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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 16/08/2025, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1834 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo, rimesso in decisione all'udienza del 17/04/2025 e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. LEONE
ANTONIO, che la rappresenta e difende, in virtù di mandato allegato all'atto di opposizione;
Opponente
E
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MAZZEI FRANCESCO, che la rappresenta e difende in virtù di mandato allegato al ricorso monitorio;
Opposta
FATTO
Con l'opposizione in esame chiedeva Parte_1 revocarsi il decreto ingiuntivo n. 428/2023 (previa sospensione della sua efficacia esecutiva) con il quale la le aveva ingiunto Controparte_1 il pagamento di complessivi € 327.500,00 (per l'acquisto di bestiame come da fatture e lettere di vettura internazionale allegate al ricorso monitorio) argomentando in ordine alla inidoneità probatoria delle fatture, anche perché non depositate in formato xlm e prive delle ricevute di avvenuta ricezione nello SDI;
l'opponente – inoltre – eccepiva l'omesso esperimento della mediazione.
1 Costituendosi in giudizio, la Controparte_1 preliminarmente rilevava che per la controversia in oggetto non sussisteva l'obbligo della mediazione, quindi rilevava l'inapplicabilità della fatturazione elettronica al caso in esame ed – infine - evidenziava che tutta l'avversa opposizione si fondava esclusivamente sulla inidoneità probatoria delle fatture, senza – però – alcuna contestazione né in ordine alle vendite né in ordine all'ammontare del residuo credito e
– soprattutto - senza alcuna contestazione delle lettere di vettura internazionale sottoscritte dal legale rappresentante della opponente (comprovanti la consegna del bestiame) allegate già in sede monitoria e neppure citate nell'atto di opposizione.
In sede di verifiche preliminari, con il decreto del 18.8.2023 non si ritenevano sussistenti questioni preliminari alla luce della non obbligatorietà della mediazione nel caso in esame; alla prima udienza, poi, veniva rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. giacchè “il ricorso monitorio risulta fondato su fatture che risultano regolarmente contabilizzate e su lettere di vettura internazionale contenenti timbro e firma dell'opponente non disconosciuti;
rilevato – altresì – che l'opposizione non è fondata su prova scritta e che l'attuale liquidazione della società opponente già rende più difficoltoso il recupero del credito da parte dell'opposta, anche alla luce della sua entità”.
Espletata la prova orale nei termini articolati dalla sola parte opposta, la causa veniva rinviata direttamente per la remissione della causa in decisione all'udienza del
17.4.2025 previa assegnazione dei termini massimi di cui all'art. 189 c.p.c. e precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai rispettivi atti.
DIRITTO
L'opposizione è infondata e – per l'effetto – deve essere rigettata.
Come giustamente evidenziato da parte opposta, infatti, nel proprio atto introduttivo la non contestava in alcun modo né l'intervenuta vendita, né l'entità Parte_1 del suo debito residuo, limitandosi a sostenere l'inidoneità probatoria delle fatture.
Come già evidenziato in sede cautelare, però, la domanda monitoria non era fondata solo sulle fatture (che – tra l'altro – risultavano regolarmente contabilizzate, nel rispetto della normativa all'epoca vigente), ma anche sulle lettere di vettura internazionale sulle quali risultavano le firme ed i timbri di parte opponente e dalla stessa mai contestate.
In sede di interrogatorio formale, del resto, la medesima opponente riconosceva tutte la documentazione allegata al ricorso monitorio, sostenendo – per la prima volta – di
2 aver già regolarmente pagato tutta la merce acquistata negli anni (cfr. verbale di udienza del 12.11.2024).
Orbene, pur volendo prescindere dalla tardività di questa nuova contestazione, come è noto una volta provata la fonte del diritto azionato da parte del creditore (prova fornita già in sede monitoria e confermata nel presente giudizio sia dall'unico testimone escusso che dal medesimo debitore/opponente in sede di interrogatorio formale), ricade sul debitore l'onere di provare eventuali fatti impeditivi o estintivi dell'obbligazione dedotta e documentata (cfr. Cass. n. 22361 del 25/10/20071, S.S.U.U. n. 13533 del
30.10.20012, Cass.13674 del 13.6.2006 e Cass. n. 1743 del 26.1.2007, ex multis).
Nel caso in esame, invece, solo in sede di comparsa conclusionale per la prima volta parte opponente fondava la propria tesi dell'avvenuto integrale pagamento sulla reiterazione delle vendite e su un'errata interpretazione delle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso (come correttamente argomentato dall'opposta nelle proprie memorie di replica lì dove precisava: “È bene, inoltre, sottolineare che quanto affermato dal teste secondo il quale “qualche volta loro (la Testimone_1 Controparte_2
hanno mandato degli assegni in busta chiusa con il camionista, in quelle
[...] 1 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per il risarcimento del danno deve provare solo la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore convenuto ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (Nel caso di specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, dando per pacifica l'esistenza di un rapporto di conto corrente bancario, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni del correntista nei confronti della banca, per avere questa rilasciato dei libretti degli assegni nei confronti di persona non autorizzata a ritirarli, non ritenendo sufficiente, al fine di assolvere al relativo onere probatorio, il disconoscimento operato dal correntista della sottoscrizione apposta sui moduli di richiesta di carnet e la mancata richiesta di verificazione della scrittura da parte della banca). 2 In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Nell'affermare il principio di diritto che precede, le SS.UU. della Corte hanno ulteriormente precisato che esso trova un limite nell'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni negative, nel qual caso la prova dell'inadempimento stesso è sempre a carico del creditore, anche nel caso in cui agisca per l'adempimento e non per la risoluzione o il risarcimento). (Conf. sulla sola prima parte 11629/99, rv 530666).
3 occasioni non ero presente”, non dimostra affatto, come sostenuto dalla difesa dell'opponente, che “spesso i saldavano in contanti, di cui non rimaneva Pt_1 traccia” (pag. 4 della comparsa conclusionale dell'opponente)” – cfr. verbale di udienza del 16.4.2024 per verificare la correttezza della interpretazione fornita dall'opposta).
Orbene, pur volendo prescindere dalla tardività dell'eccezione di pagamento (non sostenuta né da prove precostituite né da prove costituende), la stessa non può dirsi compiutamente corroborata da un unico indizio (reiterazione delle vendite) sia alla luce di quanto spiegato in merito dall'unico teste escusso, della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare (cfr. verbale di udienza del 16.4.2024 già citato), sia alla luce del chiaro disposto dell'art. 2729 c.c. che dispone che il Giudice non possa ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti, fondate – quindi – necessariamente su molteplici elementi e non su uno solo.
L'opposizione, quindi, è totalmente infondata, ragion per cui deve essere rigettata con condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite, come liquidate in dispositivo ex
DM 147/22.
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA l'opposizione;
2) CONDANNA al rimborso in Parte_1 Parte_1 favore della delle spese di lite che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 16.182,00 per onorari (di cui € 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.300,00 per la fase istruttoria ed €
5.000,00 per la fase decisionale), oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge;
Benevento, 16/08/2025
Il Giudice (dott. ssa. Ida Moretti)
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