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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 3193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3193 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 11050/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
SA, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. 11050/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra quale mandataria di Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to CATAVELLO GIANCARLO
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'avv.to CORSINI ALBERTO CP_1
RESISTENTE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., QUALE MANDATARIA Parte_1
DI ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_2
chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di CP_1
leasing n. 528219 e la condanna al rilascio dell'immobile sito in Aulla (MS) Viale Lunigiana
n. 44, oggetto del contratto di leasing.
La ricorrente ha esposto che, in data 16 Maggio 2008, Centro Leasing s.p.a. e CP_1
avevano sottoscritto contratto di leasing n. 528219 avente ad oggetto il godimento di un immobile a uso commerciale identificato come «porzione al piano terra di un edificio condominiale comprendente una unità ad uso commerciale costituta da un ampio vano ad uso commerciale con piccolo wc e anti wc, terrazza e corte esclusiva, il tutto confinante con proprietà parte venditrice, proprietà
1 o aventi causa e proprietà o aventi causa, salvo se altri e riportato nel Parte_3 Per_1
catasto fabbricati di detto comune al foglio 17, mappale 288 sub 11 categ. D/8 RC, Euro 3.956,00».
In merito alla titolarità del rapporto, la ricorrente ha evidenziato che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n.130/1999, di cui è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale, il 2 Dicembre 2022 ha acquistato pro soluto Controparte_2
i crediti vantati da e NT LO PR s.p.a. derivanti da Controparte_3
contratti di locazione finanziaria scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento, mentre ha acquistato i rapporti giuridici derivanti da tali contratti di leasing. Parte_2
Parte ricorrente ha dedotto che, stante l'inadempimento del pagamento dei canoni, con lettera raccomandata del 27 Aprile 2016 era stato risolto il contratto azionando la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 21 delle condizioni generali di contratto.
Tuttavia, nonostante i solleciti per la restituzione dell'immobile, l'utilizzatrice non aveva mai provveduto al rilascio. Perciò, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile.
Si è costituita che non ha chiesto il rigetto della domanda, ma ha chiesto CP_1
che, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, venga disposto l'obbligo di quest'ultima a corrispondere la somma ricavata dell'alienazione dell'immobile a terzi, detratto l'importo dovuto dall'utilizzatrice.
Parte resistente non ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, dichiarandosi disponibile a saldare quanto dovuto alla concedente, avendo anche proposto il riscatto del bene al prezzo di € 241.761,82 con lettera del 3 Ottobre 2024.
In riferimento all'importo dovuto, però, ha precisato che, in applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 124/2017, l'utilizzatrice dovrà corrispondere solo il capitale residuo
(oltre i canoni scaduti e il prezzo di riscatto), mentre non è dovuto alcun importo a titolo di penale.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8 Ottobre
2025, sulle conclusioni così come rassegnate a verbale e dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
1. La domanda di parte ricorrente, per i motivi di seguito illustrati, merita accoglimento.
2 La ricorrente ha chiesto accertarsi la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456
c.c. invocata a seguito dell'inadempimento della resistente, consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione, e conseguentemente condannare al rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
2. Si evidenzia che parte resistente non ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, né ha chiesto il rigetto della domanda, limitandosi a rendersi disponibile a saldare quanto dovuto. Pertanto, la domanda di condanna al rilascio dell'immobile non può che trovare accoglimento.
In ossequio al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provata sia la titolarità del diritto dedotto dalla ricorrente che l'inadempimento della resistente al pagamento dei canoni, oltre che la sussistenza stessa del contratto di leasing.
2.1 Del resto, in ordine alla titolarità attiva del diritto vantato, in quanto elemento costitutivo della domanda attinente al merito della decisione, è onere della ricorrente allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che la resistente li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione (Cass. n. 16904/2018, Cass. n. 10435/2025).
2.2 Anche la sussistenza del contratto di leasing n. 528219, comunque prodotto da parte ricorrente (doc. 6), nonché l'inadempimento del pagamento dei canoni, è stata confermata dalla resistente, tanto che quest'ultima ha dichiarato di essere disposta a pagare quanto ancora dovuto.
3. Venendo, dunque, all'inadempimento, la ricorrente si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 21 del contratto di leasing, con la quale si determina la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto «mediante dichiarazione da inviare a mezzo raccomandata a.r.» alla utilizzatrice in caso di mancato pagamento dei canoni pattuiti.
3.1 La ricorrente ha, infatti, allegato che la resistente si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni mensili accumulando una morosità per canoni scaduti pari a €
17.001,82 (doc. 8). Perciò, in data 27 Aprile 2016 la ricorrente ha comunicato a mezzo lettera raccomandata la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e invitato l'utilizzatrice a mettere immediatamente a disposizione i beni oggetto della locazione.
3 3.2 Richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti (Cass. n. 29301/2019), ricorrono i presupposti per addivenire alla declaratoria della risoluzione del contratto di locazione finanziaria ex art. 1456 c.c.
4. L'accertamento della legittimità della risoluzione di diritto del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatrice implica il venir meno del titolo contrattuale alla base della concessione in godimento dei beni immobili oggetto di causa. La risoluzione ha determinato la perdita del titolo in forza del quale la società utilizzatrice è rimasta nella disponibilità del bene, configurando una occupazione sine titulo.
Pertanto, i beni dovranno essere restituiti da parte della resistente alla ricorrente, che, a seguito della risoluzione, torna abilitata ad esercitarvi in modo pieno ed esclusivo tutte le prerogative connesse al proprio diritto di proprietà, tra cui l'attivazione per la ripetizione dell'immobile di cui è proprietaria.
5. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte resistente, la stessa è inammissibile, in quanto formulata nella comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data
7 ottobre 2024 a fronte della prima udienza di comparizione tenutasi in data 8 ottobre
2024 e fissata con decreto del 26 ottobre 2023.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello di valore indeterminabile complessità bassa (petitum di condanna al rilascio di immobile) stante l'esigua complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- DICHIARA l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing inter partes;
- CONDANNA al rilascio immediato, in favore della ricorrente, degli CP_1
immobili così descritti nel ricorso ex art. 281 decies cpc.: “porzione al piano terra di un edificio condominiale comprendente una unità ad uso commerciale costituta da un ampio vano ad uso commerciale con piccolo wc e anti wc, terrazza e corte esclusiva, il tutto confinante con proprietà parte venditrice,
4 proprietà o aventi causa e proprietà o aventi causa, salvo se altri e riportato Parte_3 Per_1
nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 17, mappale 288 sub 11 categ. D/8 RC, Euro 3.956,00”;
- DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente;
- CONDANNA alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a CP_1
QUALE MANDATARIA DI Parte_1 Parte_2
che si liquidano complessivamente in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
CPA come per legge, ed esborsi per € 545,00.
Firenze, 9 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica SA
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
SA, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n. 11050/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra quale mandataria di Parte_1 Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv.to CATAVELLO GIANCARLO
RICORRENTE
E rappresentata e difesa dall'avv.to CORSINI ALBERTO CP_1
RESISTENTE
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., QUALE MANDATARIA Parte_1
DI ha evocato in giudizio innanzi a questo Tribunale Parte_2
chiedendo l'accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto di CP_1
leasing n. 528219 e la condanna al rilascio dell'immobile sito in Aulla (MS) Viale Lunigiana
n. 44, oggetto del contratto di leasing.
La ricorrente ha esposto che, in data 16 Maggio 2008, Centro Leasing s.p.a. e CP_1
avevano sottoscritto contratto di leasing n. 528219 avente ad oggetto il godimento di un immobile a uso commerciale identificato come «porzione al piano terra di un edificio condominiale comprendente una unità ad uso commerciale costituta da un ampio vano ad uso commerciale con piccolo wc e anti wc, terrazza e corte esclusiva, il tutto confinante con proprietà parte venditrice, proprietà
1 o aventi causa e proprietà o aventi causa, salvo se altri e riportato nel Parte_3 Per_1
catasto fabbricati di detto comune al foglio 17, mappale 288 sub 11 categ. D/8 RC, Euro 3.956,00».
In merito alla titolarità del rapporto, la ricorrente ha evidenziato che nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge n.130/1999, di cui è stato dato avviso in Gazzetta Ufficiale, il 2 Dicembre 2022 ha acquistato pro soluto Controparte_2
i crediti vantati da e NT LO PR s.p.a. derivanti da Controparte_3
contratti di locazione finanziaria scaduti e oggetto di risoluzione o di scioglimento, mentre ha acquistato i rapporti giuridici derivanti da tali contratti di leasing. Parte_2
Parte ricorrente ha dedotto che, stante l'inadempimento del pagamento dei canoni, con lettera raccomandata del 27 Aprile 2016 era stato risolto il contratto azionando la clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 21 delle condizioni generali di contratto.
Tuttavia, nonostante i solleciti per la restituzione dell'immobile, l'utilizzatrice non aveva mai provveduto al rilascio. Perciò, la ricorrente ha agito in giudizio per ottenere la condanna al rilascio dell'immobile.
Si è costituita che non ha chiesto il rigetto della domanda, ma ha chiesto CP_1
che, in caso di accoglimento della domanda di parte ricorrente, venga disposto l'obbligo di quest'ultima a corrispondere la somma ricavata dell'alienazione dell'immobile a terzi, detratto l'importo dovuto dall'utilizzatrice.
Parte resistente non ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, dichiarandosi disponibile a saldare quanto dovuto alla concedente, avendo anche proposto il riscatto del bene al prezzo di € 241.761,82 con lettera del 3 Ottobre 2024.
In riferimento all'importo dovuto, però, ha precisato che, in applicazione di quanto previsto dalla Legge n. 124/2017, l'utilizzatrice dovrà corrispondere solo il capitale residuo
(oltre i canoni scaduti e il prezzo di riscatto), mentre non è dovuto alcun importo a titolo di penale.
La causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 8 Ottobre
2025, sulle conclusioni così come rassegnate a verbale e dopo la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
*****
1. La domanda di parte ricorrente, per i motivi di seguito illustrati, merita accoglimento.
2 La ricorrente ha chiesto accertarsi la legittimità della risoluzione di diritto ex art. 1456
c.c. invocata a seguito dell'inadempimento della resistente, consistito nel mancato pagamento dei canoni di locazione, e conseguentemente condannare al rilascio dell'immobile occupato sine titulo.
2. Si evidenzia che parte resistente non ha contestato quanto dedotto dalla ricorrente, né ha chiesto il rigetto della domanda, limitandosi a rendersi disponibile a saldare quanto dovuto. Pertanto, la domanda di condanna al rilascio dell'immobile non può che trovare accoglimento.
In ossequio al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., deve ritenersi provata sia la titolarità del diritto dedotto dalla ricorrente che l'inadempimento della resistente al pagamento dei canoni, oltre che la sussistenza stessa del contratto di leasing.
2.1 Del resto, in ordine alla titolarità attiva del diritto vantato, in quanto elemento costitutivo della domanda attinente al merito della decisione, è onere della ricorrente allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che la resistente li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione (Cass. n. 16904/2018, Cass. n. 10435/2025).
2.2 Anche la sussistenza del contratto di leasing n. 528219, comunque prodotto da parte ricorrente (doc. 6), nonché l'inadempimento del pagamento dei canoni, è stata confermata dalla resistente, tanto che quest'ultima ha dichiarato di essere disposta a pagare quanto ancora dovuto.
3. Venendo, dunque, all'inadempimento, la ricorrente si è legittimamente avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 21 del contratto di leasing, con la quale si determina la risoluzione di diritto ex art. 1456 c.c. del contratto «mediante dichiarazione da inviare a mezzo raccomandata a.r.» alla utilizzatrice in caso di mancato pagamento dei canoni pattuiti.
3.1 La ricorrente ha, infatti, allegato che la resistente si è resa inadempiente all'obbligo di pagamento dei canoni mensili accumulando una morosità per canoni scaduti pari a €
17.001,82 (doc. 8). Perciò, in data 27 Aprile 2016 la ricorrente ha comunicato a mezzo lettera raccomandata la risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. e invitato l'utilizzatrice a mettere immediatamente a disposizione i beni oggetto della locazione.
3 3.2 Richiamato l'orientamento consolidato della Suprema Corte per cui la pattuizione di una clausola risolutiva espressa esclude che la gravità dell'inadempimento possa essere valutata dal giudice nei casi già previsti dalle parti (Cass. n. 29301/2019), ricorrono i presupposti per addivenire alla declaratoria della risoluzione del contratto di locazione finanziaria ex art. 1456 c.c.
4. L'accertamento della legittimità della risoluzione di diritto del contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatrice implica il venir meno del titolo contrattuale alla base della concessione in godimento dei beni immobili oggetto di causa. La risoluzione ha determinato la perdita del titolo in forza del quale la società utilizzatrice è rimasta nella disponibilità del bene, configurando una occupazione sine titulo.
Pertanto, i beni dovranno essere restituiti da parte della resistente alla ricorrente, che, a seguito della risoluzione, torna abilitata ad esercitarvi in modo pieno ed esclusivo tutte le prerogative connesse al proprio diritto di proprietà, tra cui l'attivazione per la ripetizione dell'immobile di cui è proprietaria.
5. Quanto alla domanda riconvenzionale di parte resistente, la stessa è inammissibile, in quanto formulata nella comparsa di costituzione e risposta tardivamente depositata in data
7 ottobre 2024 a fronte della prima udienza di comparizione tenutasi in data 8 ottobre
2024 e fissata con decreto del 26 ottobre 2023.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte resistente e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori minimi quello di valore indeterminabile complessità bassa (petitum di condanna al rilascio di immobile) stante l'esigua complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- DICHIARA l'avvenuta risoluzione del contratto di leasing inter partes;
- CONDANNA al rilascio immediato, in favore della ricorrente, degli CP_1
immobili così descritti nel ricorso ex art. 281 decies cpc.: “porzione al piano terra di un edificio condominiale comprendente una unità ad uso commerciale costituta da un ampio vano ad uso commerciale con piccolo wc e anti wc, terrazza e corte esclusiva, il tutto confinante con proprietà parte venditrice,
4 proprietà o aventi causa e proprietà o aventi causa, salvo se altri e riportato Parte_3 Per_1
nel catasto fabbricati di detto comune al foglio 17, mappale 288 sub 11 categ. D/8 RC, Euro 3.956,00”;
- DICHIARA inammissibile la domanda riconvenzionale di parte resistente;
- CONDANNA alla rifusione delle spese legali del presente giudizio a CP_1
QUALE MANDATARIA DI Parte_1 Parte_2
che si liquidano complessivamente in € 2.906,00 oltre rimborso forfettario al 15%, IVA,
CPA come per legge, ed esborsi per € 545,00.
Firenze, 9 ottobre 2025
La Giudice
Dott.ssa Federica SA
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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