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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott. Patrizia Evangelista Consigliere
3) Dott. Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 296 del ruolo generale delle cause dell'anno 2021, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 08.11.2023, avverso la sentenza n. 1077/2020 del tribunale di Brindisi
TRA
Con LA. (già (p. iva ) in persona del Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Conselve (PD), alla via Vittorio
Emanuele II n. 66/D, presso lo studio degli avv.ti Barbara Massari e Stefano Massari del
Foro di Padova, come da mandato in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ) in persona del legale Controparte_3 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Lecce, alla via S. Trinchese
n.63, presso lo studio dell'avv. Massimo Erroi e rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Larocca, come da mandato a margine dell'atto di citazione del giudizio di primo grado
APPELLATA
Precisazione delle conclusioni: Le parti hanno precisato le conclusioni mediante trattazione scritta da intendersi integralmente trascritte e riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva Parte_1
Contr in giudizio dinanzi al tribunale di Brindisi la per sentire Controparte_1
dichiarare la risoluzione dei contratti d'ordine n. 2 e n. 3 del 12.08.2013 e condannare la
1 società convenuta alla restituzione delle somme versate in acconto e del titolo cambiario di €. 16.000,00 rilasciato a garanzia, oltre al risarcimento dei danni quantificati in
€. 26.000,00.
Deduceva la società attrice di aver commissionato alla convenuta lavori di revisione generale dei cilindri oleodinamici e un ulteriore lavoro, alle medesime condizioni del primo, corrispondendo gli acconti pattuiti e consegnando il titolo cambiario a garanzia del pagamento. Con gli ordini suddetti era stabilito un termine di consegna di 2 settimane dalla conferma dell'ordine per il primo e di 30 giorni per il secondo. Era, fra l'altro, pattuita la consegna di dettagliato report fotografico (del prima e del dopo) per ogni fase di lavoro eseguita e i certificati di materiali/ricambi. I termini di consegna non erano rispettati e non erano consegnati né il report fotografico né i certificati suddetti, per cui la committente contestava la fattura inviata con pec del 03.12.13 e denunziava l'inadempimento della convenuta a mezzo raccomandata a.r. del 20.12.13, invitando vanamente la all'adempimento. Pt_2
Si costituiva la società convenuta, contestando le deduzioni e conclusioni avverse e addebitando il ritardo nella consegna alla committente e assumendo di aver inviato il report fotografico a mezzo mail del 08.11 e 09.11.13 e di non aver inviato le certificazioni sia perché non richieste, sia perché erano state utilizzate scorte di materiali (acciaio) del proprio magazzino e di non poter rilasciare certificazioni, informandone la committente.
Concludeva per il rigetto della domanda e spiegava riconvenzionale per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti e quantificati in €. 25.379,90. Chiedeva, altresì,
l'applicazione dell'art. 186 bis per le somme non contestate.
Erano disposte ed espletate prove orali e CTU e, precisate le conclusioni all'udienza del
10.07.20, la causa era trattenuta per la decisione.
Era emessa la sentenza n.1077/2020 che accoglieva la domanda attrice, dichiarando la
Co risoluzione del contratto ordine 02 e 03 del 12.08.13 per inadempimento della .
[...]
CP_ e condannandola alla restituzione delle somme ricevute e del titolo cambiario rilasciato a garanzia, oltre che al rimborso delle spese di lite. Rigettava la spiegata domanda riconvenzionale.
Avverso la sentenza interponeva appello la chiedendone la riforma, per i Parte_3
motivi che saranno di seguito esaminati.
Si costituiva la società appellata, contestando la fondatezza dei motivi di gravame e concludendo per il rigetto dell'appello per inammissibilità dello stesso per violazione
2 degli artt.li 342, 348 bis e 345 c.p.c. per infondatezza dei motivi, con conferma della sentenza impugnata. Si opponeva alla richiesta inibitoria.
Con ordinanza datata 1.7.2021 la Corte rigettava la istanza di inibitoria e le richieste istruttorie formulate dall'appellante e fissava l'udienza dell'8.11.2023 per la precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 08.11.23 la causa era trattenuta per la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto esaminare le eccezioni preliminari sollevate dalla parte appellata.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c., sulla quale la società insiste anche in sede di comparsa conclusionale, essendo stata CP_3
superata la fase in cui avrebbe potuto essere accolta.
La predetta eccezione deve considerarsi superata allorquando la Corte, come nel caso di specie, abbia già rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, avendo evidentemente la stessa valutato come implicitamente insussistenti i presupposti per decidere la controversia all'udienza di trattazione ex art. 350 c.p.c..
Va pure rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata indicazione specifica dei motivi e violazione dell'art.342 c.p.c. Parte appellata deduce che l'atto non riporta con chiarezza e puntualità le parti della sentenza di primo grado delle quali era richiesta la riforma con specifica indicazione delle modifiche chieste alla sentenza del giudice di prime cure;
non erano state, inoltre, esplicitate le circostanze dalle quali derivava la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della riforma della decisione impugnata, indicando quella che riteneva essere la corretta interpretazione dei fatti e dell'applicazione delle norme.
L'eccezione è infondata.
La Suprema Corte con sentenza n. 27199/17 resa a SE NI (confermata tra le altre dalla ordinanza n.20066 del 14.7.21) ha enunciato sul punto il seguente principio di diritto: “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un
3 progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”.
Applicando tale principio alla fattispecie in esame può concludersi che l'impugnazione non presenta profili di inammissibilità in quanto i motivi di censura sono esposti in modo sufficientemente specifico e l'atto soddisfa i requisiti indicati dall'art. 342 c.p.c. come novellato dall'art. 54 D.L. n.83/2012, convertito nella legge n.134/12 c.p.c., mettendo la
Corte nelle condizioni di comprendere con chiarezza le censure mosse.
Anche l'ultima eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ex art.345 c.p.c. perché contenente domanda nuove proposte per la prima volta in appello è infondata.
Le domande evidenziate dall'appellante non sono nuove ma legittime censure alle motivazioni e conclusioni del provvedimento impugnato, svolte al fine di veder rigettate le domande attrici, quali la valutazione sull'imputabilità dell'inadempimento e sulla sua gravità nonché, subordinatamente la richiesta degli effetti redibitori conseguenti alla risoluzione contrattuale, quali il pagamento dei lavori comunque eseguiti e già richiesti in prime cure.
Nel merito, con il primo motivo di gravame l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado per “Difetto di motivazione della sentenza per omessa valutazione di elementi in fatto documentali e/o non contestati dall'attrice, determinanti ai fini del decidere – Violazione degli artt. 115, 116 e 167 cpc in relazione 1667, 1668 e all'art
1455 cc. Illogicità della pronuncia. Violazione di legge in relazione all'art 132, comma
2° nr. 4 cpc, 118 disp. att. al cpc e 111 Cost, anche in relazione all'art 2697 cc - carenza assoluta di motivazione e/o sua illogicità”.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, appare perfettamente aderente alle risultanze processuali nel rilevare il grave inadempimento della nella mancata consegna dei report fotografici e certificazioni, Parte_3
espressamente contemplate negli ordini ed attestanti le fasi di riparazioni relative al contratto per cui è causa. Tale mancata consegna è stata accertata e stigmatizzata nella relazione del CTU che, in sede di conclusioni, ha affermato che “non risulta essere mai stata fornita da alcuna documentazione fotografica che documenti Pt_3 CP_3
le fasi di riparazione effettuate, compresa la fase finale, da cui risultino individuate fotograficamente le parti riparate e/o ripristinate”.
4 Tale omessa consegna, unitamente alle certificazioni sui ricambi, ha di fatto impedito al committente ogni possibilità di valutare il reale stato di ripristino delle parti lavorate e i ricambi utilizzati attraverso le pattuite certificazioni. Su queste ultime la stessa appellante ha dichiarato di aver utilizzato pezzi del proprio magazzino che hanno impedito di compilare le prescritte certificazioni.
Altrettanto dicasi per gli accertati ritardi rispetto ai tempi di consegna pattuiti, ben evidenziati nella ridetta relazione tecnica che, come ritenuto dal primo giudice, anche il collegio ritiene assolutamente condivisibile.
La sentenza di primo grado è stata emessa nel pieno rispetto della normativa processuale e, quindi, non sussiste alcuna violazione del principio di non contestazione, avendo l'attore puntualmente formulato le contestazioni necessarie nei propri atti difensivi, così come emerge il rispetto dell'art. 132 co. 2 n.
4. La sentenza, infatti, contiene un'adeguata esposizione di fatto e di diritto ed è pienamente motivata in punto di diritto con preciso riferimento agli accertamenti peritali e alle dichiarazioni testimoniali riportate in sentenza nonchè supportata da corretto ragionamento logico giuridico non meritevole di censura o emenda.
Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto della domanda riconvenzionale per difetto di prova, deducendo che le operazioni di revisione erano state comunque eseguite e che i cilindri revisionati erano stati consegnati in perfetta funzionalità alla società committente che non aveva avanzato alcuna contestazione o denunziato vizi.
Il motivo è infondato.
Come accertato dal CTU, l'attore in riconvenzione ha mancato di fornire il report fotografico e le certificazioni dei ricambi, non consentendo all'appaltante e neppure al consulente d'ufficio, di avere contezza delle operazioni di revisione e certezza sugli eventuali ricambi utilizzati. Tale inadempimento ha determinato la pronuncia di risoluzione con effetti retroattivi tra le parti che implica che le parti stesse devono restituire quanto hanno ricevuto in base al contratto. La richiesta di pagamento avanzata dall'appaltatore, quindi, non può trovare accoglimento, avendo il giudice accolto la domanda di risoluzione che impedisce il sorgere del diritto al pagamento. Con la risoluzione del contratto cui consegue il rigetto della domanda di pagamento, le parti non sono più vincolate dal contratto e la parte richiedente il pagamento perde il diritto a riceverlo.
Corretta e adeguatamente motivata, oltre che conforme alle risultanze processuali, è la reiezione della domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta odierna appellante.
5 In definitiva la Corte condivide l'iter logico giuridico che ha condotto il giudice di primo grado alla decisione adottata.
In tale contesto l'appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata. La soccombenza dell'appellante ne determina la condanna al pagamento delle spese processuali (fasi 1, 2 e 4 valore medio) mediante applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014 come novellato, in favore della società appellata.
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co.
1 quater TU 115/02 nei confronti dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe avverso la sentenza n.1077/2020 del Tribunale di Brindisi, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la , in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_4
al pagamento, in favore dell'appellata delle Parte_1 spese processuali che si liquidano in €. 3.500,00 per compensi professionali oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, cap ed iva come per legge.
Dichiara sussistere i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater TU 115/02 nei confronti dell'appellante.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 15 luglio 2025,
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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