Art. 3.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985, 1986 valutato in lire 45.200 milioni, si provvede, quanto a lire 11.300 milioni per l'anno 1983, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento previsto per la voce "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali", quanto a lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984, parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1983, 1984, 1985, 1986 valutato in lire 45.200 milioni, si provvede, quanto a lire 11.300 milioni per l'anno 1983, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento previsto per la voce "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali", quanto a lire 11.300 milioni per ciascuno degli anni 1984, 1985, 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1984, parzialmente utilizzando la voce "Partecipazione italiana a fondi e banche internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.