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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 6920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6920 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 35542 2023 RG
FRA
Avv. BORDONE ANDREA e HI Parte_1
LORENZO
E
Avv. MARESCA ARTURO CP_1
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 9.11.2023 (notificato via Pec in data 19.1.2024)
[...]
ha convenuto in giudizio al fine si sentir accogliere le Parte_1 Controparte_1
seguenti conclusioni:
“A) Accertare e dichiarare la nullità e/o, comunque, l'inopponibilità al ricorrente e comunque la disapplicazione, delle clausole contenute: nell'art.34.8.4 del Contratto Aziendale FS 2003 e nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.25.6, del CCNL 2003 e dell'art.30.6 dei CCNL 2012 e 2016, laddove limitano il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi ivi indicati.
B) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi retribuire ciascuna giornata di ferie con una retribuzione comprensiva anche degli emolumenti variabili: “assenza dalla residenza”, previsto dall'art.73, punto 2, CCNL 2003 (art.77, punto 2, CCNL 2012 e 2016), e “indennità di utilizzazione professionale” e “riserva” previsti dall'art.34.8.3 Tabella A e dall'art.34.8.4 del Contratto Collettivo Aziendale 2003 e successivamente dall'art.31.4, tabella B, e 31.5 dei Contratti Aziendali 2012 e 2016, calcolate sulla media dei compensi percepiti dal ricorrente nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie o nel diverso periodo ritenuto congruo. C) Conseguentemente condannare a corrispondere al ricorrente un CP_1 importo pari alla differenza tra le somme corrisposte per ferie e quelle spettanti in forza dei criteri indicati da codesto Giudice in accoglimento della domanda proposta al punto precedente, con riferimento al periodo sino al 31 dicembre 2022 (salvo precedente cessazione del rapporto e con riserva di azione per i periodi successivi), nel seguente importo lordo, avendo già detratto l'importo fisso giornaliero di € 12,80 percepito: euro 15.764,00 o in quale altro ritenuto dovuto, oltre Parte_2 rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo, nonché a retribuire i giorni di ferie che il ricorrente godrà successivamente al deposito del presente ricorso, con un importo calcolato in applicazione dei criteri indicati da codesto giudice in accoglimento della domanda…”. Ha premesso di svolgere la propria attività lavorativa come macchinista ferroviario e di voler rivendicare quanto ai periodi di ferie un trattamento quanto più corrispondente a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto, in particolare quanto alla indennità di utilizzazione giornaliera professionale e quanto al compenso per l'assenza dalla residenza, la prima percepita solo nell'importo fisso di euro 12,80 ed il secondo non compreso nella retribuzione feriale, nonostante intrinsecamente connessi alla prestazione lavorativa, previsti in via continuativa in ciascun mese dell'anno.
Ha specificato le mansioni cui era adibito, la retribuzione prevista per la qualifica
(composta da una parte fissa e da un'altra variabile) ed, in particolare, quanto agli istituti retributivi variabili, il compenso cit. denominato “Assenza dalla residenza” previsto dall'art. 77, punto 2, del CCNL 2012 e 2016, 4), variabile anche rispetto al servizio svolto da € 1,30 a € 2,20 orarie e sino a 3,20 orarie nel caso di servizi all'estero o in zone di confine (nel CCNL 2003 rispettivamente €1,20 €2,10 e €3,00) nonché la
“Indennità di Utilizzazione” prevista dall'art. 31 CCI Gruppo FS 2012 3 2016 composta dalle voci, “condotta” e “chilometrica” (punto 4 dell'art.31, Tabella B) e “riserva”
(punto 5 dell'art.31).
Ha quindi lamentato che durante i giorni di ferie aveva percepito la retribuzione tabellare, gli aumenti periodici di anzianità, gli eventuali assegni ad personam,
l'indennità di turno e (dal 2012) il salario professionale (ultimo riquadro a destra in alto delle buste paga) nonché l'importo fisso di euro 12,80 (indicata in b.p. con la voce
“0792 IUP PDM/PDB Assenze”) percependo solo una frazione della retribuzione che percepiva durante le giornate di lavoro.
Ha specificato poi di aver calcolato il danno retributivo subìto raffrontando la retribuzione media percepita in un giorno di lavoro e quella percepita in un giorno di ferie, includendo in quest'ultima la IUP fissa di 12,80 euro. Ha poi argomentato in diritto richiamando anche i principi espressi dalle sentenze della
C. di Giustizia, e concluso nei sensi sopra riportati.
2. La si è costituita resistendo alla pretesa, e premesso che il Controparte_2
ricorrente assunto in data 9.12.1980, con mansioni di macchinista, in pensione dal
1.1.2022, ha ripercorso in diritto la disciplina nazionale e comunitaria in materia di retribuzione dovuta durante il periodo feriale, secondo cui era escluso che i diritti retributivi dei lavoratori potessero divenire oggetto di normativa comunitaria, in quanto materia rimessa agli Stati membri.
Il lavoratore, secondo la società, non poteva pretendere la meccanica trasposizione per i giorni di ferie delle voci retributive applicate nelle giornate di lavoro e, stante la necessità di garantire la fruizione delle ferie, la retribuzione sarebbe dovuta essere solo
“paragonabile” a quella percepita nella giornata di lavoro e non coincidente, con violazione dell'art. 7 della Direttiva 2003/88, solo ove fosse tale da dissuadere il lavoratore all'esercizio di tale diritto (ed il CCNL implementava la paga base attraverso ulteriori elementi (indennità quadri, salario professionale “in ragione della funzionalità produttiva propria delle differenti figure professionali e, ove previsto, in relazione alle caratteristiche ed al grado di complessità del processo lavorativo”, indennità di turno in base al turno espletato). Inoltre, il Contratto Aziendale del Gruppo prevedeva che nelle giornate di ferie fossero altresì corrisposti:
a) Elemento Retributivo Individuale (ERI);
b) Elementi Distinti della Retribuzione (EDR);
c) Assegno ad personam;
d) Salario di Produttività;
e) Indennità di Utilizzazione Professionale (e indennità di navigazione);
f) Indennità diverse (art. 36 Contratto Aziendale di Gruppo), erogate a coloro i quali ne beneficiamo durante le giornate normali di lavoro (no rilevanti nel presente giudizio).
In definitiva, dunque, la giornata di ferie era remunerata in misura maggiore rispetto alle altre tipologie di assenze.
Ha poi precisato la regolamentazione contrattuale della c.d. IUP (indennità di utilizzazione professionale) e del compenso per assenza dalla residenza, introdotto con il CCNL del 1990-91 in sostituzione della indennità di trasferta e dedotto che incombeva sul ricorrente di provare che le indennità richieste avessero le peculiari caratteristiche enucleate dalla CGUE per essere eventualmente prese in considerazione nella nozione comunitaria di retribuzione per ferie e, sul punto, il ricorso era del tutto generico.
Argomentato con riferimento a precedenti di merito e contestato i conteggi per come elaborati in quanto il numero delle giornate di ferie da considerare è pari almeno al numero di 20 per anno (corrispondenti a 4 settimane protette dalla direttiva), e proposto conteggio alternativo.
Ha quindi eccepito la prescrizione, quinquennale atteso che l'unico atto interruttivo era costituito dalla notifica del ricorso (in difformità consapevole con il pronunciamento espresso in Cass. n. 26242/2022) e concluso nei seguenti termini:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa:
- in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2948 cod.civ., l'intervenuta prescrizione estintiva quinquennale delle pretese economiche articolate in giudizio, limitando inoltre il presunto diritto al ricalcolo della retribuzione percepita durante il periodo di ferie, alle sole quattro settimane di calendario 'protette' dalla Direttiva quale periodo annuale di ferie minime garantite, corrispondente a 20 giorni lavorativi e decurtando la IUP ad importo (euro 12,80 per i macchinisti ed euro 4,50 per i capi treno/capi servizi treno per ogni giornata di ferie) che ha pacificamente corrisposto nelle giornate di CP_1 ferie da quanto eventualmente ritenuto dovuto al ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Alla odierna udienza, concesso termine per note, il processo è stato deciso.
3. Osserva il Giudice che la presente controversia concerne il diritto del ricorrente, di professione macchinista, di percepire durante i giorni di ferie un trattamento economico quanto più corrispondente a quello percepito per il lavoro ordinariamente.
3.1. Questo Giudice ha già affrontato analoga fattispecie e ritiene di doversi discostare dalla soluzione in precedenza adottata considerati i pronunciamenti del giudice di legittimità da ultimo coinvolgenti anche l'odierna parte convenuta, che hanno affrontato la massima parte delle questioni di diritto poste anche in questa sede (sent. n.
18160/2023, n. 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, parzialmente analoghi, disattendendo e argomentazioni di parte datoriale;
v. in particolare Cass. n. 34088/2024, pronuncia ex art. 420bis, v. in particolare p- 4.3 e segg.).
4. La S. Corte, infatti, per quanto interessa ha affermato: che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a
CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C-520/06, ma v. anche, da ultimo, Cass. n. CP_3
6414 e 6415/2025); che tali principi assicurano, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. CGUE 15.9.2011, C-155/10, CGUE 13.12.2018, C-385/17, Per_1 Per_2
) e, pertanto, qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i
[...]
dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. Koch).
5. E' stato dunque ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019).
6. Alla stregua della efficacia vincolante e diretta delle sentenze della Corte di Giustizia
UE nell'ordinamento nazionale, pertanto, risulta vincolante il criterio fornito, costituente ulteriore fonte del diritto nella misura in cui viene indicato il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012; Cass.
14089/2024).
7. Discende che, con riferimento alla rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, risulta necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore, così come, per il caso del mancato godimento delle ferie e, con specifico riferimento alla controversia in esame, tale collegamento va verificato con riferimento alla cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e indennità per assenza dalla residenza.
7.1. Secondo la S. Corte deve essere inclusa nella retribuzione feriale la indennità per assenza dalla residenza, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, (Cass.nn.
2963, 2682, 2680, 2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711,
19663, 18160/2023 riguardanti diversa parte datoriale e nn. 13972 e 14089/2024 riguardante , in fattispecie perfettamente sovrapponibile alla presente, come le CP_1
cit. Cass. n. 34088/24, n. 6414 e 6415/2025).
7.2. La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è stata infatti ritenuta immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro.
8. Anche riguardo alla indennità di utilizzazione professionale, di poi, ed in ragione della medesima ratio (del collegamento funzionale con le mansioni tipiche) si è ritenuta la fondatezza delle domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile.
8.1. Tanto è stato affermato in considerazione della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate, dovendo "la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore" (sent. CGUE Williams cit., par. 21).
8.2. Non può inoltre ritenersi che l'incidenza dell'effettiva dissuasione possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé e alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita (in tal senso Cass. 6415/2025).
9. Anche la eccezione di prescrizione deve essere invero disattesa.
La problematica della decorrenza della prescrizione è stata risolta dalla Suprema Corte con la sentenza n. 26246/2022 (poi seguita da altre, alle cui ampie motivazioni si rinvia, nonché nella specifica fattispecie Cass. 13972/2024) secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d. lgs n.
23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.
2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” nel nostro caso avvenuta in data 1.1.2022.
9.1. Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della L. n.
92/12 (18.7.2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal 18.7.2007), la cui invocabilità avrebbe potuto trovare condizionamenti da parte del lavoratore stante la vigenza della nuova disciplina dell'art. 18, il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto, con conseguente rigetto della relativa eccezione non essendo alla data di notifica dell'odierno ricorso ancora maturato il relativo termine quinquennale.
10. Relativamente al quantum, di poi, la parte convenuta ha contestato il valore della
IUP aggiuntiva che era stato ricavato dividendo il totale del percepito in stato di presenza, per le giornate di presenza inferiori alle 26, su cui si basa la retribuzione mensile, dovendosi invece considerare il divisore 26 (e non 22), per ottenere un importo corrispondente alla media matematica, spettante nel periodo di ferie, per come previsto dal CCNL (art. 68) per la retribuzione ordinaria.
10.1. Procedendo, dunque, all'individuazione del meccanismo di calcolo delle differenze, deve considerarsi che il riconoscimento giudiziale delle pretese deve limitarsi al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali in quanto al di fuori delle 4 settimane annue di ferie, non sussiste vincolo alcuno derivante dal diritto dell'Unione
Europea e, dunque, non v'è ragione di disapplicazione delle limitazioni previste dall'ordinamento nazionale (Cass. civ., Sez. lav., 23/06/2022, n. 20216).
10.2. Le quattro settimane coperte dalla garanzia retributiva, tuttavia, equivalgono a 28 giorni, proprio perché “i lavoratori devono essere esonerati dai loro obblighi di lavoro per quattro settimane di calendario” (sentenza CGUE 11 novembre 2015,
[...]
, C-155/10, punto 32) e “per convertire le quattro settimane di ferie annuali Per_3
retribuite nel numero di giorni lavorativi durante i quali il lavoratore è esonerato dai suoi obblighi di lavoro”, “il calcolo delle ferie annuali retribuite minime spettanti al lavoratore dev'essere effettuato, ai sensi della direttiva 2003/88, rispetto ai giorni o alle ore e/o frazioni di giorno o di ora di lavoro effettuati e previsti dal contratto di lavoro”
(Comunicazione interpretativa sulla direttiva 2003/88/CE - 2017/C 165/01; Cass. sent.
n. 14089/2024).
10.3. Il calcolo effettuato dalla parte ricorrente (a tutto il 2021) pertanto deve ritenersi corretto tenuto presente anche che, per come affermato anche da precedenti di merito richiamati dalla parte ricorrente, la tematica in esame afferisce al calcolo del valore medio delle componenti variabili della retribuzione, diverse per entità e quindi che il calcolo di tale media, per essere inserito nel calcolo della retribuzione feriale deve riferirsi ad un valore standard (e non a quello previsto dalla disposizione collettiva richiamata riferentesi a componenti fisse della retribuzione).
10.4. Non coglie quindi nel segno la società convenuta, sul punto, in primo luogo, qualora deduce che occorre considerare il numero di giornate di ferie “protette” (20 per anno, corrispondenti al “periodo feriale minimo di quattro settimane all'anno” né nella misura in cui, individuate le competenze accessorie - IUP e indennità di assenza dalla residenza) adotta il divisore 26 (giornate di servizio per mese), moltiplicando tale risultato per le giornate di ferie fruite nell'anno (in un primo prospetto, rispetto a quelle effettivamente fruite e in un secondo, limitatamente ai 20 gg, detratto l'importo già liquidato di euro 12,80).
10.5. Si deve anche condividere l'argomentazione di cui al ricorso quanto alla esclusione del divisore 26 di cui all'art. 68.6 CCNL, in ragione del fatto che il macchinista ed il capotreno non lavorano per contratto 312 gg l'anno ma, al più, 221 (in considerazione delle festività, dei riposi settimanali, permessi e, appunto, ferie) sicché applicare il divisore 26 equivarrebbe a falsare il termine di confronto costituito dalla retribuzione ordinaria percepita con l'effettiva prestazione.
10.6. L'odierno ricorrente, invero, una volta precisata la retribuzione erogata in concreto nei giorni di ferie (retribuzione tabellare, aumenti periodici di anzianità, eventuali assegni ad personam, indennità di turno e - dal 2012- il salario professionale), considerato l'importo fisso di € 12,80 per ogni giorno di ferie (in b.p. codice “0792 IUP
Assenze”) ha calcolato dal 2006 per ciascun anno le ferie godute (a partire C.F._1 dell'agosto 2007) al 31.12.2022 ed, ottenuta la somma mensile e poi annuale degli elementi variabili, ha effettuato la divisione per il numero di gg di presenza al lavoro nell'anno di riferimento, ottenendo il valore medio per singola giornata;
moltiplicando poi tale valore per i gg di ferie fruite (sottraendo l'importo di euro 12,80) è quindi giunto alla determinazione della differenza reclamata.
11. La liquidazione delle spese di lite è affidata al dispositivo e regolata secondo l'ordinario criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara il diritto del all'inserimento delle voci “indennità di utilizzazione” e Parte_1
“indennità di assenza dalla residenza” nel calcolo della retribuzione utile per i giorni di ferie e, per l'effetto, condanna la società al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di euro 15.764,00 il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data di scadenza dei singoli crediti al saldo, nonché al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.540,00, oltre accessori come per legge, da distrarre in favore dei procuratori del ricorrente ND OR e OR FR, dichiaratisi antistatari.
Roma lì, 13.6.2025 Il Giudice