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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 17/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2018/2024
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2018/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 17/02/2025 ad ore 11,43 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. GARLANDA ALBERTO;
Parte_1
Per l'avv. FEDERICA ZEPPEGNO in sostituzione dell'avv. Controparte_1
FILIPPO TRAVIGLIA;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da atto di appello, con contestazione delle difese avversarie;
Parte resistente precisa come da memoria di costituzione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 6 N. R.G. 2018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2018/2024 promossa da: tra
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 17 luglio 2024 proponeva appello avverso la sentenza n. 316/2024 Parte_1
(R.G. 3179/2024) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 16.5.2024, rilevando che essa era erronea nella misura in cui, pur avendo integralmente accolto il ricorso di prime cure esperito dall'odierno appellante, aveva condannato la parte soccombente al solo rimborso del contributo unificato e non dei compensi, in assenza di alcuna motivazione. Domandava, quindi, riformarsi il capo delle spese di lite della sentenza appellata con riconoscimento dei compensi in suo favore, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Garlanda Alberto, dichiaratosi antistatario.
pagina 2 di 6 Con comparsa del 14 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il rilevando che il Controparte_1
Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulle spese di lite, senza applicare alcuna compensazione, sì che si configurava un vizio di omessa pronuncia e non già un difetto di motivazione e che il comportamento tenuto dal era conforme a lealtà e correttezza, elementi che CP_1
giustificano la compensazione delle spese di lite.
***
L'appello è fondato e merita integrale accoglimento.
La sentenza appellata nella presente sede si è così pronunciata:
Con ricorso regolarmente depositato in Cancelleria, il sig. si opponeva al verbale Parte_1
n. 2023/S524, con il quale la Polizia Municipale del gli contestava la Controparte_1 violazione dell'art. 126-bis c. 2 del d.lgs. 285/1992 (C.d.S.), omessa comunicazione dati conducente.
Parte ricorrente affermava, a fondamento del proprio ricorso:
L'illegittimità del verbale impugnato, in quanto contrario al contenuto del verbale prodromico n.
2023/E904 nel quale veniva riportato:” in caso di ricorso, la comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza o dell'ordinanza ingiunzione di rigetto”.
Con comparsa di risposta si costituiva il . Controparte_1
All'udienza del 14/5/2024, il giudice di pace, ritenuta la causa matura per la decisione pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.
Motivi Della Decisione
Il ricorso deve essere accolto.
Preliminarmente occorre dire che la violazione ha ad oggetto l'art. 126 bis del C.d.S.
Circa la necessità di comunicazione dei dati del conducente a fronte della contestazione di una violazione del Codice della Strada dalla lettura del comma 2 dell'art. 126-bis C.d.S. si osserva come il disposto normativo disciplini le seguenti due circostanze:
Il conducente del veicolo sia noto. In tale circostanza il comma citato così sancisce: “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della
pagina 3 di 6 sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
…”
In tale prima circostanza, dunque, l'organo accertatore deve procedere dando notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della perdita del punteggio a carico del conducente del veicolo ad avvenuta definizione della contestazioneattraverso pagamento della sanzione ovvero scaduti i termini per la proposizione dei ricorsi.
Il conducente del veicolo al momento dell'infrazione non sia noto. In questa seconda circostanza trova applicazione la seconda parte del comma 2 dell'art. 126-bis C.d.S. che così recita: “…nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.”
La comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, prescritta dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 126-bis C.d.S., rappresenta il presupposto per consentire alla P.A. di addivenire alla corretta identificazione del conducente del veicolo al momento della commessa infrazione.
Poiché, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha prodotto il verbale prodromico a quello impugnato sul quale viene indicato che in caso di ricorso la comunicazione dati deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza o dell'ordinanza ingiunzione di rigetto, atteso che il ricorrente ha impugnato tale verbale prodromico rispetto al quale è tuttora pendente il giudizio, non si può che accogliere il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte resistente al rimborso del contributo unificato pari ad € 43,00.
PQM
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
, Parte_1
nei confronti di
, Controparte_1 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale n. 2023/S524.
Condanna parte resistente al rimborso a favore del ricorrente del contributo unificato pari ad € 43,00.
pagina 4 di 6 Il primo capo della suesposta sentenza non è stato oggetto di alcuna impugnazione, di talchè
l'annullamento del verbale è elemento oramai coperto da giudicato nella presente sede.
Parte appellante ha, invece, lamentato la non correttezza della pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha riconosciuto le spese di lite in contrasto con il principio della soccombenza, ed in particolare i compensi secondo i parametri di riferimento del D.M. 55/2014. In diritto va richiamato il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. che afferma come “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa […]”. Ne consegue che la sentenza di prime cure va riformata nella parte relativa alle spese non potendosi riconoscere in favore della parte vittoriosa il solo rimborso del contributo unificato ma essendo, altresì, necessario il riconoscimento dei compensi debendi secondo i parametri di legge.
Le spese di lite, infatti, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione fino ad €.1.100,00 in considerazione del valore della controversia, determinato in base al valore della sanzione oggetto di annullamento, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale stante la non complessità dell'unico motivo giuridico rilevante per la decisione e la natura documentale della controversia e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi per entrambi i gradi di giudizio che sono transitati dalla fase introduttiva direttamente a quella decisoria. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.43,00 per esborsi ed in €.184,87,00 per compensi per il giudizio di primo grado, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 ed in €.91,50 per esborsi ed €.308,56 per compensi per il presente grado di giudizio, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del
15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 316/2024 (R.G.
3179/2024) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 16.5.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposta da (C.F. ) e per l'effetto Parte_1 C.F._1
conferma il primo capo della sentenza n. 316/2024 (R.G. 3179/2024) emessa dal Giudice di Pace di
Ivrea in data 16.5.2024, riformando, il secondo capo della sentenza di prime cure, come segue: condanna il (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del primo grado Controparte_1 P.IVA_1
di giudizio in favore di (C.F. ) che liquida nella somma di Parte_1 C.F._1
€.43,00 per esborsi ed in €.184,87,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15%, da distrarsi a favore dell' avv. Garlanda Alberto (C.F. ; C.F._2
- condanna il (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_1 P.IVA_1
giudizio in favore (C.F. ) che liquida nella somma di €.91,50 Parte_1 C.F._1
per esborsi e di €.308,56 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15%, da distrarsi a favore dell' avv. Garlanda Alberto (C.F. . C.F._2
Ivrea, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
pagina 6 di 6
VERBALE DELLA CAUSA R.G. 2018/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
e
Controparte_1
APPELLATO
Oggi 17/02/2025 ad ore 11,43 innanzi al dott. Meri Papalia, sono comparsi:
Per l'avv. GARLANDA ALBERTO;
Parte_1
Per l'avv. FEDERICA ZEPPEGNO in sostituzione dell'avv. Controparte_1
FILIPPO TRAVIGLIA;
Il Giudice
Ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa oralmente.
Parte ricorrente precisa come da atto di appello, con contestazione delle difese avversarie;
Parte resistente precisa come da memoria di costituzione;
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti.
pagina 1 di 6 N. R.G. 2018/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Meri Papalia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2018/2024 promossa da: tra
Parte_1
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso del 17 luglio 2024 proponeva appello avverso la sentenza n. 316/2024 Parte_1
(R.G. 3179/2024) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 16.5.2024, rilevando che essa era erronea nella misura in cui, pur avendo integralmente accolto il ricorso di prime cure esperito dall'odierno appellante, aveva condannato la parte soccombente al solo rimborso del contributo unificato e non dei compensi, in assenza di alcuna motivazione. Domandava, quindi, riformarsi il capo delle spese di lite della sentenza appellata con riconoscimento dei compensi in suo favore, per entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Garlanda Alberto, dichiaratosi antistatario.
pagina 2 di 6 Con comparsa del 14 febbraio 2025 si costituiva in giudizio il rilevando che il Controparte_1
Giudice di prime cure aveva omesso di pronunciarsi sulle spese di lite, senza applicare alcuna compensazione, sì che si configurava un vizio di omessa pronuncia e non già un difetto di motivazione e che il comportamento tenuto dal era conforme a lealtà e correttezza, elementi che CP_1
giustificano la compensazione delle spese di lite.
***
L'appello è fondato e merita integrale accoglimento.
La sentenza appellata nella presente sede si è così pronunciata:
Con ricorso regolarmente depositato in Cancelleria, il sig. si opponeva al verbale Parte_1
n. 2023/S524, con il quale la Polizia Municipale del gli contestava la Controparte_1 violazione dell'art. 126-bis c. 2 del d.lgs. 285/1992 (C.d.S.), omessa comunicazione dati conducente.
Parte ricorrente affermava, a fondamento del proprio ricorso:
L'illegittimità del verbale impugnato, in quanto contrario al contenuto del verbale prodromico n.
2023/E904 nel quale veniva riportato:” in caso di ricorso, la comunicazione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza o dell'ordinanza ingiunzione di rigetto”.
Con comparsa di risposta si costituiva il . Controparte_1
All'udienza del 14/5/2024, il giudice di pace, ritenuta la causa matura per la decisione pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.
Motivi Della Decisione
Il ricorso deve essere accolto.
Preliminarmente occorre dire che la violazione ha ad oggetto l'art. 126 bis del C.d.S.
Circa la necessità di comunicazione dei dati del conducente a fronte della contestazione di una violazione del Codice della Strada dalla lettura del comma 2 dell'art. 126-bis C.d.S. si osserva come il disposto normativo disciplini le seguenti due circostanze:
Il conducente del veicolo sia noto. In tale circostanza il comma citato così sancisce: “L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell'organo di polizia dell'avvenuto pagamento della
pagina 3 di 6 sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell'esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione;
…”
In tale prima circostanza, dunque, l'organo accertatore deve procedere dando notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida della perdita del punteggio a carico del conducente del veicolo ad avvenuta definizione della contestazioneattraverso pagamento della sanzione ovvero scaduti i termini per la proposizione dei ricorsi.
Il conducente del veicolo al momento dell'infrazione non sia noto. In questa seconda circostanza trova applicazione la seconda parte del comma 2 dell'art. 126-bis C.d.S. che così recita: “…nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.”
La comunicazione dei dati del conducente entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, prescritta dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 126-bis C.d.S., rappresenta il presupposto per consentire alla P.A. di addivenire alla corretta identificazione del conducente del veicolo al momento della commessa infrazione.
Poiché, nel caso che ci occupa, il ricorrente ha prodotto il verbale prodromico a quello impugnato sul quale viene indicato che in caso di ricorso la comunicazione dati deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di notifica della sentenza o dell'ordinanza ingiunzione di rigetto, atteso che il ricorrente ha impugnato tale verbale prodromico rispetto al quale è tuttora pendente il giudizio, non si può che accogliere il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte resistente al rimborso del contributo unificato pari ad € 43,00.
PQM
Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da
, Parte_1
nei confronti di
, Controparte_1 ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il verbale n. 2023/S524.
Condanna parte resistente al rimborso a favore del ricorrente del contributo unificato pari ad € 43,00.
pagina 4 di 6 Il primo capo della suesposta sentenza non è stato oggetto di alcuna impugnazione, di talchè
l'annullamento del verbale è elemento oramai coperto da giudicato nella presente sede.
Parte appellante ha, invece, lamentato la non correttezza della pronuncia di prime cure nella parte in cui non ha riconosciuto le spese di lite in contrasto con il principio della soccombenza, ed in particolare i compensi secondo i parametri di riferimento del D.M. 55/2014. In diritto va richiamato il disposto di cui all'art. 91 c.p.c. che afferma come “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida
l'ammontare insieme con gli onorari di difesa […]”. Ne consegue che la sentenza di prime cure va riformata nella parte relativa alle spese non potendosi riconoscere in favore della parte vittoriosa il solo rimborso del contributo unificato ma essendo, altresì, necessario il riconoscimento dei compensi debendi secondo i parametri di legge.
Le spese di lite, infatti, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e la liquidazione del compenso va effettuata ai sensi del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M. 37/2018 e dal D.M. 147/2022), tenuto conto dei parametri per la sua determinazione di cui all'art. 4 e, in particolare, delle caratteristiche, dell'urgenza e del valore dell'affare, nonché del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate. La liquidazione deve avvenire in base allo scaglione fino ad €.1.100,00 in considerazione del valore della controversia, determinato in base al valore della sanzione oggetto di annullamento, e con applicazione dei compensi minimi previsti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale stante la non complessità dell'unico motivo giuridico rilevante per la decisione e la natura documentale della controversia e con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non svoltasi per entrambi i gradi di giudizio che sono transitati dalla fase introduttiva direttamente a quella decisoria. Il compenso deve essere aumentato di un terzo, ex art. 4 comma 8 del D.M. 55/2014, tenuto conto che le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate con riguardo a tutte le difese espletate e rispetto a tutte le argomentazioni giuridiche dedotte. Gli onorari vengono, pertanto liquidati in €.43,00 per esborsi ed in €.184,87,00 per compensi per il giudizio di primo grado, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014 ed in €.91,50 per esborsi ed €.308,56 per compensi per il presente grado di giudizio, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del
15% ai sensi dell'art. 2, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sull'appello proposto avverso sentenza n. 316/2024 (R.G.
3179/2024) emessa dal Giudice di Pace di Ivrea in data 16.5.2024, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'appello proposta da (C.F. ) e per l'effetto Parte_1 C.F._1
conferma il primo capo della sentenza n. 316/2024 (R.G. 3179/2024) emessa dal Giudice di Pace di
Ivrea in data 16.5.2024, riformando, il secondo capo della sentenza di prime cure, come segue: condanna il (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del primo grado Controparte_1 P.IVA_1
di giudizio in favore di (C.F. ) che liquida nella somma di Parte_1 C.F._1
€.43,00 per esborsi ed in €.184,87,00 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15%, da distrarsi a favore dell' avv. Garlanda Alberto (C.F. ; C.F._2
- condanna il (C.F. ) alla refusione delle spese di lite del presente Controparte_1 P.IVA_1
giudizio in favore (C.F. ) che liquida nella somma di €.91,50 Parte_1 C.F._1
per esborsi e di €.308,56 per compensi, oltre oneri accessori e rimborso spese forfettarie del 15%, da distrarsi a favore dell' avv. Garlanda Alberto (C.F. . C.F._2
Ivrea, 17 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Meri Papalia
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