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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 28/10/2025, n. 865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 865 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE LAMEZIA TERME in composizione monocratica, nella persona del Presidente dott. Giovanni Garofalo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 197 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 25.07.2025, (svoltasi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ex artt. 221, comma 4, Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. Decreto
Rilancio) (convertito con modifiche nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020) e 1, comma 3, lett. a)
Decreto Legge n. 125/2020) con la concessione dei termini di cui agli artt. 352 e 190 c.p.c., promossa da
DA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Nocera Parte_1 C.F._1
Terinese, Via Santa Caterina n. 162 presso lo studio dell'avv. Fernanda Gigliotti che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti
-PARTE ATTRICE -
CONTRO
(C.F.: Controparte_1
), in persona del Ministro e legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'Avvocatura dello Stato;
-PARTE CONVENUTA-
OGGETTO: indennità di occupazione.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 25 luglio
2025, in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 dinnanzi all'intestato Tribunale, il , al fine di Controparte_2 ottenere il pagamento dell'indennità di occupazione ai sensi del D.P.R. 327/2001, nella misura di €
8.131,75 oltre interessi legali.
1 A sostegno della domanda deduceva: di essere proprietario e conduttore di fondi rustici siti nel
Comune di Nocera Terinese, c.da Piano di Terina, sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089/1939 perché di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico;
che con prot. N. 14945 del 9.6.2006, il convenuto disponeva l'occupazione temporanea del terreno per quattro mesi (dal CP_1
19.6.2006 al 9.10.2006) al fin di effettuare ricerche archeologiche;
che già il 15 settembre 2006 inviava la richiesta di pagamento dell'indennità per occupazione temporanea ex art. 49 e 50 del D.P.R.
327/2001; che la Soprintendenza, solamente il 23.2.2007, con nota prot. N. 2199, inoltrava una stima di € 5.079,43, ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. 42/04, secondo le tabelle V.A.M., successivamente contestata e risultata erronea, per cui, il 31.7.2009, con prot. N.13682, inoltrava una seconda stima riconoscendo quale indennità l'importo di € 1.105,85 tenendo conto che alcune particelle erano ancora occupate in virtù di una convenzione stipulata con il Comune di Nocera Terinese ed ancora, con prot. N. 14234 del 12.8.2009 una terza stima;
che a fronte delle contestazioni, dapprima la
Soprintendenza e, successivamente, l'attore, chiedevano la determinazione dell'indennità alla
Commissione Provinciale Espropri di Catanzaro la quale indicava le modalità di calcolo sia per il terreno coltivato a querceto sia ad uliveto;
che secondo il computo effettuato dal anche sulla Pt_1 qualificazione del terreno da parte del Comune di Nocera Terinese, gli spettavano € 16.263,75, che invece, riceveva, il 18.7.2013, dall'amministrazione comunale solamente la minor somma di €
8.132,00 per cui agiva per ottenere la differenza.
2. Si costituiva in giudizio il Controparte_1
con comparsa di costituzione e risposta datata 17.6.2020 al fine di
[...] rilevare che la Località di Piano della Tirena, del Comune di Nocera Terinese (CZ), era stata oggetto di attività di indagine e di scavo archeologico (in quanto erano conservati resti di un importante abitato fortificato risalente al IV – III secolo a.C., occupato successivamente in età romana e medievale) e che, sulla base di un protocollo d'intesa, di durata triennale, stipulato tra la Soprintendenza e il
Comune di Nocera Terinese, l'Ente Comunale si era impegnato a stipulare un'idonea convenzione con i proprietari delle aree archeologiche al fine di ottenere la disponibilità delle aree ed, in particolare, col il 30.5.2004 aveva stipulato una convenzione per l'accesso bonario per Pt_1 novanta giorni nel terreno;
successivamente, rendendosi necessaria l'occupazione temporanea dell'area, la Soprintendenza notificava al Comune di Nocera Terinese il decreto del 9.6.2006, disponeva l'occupazione per un periodo di 4 mesi e stabiliva che le somme dovute ai proprietari venissero corrisposte dal Comune di Nocera Terinese, come da accordi con la stessa
Amministrazione; che con riguardo alla stima dell'indennità di occupazione prendeva atto della determinazione accordata dal con il Comune di Nocera Terinese ribadendo che Pt_1 quest'ultimo era onerato al pagamento per cui chiedeva il rigetto della domanda.
2 3. Nel corso del procedimento non veniva avanzata alcuna attività istruttoria e. dopo una serie di rinvii interlocutori, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 25.07.2025, con la concessione dei termini all' art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente occorre rilevare la propria giurisdizione in quanto “avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22-bis del D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, che contenga la determinazione dell'indennità di espropriazione, la doglianza relativa al "quantum" dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in opposizione alla stima, che, in base al combinato disposto degli artt. 50 e 53 del summenzionato decreto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario” (Cass. civ., Sez. Unite, 21/02/2019, n. 5196).
L'occupazione temporanea di cui agli artt. 49 e 50 del D.P.R. n. 327/2001, c.d. occupazione meramente detentiva, ha una sua precisa autonomia ontologica e funzionale rispetto sia al provvedimento di esproprio, sia a quello di acquisizione coattiva sanante, in quanto l'apprensione del bene non è ascrivibile ad un procedimento ablatorio reale, non mirando all'avocazione definitiva della proprietà o alla costituzione di una servitù, bensì a soddisfare un'esigenza temporanea strumentale all'esecuzione dell'opera pubblica. Di conseguenza, tutte le relative controversie, restitutorie e risarcitorie, sono devolute alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria (T.A.R. Liguria Genova,
Sez. I, 21/06/2022, n. 515).
2. Passando all'esame del merito, il Tribunale ritiene la domanda non sia meritevole di accoglimento, per i motivi di seguito illustrati.
2.1 L'occupazione temporanea di aree private non soggette al procedimento di esproprio necessaria per eseguire lavori pubblici o disposta dalla PA in presenza di eventi calamitosi naturali o per urgenti ragioni di pubblica utilità, comporta una limitazione all'esercizio del diritto di proprietà circoscritta nel tempo e compensata dal pagamento di un'indennità che deve essere corrisposta al privato calcolata applicando il principio di proporzionalità.
Vi sono casi in cui la tutela dell'interesse pubblico comporta necessariamente il sacrificio di interessi afferenti a soggetti privati ai quali viene impedito temporaneamente di esercitare taluni diritti su beni di loro proprietà limitandone in tal modo l'integrale godimento.
A siffatte esigenze risponde l'istituto della occupazione temporanea di aree private che trova compiuta disciplina negli artt. 49 e 50, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327.
L'art. 49 summenzionato regola l'occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento di esproprio disposta dall'autorità espropriante, individuate, anche ex art. 12, D.P.R. n. 327/2001, qualora ciò risulti necessario per l'esecuzione dei lavori previsti. 3 L'art. 50 determina l'indennità in una misura fissa predefinita e stabilisce che, nel caso di occupazione al proprietario dell'area è dovuta un'indennità per ogni anno di occupazione pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di espropriazione e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annuale.
Qualora vi sia disaccordo sull'entità dell'indennizzo da corrispondere, su istanza degli interessati, è la Commissione prevista dall'art. 41, D.P.R. n. 327/2001 22 che determina la predetta indennità dandone comunicazione alla parte privata con un atto notificato formalmente secondo le regole del processo civile.
Avverso la stima della commissione provinciale, il soggetto interessato può promuovere opposizione, impugnandola innanzi alla Corte di appello competente per territorio alla quale è possibile richiedere la determinazione giudiziale del relativo importo trovando applicazione le disposizioni di cui all'art. 54, D.P.R. n. 327/2001 in quanto compatibili.
L'indennità di occupazione temporanea e di urgenza deve essere liquidata in misura corrispondente ad una percentuale di quanto dovuto per l'espropriazione dell'area occupata e ben può corrispondere al saggio corrente degli interessi legali, fermo restando che quello degli interessi legali non costituisce un criterio a carattere vincolante ma vi si può fare ricorso qualora si ritengano sussistenti elementi comprovanti un pregiudizio maggiore subito dal proprietario.
Il criterio degli interessi legali sull'indennità di espropriazione è sempre stato applicato ai suoli edificabili o edificati e non anche a quelli inedificabili, per i quali è rimasto in vigore il criterio di un dodicesimo dell'indennità che per ciascun anno di occupazione sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, a norma della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3.
Quest'ultima disposizione non può ritenersi abrogata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2011 per il collegamento al criterio dei VAM che la stessa conteneva, avendo il D.P.R. 8 giugno
2001, n. 327, art. 50, generalizzato il criterio posto dal menzionato art. 20 e soppresso il collegamento con i VAM (Cass. n. 13879/2017). L'art. 50 è oggi quindi il solo criterio normativo esistente per compensare l'occupazione temporanea collegabile all'espropriazione di qualunque tipologia di suolo, edificabile e inedificabile.
2.2. Passando all'esame del caso di specie, dalla valutazione della documentazione versata in atti si rileva l'incontestabilità dei fatti di causa: 1) veniva stipulato un protocollo d'intesa tra il Comune di Nocera Terinese e la per i beni archeologici della Calabria in quanto nel territorio CP_3 del comune, Località Pian della Tirena, erano presenti tracce e resti di manufatti di interesse storico e archeologico databili nelle fasi più antiche prima al paleolitico superiore ed al neolitico successivamente all'età greca arcaica, classica ed ellenica, all'età romana, al periodo tardo antico per arrivare fino al medioevo inoltrato, oggetto di indagine e di studio da parte della (cfr. CP_3
4 all.1 del fascicolo di parte convenuta); 2) il concedeva, dapprima in via bonaria, Parte_1 sulla base della convenzione stipulata con il Comune di Nocera Terinese, il 30.5.2004, l'accesso ai terreni per la prosecuzione delle indagini archeologiche (cfr. all. n.2 del fascicolo di parte convenuta);
3) successivamente, il 09/06/2006, la Sovrintendenza decretava l'occupazione temporanea dei terreni al fine di consentire l'effettuazione delle ricerche archeologiche per quattro mesi e, all'articolo 3 del decreto, stabiliva che le somme dovute ai proprietari in relazione alla occupazione temporanea venissero corrisposte dal Comune di Nocera Terinese come da accordi con la stessa amministrazione precisando che, avverso tale decreto, era ammessa la proposizione di ricorso giurisdizionale dinanzi alle autorità competenti (cfr. all. 1 del fascicolo di parte attrice e n. 3) del fascicolo di parte convenuta); 4) l'immobile veniva riconsegnato e redatto il relativo verbale il 19.06.2006; 5) dopo una lunga corrispondenza e l'interpello la Commissione Provinciale prevista dall'articolo 41 del
D.P.R. n. 327/2001 veniva determinato la modalità di calcolo dell'indennità, tenendo conto della coltura del terreno;
6) il Comune di Nocera Terinese provvedeva al pagamento (parziale) dopo avere effettuato la cognizione del debito il 4.7.2013 (cfr. doc. n. 32 del fascicolo di parte attrice).
Alla luce della documentazione in atti, preso atto che la domanda attorea è volta ad accertare e dichiarare che la Soprintendenza ai Beni Archeologici della Calabria e quindi il Controparte_2
attività culturali, in qualità di promotore dell'occupazione di cui al decreto del 6.06.2006 è tenuto
[...] al pagamento dell'indennità di occupazione ai sensi del D.P.R. 08/06/2001 n. 327, il giudicante ritiene di non poter accogliere la suddetta richiesta, in quanto il decreto del 9.6.2006 emesso dalla Sovrintendenza
e non opposto dalle parti interessate, disponeva espressamente, all'art. 3, che “le somme dovute ai proprietari in relazione alla presente occupazione temporanea verranno corrisposte dal Comune di
Nocera Terinese, come da accordi con la stessa Amministrazione” tanto che il Comune di Nocera ha già saldato la minor somma di € 8.132,00.
Il quale promotore dell'occupazione, della Controparte_2
Convenzione stipulata con l'Amministrazione Comunale, nulla deve, a titolo di indennità, al proprietario del fondo essendo onerato il Comune di Nocera Terinese.
Dal rigetto della domanda di accertamento del diritto al pagamento dell'indennità da parte del convenuto, per le ragioni sopra indicate, consegue il rigetto delle ulteriori domande attoree. CP_1
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€ 8.131,75) e tenendo conto dei parametri minimi stante la difficoltà bassa e senza il calcolo dell'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
5 contro Pt_1 eccezione e difesa respinte:
- RIGETTA la domanda,
- CONDANNA Parte_1
Controparte_2
Lamezia Terme, 28.10.2025
, ogni contraria istanza, Controparte_2
al pagamento delle spese di lite del giudizio in favore del
[...]
pari ad € 1.955,00 oltre IVA e C.p.a
Il Presidente – Giudice Monocratico
Dott. Giovanni GAROFALO
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