Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/02/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1642 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1642 /2023, promossa da:
, nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'Avv. ORSINI CP_1
FRANCESCO MARIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...] e Controparte_2
, nato a [...] il [...], CP_3
entrambi con il patrocinio dell'avv. LEONCINI SIMONA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RESISTENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente:
“Accertare e dichiarare i fatti come rappresentati nel ricorso introduttivo e come confermati, sia dalle dichiarazioni rese dal resistente, che dai documenti acquisiti nel presente giudizio, ed in particolare l'intervenuto mutamento delle condizioni poste a fondamento della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 402/2011 pubblicata il 4.05.2011, e per l'effetto, a parziale modifica di quanto stabilito nella sentenza di cessazione degli effetti civili di matrimonio
n. 402/2011 emessa da Codesto Tribunale, revocare e/o comunque dichiarare non più dovuta, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. CP_
quale contributo al mantenimento di in via subordinata ridurre nella misura CP_1 che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, l'obbligazione CP_ gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento del figlio CP_1
In via ulteriormente subordinata, si chiede al Tribunale adìto di voler revocare e/o sospendere
l'obbligazione di pagamento gravante sul Sig. quale contributo al mantenimento CP_1 CP_ del figlio quanto meno dal 1.07.2024 al 22.09.2024 avendo quest'ultimo prestato attività lavorativa retribuita, come risulta dalla documentazione in atti.
Con vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio.”
Parte resistente:
“In via principale, accertato e dichiarato il diritto di a percepire il contributo al CP_3 mantenimento pari ad € 473,86, come rivalutato secondo gli indici Istat, condannare il sig.
a versare mensilmente al figlio, entro il giorno cinque di ogni mese, il detto CP_1 importo, sulle coordinate bancarie in suo possesso;
- in via subordinata, ridurre il contributo al mantenimento spettante ad e gravante CP_3 sul padre nella misura che sarà ritenuta di giustizia e comunque fino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica da parte del figlio.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, da liquidarsi in favore delle scriventi legali, le quali si dichiarano antistatarie ai sensi e per gli effetti tutti di legge.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 31.7.2023, ha chiesto la modifica delle condizioni di CP_1 divorzio, con richiesta di revoca ovvero in via subordinata di riduzione del contributo al mantenimento del figlio posto a suo carico. Il ricorrente ha esposto:
-di aver contratto matrimonio concordatario in data 26.06.1999, in Rieti, con , Controparte_2
e che dal matrimonio è nato, in data 25.09.2000, il figlio;
CP_3
2 - che con sentenza n. 402/2011 pubblicata in data 4.5.2011, è stata pronunciata dall'intestato
Tribunale la cessazione degli effetti civili di matrimonio;
- che tale sentenza ha imposto al ricorrente di corrispondere alla a titolo di contributo CP_2 al mantenimento del figlio , l'importo mensile di Euro 380,00, oltre alla rivalutazione annuale CP_3 secondo gli indici Istat, nonché il pagamento del 50% delle spese mediche, scolastiche e ricreative necessarie per lo stesso;
CP_3
- che il figlio, successivamente alla sentenza di divorzio, ha dapprima frequentato le scuole dell'obbligo e, nel corso dell'anno 2020, ha conseguito il diploma superiore presso l'I.I.S.P.T. con indirizzo alberghiero, decidendo di non proseguire gli studi;
- che nel mese di febbraio 2021, il figlio è stato assunto con un contratto a tempo determinato CP_3 della durata di mesi 8 dalla SCAS Società Cooperativa Appalti e Servizi a r.l. con sede in Terni con un reddito mensile di circa Euro 800,00;
- che a seguito di detta assunzione la resistente ed il figlio , hanno sottoscritto scrittura privata CP_3 del 26.05.2021, con la quale a parziale modifica delle condizioni di divorzio stabilite con la sentenza n. 402/2011, hanno rinunciato alla quota mensile di Euro 380,00 dovuta dal a CP_1 titolo di mantenimento;
- che nel mese di Ottobre 2021 al figlio non veniva rinnovato il contratto e lo stesso rimaneva CP_3 privo di occupazione, e in data 24.05.2022 tramite il proprio legale di fiducia richiedeva nuovamente al di ripristinare il pagamento dell'assegno a titolo di contributo per il suo CP_1 mantenimento sussistendone i presupposti di legge;
- che il ricorrente svolge da molti anni l'attività di rappresentante/agente di case vinicole ed avrebbe subito una notevole riduzione del reddito rispetto alla data di emissione della sentenza di divorzio, redditi ridotti dal € 30.000 annui percepiti negli anni 2005/2006 e 2007 a fronte di €
15.000,00 percepiti degli ultimi 3 anni;
- che proprio in occasione di alcuni incontri di lavoro, il ricorrente avrebbe reperito diverse opportunità lavorative per il figlio prontamente comunicate allo stesso ed al di lui legale, CP_3 occasioni di lavoro reperite nell'ambito della ristorazione, e pertanto compatibili con il corso di studio superiore del figlio;
- che il figlio non avrebbe prestato il proprio assenso allo svolgimento dei colloqui di lavoro reperiti dal ricorrente, manifestando completo disinteresse alle opportunità lavorative procacciate dal padre.
Tanto premesso il ricorrente, richiamando ampia giurisprudenza relativa ai presupposti per la revoca del contributo al mantenimento del figlio in caso di anche solo potenziale raggiungimento della autonomia economica del figlio e di inerzia dello stesso nell'attivarsi nel reperimento di congruo reddito, ha chiesto in via principale la revoca del contributo al mantenimento del figlio ed in via subordinata la riduzione dello stesso.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto della Controparte_2 CP_3 domanda formulata dalla controparte e chiedendo in via subordinata la riduzione dell'importo
3 posto a carico del padre a titolo di mantenimento del figlio. I resistenti hanno evidenziato le rilevanti difficoltà del figlio, ritenute riconducibili anche alla difficile relazione con il padre. I resistenti hanno evidenziato che il figlio della parti ha vissuto con la madre dal 2005, data CP_3 della separazione tra le parti con affido esclusivo alla made, manifestando in seguito all'allontanamento del padre dalla casa coniugale, severi disturbi comportamentali ed alimentari, esitati in una importante sintomatologia ossessivo-compulsiva, consistente in compulsioni di ripetizione, verifica, conta e lavaggio, invalidanti rispetto alla socializzazione con i suoi coetanei ed al rendimento scolastico. A causa di tali difficoltà il figlio delle parti quando minore, venne seguito per molti anni da specialisti neuropsichiatri infantili, proseguendo i percorsi terapeutici per tutta l'età adolescenziale fino all'attualità (coma da documentazione medica depositata in atti). Le difficoltà di natura psichiatrica del figlio delle parti sono emerse all'età di 2/3 anni, a sette anni è stato rilevato un disturbo alimentare e disturbi ossessivi compulsivi (quali tic motori - ammiccamento oculare e movimenti del naso e degli occhi- tic fonici -tossire- tic complessivi motori -movimenti delle spalle), condotte associate ad una irritabilità e frustrabilità riferita a fobia del buio. Secondo le allegazioni delle parti resistenti tali disturbi sarebbero in parte riconducibili ai difficili rapporti padre figlio, come desumibile dalla lettura dei provvedimenti emessi dal
Tribunale per i minorenni di Perugia che prescrisse l'attuazione di incontri protetti tra il minore, il padre ed i familiari dello stesso, secondo le indicazioni che dovevano essere fornite dal CSM di
Terni. Le profonde difficoltà del figlio delle parti sarebbero perdurate nel tempo come attestato da documentazione in atti, in particolare nelle certificazioni del Servizio di Salute Mentale del
Policlinico Umberto I di Roma, e del Dipartimento di Neuroscienze dell'Ospedale di Terni, strutture che hanno seguito il ragazzo per verificare lo stato del disturbo neurologico da cui è affetto, con necessaria somministrazione di farmaci stabilizzatori dell'umore. La difficile situazione psichiatrica del ragazzo non si sarebbe risolta essendo ancora presenti disturbi ossessivo-compulsivi, pulsioni aggressive difficilmente controllabili, difficoltà all'interazione con il mondo esterno, elevata frustrazione e scarsa capacità di resistenza e controllo sui comportamenti ossessivi. Nel 2018 a tali difficoltà si sarebbero aggiunti episodi di “sensazioni di imminente perdita di coscienza”, con necessaria terapia farmacologica ulteriore. A fronte delle riferite difficoltà il ricorrente si sarebbe completamente disinteressato dello stato di salute del figlio, onerando la madre in via esclusiva del sostegno e della cura del ragazzo, nonché degli oneri economici necessari per i numerosi percorsi di sostegno. Il padre non sarebbe mai riuscito ad avere un profondo rapporto con il figlio che si sarebbe sempre sentito rifiutato, limitando il ricorrente i contatti con il figlio a rari messaggi in occasione delle festività o del compleanno ed in rarissimi incontri, l'ultimo avvenuto nel gennaio 2018 in occasione della morte del nonno paterno. Le parti resistenti non hanno contestato le proposte di lavoro procurate dal ricorrente per il figlio sottolineando, tuttavia, come le precarie condizioni di salute psichiatrica del ragazzo, non sarebbero compatibili con le occupazioni reperite, e le proposte non sarebbero state conformi alle aspirazioni dello stesso avendo il ragazzo deciso di proseguire la formazione scolastica, dopo una breve esperienza lavorativa (per nove mesi con contratto a tempo determinato non rinnovato) con iscrizione presso l'Università del Calcio con sede a Roma, pagando una prima rata di € 1.500,00 e con inizio del percorso formativo nel febbraio del 2022, terminato nel luglio 2022 con l'acquisizione di un diploma riconosciuto dal CONI, ed avendo intenzione di seguire ulteriori stages essendosi iscritto in data 27.3.2023 al Corso di “Game Design and Development”,
4 desiderando lavorare nel mondo dei videogiochi. Tanto premesso i resistenti hanno concluso nei termini sopra riportati.
Istaurato il contraddittorio all'udienza del 20.11.2023 sono comparse le parti dichiarando: il ricorrente di risiedere in Terni, in immobile locato dalla madre con canone pro quota di 300 euro, di percepire come agente di commercio € 2000 mensili, di non avere proprietà immobiliari e di avere risparmi per circa € 3700, di essere gravato da rata mensile per acquisto dell'auto di € 469; la resistente di risiedere in Terni in immobile di proprietà dei genitori senza oneri, di percepire come infermiera reddito mensile netto di euro 1600, di non avere proprietà immobiliare, di non avere risparmi, e di essere gravata da cessione del quinto per 250 euro mensili;
rata auto di 116 euro mensili;
il figlio delle parti di essere disoccupato di non avere redditi né proprietà immobiliari né risparmi.
Acquisiti i documenti depositati dalle parti, disposta l'acquisizione di documentazione attestante l'attività lavorativa del figlio delle parti svolta nel corso dell'estate 2024 (dal 1.07.2024 al
22.09.2024 come animatore), la decisione è stata rimessa al Collegio.
Deve essere accolta la domanda subordinata del ricorrente sussistendo i presupposti per la riduzione del contributo del mantenimento del figlio a carico del padre non sussistendo al contrario i presupposti per la revoca di tale contributo, domanda formulata in via principale.
Come noto, per costante giurisprudenza, l'obbligo dei genitori di contribuire al figlio maggiorenne, non si protrae sine die ma trova il suo limite logico e naturale allorquando i figli siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a sopperire alle normali esigenze di vita, o ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne, o comunque quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi, a meno che non sussistano situazioni di minorazione fisica o psichica altrimenti tutelate dall'ordinamento e accertati dalle competenti Commissioni mediche con la dichiarazione di handicap grave (cfr. Cass. Civ. Sez. II
7.7.2004, n. 12477). Come chiarito dalla stessa Suprema Corte, la valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni va effettuata necessariamente caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari, in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura.
Nel caso di specie, risulta provato che il figlio delle parti di 24 anni, ha terminato gli studi superiori dal 2020 conseguendo diploma, ha svolto per 9 mesi attività lavorativa precaria (contratto non rinnovato) con reddito di circa 800 mensili, ha seguito due corsi in strutture private di formazione professionale (l'una nel settore del calcio, l'altra nell'ambito della realizzazione di videogames conseguendo i relativi diplomi). Da ultimo ha svolto attività di animatore per più di due mesi estivi nel 2024 (dal 1.07.2024 al 22.09.2024) con reddito pari a circa 600/700 mensili. Parimenti può dirsi incontestata la circostanza del rifiuto da parte del ragazzo di recarsi ai colloqui di lavoro reperiti dal padre nel settore della ristorazione, occasioni di lavoro congruenti con il percorso scolastico concluso dal figlio.
5 Dalla documentazione in atti emerge altresì la rilevante fragilità psicologica e psichiatrica del ragazzo dall'infanzia all'attualità (si richiamano le certificazioni allegate al ricorso introduttivo).
Le affermazioni della parte ricorrente secondo le quali le certificazioni non sarebbero aggiornate né congrue a provare il disagio psichico del figlio, non sono condivisibile, poiché le certificazioni in atti attestato la pregressa e attuale perdurante sofferenza psicologica e psichiatrica del figlio delle parti, sottoposto a necessaria terapia farmacologica. L'età del ragazzo (24 anni) e le documentate serie difficoltà di salute (che dall'infanzia lo hanno reso beneficiario di sostegno neuropsichiatrico e psicologico), non fanno ritenere colpevole il mancato raggiungimento della autonomia economica, da parte del ragazzo dovendo presumersi la necessità di uno spazio temporale maggiore per il figlio per conseguire un'occupazione stabile, preso atto delle oggettive difficoltà dello stesso. Le difficoltà psichiatriche rendono legittima la richiesta del figlio di tentare di seguire le proprie inclinazioni, data l'età ancora giovane, poiché a fronte delle riferite difficoltà lo svolgimento di attività lavorative non corrispondente alle aspirazione del figlio (quali quelle potenzialmente procurate dal padre) potrebbero incidere negativamente sul già fragile equilibrio del ragazzo, compromettendolo ulteriormente.
Alla luce di queste risultanze revocare il contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio , nell'attuale situazione di età e di difficoltà psichiatrica del figlio, finirebbe per far ricadere interamente sulla madre l'onere economico per il mantenimento del ragazzo, allo stato non in grado di raggiugere una piena indipendenza.
Per quanto esposto considerati i redditi delle parti, valutata la contrazione dei redditi del padre, rilevato che il ragazzo rispetto al passato ha possibilità di svolgere attività lavorative saltuarie
(come accaduto negli ultimi tre anni) che seppure non idonee a consentirgli il raggiungimento della piena indipendenza economica, permettono al figlio di percepire proprie entrate, il contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figlio deve essere determinato in € 200 mensili, oltre Istat annuale.
Quanto alla decorrenza della riduzione del contributo al mantenimento del figlio il Collegio ritiene di richiamare la giurisprudenza di legittimità elaborata in tema di revoca del contributo al mantenimento. La Corte di Cassazione ritenuto il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento ha affermato come la normale retroattività della statuizione giudiziale di revoca al momento della domanda debba essere contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dal provvedimento giudiziale non può essere costretta a restituirle (Cass. n.28987 del 10/12/2008; nonché Cass. n.6864 del
20/03/2009 che rileva che “in tema di separazione personale, la decisione che nega il diritto del coniuge al mantenimento o ne riduce la misura non comporta la ripetibilità delle maggiori somme corrisposte in forza di precedenti provvedimenti non definitivi, qualora, per la loro non elevata entità, tali somme siano state comunque destinate ad assicurare il mantenimento del coniuge fino all'eventuale esclusione del diritto stesso o al suo affievolimento in un obbligo di natura solo alimentare, e debba presumersi, proprio in virtù della modestia del loro importo, che le stesse siano state consumate per fini di sostentamento personale”), tali principi, estensibili anche alle ipotesi di contributo per il mantenimento della prole, possono essere applicati al caso di specie,
6 prevedendo che la riduzione del contributo al mantenimento del figlio decorra dalla data della presente decisione (febbraio 2025). Per tali argomentazioni (natura sostanzialmente alimentare del contributo posto a carico del padre per il mantenimento del figlio) non può essere accolta la domanda subordinata del ricorrente di voler revocare e/o sospendere l'obbligazione di pagamento gravante sullo stesso, per il periodo dal 1.07.2024 al 22.09.2024 (periodo durante il quale il figlio ha svolto l'attività di animatore), dovendo presumersi che l'importo dal padre corrisposto sia stato comunque destinato alle esigenze primarie di vita del figlio anche in considerazione della esiguità del reddito percepito nel limitato periodo di svolgimento dell'attività lavorativa.
Il ricorrente dovrà corrispondere l'importo così determinato direttamente al figlio secondo quanto dallo stesso richiesto, nelle conclusioni riportate in epigrafe.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale modifica delle condizioni contenute nella sentenza n. 402/2011, fermo il resto: riduce ad € 200 il contributo mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio da corrispondere direttamente allo stesso con bonifico bancario entro il giorno 5 di ogni mese con decorrenza dal mese di febbraio 2025, oltre ISTAT annuale;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio, in data 29.1.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti
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