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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.C. 1187/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Silvia Orlando PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello, iscritto al numero sopra indicato e promosso da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN AT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palma Campania (NA) – Via Nuova Nola, n. 273, come da procura in atti.
– appellante –
contro
:
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Trenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino – Via Ettore De Sonnaz n. 21, come da procura in atti.
– appellata –
avverso:
la sentenza Tribunale di Vercelli n. 332/2023 emessa il 13 luglio 2023 nel procedimento iscritto al n. 288/2021 R.G. di quel Tribunale e pubblicata in pari data al n. 811/2023 di Repertorio del 13/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza: 1) accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. secondo comma;
1 2) per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di 2.265,93;
3) per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di
€ 6.431,60;
4) per l'effetto, condannare la convenuta società in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 8.801,78;
5) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del doppio grado di giudizio, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 332/2023 resa inter partes dal Tribunale di Vercelli, Dott.ssa Elisa Trotta, pubblicata in data 13 luglio 2023 e notificata in data 21 luglio 2023. In ogni caso, rigettare ogni domanda di parte appellante e mandare assolta
[...] da ogni avversaria pretesa per i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese Controparte_2
e compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario (15%), nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vercelli, la banca Parte_1 per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate a Controparte_2 titolo di interessi e oneri contrattuali, previa declaratoria di nullità della pattuizione degli interessi, asseritamente usurari, contenuta nel contratto di finanziamento stipulato in data 30 aprile 2007 con . Secondo il signor il contratto era stato Controparte_3 Pt_1 ceduto il 25 maggio 2007 a NE IN S.p.A., poi incorporata da Controparte_2
in virtù di un pregresso accordo quadro (del 14 dicembre 2006). Alla luce di tale
[...] scansione temporale degli avvenimenti, la cessionaria aveva percepito tutti i ratei pagati secondo il piano di ammortamento.
Il finanziamento era stato concesso mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 20.040,00, da rimborsare in 120 rate da € 167,00. Il signor esponeva che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indicato nel Pt_1 contratto era pari al 16,82%, ritenuto usurario perché superiore al tasso soglia rilevato per il trimestre di stipula (1° aprile – 30 giugno 2007), tasso soglia fissato al 15,39% per la categoria di operazioni di "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, superiori a € 5.000".
2 A fronte dell'asserita usurarietà, il signor chiedeva l'applicazione della sanzione Pt_1 civile prevista dall'art. 1815, secondo comma, C.c., con la conseguente trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito. L'attore chiedeva, quindi, al Tribunale di Vercelli di accertare la nullità della clausola sugli interessi per superamento della soglia di usura e, per l'effetto, di condannare
[...] alla restituzione integrale degli interessi corrisposti, quantificati in € Controparte_2
2.265,93, nonché dei costi del credito, commissioni, e polizze assicurative (escluse imposte e tasse), quantificati in € 6.431,60. Nello specifico, le polizze erano state stipulate per coprire i rischi di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, al fine di garantire il recupero del credito nei casi in cui, per cessazione o riduzione dello stipendio o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non fosse possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito. In totale, quindi, il signor chiedeva condannarsi la banca convenuta al pagamento Pt_1 della somma complessiva di € 8.801,78, importo successivamente ridotto a € 8.183,50 in corso di causa, tenuto conto di un rimborso oneri di € 618,28 già percepito (anche se, come si dirà oltre, nelle conclusioni definitive d'appello il signor ha richiesto Pt_1 nuovamente l'importo iniziale di € 8.801,78).
si costituiva in giudizio davanti al Tribunale, eccependo Controparte_2 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto cessionaria del solo credito dalla Idea Finanziaria S.p.A. (originaria stipulante) e non dell'intero contratto. Nel merito, la contestava la fondatezza delle domande, sostenendo l'errato utilizzo CP_4 del TAEG quale parametro di riferimento per la verifica del superamento del tasso soglia, insistendo sulla necessità di utilizzare il TEG;
contestava la categoria di riferimento, proponendo quella dei finanziamenti con delegazione di pagamento (Categoria 5) con tasso soglia del 19,17%, comunque ampiamente superiore al TAEG contrattuale;
affermava la validità delle Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006, vigenti all'epoca, che escludevano dal calcolo del TEG le spese per le polizze assicurative obbligatorie per legge, ex art. 54 DPR 180/1950. La invocava, inoltre, il principio CP_4 di omogeneità e simmetria tra i dati confrontati (TEG contrattuale e ), ritenendo CP_5 che un raffronto disomogeneo viziasse il risultato. In via subordinata, Controparte_2 sosteneva, sul quantum, che, anche in caso di usura, la restituzione doveva essere limitata ai soli interessi (pari a € 2.265,93), non potendosi configurare in ogni caso la gratuità del finanziamento.
Il Tribunale disponeva una CTU contabile. Il CTU depositava una prima relazione il 21 giugno 2022, nella quale, applicando i criteri delle Istruzioni di Banca d'Italia del 2006 (e quindi escludendo i premi assicurativi dal calcolo del TEG), concludeva per la non usurarietà del finanziamento. Il Tribunale, con ordinanza del 14 settembre 2022, rilevava che il CTU non aveva considerato le spese assicurative e, tenuto conto dei principii della Cassazione (Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 22465/2021; Cass. 5160/2018; Cass. n. 8806/2017), incaricava il CTU di verificare il TEG applicato, includendo nel calcolo del tasso soglia anche le spese assicurative, e di ricalcolare, in caso di superamento del tasso soglia, l'importo del mutuo considerandolo gratuito e depurandolo di ogni onere e spesa, esclusi soltanto gli oneri fiscali.
3 Il CTU depositava la relazione integrativa il 7 dicembre 2022. In questa relazione, il CTU accertava che il TEG praticato era superiore al tasso soglia di riferimento e, assumendo il mutuo come gratuito, calcolava in € 8.149,59 l'importo complessivo che il mutuatario poteva ripetere dalla banca.
Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza, qui appellata, n. 332/2023 del 13 luglio 2023 (depositata in pari data), dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
condannando il signor a corrispondere a a titolo di
[...] Pt_1 Controparte_1 spese di lite, la somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Poneva le spese di CTU (liquidate con precedente decreto in € 1.100,00 oltre accessori) a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Il Tribunale motivava il rigetto della domanda sul presupposto che Controparte_2 avesse acquistato il solo credito e non l'intero contratto di finanziamento. Trattandosi di cessione del credito, l'azione di nullità del contratto per usura doveva essere rivolta al cedente. Il Tribunale riteneva che l'emissione del conteggio estintivo e la riscossione delle rate da parte del cessionario fossero compatibili con il trasferimento del solo diritto alla riscossione del credito.
Il signor ha proposto appello basando il proprio gravame su un duplice profilo. Pt_1
Innanzitutto, l'appellante ritiene errata la motivazione sulla carenza di legittimazione passiva di Egli richiama l'art. 125-septies T.U.B. che, in caso di Controparte_2 cessione di crediti o del contratto di finanziamento, consente al consumatore di opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, norma volta a garantire l'integrale tutela del consumatore. Sostiene che, nella fattispecie, si tratterebbe di una vera e propria cessione del contratto (ex art. 1406 c.c.), dimostrata dal fatto che ha predisposto ed emesso il conteggio estintivo e la Controparte_2 liberatoria e incassato tutte le rate del finanziamento. Evidenzia che, in ogni caso, l'azione è una domanda di ripetizione di indebito (ex art. 2033 c.c.), rispetto alla quale il legittimato passivo è colui che ha percepito la somma non dovuta (l'accipiens), ossia L'appellante ritiene, inoltre, che la cessione operata in virtù di un Controparte_2 accordo quadro del 2006 (antecedente alla stipula del contratto, avvenuta nell'aprile 2007) nasconda un intento fraudolento volto a limitare le difese del debitore ceduto.
Con il secondo motivo di appello, il signor deduce l'errata valutazione dei fatti e la Pt_1 fondatezza nel merito della domanda. Egli ribadisce come il tasso pattuito sia usurario e insiste sulla centralità sistematica dell'art. 644 c.p., alla luce del quale, per la determinazione del tasso usurario, devono essere considerate tutte le commissioni, le remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito (escluse le imposte e le tasse). Sottolinea che il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) è l'indice corretto per rilevare l'usura, in quanto ricomprendente il TAN e tutte le spese collegate all'erogazione del credito. Chiede, stante l'usurarietà, la dichiarazione della nullità della clausola sugli interessi e la conseguente restituzione di € 8.801,78 (interessi e costi del credito). Evidenzia che non ha mai contestato l'entità delle somme Controparte_2 richieste, ma solo la metodologia di calcolo (TAEG/TEG).
si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo la conferma Controparte_2 integrale della sentenza del Tribunale di Vercelli.
4 La Banca ribadisce l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, argomentando che la Idea Finanziaria S.p.A. ha ceduto alla NE IN S.p.A. (incorporata da solo il credito derivante dal contratto, in virtù di Controparte_2 un "Accordo Quadro relativo alla Cessione dei crediti pro soluto" del 14 dicembre 2006. La cessione del credito non comporta il trasferimento delle azioni inerenti al contratto (come l'azione di nullità), che rimangono in capo al cedente. L'art. 125-septies T.U.B. si riferisce esclusivamente alla facoltà per il consumatore di opporre eccezioni al cessionario (richieste volte a contrastare le domande del creditore), non di proporre azioni principali per vizi genetici del contratto originario o domande restitutorie. L'incasso delle rate e l'emissione del conteggio estintivo da parte di non provano Controparte_2 la cessione dell'intero contratto, essendo attività strettamente ricollegabili al soddisfacimento del credito, come tali ricomprese nel perimetro del concetto di
“accessori” di cui all'art. 1263, comma 1, c.c. (secondo il quale “Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”).
contesta comunque l'usurarietà del contratto, aderendo alla conclusione Controparte_2 della prima CTU disposta dal Tribunale. Sostiene che i costi assicurativi (imposti dalla legge ex art. 54 DPR 180/1950) non debbano essere ricompresi nel calcolo del TEG, in quanto non costituiscono un corrispettivo o una remunerazione imposta dalla Banca per la prestazione di denaro, ma sono costi eteroimposti ed eterodeterminati. Ribadisce che il confronto tra TEG applicato e Tasso Soglia Usura (TSU) deve avvenire tra grandezze omogenee, calcolate con la medesima metodologia. Se si includono i costi assicurativi nel TEG contrattuale (come richiesto dalla Cassazione), si deve parimenti riparametrare il TSU di riferimento (che all'epoca escludeva tali costi), altrimenti si incorre in un raffronto asimmetrico e quindi viziato. Sul quantum debeatur, la banca appellata contesta la possibilità di concludere, a seguito del (denegato) accertamento dell'usurarietà, nel senso della gratuità totale del finanziamento (ex art. 1815 c.c.), sostenendo che la sanzione della nullità colpirebbe soltanto la clausola afferente agli interessi, lasciando inalterato il resto del contratto. Ritiene che, al massimo, sarebbero ripetibili i costi assicurativi singolarmente considerati, o solo gli interessi. Inoltre, la quota relativa ai premi assicurativi non potrebbe essere ripetuta dalla Banca, ma dovrebbe essere richiesta direttamente alla compagnia assicurativa ( , unica legittimata Controparte_6 passiva per tale voce di costo.
Senza necessità di ulteriore istruttoria, la causa giunge a decisione sulle conclusioni precisate come indicato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui si dirà. È corretta l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'avvenuto incasso dei ratei e l'emissione del conteggio di estinzione anticipata non provano, di per sé, l'esistenza di una cessione del contratto. Detti elementi sono, infatti, compatibili con una mera cessione del credito. In tema di cessione del credito, infatti, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo il quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso
5 che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/04/2024, n. 9479). Ebbene, l'incasso dei ratei e l'emissione del conteggio di estinzione anticipata possono effettivamente rientrare tra le attività strettamente ricollegabili al soddisfacimento del credito e quindi, come tali, essere ricomprese nel perimetro del concetto di “accessori” di cui al citato art. 1263 c.c. Nella specie, quindi, nessun elemento di causa consente di stabilire con certezza se oggetto della cessione fosse il contratto, come sostenuto dall'appellante, o il credito derivante dal contratto, come sostenuto dalla banca appellata. Conformemente a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., la carenza probatoria si riverbera a detrimento della parte su cui incombeva l'onere di provare l'intervenuta cessione del contratto, ossia l'attore in primo grado, odierno appellante, il quale avrebbe peraltro potuto chiamare in causa la società finanziatrice cedente. In conseguenza delle considerazioni che precedono, deve, nella specie, ritenersi provata la sola cessione del credito (fattispecie ammessa dalla banca appellante) e non, invece, anche quella del contratto. Com'è noto, nella cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 c.c., si verifica una sostituzione nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite: sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto. Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. C.c., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore (Cass. civ., sez. III, 7.2.2020 n. 3034). Ne consegue che il cessionario del credito non può essere destinatario delle azioni relative alla validità del contratto fonte del credito ceduto, rispetto alle quali resta legittimato passivamente soltanto il cedente. Deve quindi confermarsi l'appellata sentenza nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della banca appellante rispetto alla domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta in via principale.
A ben vedere, però, l'accertamento della nullità della clausola usuraria doveva e deve essere effettuato in via incidentale, perché detta nullità costituisce il presupposto logico della domanda restitutoria proposta dal signor da qualificarsi come azione di Pt_1 ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: domanda totalmente obliterata dal Tribunale ma rispetto alla quale, come si dirà, deve affermarsi la legittimazione passiva di . Controparte_2
Nella prospettiva dell'art. 2033 c.c., è irrilevante stabilire se la banca odierna appellata sia cessionaria dell'intero contratto o soltanto del credito derivante dal medesimo, come pure è irrilevante svolgere considerazioni sulla possibilità di estendere all'azione restitutoria proposta dal debitore-mutuatario il principio per cui, in materia bancaria, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario ratione temporis applicabile). Ciò che rileva, infatti, è che l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo deve essere rivolta nei confronti di chi ha ricevuto la somma che si assume pagata indebitamente e di cui si chiede la restituzione (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 07/12/2016,
6 n. 25170: "…rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta”). Tale principio di legittimazione passiva esclusiva dell'accipiens è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore di siffatto pagamento come soggetto passivo dell'obbligazione.
L'azione proposta dal signor mira essenzialmente ad ottenere la restituzione delle Pt_1 somme indebitamente corrisposte. L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., deve essere rivolta nei confronti di chi ha ricevuto la somma che si assume pagata indebitamente (l'accipiens). Nel caso di specie, l'odierna appellata
[...]
(e prima di essa l'incorporata NE IN S.p.A.) ha pacificamente Controparte_2 incassato tutti i ratei pagati dal signor in forza degli obblighi assunti con il Pt_1 contratto di finanziamento. Pertanto, sussiste la legittimazione passiva della banca appellata in relazione alla domanda di ripetizione di indebito e, quindi, in relazione all'accertamento incidentale dei presupposti di detta domanda (id est l'accertamento della sussistenza dell'indebito). In questo senso, il primo motivo di appello deve essere accolto.
La sussistenza dell'indebito dipende dall'accertamento (incidentale) della nullità della clausola usuraria. Erroneamente il Tribunale ha omesso detto accertamento. La Corte deve ora verificare, incidentalmente, se il contratto di finanziamento stipulato dal signor il 30 aprile 2007 fosse geneticamente usurario al solo fine di stabilire se e quali Pt_1 somme siano da lui state versate indebitamente a favore di . Controparte_2
Il contratto di finanziamento (con cessione del quinto dello stipendio) è stato stipulato nel secondo trimestre del 2007 (1° aprile – 30 giugno 2007). Il Tasso Soglia Usura (TSU) rilevante per la categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” in tale periodo era fissato al 15,39%. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indicato in contratto era pari al 16,82%. L'indagine tecnica svolta in primo grado ha verificato che, includendo nel calcolo del tasso soglia anche le spese assicurative, il TEG praticato era pari al 16,793%, al netto dell'imposta sostitutiva, e dunque superiore al tasso soglia di riferimento del 15,39%. In relazione alle difese della Banca appellata, che ha insistito sull'irrilevanza degli oneri assicurativi poiché imposti per legge e sulla necessità di applicare il principio di omogeneità/simmetria (secondo cui anche il TSU dovrebbe tenere conto dei costi), questa Corte ribadisce e applica i principii stabiliti nella propria sentenza n. 220/2025 emessa il 7 marzo 2025 nella causa N. R.G.C. 773/2023. In particolare, si richiama il principio di onnicomprensività dell'art. 644 c.p., sicché tutti i costi assicurativi, sostenuti dall'odierna parte appellante per stipulare il contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG, eccetto gli oneri fiscali. L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone, al comma 4, che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito;
infatti, l'assicurazione: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale
7 all'erogazione del finanziamento;
è a beneficio della parte che eroga il finanziamento;
è volta a garantire a tale beneficiaria il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita della parte mutuataria, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per il soggetto finanziatore;
ha quindi natura remunerativa per quest'ultimo. Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>. La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, evidenziando la centralità sistematica dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, il quale considera rilevanti “tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito, osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass civ. 8806/17; Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022); che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018); che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ. 17466/2020). Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010). Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente
8 il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p. Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del TEG (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”). Si richiamano, in proposito, le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:
-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 “descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”;
-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che disciplina il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto, “il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
Ciò premesso, essendo il TEG praticato, come accertato dalla CTU, superiore al TSU (rispettivamente 16,793% e 15,39%) per il trimestre di stipula, e dovendo i costi assicurativi essere inclusi nel calcolo per prevalenza dell'art. 644 c.p., si deve accertare, sia pure incidentalmente, l'usurarietà del finanziamento.
9 Accertata l'usurarietà, occorre stabilirne le conseguenze. La questione delle conseguenze dell'usurarietà è di centrale importanza, perché i pagamenti effettuati dal mutuatario, se ed in quanto “travolti” dalla sanzione civilistica dell'art. 1815, comma 2, c.c. a causa del carattere usurario del mutuo, concorrono a determinare l'ammontare complessivo dell'indebito oggettivo a cui si riferisce l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., proposta nella specie dall'odierno appellante, attore in primo grado. Pertanto, determinare le conseguenze dell'usurarietà equivale a delimitare l'oggetto dell'azione di ripetizione dell'indebito o – che è lo stesso – a qualificare un pagamento come indebito.
Quanto alla conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento o di mutuo (art. 1815 comma 2 c.c.: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), la stessa deve essere individuata nella non debenza, con conseguente restituzione, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del creditore. Si richiama sul punto anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2550/2024, che, in un caso analogo a quello in esame, ha rilevato che “la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Nello stesso senso si era già espressa questa Corte d'Appello con la sentenza n. 1144/2020 - N. R.G. 1260/2019 del 30.10.2020, dep. il 20/11/2020, ritenendo, quanto al calcolo del TEG, che “se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”.
Il principio, ricordato dalla banca appellata, per cui “l'art. 1815, comma 2, c.c., prevede una nullità parziale che colpisce soltanto la clausola con la quale siano pattuiti interessi – corrispettivi o moratori – usurari. L'espressione "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" ha come chiave di lettura proprio la congiunzione "e" che unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono solo quelli previsti nella clausola nulla, senza espansione della sanzione ad interessi di altra specie di per sé sani perché non usurari” (così Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 20/07/2020, dep. 09/11/2020, n. 24992) non consente di sostenere, in linea generale, che gli interessi intra soglia sarebbero comunque dovuti: il principio testé enunciato attiene, infatti, alla diversa questione della natura usuraria degli interessi moratori e non degli interessi corrispettivi: detta ordinanza non è dunque pertinente al caso di specie.
10 Ancora, nello stesso senso, la Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, Sent., 07/02/2024, n. 3460) ha stabilito che il "costo totale del credito" che diviene inefficace per effetto della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. comprende, “anche alla luce della normativa europea (e della normativa interna che ne costituisce attuazione, come l'art. 121, comma 1 lett. e) e comma 2, TUB, nel testo successivo al D.Lgs. n. 141/2010), "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili", "inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito", come, in particolare, "i premi assicurativi" se, come può presumersi in caso di contestualità della stipulazione, "la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte" (cfr. l'art. 3, paragrafo 1, lett. g, della direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori)”.
Dopo avere precisato i limiti entro cui la banca cessionaria del credito può essere chiamata ad operare delle restituzioni in favore del debitore ceduto (cioè, nei limiti del perceptum e nei limiti dell'indebito), occorre verificare quali sono i criteri d'imputazione temporale dell'indebito: se, cioè, l'indebito debba ritenersi cristallizzato al momento del pagamento oppure se debba ritenersi “scaglionato” su tutta la durata contrattualmente prevista del rapporto di mutuo o di finanziamento. La questione rileva, evidentemente, quando, come accade nel caso di specie, il rapporto obbligatorio subisca una variazione soggettiva ex latere creditoris, perché, nella prima ipotesi, i costi del finanziamento (indebiti) integralmente sostenuti all'inizio del rapporto obbligatorio (mediante i cosiddetti pagamenti “up-front”) dovrebbero essere chiesti in restituzione esclusivamente all'originario creditore cedente. A questo proposito, secondo l'insegnamento della suprema Corte, si ritiene che il costo del credito “travolto” dall'art. 1815, comma 2, c.c., costituente un indebito oggettivo, debba essere riferito pro quota a tutti i ratei del piano di ammortamento. Il premio assicurativo, ad esempio, è “un costo che, per sua natura, essendo funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, non può che essere computato (al pari degli interessi corrispettivi, che, pur pagati periodicamente, condividono con esso la natura complessivamente remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice) non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 07/02/2024, n. 3460).
Nella specie, ci sono stati costi detratti anticipatamente (upfront) al momento della liquidazione del capitale erogato: il capitale lordo del finanziamento era di € 20.040,00. Il netto erogato a favore del signor era pari a € 10.101,80. La differenza tra il Pt_1 capitale lordo e il netto erogato corrisponde alla somma degli interessi pattuiti e dei "costi del credito" detratti anticipatamente, per un totale di € 9.938,20 (€ 3.506,60 + € 6.431,60). I costi anticipati (ulteriori agli interessi pattuiti) erano complessivamente pari a € 6.431,60. Questi costi includevano, secondo la documentazione contrattuale prodotta: Commissioni finanziarie € 1.703,80 Commissioni accessorie € 3.607,20
11 Rimborso spese contrattuali € 250,00 Premio Assicurativo Rischio Vita € 459,17 Premio Assicurativo Rischio Impiego € 411,43
Tali costi del finanziamento sostenuti dall'odierno appellante in via anticipata devono ritenersi di natura lato sensu remunerativa per la società finanziatrice. Pertanto, gli stessi si riverberano sull'intero arco del finanziamento e devono essere ripartiti sui singoli ratei (tutti, peraltro, riscossi da ). Controparte_2
Il Giudice di primo grado aveva correttamente incaricato il CTU di calcolare l'importo del mutuo considerandolo gratuito, espungendo ogni onere e spesa, dedotte le sole imposte e tasse. Il CTU, nella sua relazione integrativa del 7 dicembre 2022, aveva determinato l'importo totale indebitamente corrisposto dal mutuatario (ossia tutti i costi e gli interessi, al netto delle imposte e di un rimborso oneri già ricevuto di euro 618,28). L'importo complessivo oggetto di ripetizione a favore del signor determinato sulla Pt_1 base del ricalcolo conforme all'art. 1815 c.c. e ai criteri di onnicomprensività, è pari a € 8.149,59. Tale somma è composta dai seguenti oneri, indebitamente pagati:
• Interessi pagati (Rate da 1 a 50): € 2.242,06.
• Commissioni finanziarie e accessorie: € 5.311,00 (€ 1.703,80 + € 3.607,20).
• Rimborso spese contrattuali: € 250,00.
• Premi assicurativi (Rischio vita e Rischio impiego netto): € 860,56 (€ 459,17 + € 401,39).
• Commissione estinzione anticipata: € 104,25.
• Dedotto il rimborso oneri ricevuto: € 618,28.
va dunque condannata alla restituzione a favore del signor Controparte_2 Pt_1 dell'indebito di € 8.149,59 in conto capitale, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal giorno della domanda (10 febbraio 2021, data della notifica della citazione in primo grado), dovendo ritenersi l'accipiens in buona fede (art. 2033 c.c.).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza di Controparte_2
Tenuto conto del valore del decisum, che comporta l'applicazione dello scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00, nonché dell'attività processuale in concreto svolta, le spese del primo grado si liquidano sulla base dei parametri medi espressi nelle tabelle – ai sensi del D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 – e quindi in complessivi euro 5.077,00 per onorari (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
Le spese del grado di appello si liquidano anch'esse sulla base dei parametri medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e quindi in complessivi euro 5.809,00 per onorari (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria e di 12 trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
Le spese di entrambi i gradi dovranno deve essere distratte a favore del Difensore dell'appellante, Avvocato IN AT, che si è dichiarata antistataria e ne ha fatto espressa richiesta.
, quale parte soccombente, è quindi tenuta a rifondere ad Controparte_2 [...]
, e per lui all'Avv. IN AT del Foro di Nola, antistataria, le spese sopra Parte_1 indicate (euro 5.077,00 per gli onorari del primo grado ed euro 5.809,00 per gli onorari relativi al grado appello, oltre alle voci accessorie).
Le spese della CTU esperita in primo grado, già liquidate dal Tribunale con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 332/2023 resa tra le parti dal Tribunale Ordinario di Vercelli in data 13 luglio 2023 nel procedimento iscritto al n. 288/2021 R.G. Trib., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a favore di la somma di € 8.149,59 Parte_1
(ottomilacentoquarantanove/59), oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, C.c., calcolati dal 10 febbraio 2021 sino al pagamento effettivo.
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere ad e per lui al suo Difensore, Avv. IN Parte_1
AT del Foro di Nola, le spese processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
3. PONE definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_1 esperita in primo grado, liquidate con separato decreto dal Tribunale di Vercelli.
4. CONFERMA, nel resto, l'appellata sentenza.
5. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere ad e per lui al suo Difensore, Avv. IN Parte_1
AT del Foro di Nola, le spese processuali del presente grado di appello, che si liquidano in € 5.809,00 (cinquemilaottocentonove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
13 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 7 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Silvia Orlando
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Silvia Orlando PRESIDENTE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. Dott. Corrado Croci CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in grado di appello, iscritto al numero sopra indicato e promosso da:
(Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
IN AT ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palma Campania (NA) – Via Nuova Nola, n. 273, come da procura in atti.
– appellante –
contro
:
(Cod. Fisc. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Trenti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino – Via Ettore De Sonnaz n. 21, come da procura in atti.
– appellata –
avverso:
la sentenza Tribunale di Vercelli n. 332/2023 emessa il 13 luglio 2023 nel procedimento iscritto al n. 288/2021 R.G. di quel Tribunale e pubblicata in pari data al n. 811/2023 di Repertorio del 13/07/2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“Accogliere l'appello come proposto e, in riforma totale dell'impugnata sentenza: 1) accertare e dichiarare, stante quanto premesso in narrativa, la nullità della clausola contrattuale relativa alla pattuizione degli interessi stante il superamento della soglia di usura fissata per il trimestre di riferimento, con la conseguente applicazione della sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c. secondo comma;
1 2) per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso degli interessi corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di 2.265,93;
3) per l'effetto di quanto al punto precedente, accertare il diritto dell'istante ad ottenere il rimborso dei costi del credito, commissioni, polizza assicurativa escluse le somme inerenti imposte e tasse corrisposti in sede di esecuzione del contratto, quantificati nella misura di
€ 6.431,60;
4) per l'effetto, condannare la convenuta società in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma complessivamente quantificata in € 8.801,78;
5) condannare la convenuta, al pagamento delle spese, diritti e competenze professionali del doppio grado di giudizio, il tutto con attribuzione diretta al procuratore antistatario”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, rigettare l'appello proposto dal signor in quanto infondato in fatto e in Parte_1 diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 332/2023 resa inter partes dal Tribunale di Vercelli, Dott.ssa Elisa Trotta, pubblicata in data 13 luglio 2023 e notificata in data 21 luglio 2023. In ogni caso, rigettare ogni domanda di parte appellante e mandare assolta
[...] da ogni avversaria pretesa per i motivi esposti in atti. Con vittoria di spese Controparte_2
e compensi per entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfettario (15%), nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.
FATTO E SVOLGIMENTO del PROCESSO
Il sig. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Vercelli, la banca Parte_1 per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate a Controparte_2 titolo di interessi e oneri contrattuali, previa declaratoria di nullità della pattuizione degli interessi, asseritamente usurari, contenuta nel contratto di finanziamento stipulato in data 30 aprile 2007 con . Secondo il signor il contratto era stato Controparte_3 Pt_1 ceduto il 25 maggio 2007 a NE IN S.p.A., poi incorporata da Controparte_2
in virtù di un pregresso accordo quadro (del 14 dicembre 2006). Alla luce di tale
[...] scansione temporale degli avvenimenti, la cessionaria aveva percepito tutti i ratei pagati secondo il piano di ammortamento.
Il finanziamento era stato concesso mediante cessione del quinto dello stipendio per un capitale lordo di € 20.040,00, da rimborsare in 120 rate da € 167,00. Il signor esponeva che il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indicato nel Pt_1 contratto era pari al 16,82%, ritenuto usurario perché superiore al tasso soglia rilevato per il trimestre di stipula (1° aprile – 30 giugno 2007), tasso soglia fissato al 15,39% per la categoria di operazioni di "Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, superiori a € 5.000".
2 A fronte dell'asserita usurarietà, il signor chiedeva l'applicazione della sanzione Pt_1 civile prevista dall'art. 1815, secondo comma, C.c., con la conseguente trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito. L'attore chiedeva, quindi, al Tribunale di Vercelli di accertare la nullità della clausola sugli interessi per superamento della soglia di usura e, per l'effetto, di condannare
[...] alla restituzione integrale degli interessi corrisposti, quantificati in € Controparte_2
2.265,93, nonché dei costi del credito, commissioni, e polizze assicurative (escluse imposte e tasse), quantificati in € 6.431,60. Nello specifico, le polizze erano state stipulate per coprire i rischi di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore, al fine di garantire il recupero del credito nei casi in cui, per cessazione o riduzione dello stipendio o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente, non fosse possibile la continuazione dell'ammortamento o il recupero del residuo credito. In totale, quindi, il signor chiedeva condannarsi la banca convenuta al pagamento Pt_1 della somma complessiva di € 8.801,78, importo successivamente ridotto a € 8.183,50 in corso di causa, tenuto conto di un rimborso oneri di € 618,28 già percepito (anche se, come si dirà oltre, nelle conclusioni definitive d'appello il signor ha richiesto Pt_1 nuovamente l'importo iniziale di € 8.801,78).
si costituiva in giudizio davanti al Tribunale, eccependo Controparte_2 preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto cessionaria del solo credito dalla Idea Finanziaria S.p.A. (originaria stipulante) e non dell'intero contratto. Nel merito, la contestava la fondatezza delle domande, sostenendo l'errato utilizzo CP_4 del TAEG quale parametro di riferimento per la verifica del superamento del tasso soglia, insistendo sulla necessità di utilizzare il TEG;
contestava la categoria di riferimento, proponendo quella dei finanziamenti con delegazione di pagamento (Categoria 5) con tasso soglia del 19,17%, comunque ampiamente superiore al TAEG contrattuale;
affermava la validità delle Istruzioni della Banca d'Italia del febbraio 2006, vigenti all'epoca, che escludevano dal calcolo del TEG le spese per le polizze assicurative obbligatorie per legge, ex art. 54 DPR 180/1950. La invocava, inoltre, il principio CP_4 di omogeneità e simmetria tra i dati confrontati (TEG contrattuale e ), ritenendo CP_5 che un raffronto disomogeneo viziasse il risultato. In via subordinata, Controparte_2 sosteneva, sul quantum, che, anche in caso di usura, la restituzione doveva essere limitata ai soli interessi (pari a € 2.265,93), non potendosi configurare in ogni caso la gratuità del finanziamento.
Il Tribunale disponeva una CTU contabile. Il CTU depositava una prima relazione il 21 giugno 2022, nella quale, applicando i criteri delle Istruzioni di Banca d'Italia del 2006 (e quindi escludendo i premi assicurativi dal calcolo del TEG), concludeva per la non usurarietà del finanziamento. Il Tribunale, con ordinanza del 14 settembre 2022, rilevava che il CTU non aveva considerato le spese assicurative e, tenuto conto dei principii della Cassazione (Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 22465/2021; Cass. 5160/2018; Cass. n. 8806/2017), incaricava il CTU di verificare il TEG applicato, includendo nel calcolo del tasso soglia anche le spese assicurative, e di ricalcolare, in caso di superamento del tasso soglia, l'importo del mutuo considerandolo gratuito e depurandolo di ogni onere e spesa, esclusi soltanto gli oneri fiscali.
3 Il CTU depositava la relazione integrativa il 7 dicembre 2022. In questa relazione, il CTU accertava che il TEG praticato era superiore al tasso soglia di riferimento e, assumendo il mutuo come gratuito, calcolava in € 8.149,59 l'importo complessivo che il mutuatario poteva ripetere dalla banca.
Il Tribunale di Vercelli, con la sentenza, qui appellata, n. 332/2023 del 13 luglio 2023 (depositata in pari data), dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
condannando il signor a corrispondere a a titolo di
[...] Pt_1 Controparte_1 spese di lite, la somma di euro 2.540,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Poneva le spese di CTU (liquidate con precedente decreto in € 1.100,00 oltre accessori) a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
Il Tribunale motivava il rigetto della domanda sul presupposto che Controparte_2 avesse acquistato il solo credito e non l'intero contratto di finanziamento. Trattandosi di cessione del credito, l'azione di nullità del contratto per usura doveva essere rivolta al cedente. Il Tribunale riteneva che l'emissione del conteggio estintivo e la riscossione delle rate da parte del cessionario fossero compatibili con il trasferimento del solo diritto alla riscossione del credito.
Il signor ha proposto appello basando il proprio gravame su un duplice profilo. Pt_1
Innanzitutto, l'appellante ritiene errata la motivazione sulla carenza di legittimazione passiva di Egli richiama l'art. 125-septies T.U.B. che, in caso di Controparte_2 cessione di crediti o del contratto di finanziamento, consente al consumatore di opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, norma volta a garantire l'integrale tutela del consumatore. Sostiene che, nella fattispecie, si tratterebbe di una vera e propria cessione del contratto (ex art. 1406 c.c.), dimostrata dal fatto che ha predisposto ed emesso il conteggio estintivo e la Controparte_2 liberatoria e incassato tutte le rate del finanziamento. Evidenzia che, in ogni caso, l'azione è una domanda di ripetizione di indebito (ex art. 2033 c.c.), rispetto alla quale il legittimato passivo è colui che ha percepito la somma non dovuta (l'accipiens), ossia L'appellante ritiene, inoltre, che la cessione operata in virtù di un Controparte_2 accordo quadro del 2006 (antecedente alla stipula del contratto, avvenuta nell'aprile 2007) nasconda un intento fraudolento volto a limitare le difese del debitore ceduto.
Con il secondo motivo di appello, il signor deduce l'errata valutazione dei fatti e la Pt_1 fondatezza nel merito della domanda. Egli ribadisce come il tasso pattuito sia usurario e insiste sulla centralità sistematica dell'art. 644 c.p., alla luce del quale, per la determinazione del tasso usurario, devono essere considerate tutte le commissioni, le remunerazioni e le spese collegate all'erogazione del credito (escluse le imposte e le tasse). Sottolinea che il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo Globale) è l'indice corretto per rilevare l'usura, in quanto ricomprendente il TAN e tutte le spese collegate all'erogazione del credito. Chiede, stante l'usurarietà, la dichiarazione della nullità della clausola sugli interessi e la conseguente restituzione di € 8.801,78 (interessi e costi del credito). Evidenzia che non ha mai contestato l'entità delle somme Controparte_2 richieste, ma solo la metodologia di calcolo (TAEG/TEG).
si è costituita nel giudizio di appello, chiedendo la conferma Controparte_2 integrale della sentenza del Tribunale di Vercelli.
4 La Banca ribadisce l'eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, argomentando che la Idea Finanziaria S.p.A. ha ceduto alla NE IN S.p.A. (incorporata da solo il credito derivante dal contratto, in virtù di Controparte_2 un "Accordo Quadro relativo alla Cessione dei crediti pro soluto" del 14 dicembre 2006. La cessione del credito non comporta il trasferimento delle azioni inerenti al contratto (come l'azione di nullità), che rimangono in capo al cedente. L'art. 125-septies T.U.B. si riferisce esclusivamente alla facoltà per il consumatore di opporre eccezioni al cessionario (richieste volte a contrastare le domande del creditore), non di proporre azioni principali per vizi genetici del contratto originario o domande restitutorie. L'incasso delle rate e l'emissione del conteggio estintivo da parte di non provano Controparte_2 la cessione dell'intero contratto, essendo attività strettamente ricollegabili al soddisfacimento del credito, come tali ricomprese nel perimetro del concetto di
“accessori” di cui all'art. 1263, comma 1, c.c. (secondo il quale “Per effetto della cessione, il credito è trasferito al cessionario con i privilegi, con le garanzie personali e reali e con gli altri accessori”).
contesta comunque l'usurarietà del contratto, aderendo alla conclusione Controparte_2 della prima CTU disposta dal Tribunale. Sostiene che i costi assicurativi (imposti dalla legge ex art. 54 DPR 180/1950) non debbano essere ricompresi nel calcolo del TEG, in quanto non costituiscono un corrispettivo o una remunerazione imposta dalla Banca per la prestazione di denaro, ma sono costi eteroimposti ed eterodeterminati. Ribadisce che il confronto tra TEG applicato e Tasso Soglia Usura (TSU) deve avvenire tra grandezze omogenee, calcolate con la medesima metodologia. Se si includono i costi assicurativi nel TEG contrattuale (come richiesto dalla Cassazione), si deve parimenti riparametrare il TSU di riferimento (che all'epoca escludeva tali costi), altrimenti si incorre in un raffronto asimmetrico e quindi viziato. Sul quantum debeatur, la banca appellata contesta la possibilità di concludere, a seguito del (denegato) accertamento dell'usurarietà, nel senso della gratuità totale del finanziamento (ex art. 1815 c.c.), sostenendo che la sanzione della nullità colpirebbe soltanto la clausola afferente agli interessi, lasciando inalterato il resto del contratto. Ritiene che, al massimo, sarebbero ripetibili i costi assicurativi singolarmente considerati, o solo gli interessi. Inoltre, la quota relativa ai premi assicurativi non potrebbe essere ripetuta dalla Banca, ma dovrebbe essere richiesta direttamente alla compagnia assicurativa ( , unica legittimata Controparte_6 passiva per tale voce di costo.
Senza necessità di ulteriore istruttoria, la causa giunge a decisione sulle conclusioni precisate come indicato in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e va accolto nei termini di cui si dirà. È corretta l'affermazione del Tribunale, secondo cui l'avvenuto incasso dei ratei e l'emissione del conteggio di estinzione anticipata non provano, di per sé, l'esistenza di una cessione del contratto. Detti elementi sono, infatti, compatibili con una mera cessione del credito. In tema di cessione del credito, infatti, la previsione del comma 1 dell'art. 1263 c.c., secondo il quale il credito è trasferito al cessionario, oltre che con i privilegi e le garanzie reali e personali, anche con gli "altri accessori", va intesa nel senso
5 che nell'oggetto della cessione è ricompresa la somma delle utilità che il creditore può trarre dall'esercizio del diritto ceduto, ossia ogni situazione direttamente collegata con il diritto stesso, la quale, in quanto priva di profili di autonomia, integri il suo contenuto economico o ne specifichi la funzione (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 09/04/2024, n. 9479). Ebbene, l'incasso dei ratei e l'emissione del conteggio di estinzione anticipata possono effettivamente rientrare tra le attività strettamente ricollegabili al soddisfacimento del credito e quindi, come tali, essere ricomprese nel perimetro del concetto di “accessori” di cui al citato art. 1263 c.c. Nella specie, quindi, nessun elemento di causa consente di stabilire con certezza se oggetto della cessione fosse il contratto, come sostenuto dall'appellante, o il credito derivante dal contratto, come sostenuto dalla banca appellata. Conformemente a quanto disposto dall'art. 2697 c.c., la carenza probatoria si riverbera a detrimento della parte su cui incombeva l'onere di provare l'intervenuta cessione del contratto, ossia l'attore in primo grado, odierno appellante, il quale avrebbe peraltro potuto chiamare in causa la società finanziatrice cedente. In conseguenza delle considerazioni che precedono, deve, nella specie, ritenersi provata la sola cessione del credito (fattispecie ammessa dalla banca appellante) e non, invece, anche quella del contratto. Com'è noto, nella cessione del contratto, disciplinata dall'art. 1406 c.c., si verifica una sostituzione nella figura di una parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite: sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità del rapporto. Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. C.c., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione del creditore (Cass. civ., sez. III, 7.2.2020 n. 3034). Ne consegue che il cessionario del credito non può essere destinatario delle azioni relative alla validità del contratto fonte del credito ceduto, rispetto alle quali resta legittimato passivamente soltanto il cedente. Deve quindi confermarsi l'appellata sentenza nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della banca appellante rispetto alla domanda di accertamento della nullità contrattuale proposta in via principale.
A ben vedere, però, l'accertamento della nullità della clausola usuraria doveva e deve essere effettuato in via incidentale, perché detta nullità costituisce il presupposto logico della domanda restitutoria proposta dal signor da qualificarsi come azione di Pt_1 ripetizione dell'indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c.: domanda totalmente obliterata dal Tribunale ma rispetto alla quale, come si dirà, deve affermarsi la legittimazione passiva di . Controparte_2
Nella prospettiva dell'art. 2033 c.c., è irrilevante stabilire se la banca odierna appellata sia cessionaria dell'intero contratto o soltanto del credito derivante dal medesimo, come pure è irrilevante svolgere considerazioni sulla possibilità di estendere all'azione restitutoria proposta dal debitore-mutuatario il principio per cui, in materia bancaria, in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (art. 125, comma 3, del Testo Unico Bancario ratione temporis applicabile). Ciò che rileva, infatti, è che l'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo deve essere rivolta nei confronti di chi ha ricevuto la somma che si assume pagata indebitamente e di cui si chiede la restituzione (Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 07/12/2016,
6 n. 25170: "…rispetto all'azione di ripetizione di indebito oggettivo è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma che si assume essere non dovuta”). Tale principio di legittimazione passiva esclusiva dell'accipiens è fermo nella giurisprudenza della Suprema Corte e trova fondamento nella formulazione letterale dell'art. 2033 c.c. che, collegando la genesi dell'obbligazione restitutoria al pagamento non dovuto, mostra di individuare il percettore di siffatto pagamento come soggetto passivo dell'obbligazione.
L'azione proposta dal signor mira essenzialmente ad ottenere la restituzione delle Pt_1 somme indebitamente corrisposte. L'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, ai sensi dell'art. 2033 c.c., deve essere rivolta nei confronti di chi ha ricevuto la somma che si assume pagata indebitamente (l'accipiens). Nel caso di specie, l'odierna appellata
[...]
(e prima di essa l'incorporata NE IN S.p.A.) ha pacificamente Controparte_2 incassato tutti i ratei pagati dal signor in forza degli obblighi assunti con il Pt_1 contratto di finanziamento. Pertanto, sussiste la legittimazione passiva della banca appellata in relazione alla domanda di ripetizione di indebito e, quindi, in relazione all'accertamento incidentale dei presupposti di detta domanda (id est l'accertamento della sussistenza dell'indebito). In questo senso, il primo motivo di appello deve essere accolto.
La sussistenza dell'indebito dipende dall'accertamento (incidentale) della nullità della clausola usuraria. Erroneamente il Tribunale ha omesso detto accertamento. La Corte deve ora verificare, incidentalmente, se il contratto di finanziamento stipulato dal signor il 30 aprile 2007 fosse geneticamente usurario al solo fine di stabilire se e quali Pt_1 somme siano da lui state versate indebitamente a favore di . Controparte_2
Il contratto di finanziamento (con cessione del quinto dello stipendio) è stato stipulato nel secondo trimestre del 2007 (1° aprile – 30 giugno 2007). Il Tasso Soglia Usura (TSU) rilevante per la categoria “Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio” in tale periodo era fissato al 15,39%. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) indicato in contratto era pari al 16,82%. L'indagine tecnica svolta in primo grado ha verificato che, includendo nel calcolo del tasso soglia anche le spese assicurative, il TEG praticato era pari al 16,793%, al netto dell'imposta sostitutiva, e dunque superiore al tasso soglia di riferimento del 15,39%. In relazione alle difese della Banca appellata, che ha insistito sull'irrilevanza degli oneri assicurativi poiché imposti per legge e sulla necessità di applicare il principio di omogeneità/simmetria (secondo cui anche il TSU dovrebbe tenere conto dei costi), questa Corte ribadisce e applica i principii stabiliti nella propria sentenza n. 220/2025 emessa il 7 marzo 2025 nella causa N. R.G.C. 773/2023. In particolare, si richiama il principio di onnicomprensività dell'art. 644 c.p., sicché tutti i costi assicurativi, sostenuti dall'odierna parte appellante per stipulare il contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio, devono essere inclusi nel calcolo del TEG, eccetto gli oneri fiscali. L'art. 644 c.p., che delinea l'usura tanto sotto il profilo penalistico quanto sotto il profilo civilistico, dispone, al comma 4, che “per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito”. Il costo dell'assicurazione a copertura del rischio morte e del rischio di perdita impiego è una spesa collegata all'erogazione del credito;
infatti, l'assicurazione: è condizione per accedere al finanziamento (obbligatoria ex art. 54 D.P.R. 180/1950); è contestuale
7 all'erogazione del finanziamento;
è a beneficio della parte che eroga il finanziamento;
è volta a garantire a tale beneficiaria il rimborso del credito qualora si verifichino eventi che pregiudichino l'esistenza in vita della parte mutuataria, la sua capacità lavorativa o il suo reddito, traducendosi in un vantaggio per il soggetto finanziatore;
ha quindi natura remunerativa per quest'ultimo. Come statuito, in conformità al consolidato orientamento di legittimità, dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29501/2023 (che ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.1524/2019 resa in un caso analogo a quello in esame, di contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio): <ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644 c.p., comma 4, essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20247 del 14/07/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 17839 del 21/06/2023; Sez. 3, Ordinanza n. 17187 del 15/06/2023 e Sez. 3, Ordinanza n. 13536 del 17/05/2023 con riferimento al leasing finanziario;
Sez. 6-1, Ordinanza n. 3025 del 01/02/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 37058 del 26/11/2021; Sez. 1, Ordinanza n. 22458 del 24/09/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5160 del 06/03/2018; Sez. 1, Sentenza n. 8806 del 05/04/2017). Inoltre, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo, come nella fattispecie. Ne discende che i costi della polizza hanno natura remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice>>. La Suprema Corte è giunta a tale ormai stabile orientamento, evidenziando la centralità sistematica dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria, il quale considera rilevanti “tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito”, con carattere “onnicomprensivo” nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito, osservando che l'esclusione di talune delle voci per sé rilevanti comporterebbe “il risultato di spostare – al livello di operatività della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse” (v. Cass civ. 8806/17; Cass. civ. 22458/2018; Cass. civ. 3025/2022); che l'obbligatorietà per legge dell'assicurazione prevista dall'art. 54 del D.P.R. 180/1950 per i contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, non ne esclude la connotazione propriamente remunerativa, anche indiretta, da valutare in considerazione della sua incidenza economica diretta ed indiretta sulle obbligazioni assunte dalle parti in relazione al contratto di finanziamento (Cass. civ. 22458/2018); che tale assicurazione è volta a garantire il mutuante nel caso in cui per qualsiasi ragione venga a mancare la disponibilità dello stipendio del mutuatario (Cass. civ. 17466/2020). Né vale ad escludere la natura usuraria del contratto la considerazione che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame (a differenza delle Istruzioni successive, del 2009 entrate in vigore nel 2010). Le Istruzioni della Banca d'Italia non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero emana trimestralmente
8 il decreto nel quale indica il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura ai sensi degli artt. 2 L. 108/1996 e 644 comma 3 c.p. Le stesse non hanno quindi alcuna efficacia precettiva nei confronti del giudice nell'ambito dell'accertamento del TEG applicato alla singola operazione, sia perché non sono finalizzate a stabilire il TEG del singolo caso, sia perché sono disposizioni non suscettibili di derogare all'art. 644 comma 4 c.p. in materia di componenti da considerarsi al fine della determinazione del TEG (“Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”). Si richiamano, in proposito, le seguenti statuizioni di Cass. civ. 29501/2023 sopra citata, conformi alla consolidata giurisprudenza di legittimità:
-occorre distinguere il tasso soglia disciplinato dal comma 3 dell'art. 644 c.p., secondo cui la legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, dal “costo complessivo del credito” regolato dal comma 4 dell'art. 644 c.p.; solo il comma 3 costituisce norma in bianco di rinvio, mentre la struttura del comma 4 “descrive l'integrazione di una norma perfetta, che non richiede ulteriori disposizioni applicative esterne, affinché possa assumere un delineato e concreto valore costitutivo”;
-la disciplina primaria del tasso soglia è contenuta nell'art. 2 L. 108/1996, che non introduce una deroga all'art. 644 c.p., in quanto le Istruzioni di Banca d'Italia hanno rilevanza solo ed esclusivamente al fine statistico della rilevazione del tasso effettivo globale medio;
“le Istruzioni di Banca d'Italia sono, quindi, norme secondarie, che devono necessariamente conformarsi alle norme primarie di riferimento, con la conseguenza che le Istruzioni non sono vincolanti allorché si sovrappongano al dettato onnicomprensivo dell'art. 644 c.p., non potendone intaccare la ben precisa portata precettiva (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19597 del 18/09/2020; Sez. U, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018)”;
-la “centralità sistematica” dell'art. 644 c.p. in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante, non può non valere pure per l'intero arco normativo che disciplina il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia;
-pertanto, “il fatto che all'epoca della stipulazione del contratto le Istruzioni di Banca d'Italia non includessero le spese assicurative tra gli oneri da computare ai fini della determinazione del tasso usurario non ne inibiva, comunque, l'inclusione, atteso il rango secondario di tale fonte di previsione”;
- occorre infatti attenersi al tenore testuale della norma primaria, “senza che il principio di omogeneità tra il metodo di calcolo del TEGM e il costo del credito della singola operazione possa pregiudicarne la valenza precettiva”; sicché “l'omogeneità tra il costo del credito rilevato e quello rilevante ai fini della verifica dell'usura non costituisce un principio regolatore, in alcun modo, della struttura complessiva della disciplina sull'usura, né è idoneo a consentire una deroga alle norme primarie da parte delle Istruzioni della Banca d'Italia. L'unico criterio che le norme primarie impongono per la rilevanza di un costo è, dunque, la sua attinenza all'erogazione del credito”.
Ciò premesso, essendo il TEG praticato, come accertato dalla CTU, superiore al TSU (rispettivamente 16,793% e 15,39%) per il trimestre di stipula, e dovendo i costi assicurativi essere inclusi nel calcolo per prevalenza dell'art. 644 c.p., si deve accertare, sia pure incidentalmente, l'usurarietà del finanziamento.
9 Accertata l'usurarietà, occorre stabilirne le conseguenze. La questione delle conseguenze dell'usurarietà è di centrale importanza, perché i pagamenti effettuati dal mutuatario, se ed in quanto “travolti” dalla sanzione civilistica dell'art. 1815, comma 2, c.c. a causa del carattere usurario del mutuo, concorrono a determinare l'ammontare complessivo dell'indebito oggettivo a cui si riferisce l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., proposta nella specie dall'odierno appellante, attore in primo grado. Pertanto, determinare le conseguenze dell'usurarietà equivale a delimitare l'oggetto dell'azione di ripetizione dell'indebito o – che è lo stesso – a qualificare un pagamento come indebito.
Quanto alla conseguenza sanzionatoria del carattere usurario del contratto di finanziamento o di mutuo (art. 1815 comma 2 c.c.: “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), la stessa deve essere individuata nella non debenza, con conseguente restituzione, di tutti gli importi che rientrano nella fattispecie dell'art. 644 comma 4 c.p., sicché il contratto si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del creditore. Si richiama sul punto anche la sentenza della Corte d'Appello di Milano n. 2550/2024, che, in un caso analogo a quello in esame, ha rilevato che “la gratuità del mutuo quale conseguenza della pattuizione di interessi usurari implica…l'obbligo di restituire anche le commissioni e le spese collegate alla concessione del credito, ad eccezione di imposte e tasse, pena una inammissibile elusione della disciplina sanzionatoria”, facendo anche riferimento alla decisione del Collegio di Coordinamento Arbitro Bancario Finanziario n. 12830/18 che ha stabilito che “una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell'usura genetica, in virtù della corretta interpretazione del secondo comma dell'art. 1815 c.c. – letto in connessione con il quarto comma dell'art. 644 cod. pen. – che sancisce la nullità della clausola, restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario”.
Nello stesso senso si era già espressa questa Corte d'Appello con la sentenza n. 1144/2020 - N. R.G. 1260/2019 del 30.10.2020, dep. il 20/11/2020, ritenendo, quanto al calcolo del TEG, che “se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva”.
Il principio, ricordato dalla banca appellata, per cui “l'art. 1815, comma 2, c.c., prevede una nullità parziale che colpisce soltanto la clausola con la quale siano pattuiti interessi – corrispettivi o moratori – usurari. L'espressione "se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi" ha come chiave di lettura proprio la congiunzione "e" che unisce nullità della clausola e non debenza di interessi, dal che razionalmente si deduce che gli interessi non dovuti sono solo quelli previsti nella clausola nulla, senza espansione della sanzione ad interessi di altra specie di per sé sani perché non usurari” (così Cass. civ., Sez. III, Ord., c.c. 20/07/2020, dep. 09/11/2020, n. 24992) non consente di sostenere, in linea generale, che gli interessi intra soglia sarebbero comunque dovuti: il principio testé enunciato attiene, infatti, alla diversa questione della natura usuraria degli interessi moratori e non degli interessi corrispettivi: detta ordinanza non è dunque pertinente al caso di specie.
10 Ancora, nello stesso senso, la Corte di cassazione (Cass. civ., Sez. I, Sent., 07/02/2024, n. 3460) ha stabilito che il "costo totale del credito" che diviene inefficace per effetto della sanzione di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. comprende, “anche alla luce della normativa europea (e della normativa interna che ne costituisce attuazione, come l'art. 121, comma 1 lett. e) e comma 2, TUB, nel testo successivo al D.Lgs. n. 141/2010), "tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili", "inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito", come, in particolare, "i premi assicurativi" se, come può presumersi in caso di contestualità della stipulazione, "la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte" (cfr. l'art. 3, paragrafo 1, lett. g, della direttiva 2008/48/CE in materia di contratti di credito ai consumatori)”.
Dopo avere precisato i limiti entro cui la banca cessionaria del credito può essere chiamata ad operare delle restituzioni in favore del debitore ceduto (cioè, nei limiti del perceptum e nei limiti dell'indebito), occorre verificare quali sono i criteri d'imputazione temporale dell'indebito: se, cioè, l'indebito debba ritenersi cristallizzato al momento del pagamento oppure se debba ritenersi “scaglionato” su tutta la durata contrattualmente prevista del rapporto di mutuo o di finanziamento. La questione rileva, evidentemente, quando, come accade nel caso di specie, il rapporto obbligatorio subisca una variazione soggettiva ex latere creditoris, perché, nella prima ipotesi, i costi del finanziamento (indebiti) integralmente sostenuti all'inizio del rapporto obbligatorio (mediante i cosiddetti pagamenti “up-front”) dovrebbero essere chiesti in restituzione esclusivamente all'originario creditore cedente. A questo proposito, secondo l'insegnamento della suprema Corte, si ritiene che il costo del credito “travolto” dall'art. 1815, comma 2, c.c., costituente un indebito oggettivo, debba essere riferito pro quota a tutti i ratei del piano di ammortamento. Il premio assicurativo, ad esempio, è “un costo che, per sua natura, essendo funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, non può che essere computato (al pari degli interessi corrispettivi, che, pur pagati periodicamente, condividono con esso la natura complessivamente remunerativa, seppure indiretta, per la società finanziatrice) non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto” (Cass. civ., Sez. I, Sent., 07/02/2024, n. 3460).
Nella specie, ci sono stati costi detratti anticipatamente (upfront) al momento della liquidazione del capitale erogato: il capitale lordo del finanziamento era di € 20.040,00. Il netto erogato a favore del signor era pari a € 10.101,80. La differenza tra il Pt_1 capitale lordo e il netto erogato corrisponde alla somma degli interessi pattuiti e dei "costi del credito" detratti anticipatamente, per un totale di € 9.938,20 (€ 3.506,60 + € 6.431,60). I costi anticipati (ulteriori agli interessi pattuiti) erano complessivamente pari a € 6.431,60. Questi costi includevano, secondo la documentazione contrattuale prodotta: Commissioni finanziarie € 1.703,80 Commissioni accessorie € 3.607,20
11 Rimborso spese contrattuali € 250,00 Premio Assicurativo Rischio Vita € 459,17 Premio Assicurativo Rischio Impiego € 411,43
Tali costi del finanziamento sostenuti dall'odierno appellante in via anticipata devono ritenersi di natura lato sensu remunerativa per la società finanziatrice. Pertanto, gli stessi si riverberano sull'intero arco del finanziamento e devono essere ripartiti sui singoli ratei (tutti, peraltro, riscossi da ). Controparte_2
Il Giudice di primo grado aveva correttamente incaricato il CTU di calcolare l'importo del mutuo considerandolo gratuito, espungendo ogni onere e spesa, dedotte le sole imposte e tasse. Il CTU, nella sua relazione integrativa del 7 dicembre 2022, aveva determinato l'importo totale indebitamente corrisposto dal mutuatario (ossia tutti i costi e gli interessi, al netto delle imposte e di un rimborso oneri già ricevuto di euro 618,28). L'importo complessivo oggetto di ripetizione a favore del signor determinato sulla Pt_1 base del ricalcolo conforme all'art. 1815 c.c. e ai criteri di onnicomprensività, è pari a € 8.149,59. Tale somma è composta dai seguenti oneri, indebitamente pagati:
• Interessi pagati (Rate da 1 a 50): € 2.242,06.
• Commissioni finanziarie e accessorie: € 5.311,00 (€ 1.703,80 + € 3.607,20).
• Rimborso spese contrattuali: € 250,00.
• Premi assicurativi (Rischio vita e Rischio impiego netto): € 860,56 (€ 459,17 + € 401,39).
• Commissione estinzione anticipata: € 104,25.
• Dedotto il rimborso oneri ricevuto: € 618,28.
va dunque condannata alla restituzione a favore del signor Controparte_2 Pt_1 dell'indebito di € 8.149,59 in conto capitale, oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c., dal giorno della domanda (10 febbraio 2021, data della notifica della citazione in primo grado), dovendo ritenersi l'accipiens in buona fede (art. 2033 c.c.).
Le spese dei due gradi di giudizio seguono la soccombenza di Controparte_2
Tenuto conto del valore del decisum, che comporta l'applicazione dello scaglione da
€ 5.201,00 a € 26.000,00, nonché dell'attività processuale in concreto svolta, le spese del primo grado si liquidano sulla base dei parametri medi espressi nelle tabelle – ai sensi del D.M. 55/2014 come mod. dal D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 – e quindi in complessivi euro 5.077,00 per onorari (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed euro 1.701,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
Le spese del grado di appello si liquidano anch'esse sulla base dei parametri medi previsti dalle tabelle di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, e quindi in complessivi euro 5.809,00 per onorari (di cui euro 1.134,00 per la fase di studio, euro 921,00 per la fase introduttiva, euro 1.843,00 per la fase istruttoria e di 12 trattazione ed euro 1.911,00 per la fase decisionale), oltre al 15% rimborso forfettario spese, CPA e IVA come per legge.
Le spese di entrambi i gradi dovranno deve essere distratte a favore del Difensore dell'appellante, Avvocato IN AT, che si è dichiarata antistataria e ne ha fatto espressa richiesta.
, quale parte soccombente, è quindi tenuta a rifondere ad Controparte_2 [...]
, e per lui all'Avv. IN AT del Foro di Nola, antistataria, le spese sopra Parte_1 indicate (euro 5.077,00 per gli onorari del primo grado ed euro 5.809,00 per gli onorari relativi al grado appello, oltre alle voci accessorie).
Le spese della CTU esperita in primo grado, già liquidate dal Tribunale con separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di . Controparte_2
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma dell'appellata sentenza n. 332/2023 resa tra le parti dal Tribunale Ordinario di Vercelli in data 13 luglio 2023 nel procedimento iscritto al n. 288/2021 R.G. Trib., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
1. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare a favore di la somma di € 8.149,59 Parte_1
(ottomilacentoquarantanove/59), oltre agli interessi legali al tasso previsto dall'art. 1284, comma 4, C.c., calcolati dal 10 febbraio 2021 sino al pagamento effettivo.
2. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere ad e per lui al suo Difensore, Avv. IN Parte_1
AT del Foro di Nola, le spese processuali del primo grado di giudizio, che si liquidano in € 5.077,00 (cinquemilasettantasette/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
3. PONE definitivamente a carico di le spese della CTU Controparte_1 esperita in primo grado, liquidate con separato decreto dal Tribunale di Vercelli.
4. CONFERMA, nel resto, l'appellata sentenza.
5. CONDANNA in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a rifondere ad e per lui al suo Difensore, Avv. IN Parte_1
AT del Foro di Nola, le spese processuali del presente grado di appello, che si liquidano in € 5.809,00 (cinquemilaottocentonove/00) per onorari, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge.
13 Così deciso in Torino, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 7 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Silvia Orlando
Il Consigliere estensore Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere
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