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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/04/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 9306/2024 promossa da:
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi domiciliati in presso lo studio degli avv.ti CAREDDA STEFANO e ANTONIO che li rappresentano e difendono giusta procura in atti ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Pag. 1 a 3 Oggetto: Domanda congiunta di Modifica delle condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nella quale hanno esposto:
“ - con Decreto n. RG 8275/2015, Accoglimento n. cron 5589/2016, in data 08.04.2016 è stato omologato l'accordo congiunto tra i sigg.ri e in merito al Parte_1 Parte_2
mantenimento della figlia, allora minorenne, nata il [...]; Persona_1
- In detto accordo veniva posto a carico del sig. il versamento dell'assegno mensile, a Pt_1
titolo di mantenimento della figlia, di importo pari a € 250,00 mensili, da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, ludico sportive e di istruzione;
- il sig. attualmente convive con un'altra compagna e dalla nuova relazione è nata Pt_1
una figlia;
- la sig.ra Figlia degli istanti, è diventata maggiorenne ed ha raggiunto la sua Persona_1
indipendenza economica avendo trovato lavoro presso il panificio F.lli Pibiri Srl di Guspini.
tutto ciò premesso i ricorrenti, come sopra rappresentati,
CHIEDONO
che l'Ill.mo Tribunale adito, voglia accogliere la presente istanza di modifica delle condizioni dell'accordo rg n. RG 8275/2015, Accoglimento n. cron 5589/2016, in data 08.04.2016 e disporre la revoca dell'assegno di mantenimento a seguito della variazione dei presupposti stabiliti con Decreto del Tribunale di Cagliari, come sopra meglio specificato, con effetto a partire dalla data di presentazione della seguente istanza.”
Pag. 2 a 3 Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa è stata rimessa in decisione.
Gli accordi intervenuti tra e devono essere Parte_1 Parte_2
omologati non essendo in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, a modifica di quanto disposto con decreto del
Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 8.4.2016 n. 5589 nel procedimento RG n. 8275/2015,
così dispone:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 20.3.2025.
Si comunichi
Il Presidente
dott. Giorgio Latti
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