Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5953/2019 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 24.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di I grado iscritto al n. 5953/2019 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
, c.f. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bari al viale Dante Alighieri n. 11, presso lo studio dell'avv. Costantino
Ventura che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE ATTRICE -
CONTRO
, c.f. in persona del l.r.p.t., Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Manfredonia alla via Giuseppe di Vagno n. 2/A, presso lo studio dell'avv. Pasquale Salvemini, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE CONVENUTA–
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , premesso di Parte_1 essere stato sottoposto, in data 22.4.2015, in seguito al rigetto dell'omologazione del concordato preventivo, a procedura di fallimento,
- Seconda Sezione civile -
nell'ambito delle quali fu nominato, in qualità di commissario giudiziale,
, ha convenuto quest'ultimo in giudizio al fine di sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento dei danni per la complessiva somma di €
8.527.685,00, o per altra ritenuta di giustizia.
, costituendosi, oltre ad eccepire l'inammissibilità della Controparte_1 domanda, ne ha domandato anche il rigetto siccome infondata, con distrazione delle spese di lite ex art. 93 cod. proc. civ..
Ritenuto il giudizio maturo per la decisione, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
In estrema sintesi, ed ai soli fini che interessano la presente decisione,
[...]
a fondamento della sua domanda, ha dedotto che il Parte_1 convenuto, in qualità di commissario giudiziale, ha causato il suo fallimento per aver erroneamente conteggiato due volte i debiti ipotecari nella relazione depositata ex art. 172 L.F. (cfr. pag. 31) e per aver, quindi, indotto i giudici di merito a rigettare l'omologazione del concordato preventivo ed a dichiarare il fallimento. L'attore ha, inoltre, aggiunto di non aver potuto esercitare l'azione di responsabilità avverso il commissario giudiziale dinnanzi allo stesso giudice della procedura fallimentare, siccome la sentenza del Tribunale dichiarativa di fallimento si fondava su ragioni che prescindevano dall'errore commesso dal commissario giudiziale, errore che non venne quindi in rilievo in primo grado e che divenne, invece, determinante solo il grado di appello, allorquando la Corte di Appello confermò la statuizione dichiarativa del fallimento fondando però la sua decisione, diversamente da quanto statuito dal Tribunale, su un motivo che muoveva proprio dall'errato conteggio, delle poste attive e dei debiti, redatto dal Commissario giudiziale.
Il Tribunale ritiene, invece, che la domanda debba essere dichiarata inammissibile, poiché l'attore avrebbe potuto e, dunque, dovuto far valere
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- Seconda Sezione civile -
la responsabilità del Commissario giudiziale in seno al medesimo giudizio fallimentare.
È, infatti, principio noto quello secondo cui «in tema di responsabilità processuale aggravata (art. 96 cod. proc. civ.) fatta valere con riferimento ad una procedura fallimentare, la regola del "simultaneus processus" dinanzi al medesimo giudice deve necessariamente applicarsi anche all'ipotesi in cui il fallito eserciti (come nella specie) un'azione risarcitoria nei confronti del curatore, del quale egli deduca una responsabilità per aver prospettato al tribunale circostanze non veritiere (nella specie, l'esistenza di una società di fatto, così provocandone la dichiarazione di fallimento), atteso che anche in tal caso l'azione risarcitoria postula che l'affermata inesistenza delle predette circostanze (nella specie, l'inesistenza della società di fatto) debba farsi valere contestualmente all'atto di opposizione avverso la sentenza dichiarativa di fallimento al fine di ottenerne la revoca
(a prescindere dalla circostanza che l'eventuale responsabilità del curatore sia, come nella specie, più correttamente riconducibile alla violazione del principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 che non alla norma ex art. 96 cod. proc. civ.), risultando legittima la proposizione dell'azione ex art. 96 citato in un autonomo giudizio nella sola ipotesi (non ricorrente, all'evidenza, nella specie) che il "simultaneus processus" sia precluso da ragioni attinenti alla struttura stessa del processo e non dipendenti dall'inerzia della parte” (Cass. civ. n. 12541 del 26/08/2002; Cass. 6 agosto
2010, n. 18344; Cass. 26 novembre 2008, n. 28226; Cass. 24 luglio 2007,
n. 16308; Cass. 23 marzo 2004, n. 5734; Cass. 26 agosto 2002,
n. 12541; Cass. 12 marzo 2002, n. 3573; Cass. 16 giugno 1997, n. 5391).
Non può, quindi, essere condivisa la linea difensiva dell'attore secondo cui egli non avrebbe avuto alcuna possibilità di proporre la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., o ex art. 2043 cod. civ., nei confronti del commissario giudiziale simultaneamente al reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa di fallimento per carenza di interesse. Tale prospettazione è, difatti, basata sull'erroneo convincimento secondo cui secondo cui l'errore commesso dal convenuto, consistito nella
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duplicazione dei debiti ipotecari, non avrebbe avuto nessuna incidenza nella decisione del giudizio di primo grado, ma solo nella decisione della sentenza di appello, sicché l'azione di responsabilità, ove proposta, sarebbe risultata carente dell'interesse ad agire.
L'inesattezza di tale argomento risiede nell'evidenza secondo cui si ammette la proposizione dell'azione di responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ. (o ex art. 2043 cod. civ., il che è lo stesso) in un autonomo processo solo quando il "simultaneus processus" sia precluso da ragioni attinenti alla “struttura stessa” del processo e non dipendenti dall'inerzia della parte.
Il caso è, esemplificativamente, quello del diritto di chiedere il risarcimento dei danni in via autonoma del soggetto nei cui confronti è stato eseguito un sequestro senza la normale prudenza, ove il provvedimento cautelare
(disposto anteriormente alla causa) sia divenuto inefficace ai sensi dell'art. 683 cod. proc. civ., per non avere il sequestrante provveduto ad instaurare il giudizio per la convalida del sequestro e per il merito (Cass. civ. n.
6407 del 03/12/1981; Cass. civ. n. 1473 del 11/02/1988).
Diversamente, nella fattispecie in esame, la struttura del processo ben avrebbe consentito alla parte di far valere la responsabilità nei confronti del commissario giudiziale nella fase di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, siccome l'asserito errore del commissario era stato, in tesi, già commesso al momento del reclamo.
Né rileva la circostanza secondo cui il Tribunale non avrebbe basato la sua decisione sull'errore commesso dal commissario giudiziale, siccome la relazione del commissario è una relazione di cui tiene conto anche la Corte di Appello, come – difatti – avvenuto.
Del resto, la medesima sentenza, già citata della Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 12541 del 26/08/2002), nell'escludere la possibilità di agire separatamente, fa riferimento proprio ad un'ipotesi in cui, secondo il danneggiato, l'azione risarcitoria avrebbe trovato il suo fondamento temporale e giuridico nella pronuncia di nullità della dichiarazione di fallimento resa dalla Corte di Appello sulla rilevata (d'ufficio) irritualità della notificazione dell'avviso di convocazione in camera di consiglio nella fase
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prefallimentare.
Ne deriva, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta.
Al rigetto della domanda segue la condanna dell'attore, siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022), al pagamento, in favore del convenuto, degli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55,
e delle spese di lite da stimarsi nel valore del petitum indeterminabile di complessità bassa (art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014, così Cass. civ. n.
10984 del 26/04/2021, per la presenza della clausola indeterminata), secondo i parametri medi (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte (tutte), anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n.
14198/2022), con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Salvemini, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Foggia, Contenzioso - SECONDA SEZIONE, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara l'inammissibilità della domanda;
b) condanna l'attore al rimborso, in favore del convenuto, delle spese di lite, pari alla somma di € 7.616,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, da calcolarsi sull'importo dei soli compensi, con distrazione in favore dell'avv. Pasquale Salvemini.
Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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