Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 19/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel. dott.ssa Mariantonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 330/2022 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Murdaca;
Parte_1
appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'Avv., Patrizia Sanguineti;
CP_1
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo va dichiarato estinto.
Come rilevato nello svolgimento del processo, le parti non hanno deposito note di trattazione scritta né per l'udienza del 13/9/2024, né per quella successiva del 19/11/2024- quest'ultima invero rinviata d'ufficio per questioni organizzative dopo la scadenza dei termini per il deposito delle note, ed infine
, nella legge 6.8.2000 nr. 133, applicabile ratione temporis . Con la predetta modifica normativa (entrata in vigore, ai sensi dell'art. 85 del predetto DL, il 25.6.2008, cfr GU nr. 147 del 25.6.2008; il procedimento di primo grado è stato incardinato il
28.10.2011) il legislatore ha inteso sanzionare la doppia mancata comparizione in modo più grave che per il passato, ricollegando a tale contegno omissivo non solo la cancellazione della causa dal ruolo prevista dal vecchio testo dell'art. 181 cpc ( la quale consentiva la riassunzione entro il termine di legge, pena l'estinzione) ma anche l'immediata estinzione del giudizio. L'estinzione deve essere dichiarata con sentenza da questa Corte di Appello posto che trattasi di organo collegiale, ai sensi dell'art. 307 ultimo comma cpc ( tanto nella versione di cui alla novella legislativa rappresentata dall'art. 46 comma 15 lettera c della legge nr. 69 del 2009 , applicabile ai giudizi iniziati - si intende in primo grado - dopo il 4 luglio 2009 , quanto nella versione anteriore a tale modifica normativa) . Nulla deve essere disposto per le spese di questo secondo grado del giudizio posto che, a norma dell'art. 310 ultimo comma c.p.c., esse sono a carico delle parti anticipatarie.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro -definitivamente pronunziando sull'appello proposto da nei confronti di e avverso la sentenza n. 346/22 disattesa Parte_1 CP_1 CP_2 ogni altra istanza, eccezione e deduzione, per le causali di cui in motivazione, così provvede:
1) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio;
2) spese a carico di chi le ha anticipate.
Reggio Calabria, 19/3/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti