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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 21/09/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente
Dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice rel. ed est.
Dott. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Linares (PEC: Parte_1
e dall'Avv. Sergio Giacalone (PEC: Email_1
, giusta mandato allegato al ricorso;
Email_2
Ricorrente
Contro rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Li Causi, giusta procura allegata Controparte_1 alla memoria di costituzione (PEC: ); Email_3
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.7.2025
FATTO
1. Domanda delle parti.
Con ricorso depositato in data 29/04/2022 premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 20/04/1996 nel Comune di CP_2
Marsala, regolarmente trascritto nel registro dei Matrimoni Serie A, Anno 96, n. 32; che dal matrimonio sono nati (in data 15/09/1999) e (in data 22/12/2006); che il figlio Per_1 Per_2
è totalmente incapace di intendere e di volere e si trova ricoverato presso una struttura Per_1
1 in Valderice, facendo rientro a casa ogni fine settimana e per le festività; che con Decreto n.
3044/2018 del 27/03/2018, nell'ambito del procedimento RG n. 3213/2017, è stata omologata la separazione dei coniugi;
che i figli sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con abitazione prevalente presso la casa della madre, con diritto di visita del padre;
che il figlio passerà il tempo di permanenza fuori dalla struttura ove è ricoverato per metà con il Per_1 padre e per la rimanente metà con la madre;
che corrisponderà alla moglie un CP_2 assegno mensile quale contributo per il mantenimento di pari ad € 600,00; che, per il Per_2 figlio pagherà alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, le Per_1 CP_2 spese per l'assistente di cui lei ha bisogno quando il giovane sarà ospitato a casa dalla madre;
che i coniugi considerano le superiori spese di natura ordinaria;
che le spese straordinarie per il mantenimento dei figli vengano sostenute al 50% ciascuno;
che successivamente la ricorrente veniva nominata amministratore di sostegno a beneficio del figlio (R.G. 1144/2018 Per_1
V.G.); che sussiste una sperequazione reddituale tra i coniugi;
che le spese per il figlio Per_1 per vestiario, gli extra di cibo e farmaci non coperti da SSN, sono state a totale carico della ricorrente;
che la struttura che accoglierà in prosecuzione, avrà una retta intorno ad € Per_1
1.400,00; che il resistente si è occupato del figlio solo sporadicamente e non ha Per_1 provveduto a sostenere le spese ordinarie per lo stesso quando si trova a casa;
che il figlio nei giorni di permanenza dalla madre, necessita di assistenza specializzata 24 h su 24 Per_1 che comporta una spesa di circa € 1.000,00 al mese;
che il resistente non versa le spese di assistenza per i periodi in cui il figlio si trova dalla madre, come previsto dal decreto di omologa;
che la comunione tra i coniugi non si è mai ricostituita, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. In particolare, ha chiesto l'aumento della misura dell'assegno per il figlio da euro 600,00 ad euro Per_2
800,00 attese le aumentate esigenze correlate alla crescita del minore. Ha chiesto inoltre che il resistente sia onerato del pagamento in via esclusiva della retta per la struttura in cui è ricoverato il figlio In subordine, se la retta risulti superiore nell'ammontare a euro 1.000,00 Per_1 mensili, il contributo a carico del comune, e/o la mera indennità di accompagnamento percipienda per concorrano in parte al pagamento della retta, che dovrà restare sempre Per_1
a carico esclusivo del resistente.
In data 20/06/2022 il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha contestato le altre domande proposte, deducendo che il figlio percepisce una Per_1 pensione di invalidità e sussidi gestiti dalla madre nella qualità di amministratrice di sostegno, che con questi importi la ricorrente retribuisce una badante.
2 Ha altresì dedotto di essere una presenza costante nella vita di di svolgere la professione Per_1 di medico e di occuparsi del figlio tutte le volte che il lavoro glielo consente.
Ha dedotto che la ricorrente ha effettuato delle spese per esigenze non attinenti al figlio Per_1
e ha contestato la gestione del denaro spettante al figlio.
Circa le richieste economiche avanzate per il figlio il resistente ne ha chiesto il rigetto Per_2 in quanto non giustificate in alcun modo.
Ha pertanto chiesto:
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi;
- di rigettare la domanda relativa al contributo al mantenimento di e di confermare Per_2
l'importo statuito nel provvedimento di separazione modificando le modalità di corresponsione: € 500,00 alla madre ed € 100,00 direttamente al figlio;
- di rigettare tutte le domande relative al mantenimento del figlio e di disporre Per_1 che la badante venga retribuita, sia nel periodo di permanenza presso il padre che nel periodo di permanenza presso la madre, con i soldi percepiti a qualsiasi titolo da Per_1
- di disporre che il pagamento della struttura, decurtati i contributi comunali e l'indennità di accompagnamento, venga sopportato nella misura del 50% da entrambi i genitori;
- di disporre la revoca della carica di amministratore di sostegno della ricorrente e, per l'effetto, di autorizzare il resistente ad essere nominato amministratore di sostegno del figlio;
- di respingere ogni ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione dei coniugi, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto la conferma, quali provvedimenti urgenti, delle condizioni della separazione di cui all'omologa del 27.3.2018 (RG 3213/2017).
Con ordinanza del 26/06/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per acquisire chiarimenti dalle parti circa la misura dell'indennità di accompagnamento e del trattamento pensionistico o assistenziale percepito dal figlio nonché dei tempi di uscita dalla struttura e di visita e Per_1 permanenza presso ciascun genitore.
All'udienza del 21/07/2025, assunti i chiarimenti e acquisita la documentazione richiesta, la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione senza termini, avendovi le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Scioglimento del matrimonio.
3 In accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, alla quale parte resistente aderisce, apparendo manifesta l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Marsala in data 20/04/1996 tra e Parte_1 CP_2
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marsala al n. 32, P.2
[...]
S.A. Uff.1, anno 1996.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con Decreto di Omologa n. 3044 del 27/03/2018 /2018 nell'ambito del procedimento n. 3213/2017 R.G.; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
è definitivamente venuta meno.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Sull'affidamento e mantenimento dei figli
Quanto alla regolamentazione dei rapporti con il figlio della coppia , nato a Parte_2
Marsala il 22/12/2006, non sussistono i presupposti per la pronuncia di statuizioni sull'affidamento e sul regime di incontri con il coniuge non collocatario, essendo divenuto nelle more maggiorenne.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, l'art. 337-ter c.c. impone a ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, mediante la corresponsione di un assegno periodico che tenga conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di ciascun genitore, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Occorre evidenziare che “in sede di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole si deve rispettare il principio di proporzionalità, ossia si deve procedere ad una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, secondo i parametri di riferimento per il concorso negli oneri, tra cui la capacità economica di ciascuno. In particolare, occorre accertare comparativamente la situazione economica di entrambe le parti, a cui deve procedersi valutando le dichiarazioni da
4 loro rese e i documenti prodotti, oltre che ragionando per presunzioni” (Tribunale Oristano sez. I, 08/02/2022, n.65).
Nel caso in esame, deve osservarsi che la ricorrente ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento pari ad € 800,00 per aumentate esigenze correlate alla crescita del figlio , Per_2 adesso maggiorenne.
Orbene, la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.
Nessuna prova è stata infatti fornita circa le ulteriori esigenze del figlio che giustifichino la suddetta richiesta di aumento della misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente nei confronti del figlio rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
Ne consegue che si deve confermare l'importo di € 600,00 già disposto in sede di separazione a carico del padre a titolo di mantenimento nei confronti del figlio , maggiorenne, non Per_2 autosufficiente.
Le spese straordinarie, dovranno essere ripartite al 30% a carico della ricorrente e al 70% a carico del resistente, dovranno essere previamente concordate tra i genitori, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Di conseguenza, le spese non concordate rimangono a carico del genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
3.1. Deve adesso essere esaminata la richiesta avanzata dal resistente con memoria di costituzione di autorizzazione alla corresponsione diretta di una quota del mantenimento dovuta al figlio , pari ad € 100,00, in favore dello stesso. Per_2
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione: “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L.
8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere” (cfr. Cass. ord.
n. 18008/18 del 9.07.2018).
5 Orbene, secondo l'indirizzo interpretativo sopra enunciato il padre non può scegliere il soggetto nei confronti del quale dovrà provvedere al mantenimento solo se il figlio ormai maggiorenne coabiti ancora con l'altro genitore.
Dunque, solo se perduri la coabitazione del figlio maggiorenne con l'altro genitore, indicato dalla sentenza come percettore dell'assegno, il genitore obbligato al versamento del mantenimento non può chiedere, in difetto di un'espressa richiesta da parte del figlio avanzata giudizialmente, di essere autorizzato a corrispondere l'assegno direttamente al figlio.
Nel caso di specie, infatti, risulta che il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, Per_2 continua a convivere con la madre, individuata nel Decreto di Omologa come percettore dell'assegno.
Tale circostanza non viene contestata dal resistente e lo stesso , sentito Parte_2 all'udienza del 14/03/2024, ha dichiarato di vivere con la madre.
Ne discende che il resistente deve essere onerato a versare mensilmente il mantenimento dovuto per il figlio alla ricorrente con cui questi convive. Per_2
3.2. Passando ora ad esaminare la domanda formulata in ricorso di pagamento in via esclusiva a carico del resistente della retta per la struttura ove si trova ospite il figlio essa va Per_1 rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
E, invero, anche se il ragazzo percepisce delle somme per la sua invalidità con le quali può sostenere le spese per il pagamento della struttura, non può ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento gravante su entrambi i genitori, dovendo essere equiparato ad un minore Per_1 stante la sua grave disabilità.
L'art. 337 septies c.c. prevede che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salva diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori”.
Nel caso di specie, è incontestato oltre che documentato, il fatto che sia affetto Parte_3 da “Disturbo generalizzato dello sviluppo e ritardo mentale di grado grave” (come da verbale della commissione medica allegata in atti) riconosciuto invalido con totale e permanente CP_3 inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua.
Risulta inoltre documentato che il figlio da Febbraio 2025 percepisce un assegno Per_1 mensile pari ad € 1.290,00 circa e che la retta mensile dovuta alla struttura ove si trova CP_3 ricoverato ammonta ad € 1.250,00, documentazione allegata dalla ricorrente alle sue note difensive del 09/07/2025 e confermato dal resistente.
6 All'udienza del 21/07/2025, è emerso dall'audizione delle parti che il figlio Per_1 contrariamente rispetto al passato in cui rientrava settimanalmente a casa, nell'attuale struttura vi rimane per tutta la settimana. La ricorrente ha dichiarato che preferisce visitare il ragazzo direttamente nella struttura dove è ricoverato.
Orbene, la Corte di Cassazione con ordinanza n.10423 del 2020 sez. 1, ha stabilito che
“L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire
l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato
a quello economico e sociale della famiglia”.
Ciò posto, al fine di evitare che le somme percepite dallo stesso a titolo di pensione e indennità di accompagnamento vengano totalmente assorbite per il pagamento della retta e tenuto altresì conto della significativa disparità economica esistente tra le parti (la ricorrente svolge l'attività di insegnante e ha un reddito mensile di circa € 1.400,00 netti al mese, mentre il resistente, di professione medico chirurgo, gode di un reddito mensile di circa 3.600,00 euro al mese come da buste paga allegate), si reputa congruo fissare un assegno mensile a carico della ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 150,00 e a carico del Per_1 resistente un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari Per_1 ad € 300,00.
Il Tribunale, sul punto, provvede d'ufficio, stante l'equiparazione di un maggiorenne disabile grave ad un figlio minore e l'applicabilità nel caso di specie delle disposizioni poste a tutela dei minori richiamate dall'art. 337 septies c.c., anche in difetto di esplicita domanda da parte del resistente, essendo l'obbligo di mantenimento per i minori previsto per legge e dovendo essere ripartito a carico di entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e non potendo gravare esclusivamente a carico del genitore più forte economicamente.
Considerato che il ragazzo non è collocato presso i genitori ma presso la struttura dove vive in modo prevalente, le somme di cui sopra dovranno essere corrisposte alla ricorrente non in proprio ma nella sua qualità di amministratore di sostegno. Gli importi versati a titolo di mantenimento dovranno essere versati sul conto corrente o libretto intestato a e acceso Per_1 per l'amministrazione di sostegno.
Anche la ricorrente, perciò, dovrà versare mensilmente l'importo sopra indicato, per la quota di sua spettanza, nel conto corrente o libretto intestato al figlio.
7 La ricorrente, infatti, nella sua qualità di amministratore di sostegno gestirà queste somme non in proprio ma nell'esercizio dell'ufficio che le è stato attribuito dalla legge, rendicontando annualmente al Giudice Tutelare presso questo Tribunale in ordine all'utilizzo degli importi versati a titolo di mantenimento da parte dei genitori. Le somme corrisposte da entrambi i genitori a titolo di mantenimento potranno essere utilizzate per concorrere nel pagamento della retta della struttura o per altre esigenze del ragazzo, onde consentire l'accantonamento di parte della pensione e dell'indennità di accompagnamento da questi percepite per le ulteriori esigenze di cura, mantenimento e assistenza di cui necessita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti con il figlio disabile al 100%, tenuto conto del Per_1 suo collocamento presso la struttura, ciascun genitore avrà facoltà di visitarlo o di prelevarlo liberamente. In difetto di intesa tra le parti, ciascuno potrà prelevarlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati e per quanto riguarda le festività anche esse saranno godute in modo alternato tra i genitori. Nel periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere per una settimana nel mese Per_1 di agosto e per una settimana nel mese di luglio. In difetto di intesa, il padre potrà prelevare il ragazzo la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto. La madre la seconda settimana di luglio e la seconda settimana di agosto. L'anno successivo il periodo estivo sopra indicato sarà invertito tra i genitori.
Nel periodo in cui permarrà a casa del resistente, questi provvederà al suo mantenimento Per_1 con il proprio reddito con facoltà di chiedere all'amministratore di sostegno il rimborso delle somme spese, attingendo alle somme presenti sul conto o libretto intestato a previa esibizione della Per_1 documentazione giustificativa. L'amministratore rendiconterà le suddette somme nel rendiconto annuale da presentare al Giudice Tutelare.
Anche la ricorrente, pertanto, nel periodo in cui il ragazzo sarà presso di sé avrà la facoltà di provvedere al mantenimento di attingendo al conto corrente o libretto a lui intestato, Per_1 conservando la relativa documentazione giustificativa e rendicontando le relative spese al giudice tutelare.
Nel caso in cui la ricorrente non dovesse più svolgere il ruolo di amministratore di sostegno, la regolamentazione rimarrà analoga perché ciascun genitore, nei periodi di permanenza di Per_1 presso di sé, potrà chiedere all'amministratore di sostegno, dopo aver sostenuto il costo, di prelevare una somma parti all'importo speso per il ragazzo, fornendo la relativa documentazione giustificativa di supporto ai fini della rendicontazione delle somme spese a tale titolo davanti al Giudice Tutelare.
3.3. Deve essere invece dichiarata inammissibile la domanda avanzata dal resistente di revoca della ricorrente dall'ufficio di amministratore di sostegno, stante l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla suddetta richiesta che dovrà essere avanzata dinnanzi al Giudice Tutelare titolare della procedura.
8 4. Spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalle parti e della sostanziale soccombenza reciproca, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, pronunziando sul ricorso proposto, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in Marsala in data 20/04/1996 tra e , Parte_1 CP_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marsala al n. 32, P.2 S.A.
Uff.1, anno 1996;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsala di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara tenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento in CP_2 favore del figlio , convivente con la madre, nella misura di € 600,00 mensili Per_2 pagabile al domicilio del creditore ( ) entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie documentate per come regolate in parte motiva;
4. dichiara il resistente tenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 300,00 mensili. Tale importo dovrà essere versato Per_1 alla ricorrente, nella sua qualità di amministratore di sostegno, per come indicato in parte motiva, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
5. dichiara la ricorrente tenuta alla corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura mensile di € 150,00 da versare sul conto corrente/libretto Per_1 intestato al figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6. le spese straordinarie relative ai figli delle parti, regolate come in parte motiva, dovranno essere ripartite al 70% a carico del resistente e al 30% a carico della ricorrente;
7. la ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno, gestirà le somme versate da entrambi i genitori a titolo di mantenimento del figlio per il pagamento della Per_1 retta della struttura e/o per le altre esigenze del figlio con obbligo di rendiconto Per_1 annuale al Giudice Tutelare presso questo Tribunale;
9 8. dispone che gli incontri con il figlio al di fuori della struttura presso cui è Per_1 collocato, avvengano per come indicato in parte motiva;
il mantenimento del figlio nel periodo in cui permarrà presso la casa di ciascun genitore avverrà per come Per_1 meglio specificato in parte motiva;
9. dichiara inammissibile la domanda di revoca dell'amministratore di sostegno avanzata dal resistente;
10. rigetta per il resto le ulteriori domande avanzate dalle parti;
11. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
10
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati
Dott. Francesco Paolo Pizzo Presidente
Dott.ssa Francescamaria Piruzza Giudice rel. ed est.
Dott. Antonino Campanella Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 948 dell'anno 2022 del Ruolo Generale, vertente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Linares (PEC: Parte_1
e dall'Avv. Sergio Giacalone (PEC: Email_1
, giusta mandato allegato al ricorso;
Email_2
Ricorrente
Contro rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Li Causi, giusta procura allegata Controparte_1 alla memoria di costituzione (PEC: ); Email_3
Resistente con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio – cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 21.7.2025
FATTO
1. Domanda delle parti.
Con ricorso depositato in data 29/04/2022 premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in data 20/04/1996 nel Comune di CP_2
Marsala, regolarmente trascritto nel registro dei Matrimoni Serie A, Anno 96, n. 32; che dal matrimonio sono nati (in data 15/09/1999) e (in data 22/12/2006); che il figlio Per_1 Per_2
è totalmente incapace di intendere e di volere e si trova ricoverato presso una struttura Per_1
1 in Valderice, facendo rientro a casa ogni fine settimana e per le festività; che con Decreto n.
3044/2018 del 27/03/2018, nell'ambito del procedimento RG n. 3213/2017, è stata omologata la separazione dei coniugi;
che i figli sono stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con abitazione prevalente presso la casa della madre, con diritto di visita del padre;
che il figlio passerà il tempo di permanenza fuori dalla struttura ove è ricoverato per metà con il Per_1 padre e per la rimanente metà con la madre;
che corrisponderà alla moglie un CP_2 assegno mensile quale contributo per il mantenimento di pari ad € 600,00; che, per il Per_2 figlio pagherà alla moglie, quale contributo al suo mantenimento, le Per_1 CP_2 spese per l'assistente di cui lei ha bisogno quando il giovane sarà ospitato a casa dalla madre;
che i coniugi considerano le superiori spese di natura ordinaria;
che le spese straordinarie per il mantenimento dei figli vengano sostenute al 50% ciascuno;
che successivamente la ricorrente veniva nominata amministratore di sostegno a beneficio del figlio (R.G. 1144/2018 Per_1
V.G.); che sussiste una sperequazione reddituale tra i coniugi;
che le spese per il figlio Per_1 per vestiario, gli extra di cibo e farmaci non coperti da SSN, sono state a totale carico della ricorrente;
che la struttura che accoglierà in prosecuzione, avrà una retta intorno ad € Per_1
1.400,00; che il resistente si è occupato del figlio solo sporadicamente e non ha Per_1 provveduto a sostenere le spese ordinarie per lo stesso quando si trova a casa;
che il figlio nei giorni di permanenza dalla madre, necessita di assistenza specializzata 24 h su 24 Per_1 che comporta una spesa di circa € 1.000,00 al mese;
che il resistente non versa le spese di assistenza per i periodi in cui il figlio si trova dalla madre, come previsto dal decreto di omologa;
che la comunione tra i coniugi non si è mai ricostituita, ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso. In particolare, ha chiesto l'aumento della misura dell'assegno per il figlio da euro 600,00 ad euro Per_2
800,00 attese le aumentate esigenze correlate alla crescita del minore. Ha chiesto inoltre che il resistente sia onerato del pagamento in via esclusiva della retta per la struttura in cui è ricoverato il figlio In subordine, se la retta risulti superiore nell'ammontare a euro 1.000,00 Per_1 mensili, il contributo a carico del comune, e/o la mera indennità di accompagnamento percipienda per concorrano in parte al pagamento della retta, che dovrà restare sempre Per_1
a carico esclusivo del resistente.
In data 20/06/2022 il resistente si è costituito in giudizio aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha contestato le altre domande proposte, deducendo che il figlio percepisce una Per_1 pensione di invalidità e sussidi gestiti dalla madre nella qualità di amministratrice di sostegno, che con questi importi la ricorrente retribuisce una badante.
2 Ha altresì dedotto di essere una presenza costante nella vita di di svolgere la professione Per_1 di medico e di occuparsi del figlio tutte le volte che il lavoro glielo consente.
Ha dedotto che la ricorrente ha effettuato delle spese per esigenze non attinenti al figlio Per_1
e ha contestato la gestione del denaro spettante al figlio.
Circa le richieste economiche avanzate per il figlio il resistente ne ha chiesto il rigetto Per_2 in quanto non giustificate in alcun modo.
Ha pertanto chiesto:
- di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi;
- di rigettare la domanda relativa al contributo al mantenimento di e di confermare Per_2
l'importo statuito nel provvedimento di separazione modificando le modalità di corresponsione: € 500,00 alla madre ed € 100,00 direttamente al figlio;
- di rigettare tutte le domande relative al mantenimento del figlio e di disporre Per_1 che la badante venga retribuita, sia nel periodo di permanenza presso il padre che nel periodo di permanenza presso la madre, con i soldi percepiti a qualsiasi titolo da Per_1
- di disporre che il pagamento della struttura, decurtati i contributi comunali e l'indennità di accompagnamento, venga sopportato nella misura del 50% da entrambi i genitori;
- di disporre la revoca della carica di amministratore di sostegno della ricorrente e, per l'effetto, di autorizzare il resistente ad essere nominato amministratore di sostegno del figlio;
- di respingere ogni ulteriore richiesta avanzata dalla ricorrente.
All'udienza di comparizione dei coniugi, esperito negativamente il tentativo di conciliazione, il Presidente ha disposto la conferma, quali provvedimenti urgenti, delle condizioni della separazione di cui all'omologa del 27.3.2018 (RG 3213/2017).
Con ordinanza del 26/06/2025 la causa è stata rimessa sul ruolo per acquisire chiarimenti dalle parti circa la misura dell'indennità di accompagnamento e del trattamento pensionistico o assistenziale percepito dal figlio nonché dei tempi di uscita dalla struttura e di visita e Per_1 permanenza presso ciascun genitore.
All'udienza del 21/07/2025, assunti i chiarimenti e acquisita la documentazione richiesta, la causa è stata posta in decisione con rimessione al Collegio per la decisione senza termini, avendovi le parti rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Scioglimento del matrimonio.
3 In accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, alla quale parte resistente aderisce, apparendo manifesta l'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di Marsala in data 20/04/1996 tra e Parte_1 CP_2
, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marsala al n. 32, P.2
[...]
S.A. Uff.1, anno 1996.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con Decreto di Omologa n. 3044 del 27/03/2018 /2018 nell'ambito del procedimento n. 3213/2017 R.G.; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi
è definitivamente venuta meno.
Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Sull'affidamento e mantenimento dei figli
Quanto alla regolamentazione dei rapporti con il figlio della coppia , nato a Parte_2
Marsala il 22/12/2006, non sussistono i presupposti per la pronuncia di statuizioni sull'affidamento e sul regime di incontri con il coniuge non collocatario, essendo divenuto nelle more maggiorenne.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali, l'art. 337-ter c.c. impone a ciascun genitore di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, mediante la corresponsione di un assegno periodico che tenga conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di ciascun genitore, nonché della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Occorre evidenziare che “in sede di divorzio, al fine di quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento della prole si deve rispettare il principio di proporzionalità, ossia si deve procedere ad una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, secondo i parametri di riferimento per il concorso negli oneri, tra cui la capacità economica di ciascuno. In particolare, occorre accertare comparativamente la situazione economica di entrambe le parti, a cui deve procedersi valutando le dichiarazioni da
4 loro rese e i documenti prodotti, oltre che ragionando per presunzioni” (Tribunale Oristano sez. I, 08/02/2022, n.65).
Nel caso in esame, deve osservarsi che la ricorrente ha chiesto un aumento del contributo al mantenimento pari ad € 800,00 per aumentate esigenze correlate alla crescita del figlio , Per_2 adesso maggiorenne.
Orbene, la domanda della ricorrente non può trovare accoglimento.
Nessuna prova è stata infatti fornita circa le ulteriori esigenze del figlio che giustifichino la suddetta richiesta di aumento della misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal resistente nei confronti del figlio rispetto a quanto stabilito in sede di separazione.
Ne consegue che si deve confermare l'importo di € 600,00 già disposto in sede di separazione a carico del padre a titolo di mantenimento nei confronti del figlio , maggiorenne, non Per_2 autosufficiente.
Le spese straordinarie, dovranno essere ripartite al 30% a carico della ricorrente e al 70% a carico del resistente, dovranno essere previamente concordate tra i genitori, ad eccezione delle c.d. spese straordinarie obbligatorie (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, per libri di testo, le spese mediche e di degenza per interventi indifferibili presso strutture pubbliche o private convenzionate). Di conseguenza, le spese non concordate rimangono a carico del genitore che unilateralmente ha assunto la decisione di affrontarle.
3.1. Deve adesso essere esaminata la richiesta avanzata dal resistente con memoria di costituzione di autorizzazione alla corresponsione diretta di una quota del mantenimento dovuta al figlio , pari ad € 100,00, in favore dello stesso. Per_2
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione: “il genitore separato o divorziato tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anzichè del genitore istante. Invero, anche a seguito dell'introduzione dell'art. 155 quinquies c.c., ad opera della L.
8 febbraio 2006, n. 54, sia il figlio, in quanto titolare del diritto al mantenimento, sia il genitore con lui convivente, in quanto titolare del diritto a ricevere il contributo dell'altro genitore alle spese necessarie per tale mantenimento cui materialmente provvede, sono titolari di diritti autonomi, ancorchè concorrenti, sicchè sono entrambi legittimati a percepire l'assegno dall'obbligato (Cass., n. 25300/13; ord. n. 24316/13); di conseguenza, il genitore obbligato non ha alcuna autonomia nella scelta del soggetto nei cui confronti adempiere” (cfr. Cass. ord.
n. 18008/18 del 9.07.2018).
5 Orbene, secondo l'indirizzo interpretativo sopra enunciato il padre non può scegliere il soggetto nei confronti del quale dovrà provvedere al mantenimento solo se il figlio ormai maggiorenne coabiti ancora con l'altro genitore.
Dunque, solo se perduri la coabitazione del figlio maggiorenne con l'altro genitore, indicato dalla sentenza come percettore dell'assegno, il genitore obbligato al versamento del mantenimento non può chiedere, in difetto di un'espressa richiesta da parte del figlio avanzata giudizialmente, di essere autorizzato a corrispondere l'assegno direttamente al figlio.
Nel caso di specie, infatti, risulta che il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente, Per_2 continua a convivere con la madre, individuata nel Decreto di Omologa come percettore dell'assegno.
Tale circostanza non viene contestata dal resistente e lo stesso , sentito Parte_2 all'udienza del 14/03/2024, ha dichiarato di vivere con la madre.
Ne discende che il resistente deve essere onerato a versare mensilmente il mantenimento dovuto per il figlio alla ricorrente con cui questi convive. Per_2
3.2. Passando ora ad esaminare la domanda formulata in ricorso di pagamento in via esclusiva a carico del resistente della retta per la struttura ove si trova ospite il figlio essa va Per_1 rigettata per le ragioni di seguito esplicitate.
E, invero, anche se il ragazzo percepisce delle somme per la sua invalidità con le quali può sostenere le spese per il pagamento della struttura, non può ritenersi cessato l'obbligo di mantenimento gravante su entrambi i genitori, dovendo essere equiparato ad un minore Per_1 stante la sua grave disabilità.
L'art. 337 septies c.c. prevede che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico.
Tale assegno, salva diversa determinazione del Giudice, è versato direttamente all'avente diritto. Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano le disposizioni in favore dei figli minori”.
Nel caso di specie, è incontestato oltre che documentato, il fatto che sia affetto Parte_3 da “Disturbo generalizzato dello sviluppo e ritardo mentale di grado grave” (come da verbale della commissione medica allegata in atti) riconosciuto invalido con totale e permanente CP_3 inabilità lavorativa 100% con necessità di assistenza continua.
Risulta inoltre documentato che il figlio da Febbraio 2025 percepisce un assegno Per_1 mensile pari ad € 1.290,00 circa e che la retta mensile dovuta alla struttura ove si trova CP_3 ricoverato ammonta ad € 1.250,00, documentazione allegata dalla ricorrente alle sue note difensive del 09/07/2025 e confermato dal resistente.
6 All'udienza del 21/07/2025, è emerso dall'audizione delle parti che il figlio Per_1 contrariamente rispetto al passato in cui rientrava settimanalmente a casa, nell'attuale struttura vi rimane per tutta la settimana. La ricorrente ha dichiarato che preferisce visitare il ragazzo direttamente nella struttura dove è ricoverato.
Orbene, la Corte di Cassazione con ordinanza n.10423 del 2020 sez. 1, ha stabilito che
“L'indennità di accompagnamento riconosciuta al figlio portatore di inabilità, in quanto costituente misura assistenziale pubblica diretta a pareggiare o quantomeno diminuire
l'incidenza dei maggiori costi derivanti dalla patologia e non ad aumentare il reddito del percipiente, non costituisce risorsa economica valutabile per la determinazione dell'assegno di mantenimento in favore del genitore convivente, essendo questo diretto a fare fronte alle esigenze ordinarie e straordinarie del figlio secondo uno standard di soddisfacimento correlato
a quello economico e sociale della famiglia”.
Ciò posto, al fine di evitare che le somme percepite dallo stesso a titolo di pensione e indennità di accompagnamento vengano totalmente assorbite per il pagamento della retta e tenuto altresì conto della significativa disparità economica esistente tra le parti (la ricorrente svolge l'attività di insegnante e ha un reddito mensile di circa € 1.400,00 netti al mese, mentre il resistente, di professione medico chirurgo, gode di un reddito mensile di circa 3.600,00 euro al mese come da buste paga allegate), si reputa congruo fissare un assegno mensile a carico della ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari ad € 150,00 e a carico del Per_1 resistente un assegno mensile a titolo di contributo per il mantenimento del figlio pari Per_1 ad € 300,00.
Il Tribunale, sul punto, provvede d'ufficio, stante l'equiparazione di un maggiorenne disabile grave ad un figlio minore e l'applicabilità nel caso di specie delle disposizioni poste a tutela dei minori richiamate dall'art. 337 septies c.c., anche in difetto di esplicita domanda da parte del resistente, essendo l'obbligo di mantenimento per i minori previsto per legge e dovendo essere ripartito a carico di entrambi i genitori in proporzione alle rispettive sostanze e non potendo gravare esclusivamente a carico del genitore più forte economicamente.
Considerato che il ragazzo non è collocato presso i genitori ma presso la struttura dove vive in modo prevalente, le somme di cui sopra dovranno essere corrisposte alla ricorrente non in proprio ma nella sua qualità di amministratore di sostegno. Gli importi versati a titolo di mantenimento dovranno essere versati sul conto corrente o libretto intestato a e acceso Per_1 per l'amministrazione di sostegno.
Anche la ricorrente, perciò, dovrà versare mensilmente l'importo sopra indicato, per la quota di sua spettanza, nel conto corrente o libretto intestato al figlio.
7 La ricorrente, infatti, nella sua qualità di amministratore di sostegno gestirà queste somme non in proprio ma nell'esercizio dell'ufficio che le è stato attribuito dalla legge, rendicontando annualmente al Giudice Tutelare presso questo Tribunale in ordine all'utilizzo degli importi versati a titolo di mantenimento da parte dei genitori. Le somme corrisposte da entrambi i genitori a titolo di mantenimento potranno essere utilizzate per concorrere nel pagamento della retta della struttura o per altre esigenze del ragazzo, onde consentire l'accantonamento di parte della pensione e dell'indennità di accompagnamento da questi percepite per le ulteriori esigenze di cura, mantenimento e assistenza di cui necessita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti con il figlio disabile al 100%, tenuto conto del Per_1 suo collocamento presso la struttura, ciascun genitore avrà facoltà di visitarlo o di prelevarlo liberamente. In difetto di intesa tra le parti, ciascuno potrà prelevarlo e tenerlo con sé a fine settimana alternati e per quanto riguarda le festività anche esse saranno godute in modo alternato tra i genitori. Nel periodo estivo, ciascun genitore potrà tenere per una settimana nel mese Per_1 di agosto e per una settimana nel mese di luglio. In difetto di intesa, il padre potrà prelevare il ragazzo la prima settimana di luglio e la prima settimana di agosto. La madre la seconda settimana di luglio e la seconda settimana di agosto. L'anno successivo il periodo estivo sopra indicato sarà invertito tra i genitori.
Nel periodo in cui permarrà a casa del resistente, questi provvederà al suo mantenimento Per_1 con il proprio reddito con facoltà di chiedere all'amministratore di sostegno il rimborso delle somme spese, attingendo alle somme presenti sul conto o libretto intestato a previa esibizione della Per_1 documentazione giustificativa. L'amministratore rendiconterà le suddette somme nel rendiconto annuale da presentare al Giudice Tutelare.
Anche la ricorrente, pertanto, nel periodo in cui il ragazzo sarà presso di sé avrà la facoltà di provvedere al mantenimento di attingendo al conto corrente o libretto a lui intestato, Per_1 conservando la relativa documentazione giustificativa e rendicontando le relative spese al giudice tutelare.
Nel caso in cui la ricorrente non dovesse più svolgere il ruolo di amministratore di sostegno, la regolamentazione rimarrà analoga perché ciascun genitore, nei periodi di permanenza di Per_1 presso di sé, potrà chiedere all'amministratore di sostegno, dopo aver sostenuto il costo, di prelevare una somma parti all'importo speso per il ragazzo, fornendo la relativa documentazione giustificativa di supporto ai fini della rendicontazione delle somme spese a tale titolo davanti al Giudice Tutelare.
3.3. Deve essere invece dichiarata inammissibile la domanda avanzata dal resistente di revoca della ricorrente dall'ufficio di amministratore di sostegno, stante l'incompetenza del Tribunale adito in ordine alla suddetta richiesta che dovrà essere avanzata dinnanzi al Giudice Tutelare titolare della procedura.
8 4. Spese di lite.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande proposte dalle parti e della sostanziale soccombenza reciproca, esse vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, pronunziando sul ricorso proposto, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto in Marsala in data 20/04/1996 tra e , Parte_1 CP_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Marsala al n. 32, P.2 S.A.
Uff.1, anno 1996;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marsala di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. dichiara tenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento in CP_2 favore del figlio , convivente con la madre, nella misura di € 600,00 mensili Per_2 pagabile al domicilio del creditore ( ) entro il giorno 5 di ogni Parte_1 mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie documentate per come regolate in parte motiva;
4. dichiara il resistente tenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento in favore del figlio nella misura di € 300,00 mensili. Tale importo dovrà essere versato Per_1 alla ricorrente, nella sua qualità di amministratore di sostegno, per come indicato in parte motiva, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici
ISTAT;
5. dichiara la ricorrente tenuta alla corresponsione di un assegno di mantenimento per il figlio nella misura mensile di € 150,00 da versare sul conto corrente/libretto Per_1 intestato al figlio, entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6. le spese straordinarie relative ai figli delle parti, regolate come in parte motiva, dovranno essere ripartite al 70% a carico del resistente e al 30% a carico della ricorrente;
7. la ricorrente, nella qualità di amministratore di sostegno, gestirà le somme versate da entrambi i genitori a titolo di mantenimento del figlio per il pagamento della Per_1 retta della struttura e/o per le altre esigenze del figlio con obbligo di rendiconto Per_1 annuale al Giudice Tutelare presso questo Tribunale;
9 8. dispone che gli incontri con il figlio al di fuori della struttura presso cui è Per_1 collocato, avvengano per come indicato in parte motiva;
il mantenimento del figlio nel periodo in cui permarrà presso la casa di ciascun genitore avverrà per come Per_1 meglio specificato in parte motiva;
9. dichiara inammissibile la domanda di revoca dell'amministratore di sostegno avanzata dal resistente;
10. rigetta per il resto le ulteriori domande avanzate dalle parti;
11. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Marsala, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Francescamaria Piruzza Francesco Paolo Pizzo
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