Provvedimento: La disposizione dell'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 607, che dispone l'abrogazione del secondo e del terzo periodo dell'ultimo comma dell'art. 972 cod.civ., cioe l'abrogazione della norma con la quale si prevedeva la prevalenza della domanda di devoluzione sulla domanda di affrancazione, quando l'enfiteuta avesse gravemente deteriorato il fondo enfiteutico, non ha effetto retroattivo, e pertanto, in base ai principi generali sulla successione della legge nel tempo,non e applicabile ai fatti compiuti sotto il vigore della precedente legge ed a quest'ultima legge rimangono soggetti i diritti quesiti sotto il vigore dell'art. 972 cod.civ., nel testo non modificato dal predetto art. 8 della legge n. 607 del 1966.*
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