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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 518/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OT SIMONETTA, Presidente
ZZ GI, Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2951/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_2 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Chiena 94 80075 Forio NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. CVPG6020240002548 IMU 2013
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020240002548 IMU 2014
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020240002548 IMU 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2022/100 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 2022/100 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/13454 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021/2516 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: parte restistente chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la signora Ricorrente_1 proponeva opposizione contro la SoGeRT S.p.A. – Società Società_2, in qualità di concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Castel Volturno, e contro il sig. Resistente_2, nella qualità di terzo pignorato, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. CVPG6020240002548, di complessivi € 10.576,24, notificato in data 15 maggio 2024.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere proprietaria degli immobili siti nel Comune di Castel Volturno per i quali risultavano richieste imposte
IMU per gli anni 2013, 2014 e 2016. A sostegno di tale deduzione, allegava copia di nota di trascrizione immobiliare del 1978 e atto di acquisizione da parte del Comune risalente al 1980, dai quali emergeva che la stessa non risultava più titolare di beni immobili in tale territorio.
In subordine, eccepiva la prescrizione del diritto alla riscossione ritenendo decorso il termine quinquennale previsto per la riscossione delle imposte locali. Sottolineava, poi, l'assenza di notifica degli atti prodromici al pignoramento, quali accertamenti, ingiunzioni o intimazioni, appresi per la prima volta solo con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi. Contestava altresì il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dal D.P.R. n. 602/1973.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
La SoGeRT S.p.A., ritualmente costituitasi in giudizio, contestava integralmente il ricorso e ne chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle censure sollevate. In particolare, rilevava la regolare notifica degli atti sottesi, ossia:
avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, prot. 62016, notificato in data 04.02.2019; avviso per l'anno 2014, prot. 14891, notificato il 18.05.2019; avviso per l'anno 2016, prot. 21959, notificato l'08.09.2021;
l'ingiunzione n. 2022/100 del 20.06.2023;
l'intimazione n. 2023/13454 del 20.09.2023, mai impugnate dalla contribuente.
Sul piano giuridico, la resistente eccepiva l'inammissibilità delle doglianze relative alla pretesa creditoria, in quanto riferibili esclusivamente all'ente impositore, e dunque non opponibili al concessionario, quale mero esecutore dell'attività di riscossione coattiva. Rilevava, inoltre, l'intervenuto consolidamento del credito, in virtù della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che riconosce all'intimazione valore di “atto interruttivo” e di “cristallizzazione” della pretesa.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Il terzo pignorato, sig. Resistente_2, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, questo Collegio che la ricorrente ha dichiarato di non essere in possesso di alcune bene nel comune di Castel Volturno e, a questo riguardo, allegava un atto di vendita e di acquisizione del patrimonio indisponibile del comune di Castel Volturno. A ben vedere, però, l'atto di vendita allegato si riferisce ad un terreno e a un fabbricato per civili abitazioni con strutture in cemento armato sito sulla particella di terreno individuata al fgl 18 p.lla 41/a; mentre gli atti di accertamento, in base alla documentazione esibita dalla Sogert, si riferiscono a immobili in categoria C01 insistenti sul fgl 18, p.lla 2237, sub 1, sub 2 e sub 3.
Ad ogni buon conto, il ricorso può trovare parziale accoglimento sulla scorta dell'intervenuta prescrizione quinquennale prevista per gli atti degli enti locali.
Difatti, la notifica degli avvisi di accertamento comunali è stata effettuata a mezzo posta raccomandata per le annualità 2013 e 2014, e a mezzo messo notificatore per quella 2016.
Per quest'ultima annualità il messo notificatore, constatata l'impossibilità di notificare l'avviso di accertamento per la irreperibilità relativa della contribuente, ha provveduto al deposito dell'atto al comune di Napoli con successivo invio della CAD all'indirizzo della destinataria. Peraltro, a questa notifica è seguita, sempre per la stessa annualità, quella dell'intimazione n. 2023/13454 del 07/07/2023, notificata alla ricorrente il
20.09.2023.
Diversamente, per le annualità 2013 e 2014 la notifica degli atti impositivi del comune di Castel Volturno è avvenuta a mezzo posta raccomandata che è ritornata al mittente per compiuta giacenza. Anche l'ingiunzione n. 2022/100 del 05.04.2022, riferita sempre a queste annualità, è avvenuta a mezzo posta raccomandata senza consegna alla contribuente per irreperibilità. Tuttavia, tutte queste notifiche non appaiono efficacemente eseguite atteso che sulla busta allegata e sulla ricevuta di ritorno delle raccomandate non risulta alcuna sottoscrizione dell'impiegato postale né l'indicazione dell'avvenuto rilascio dell'avviso di giacenza.
Al riguardo va ricordato che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 3202/2025, depositata il 22/04/2025, ha chiarito che “la notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n.
600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982. In particolare, se la notifica
è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta;
non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica e laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico ed, infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. Nel caso di mancato recapito della raccomandata contenente l'atto tributario all'indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale ai sensi della legge 890/82 art 14 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza, oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente l'art 8 della legge 890/82, relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta (Cass. n. 2047/2016)”.
In definitiva, per le annualità 2013 e 2014 deve essere rilevata la decadenza del comune di Castel Volturno dall'esercizio del proprio potere impositivo per l'assenza di alcuna preliminare efficace notifica;
mentre per l'annualità 2016 risultano efficaci i prodromici atti impositivi e della riscossione con conseguente conferma della debenza tributaria.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La corte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce il pignoramento presso terzi impugnato delle somme relative agli accertamenti relativi alle annualità 2013 e 2014, come in motivazione.
Spese compensate.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OT SIMONETTA, Presidente
ZZ GI, Relatore
PESCINO PASQUALE, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 2951/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_3 Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Resistente_2 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Chiena 94 80075 Forio NA
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - PIGNORAMENTO n. CVPG6020240002548 IMU 2013
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020240002548 IMU 2014
- PIGNORAMENTO n. CVPG6020240002548 IMU 2016
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 2022/100 IMU 2013
- INGIUNZIONE n. 2022/100 IMU 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2023/13454 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2021/2516 IMU 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 111/2026 depositato il
21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistente: parte restistente chiede il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la signora Ricorrente_1 proponeva opposizione contro la SoGeRT S.p.A. – Società Società_2, in qualità di concessionaria del servizio di riscossione per il Comune di Castel Volturno, e contro il sig. Resistente_2, nella qualità di terzo pignorato, avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. CVPG6020240002548, di complessivi € 10.576,24, notificato in data 15 maggio 2024.
La ricorrente deduceva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo di non essere proprietaria degli immobili siti nel Comune di Castel Volturno per i quali risultavano richieste imposte
IMU per gli anni 2013, 2014 e 2016. A sostegno di tale deduzione, allegava copia di nota di trascrizione immobiliare del 1978 e atto di acquisizione da parte del Comune risalente al 1980, dai quali emergeva che la stessa non risultava più titolare di beni immobili in tale territorio.
In subordine, eccepiva la prescrizione del diritto alla riscossione ritenendo decorso il termine quinquennale previsto per la riscossione delle imposte locali. Sottolineava, poi, l'assenza di notifica degli atti prodromici al pignoramento, quali accertamenti, ingiunzioni o intimazioni, appresi per la prima volta solo con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi. Contestava altresì il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dal D.P.R. n. 602/1973.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato e la condanna della resistente al pagamento delle spese di giudizio.
La SoGeRT S.p.A., ritualmente costituitasi in giudizio, contestava integralmente il ricorso e ne chiedeva il rigetto, deducendo l'infondatezza in fatto e in diritto delle censure sollevate. In particolare, rilevava la regolare notifica degli atti sottesi, ossia:
avviso di accertamento IMU per l'anno 2013, prot. 62016, notificato in data 04.02.2019; avviso per l'anno 2014, prot. 14891, notificato il 18.05.2019; avviso per l'anno 2016, prot. 21959, notificato l'08.09.2021;
l'ingiunzione n. 2022/100 del 20.06.2023;
l'intimazione n. 2023/13454 del 20.09.2023, mai impugnate dalla contribuente.
Sul piano giuridico, la resistente eccepiva l'inammissibilità delle doglianze relative alla pretesa creditoria, in quanto riferibili esclusivamente all'ente impositore, e dunque non opponibili al concessionario, quale mero esecutore dell'attività di riscossione coattiva. Rilevava, inoltre, l'intervenuto consolidamento del credito, in virtù della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, secondo l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità che riconosce all'intimazione valore di “atto interruttivo” e di “cristallizzazione” della pretesa.
Concludeva, quindi, chiedendo il rigetto integrale del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
Il terzo pignorato, sig. Resistente_2, non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva, preliminarmente, questo Collegio che la ricorrente ha dichiarato di non essere in possesso di alcune bene nel comune di Castel Volturno e, a questo riguardo, allegava un atto di vendita e di acquisizione del patrimonio indisponibile del comune di Castel Volturno. A ben vedere, però, l'atto di vendita allegato si riferisce ad un terreno e a un fabbricato per civili abitazioni con strutture in cemento armato sito sulla particella di terreno individuata al fgl 18 p.lla 41/a; mentre gli atti di accertamento, in base alla documentazione esibita dalla Sogert, si riferiscono a immobili in categoria C01 insistenti sul fgl 18, p.lla 2237, sub 1, sub 2 e sub 3.
Ad ogni buon conto, il ricorso può trovare parziale accoglimento sulla scorta dell'intervenuta prescrizione quinquennale prevista per gli atti degli enti locali.
Difatti, la notifica degli avvisi di accertamento comunali è stata effettuata a mezzo posta raccomandata per le annualità 2013 e 2014, e a mezzo messo notificatore per quella 2016.
Per quest'ultima annualità il messo notificatore, constatata l'impossibilità di notificare l'avviso di accertamento per la irreperibilità relativa della contribuente, ha provveduto al deposito dell'atto al comune di Napoli con successivo invio della CAD all'indirizzo della destinataria. Peraltro, a questa notifica è seguita, sempre per la stessa annualità, quella dell'intimazione n. 2023/13454 del 07/07/2023, notificata alla ricorrente il
20.09.2023.
Diversamente, per le annualità 2013 e 2014 la notifica degli atti impositivi del comune di Castel Volturno è avvenuta a mezzo posta raccomandata che è ritornata al mittente per compiuta giacenza. Anche l'ingiunzione n. 2022/100 del 05.04.2022, riferita sempre a queste annualità, è avvenuta a mezzo posta raccomandata senza consegna alla contribuente per irreperibilità. Tuttavia, tutte queste notifiche non appaiono efficacemente eseguite atteso che sulla busta allegata e sulla ricevuta di ritorno delle raccomandate non risulta alcuna sottoscrizione dell'impiegato postale né l'indicazione dell'avvenuto rilascio dell'avviso di giacenza.
Al riguardo va ricordato che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza n. 3202/2025, depositata il 22/04/2025, ha chiarito che “la notificazione degli atti impositivi può alternativamente essere effettuata nelle forme del codice di rito, in quelle previste dall'art. 60 d.P.R. n.
600/1973 o infine direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14, l. n. 890/1982. In particolare, se la notifica
è stata eseguita ai sensi del citato articolo 14 della legge n. 890/1982, vale a dire in via diretta, con la conseguenza che la relativa disciplina segue le regole del servizio postale ordinario concernenti le raccomandate a mezzo posta;
non è richiesta la stesura di alcuna relata di notifica e laddove la consegna vada a buon fine, non va effettuata annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato recapitato il plico ed, infine, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc. Nel caso di mancato recapito della raccomandata contenente l'atto tributario all'indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall'ufficio fiscale ai sensi della legge 890/82 art 14 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza, oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine di impugnazione del provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, applicandosi analogicamente l'art 8 della legge 890/82, relativo alle notifiche compiute dall'ufficiale giudiziario a mezzo posta (Cass. n. 2047/2016)”.
In definitiva, per le annualità 2013 e 2014 deve essere rilevata la decadenza del comune di Castel Volturno dall'esercizio del proprio potere impositivo per l'assenza di alcuna preliminare efficace notifica;
mentre per l'annualità 2016 risultano efficaci i prodromici atti impositivi e della riscossione con conseguente conferma della debenza tributaria.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La corte, in parziale accoglimento del ricorso, riduce il pignoramento presso terzi impugnato delle somme relative agli accertamenti relativi alle annualità 2013 e 2014, come in motivazione.
Spese compensate.