione è avvenuta pacificamente sine titulo, viene utilizzata dalla TA ai fini della profilassi, cura e cattura degli animali aziendali che pascolano durante la stagione estiva sui terreni circostanti. La stessa presenta dei cancelli che – sostiene l'appellante – resterebbero quasi sempre aperti, al di fuori delle poche occasioni di utilizzo del recinto per le finalità sopra viste;
- che con l'ordinanza impugnata il Comune ha ingiunto la rimozione della recinzione, osservando, da un lato che essa interrompe la strada vicinale di uso pubblico “Sodi di
Badia”, in ragione dell'accesso carrabile realizzato con cancello a due ante in ferro, sorretto da due colonne in ferro infisse nel terreno ai margini della strada; dall'altro, che la recinzione determina, per le sue dimensioni ed i materiali scelti, una notevole modifica dell'assetto urbanistico e territoriale, e perciò deve essere classificata come
“nuova costruzione”, come tale necessitante del permesso di costruire; da ultimo, che l'opera è ubicata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi avrebbe richiesto il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett.
c) ed f), del d.lgs. n. 42/2004;
Considerato, inoltre:
- che nel respingere il ricorso della AT il T.A.R. ha affermato che: N. 00537/2025 REG.RIC.
1) è corretta l'individuazione della TA quale responsabile dell'abuso e obbligata al ripristino, attesa che la stessa utilizza la recinzione da decenni (in disparte se l'abbia realizzata ab initio) e ha eseguito su di essa interventi di manutenzione;
2) non è contestato che la recinzione ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sicché l'intervento di trasformazione del territorio avrebbe dovuto essere assistito da un'autorizzazione paesaggistica: questa, tuttavia, nel caso di specie non risulta essere stata chiesta, con conseguente ripristino dello status quo ante ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, salva la richiesta di sanatoria ai sensi e nei limiti del comma 4 del citato art. 167, la quale, però, non risulta presentata;
3) l'interruzione di una strada vicinale di uso pubblico comporta l'esercizio da parte della P.A. dei poteri di autotutela al fine di ripristinare detto uso;
4) alla luce di quanto detto finora, non vi è spazio per una valutazione di conformità dell'opera abusiva alla disciplina urbanistica ed edilizia, poiché a giustificare l'ordine di ripristino è sufficiente il contrasto dell'opera con l'interesse paesaggistico e con il mantenimento della viabilità di interesse pubblico. In ogni caso, le caratteristiche della recinzione portano a escludere che la stessa rientri nell'attività di edilizia libera, come definita dall'art. 89, comma 2, della l.r. n. 1/2015, invocato dalla TA;
5) infine, le considerazioni suesposte comportano che l'eventuale annullamento della disposizione del regolamento regionale impugnata non sarebbe di alcun interesse per la ricorrente. Comunque, la suddetta disposizione (applicabile alla fattispecie, perché il carattere abusivo dell'opera rende questa sottoposta alla normativa vigente al tempo dell'emersione dell'abuso e dell'adozione della conseguente sanzione) non sarebbe affetta da palese illogicità nell'aver individuato l'altezza massima e prevarrebbe sulla difforme previsione dello strumento urbanistico, per di più anteriore;
- che nell'appello la TA contesta l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, censurando i singoli punti di essa;
- che in particolare la TA censura: N. 00537/2025 REG.RIC.
I) i punti 7.1 e 7.2 della sentenza, in cui si afferma che è incontestato che la recinzione sia stata e sia utilizzata dalla ricorrente e che essa comporti l'interruzione di una strada vicinale di uso pubblico, poiché: a) il recinto preesisterebbe all'utilizzo fattone dalla
TA; b) la recinzione non interromperebbe alcuna strada vicinale di uso pubblico; c) in realtà tale strada neppure esisterebbe, in quanto la traccia di strada bianca che entra nel terreno terminerebbe all'interno del recinto;
II) il punto 7.4. della sentenza, in cui si richiama in vincolo paesaggistico gravante sull'area dove si trova la recinzione, poiché quest'ultima risalirebbe almeno agli anni
Novanta del secolo scorso e, dunque, sarebbe antecedente all'istituzione del Parco
Naturale Regionale del Monte Cucco, avvenuta con l.r. n. 9/1995;
III) il punto 7.5 della sentenza, in cui si afferma la necessità della previa autorizzazione paesaggistica, giacché la recinzione sarebbe paesaggisticamente irrilevante e inoltre non sarebbe mai stata contestata da alcuna Autorità: anzi, la Guardia Forestale avrebbe fornito prescrizioni sulle condizioni in cui avrebbe dovuto trovarsi la cisterna presente in loco;
IV) il punto 7.10 della sentenza, recante l'indicazione che l'interruzione di una strada vicinale di uso pubblico comporta l'esercizio dei poteri di autotutela per ripristinare detto uso, in quanto da un lato la recinzione consentirebbe a chiunque di passare sul terreno per cui è causa (essendo priva di opere murarie e consentendo il passaggio sia pedonale, sia di mezzi fuoristrada), dall'altro lato, come già dedotto, non esisterebbe nessuna strada vicinale di uso pubblico:
V) il punto 7.12 della sentenza, che richiama l'art. 89, comma 2, della l.r. n. 1/2015, poiché, oltre all'inesistenza – già dedotta – di strade vicinali e di sentieri regionali, il
Tribunale non avrebbe considerato che la recinzione è dotata di quattro cancelli che resterebbero sempre aperti, salvo che nelle rare circostanze di utilizzo sopra descritte, di tal ché non sussisterebbe alcuna interruzione di strade ad uso pubblico, né alcuna permanente trasformazione del territorio; N. 00537/2025 REG.RIC.
VI) il punto 7.14 della sentenza, secondo cui la ricorrente difetterebbe dell'interesse all'annullamento della disposizione regolamentare impugnata, atteso che il P.R.G. del
Comune di Scheggia e Pascelupo, all'art. 46, avrebbe previsto un'altezza massima di mt. 1,70 per le recinzioni, ribadita dal comma 5 anche per gli allevamenti di bovini e di equini: di qui l'interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento in parte qua del regolamento regionale, che prevede un'altezza di mt. 1,25, visto che lo stesso T.A.R. ne afferma la prevalenza rispetto alle previsioni del P.R.G. del Comune e che, tuttavia, queste ultime contemplerebbero un'altezza massima più rispondente alle esigenze di contenimento del bestiame. La diversa disciplina dettata dal regolamento regionale, da un lato non sarebbe utile per il bestiame di grandi dimensioni (in specie: gli equini) che potrebbe agevolmente scavalcare una recinzione più bassa, dall'altro lato sarebbe irragionevole, in quanto la maggiore altezza di poche decine di centimetri di una rete non visibile a distanza sarebbe manifestamente irrilevante sotto il profilo della tutela paesaggistica;
Considerato, infine:
- che il Comune di Scheggia e Pascelupo, pur evocato in giudizio, non si è costituito nello stesso;
- che non si è costituito in giudizio neppure il sig. AD AR, sebbene a sua volta evocato;
- che l'appellante ha depositato richiesta di passaggio della causa in decisione senza previa discussione orale;
- che all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione;
Ritenuto che i motivi dell'appello, da trattare congiuntamente per ragioni di economia processuale in virtù delle loro connessioni sotto il profilo logico-giuridico, non siano suscettibili di positivo apprezzamento;
Considerato, infatti, che: N. 00537/2025 REG.RIC.
- l'ordinanza di ripristino impugnata dalla TA è provvedimento c.d. plurimotivato, in quanto si fonda su una pluralità di motivazioni distinte e autonome (l'interruzione da parte della recinzione di una strada vicinale ad uso pubblico; la necessità del previo permesso di costruire; il ricadere del manufatto in zona vincolata paesaggisticamente, con la conseguente necessità di munirsi della relativa autorizzazione): ad esso, perciò, si applica il consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui la legittimità di una sola delle motivazioni poste a fondamento di un provvedimento plurimotivato è idonea a sorreggerne il contenuto ed a precludere l'accoglimento del ricorso, atteso che l'eventuale illegittimità degli altri profili motivazionali non può comunque portare al suo annullamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 6 agosto 2025, n. 6965; id., 23 luglio 2025, n. 6550; Sez. VI, 4 agosto 2025, n. 6878; Sez. IV, 18 luglio 2025, n. 6373;
Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5715; Sez. III, 27 maggio 2025, n. 4601; id., 17 aprile 2024,
n. 3480; Sez. II, 9 aprile 2025, n. 2999);
- nel caso di specie, le motivazioni dell'ordinanza di ripristino basate sulla mancanza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica sono senz'altro fondate e idonee, da sé sole, a sorreggerne il contenuto, tenuto conto che il manufatto in esame
è una recinzione costituita con pali in legno infissi nel terreno e rete elettrosaldata di cospicue dimensioni, essendo lunga circa mt. 240 e con un'altezza di circa mt. 1,50, realizzata senza alcun titolo in area vincolata;
- la recinzione non costituisce una mera delimitazione della proprietà e pertanto la sua realizzazione non costituisce attività libera, quale facoltà del proprietario ex art. 841
c.c., ma per le sue caratteristiche, soprattutto dimensionali, si mostra manufatto idoneo a incidere sull'assetto del territorio, determinandone una trasformazione permanente e quindi avrebbe richiesto il permesso di costruire (cfr. C.d.S., Sez. VII, 16 dicembre
2024, n. 10080); N. 00537/2025 REG.RIC.
- parimenti, non può revocarsi in dubbio la necessità per il privato di munirsi della prescritta autorizzazione paesaggistica, essendo il manufatto ubicato in area sottoposta a vincolo;
- l'appellante, peraltro, non riesce a dimostrare l'effettiva data di realizzazione della recinzione, come sarebbe stato suo onere (v. per tutte C.d.S., Sez. VII, 11 novembre
2025, n. 8809), ma si limita ad affermare che lo stesso sarebbe stato ultimato prima dell'imposizione sull'area del vincolo paesaggistico (con l.r. n. 9/1995), senza tuttavia supportare l'affermazione con qualsiasi elemento;
- in proposito non rileva che la TA non sia proprietaria del manufatto, poiché essa ammette di utilizzarlo da molti anni e di aver provveduto alla sua manutenzione e, per l'effetto ben avrebbe potuto procurarsi la prova dell'epoca della sua realizzazione. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la legittimazione passiva dell'appellante rispetto all'ordine di ripristino, che deve confermarsi, poiché la disponibilità del manufatto è in capo alla medesima TA (C.d.S., Sez. V, 3 novembre 2025, n. 8537);
- per quanto riguarda, poi l'interruzione della strada vicinale di uso pubblico, si tratta di circostanza senz'altro rilevante, tenuto conto che ci si trova in zona boscata e che – come evidenzia l'ordinanza impugnata – la chiusura della predetta strada al traffico ne impedisce la fruizione non solo a cittadini e turisti, ma anche alle Forze dell'Ordine e al personale della Protezione Civile e di soccorso, “che perciò con maggiore difficoltà riuscirebbero ad adempiere ai loro compiti di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica”. Inoltre l'appellante non nega che almeno in alcuni casi i cancelli della recinzione vengano chiusi e ciò potrebbe essere effettivamente di ostacolo alla possibilità per le Forze di soccorso e della Protezione Civile di muoversi agevolmente in caso di incendi o altre calamità naturali (frane) in zona;
- per tale ultimo problema, peraltro, le parti pubblica e privata potrebbero verificare la possibilità della sua soluzione mediante un leggero spostamento della recinzione, o in subordine con altri accorgimenti (es. la fornitura di copia delle chiavi dei cancelli alle N. 00537/2025 REG.RIC.
pubbliche autorità), tenuto conto dell'opportunità di pervenire ad un superamento dei problemi che derivano dall'installazione della recinzione nello spirito di un dialogo collaborativo tra le stesse parti, tale da contemperare i diversi interessi;
- da ultimo, per quanto riguarda l'impugnazione del regolamento regionale n. 2/2015, la Regione non risulta essere stata evocata né nel giudizio di primo grado, né in quello di appello; in ogni caso, l'appellante non riesce a dare conto di alcuna illegittimità dell'art. 21, comma 6-bis, del citato regolamento, per la parte in cui prevede per questo genere di recinzioni un'altezza massima di mt. 1,25;
Ritenuto in conclusione, per tutto quanto esposto, di dover respingere l'appello, attesa l'infondatezza delle doglianze con esso dedotte;
Ritenuto, da ultimo, di non far luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di appello, poiché le controparti evocate non si sono costituite in giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
UD ON, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
TR De BE, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere N. 00537/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
TR De BE
IL PRESIDENTE
UD ON
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/02/2026
N. 01323 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00537/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 537 del 2025, proposto dalla ditta AT EN di PR Alfonso, in persona del titolare omonimo, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Discepolo e con domicilio digitale come da
P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Scheggia e Pascelupo (PG), non costituito in giudizio;
nei confronti
sig. AD AR, non costituito in giudizio;
per la riforma N. 00537/2025 REG.RIC.
della sentenza semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria,
Sezione Prima, n. 416/2024 del 3 giugno 2024, resa tra le parti sul ricorso R.G. n.
218/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati
Vista l'istanza dell'appellante di passaggio della causa in decisione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 il Cons. TR De
BE e viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
MOTIVAZIONI
Considerato:
- che con il ricorso in epigrafe la ditta AT EN (d'ora in avanti solo “TA”
o “AT”) ha proposto appello avverso la sentenza semplificata del T.A.R. Umbria,
Sez. I, n. 416/2024 del 4 giugno 2024, chiedendone la riforma;
- che la sentenza di prime cure ha respinto il ricorso presentato dalla TA per ottenere l'annullamento; A) dell'ordinanza del Comune di Scheggia e Pascelupo (PG) n. 2 prot.
n. 1242 del 20 febbraio 2024, recante ingiunzione di rimuovere una recinzione realizzata in località Isola Fossara, su un'area a destinazione agricola, in parte boscata, ricompresa nel parco regionale di Monte Cucco; B) della comunicazione di avvio del relativo procedimento; C) del verbale di accertamento tecnico del Comune di Scheggia
e Pascelupo del 15 febbraio 2024; D) dell'art. 21 del regolamento regionale n. 2/2015, come modificato dall'art. 3, comma 6, del regolamento n. 5/2023, nella parte in cui consente per le recinzioni un'altezza massima di mt. 1,25 (insufficiente per il ricovero dei cavalli); N. 00537/2025 REG.RIC.
- che l'ingiunzione di rimessione in pristino stato dei luoghi è stata emessa a carico dei proprietari dei terreni, nonché nei confronti della AT in qualità di esecutrice materiale dei lavori;
- che in fatto la recinzione contestata è stata realizzata su un'area di cui la TA ha la disponibilità (a tal riguardo è stato versato in atti il contratto di affitto) per l'esercizio dell'attività di pascolo di animali (bovini, equini, suini, ovini, ecc.), ed è costituita da pali alti mt. 1,50 e da una rete metallica elettrosaldata, che è lunga mt. 240 e delimita un'area di circa mq. 3.000;
- che la predetta recinzione, la cui realizzazione è avvenuta pacificamente sine titulo, viene utilizzata dalla TA ai fini della profilassi, cura e cattura degli animali aziendali che pascolano durante la stagione estiva sui terreni circostanti. La stessa presenta dei cancelli che – sostiene l'appellante – resterebbero quasi sempre aperti, al di fuori delle poche occasioni di utilizzo del recinto per le finalità sopra viste;
- che con l'ordinanza impugnata il Comune ha ingiunto la rimozione della recinzione, osservando, da un lato che essa interrompe la strada vicinale di uso pubblico “Sodi di
Badia”, in ragione dell'accesso carrabile realizzato con cancello a due ante in ferro, sorretto da due colonne in ferro infisse nel terreno ai margini della strada; dall'altro, che la recinzione determina, per le sue dimensioni ed i materiali scelti, una notevole modifica dell'assetto urbanistico e territoriale, e perciò deve essere classificata come
“nuova costruzione”, come tale necessitante del permesso di costruire; da ultimo, che l'opera è ubicata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e quindi avrebbe richiesto il previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett.
c) ed f), del d.lgs. n. 42/2004;
Considerato, inoltre:
- che nel respingere il ricorso della AT il T.A.R. ha affermato che: N. 00537/2025 REG.RIC.
1) è corretta l'individuazione della TA quale responsabile dell'abuso e obbligata al ripristino, attesa che la stessa utilizza la recinzione da decenni (in disparte se l'abbia realizzata ab initio) e ha eseguito su di essa interventi di manutenzione;
2) non è contestato che la recinzione ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, sicché l'intervento di trasformazione del territorio avrebbe dovuto essere assistito da un'autorizzazione paesaggistica: questa, tuttavia, nel caso di specie non risulta essere stata chiesta, con conseguente ripristino dello status quo ante ai sensi dell'art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, salva la richiesta di sanatoria ai sensi e nei limiti del comma 4 del citato art. 167, la quale, però, non risulta presentata;
3) l'interruzione di una strada vicinale di uso pubblico comporta l'esercizio da parte della P.A. dei poteri di autotutela al fine di ripristinare detto uso;
4) alla luce di quanto detto finora, non vi è spazio per una valutazione di conformità dell'opera abusiva alla disciplina urbanistica ed edilizia, poiché a giustificare l'ordine di ripristino è sufficiente il contrasto dell'opera con l'interesse paesaggistico e con il mantenimento della viabilità di interesse pubblico. In ogni caso, le caratteristiche della recinzione portano a escludere che la stessa rientri nell'attività di edilizia libera, come definita dall'art. 89, comma 2, della l.r. n. 1/2015, invocato dalla TA;
5) infine, le considerazioni suesposte comportano che l'eventuale annullamento della disposizione del regolamento regionale impugnata non sarebbe di alcun interesse per la ricorrente. Comunque, la suddetta disposizione (applicabile alla fattispecie, perché il carattere abusivo dell'opera rende questa sottoposta alla normativa vigente al tempo dell'emersione dell'abuso e dell'adozione della conseguente sanzione) non sarebbe affetta da palese illogicità nell'aver individuato l'altezza massima e prevarrebbe sulla difforme previsione dello strumento urbanistico, per di più anteriore;
- che nell'appello la TA contesta l'iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, censurando i singoli punti di essa;
- che in particolare la TA censura: N. 00537/2025 REG.RIC.
I) i punti 7.1 e 7.2 della sentenza, in cui si afferma che è incontestato che la recinzione sia stata e sia utilizzata dalla ricorrente e che essa comporti l'interruzione di una strada vicinale di uso pubblico, poiché: a) il recinto preesisterebbe all'utilizzo fattone dalla
TA; b) la recinzione non interromperebbe alcuna strada vicinale di uso pubblico; c) in realtà tale strada neppure esisterebbe, in quanto la traccia di strada bianca che entra nel terreno terminerebbe all'interno del recinto;
II) il punto 7.4. della sentenza, in cui si richiama in vincolo paesaggistico gravante sull'area dove si trova la recinzione, poiché quest'ultima risalirebbe almeno agli anni
Novanta del secolo scorso e, dunque, sarebbe antecedente all'istituzione del Parco
Naturale Regionale del Monte Cucco, avvenuta con l.r. n. 9/1995;
III) il punto 7.5 della sentenza, in cui si afferma la necessità della previa autorizzazione paesaggistica, giacché la recinzione sarebbe paesaggisticamente irrilevante e inoltre non sarebbe mai stata contestata da alcuna Autorità: anzi, la Guardia Forestale avrebbe fornito prescrizioni sulle condizioni in cui avrebbe dovuto trovarsi la cisterna presente in loco;
IV) il punto 7.10 della sentenza, recante l'indicazione che l'interruzione di una strada vicinale di uso pubblico comporta l'esercizio dei poteri di autotutela per ripristinare detto uso, in quanto da un lato la recinzione consentirebbe a chiunque di passare sul terreno per cui è causa (essendo priva di opere murarie e consentendo il passaggio sia pedonale, sia di mezzi fuoristrada), dall'altro lato, come già dedotto, non esisterebbe nessuna strada vicinale di uso pubblico:
V) il punto 7.12 della sentenza, che richiama l'art. 89, comma 2, della l.r. n. 1/2015, poiché, oltre all'inesistenza – già dedotta – di strade vicinali e di sentieri regionali, il
Tribunale non avrebbe considerato che la recinzione è dotata di quattro cancelli che resterebbero sempre aperti, salvo che nelle rare circostanze di utilizzo sopra descritte, di tal ché non sussisterebbe alcuna interruzione di strade ad uso pubblico, né alcuna permanente trasformazione del territorio; N. 00537/2025 REG.RIC.
VI) il punto 7.14 della sentenza, secondo cui la ricorrente difetterebbe dell'interesse all'annullamento della disposizione regolamentare impugnata, atteso che il P.R.G. del
Comune di Scheggia e Pascelupo, all'art. 46, avrebbe previsto un'altezza massima di mt. 1,70 per le recinzioni, ribadita dal comma 5 anche per gli allevamenti di bovini e di equini: di qui l'interesse della ricorrente a ottenere l'annullamento in parte qua del regolamento regionale, che prevede un'altezza di mt. 1,25, visto che lo stesso T.A.R. ne afferma la prevalenza rispetto alle previsioni del P.R.G. del Comune e che, tuttavia, queste ultime contemplerebbero un'altezza massima più rispondente alle esigenze di contenimento del bestiame. La diversa disciplina dettata dal regolamento regionale, da un lato non sarebbe utile per il bestiame di grandi dimensioni (in specie: gli equini) che potrebbe agevolmente scavalcare una recinzione più bassa, dall'altro lato sarebbe irragionevole, in quanto la maggiore altezza di poche decine di centimetri di una rete non visibile a distanza sarebbe manifestamente irrilevante sotto il profilo della tutela paesaggistica;
Considerato, infine:
- che il Comune di Scheggia e Pascelupo, pur evocato in giudizio, non si è costituito nello stesso;
- che non si è costituito in giudizio neppure il sig. AD AR, sebbene a sua volta evocato;
- che l'appellante ha depositato richiesta di passaggio della causa in decisione senza previa discussione orale;
- che all'udienza pubblica del 13 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto il ricorso in decisione;
Ritenuto che i motivi dell'appello, da trattare congiuntamente per ragioni di economia processuale in virtù delle loro connessioni sotto il profilo logico-giuridico, non siano suscettibili di positivo apprezzamento;
Considerato, infatti, che: N. 00537/2025 REG.RIC.
- l'ordinanza di ripristino impugnata dalla TA è provvedimento c.d. plurimotivato, in quanto si fonda su una pluralità di motivazioni distinte e autonome (l'interruzione da parte della recinzione di una strada vicinale ad uso pubblico; la necessità del previo permesso di costruire; il ricadere del manufatto in zona vincolata paesaggisticamente, con la conseguente necessità di munirsi della relativa autorizzazione): ad esso, perciò, si applica il consolidato insegnamento giurisprudenziale, secondo cui la legittimità di una sola delle motivazioni poste a fondamento di un provvedimento plurimotivato è idonea a sorreggerne il contenuto ed a precludere l'accoglimento del ricorso, atteso che l'eventuale illegittimità degli altri profili motivazionali non può comunque portare al suo annullamento (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 6 agosto 2025, n. 6965; id., 23 luglio 2025, n. 6550; Sez. VI, 4 agosto 2025, n. 6878; Sez. IV, 18 luglio 2025, n. 6373;
Sez. V, 2 luglio 2025, n. 5715; Sez. III, 27 maggio 2025, n. 4601; id., 17 aprile 2024,
n. 3480; Sez. II, 9 aprile 2025, n. 2999);
- nel caso di specie, le motivazioni dell'ordinanza di ripristino basate sulla mancanza del permesso di costruire e dell'autorizzazione paesaggistica sono senz'altro fondate e idonee, da sé sole, a sorreggerne il contenuto, tenuto conto che il manufatto in esame
è una recinzione costituita con pali in legno infissi nel terreno e rete elettrosaldata di cospicue dimensioni, essendo lunga circa mt. 240 e con un'altezza di circa mt. 1,50, realizzata senza alcun titolo in area vincolata;
- la recinzione non costituisce una mera delimitazione della proprietà e pertanto la sua realizzazione non costituisce attività libera, quale facoltà del proprietario ex art. 841
c.c., ma per le sue caratteristiche, soprattutto dimensionali, si mostra manufatto idoneo a incidere sull'assetto del territorio, determinandone una trasformazione permanente e quindi avrebbe richiesto il permesso di costruire (cfr. C.d.S., Sez. VII, 16 dicembre
2024, n. 10080); N. 00537/2025 REG.RIC.
- parimenti, non può revocarsi in dubbio la necessità per il privato di munirsi della prescritta autorizzazione paesaggistica, essendo il manufatto ubicato in area sottoposta a vincolo;
- l'appellante, peraltro, non riesce a dimostrare l'effettiva data di realizzazione della recinzione, come sarebbe stato suo onere (v. per tutte C.d.S., Sez. VII, 11 novembre
2025, n. 8809), ma si limita ad affermare che lo stesso sarebbe stato ultimato prima dell'imposizione sull'area del vincolo paesaggistico (con l.r. n. 9/1995), senza tuttavia supportare l'affermazione con qualsiasi elemento;
- in proposito non rileva che la TA non sia proprietaria del manufatto, poiché essa ammette di utilizzarlo da molti anni e di aver provveduto alla sua manutenzione e, per l'effetto ben avrebbe potuto procurarsi la prova dell'epoca della sua realizzazione. Lo stesso deve dirsi per quanto riguarda la legittimazione passiva dell'appellante rispetto all'ordine di ripristino, che deve confermarsi, poiché la disponibilità del manufatto è in capo alla medesima TA (C.d.S., Sez. V, 3 novembre 2025, n. 8537);
- per quanto riguarda, poi l'interruzione della strada vicinale di uso pubblico, si tratta di circostanza senz'altro rilevante, tenuto conto che ci si trova in zona boscata e che – come evidenzia l'ordinanza impugnata – la chiusura della predetta strada al traffico ne impedisce la fruizione non solo a cittadini e turisti, ma anche alle Forze dell'Ordine e al personale della Protezione Civile e di soccorso, “che perciò con maggiore difficoltà riuscirebbero ad adempiere ai loro compiti di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica”. Inoltre l'appellante non nega che almeno in alcuni casi i cancelli della recinzione vengano chiusi e ciò potrebbe essere effettivamente di ostacolo alla possibilità per le Forze di soccorso e della Protezione Civile di muoversi agevolmente in caso di incendi o altre calamità naturali (frane) in zona;
- per tale ultimo problema, peraltro, le parti pubblica e privata potrebbero verificare la possibilità della sua soluzione mediante un leggero spostamento della recinzione, o in subordine con altri accorgimenti (es. la fornitura di copia delle chiavi dei cancelli alle N. 00537/2025 REG.RIC.
pubbliche autorità), tenuto conto dell'opportunità di pervenire ad un superamento dei problemi che derivano dall'installazione della recinzione nello spirito di un dialogo collaborativo tra le stesse parti, tale da contemperare i diversi interessi;
- da ultimo, per quanto riguarda l'impugnazione del regolamento regionale n. 2/2015, la Regione non risulta essere stata evocata né nel giudizio di primo grado, né in quello di appello; in ogni caso, l'appellante non riesce a dare conto di alcuna illegittimità dell'art. 21, comma 6-bis, del citato regolamento, per la parte in cui prevede per questo genere di recinzioni un'altezza massima di mt. 1,25;
Ritenuto in conclusione, per tutto quanto esposto, di dover respingere l'appello, attesa l'infondatezza delle doglianze con esso dedotte;
Ritenuto, da ultimo, di non far luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di appello, poiché le controparti evocate non si sono costituite in giudizio;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
UD ON, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
TR De BE, Consigliere, Estensore
Laura Marzano, Consigliere N. 00537/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
TR De BE
IL PRESIDENTE
UD ON
IL SEGRETARIO