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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8098/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8098/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Parte_1
Caffarra e Cinzia Magri del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Ramis Parte_2
e Aniello Schettino del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il primo difensore;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 22 novembre 2024 e il 28 febbraio 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario celebrato il 16 giugno 2001 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 5 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Soragna (PR), il 16 giugno 2001, che dalla loro unione sono nate le due figlie e (entrambe maggiorenni ma prive di indipendenza Per_1 Persona_2 economica), che la loro separazione era stata dichiarata con la sentenza n. 1748/2015, emessa da questo Tribunale il 14 ottobre 2015, e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'attribuzione del godimento della casa familiare, alla pagina 1 di 2 determinazione dei contributi monetari destinati al mantenimento della prole e a , in Parte_2 quanto parte economicamente “debole”, oltre ad ulteriori questioni accessorie e strumentali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che, anche alla stregua della documentazione prodotta, siano del tutto congrue con riferimento all'attribuzione del godimento della casa familiare e al mantenimento delle figlie maggiorenni.
Per altro verso, deve prendersi atto delle ulteriori condizioni concordate, in quanto afferenti a diritti disponibili delle parti.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Soragna (PR), il 16 giugno 2001, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 8, Parte 2, Serie A, Anno 2001 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato il 5 novembre 2024 e nelle successive note autorizzate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8098/2024 promossa da:
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dagli Avv.ti Luigi Parte_1
Caffarra e Cinzia Magri del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il secondo difensore;
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Ramis Parte_2
e Aniello Schettino del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il primo difensore;
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 22 novembre 2024 e il 28 febbraio 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del loro matrimonio concordatario celebrato il 16 giugno 2001 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 5 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Soragna (PR), il 16 giugno 2001, che dalla loro unione sono nate le due figlie e (entrambe maggiorenni ma prive di indipendenza Per_1 Persona_2 economica), che la loro separazione era stata dichiarata con la sentenza n. 1748/2015, emessa da questo Tribunale il 14 ottobre 2015, e che, a far tempo dall'udienza presidenziale tenutasi in quel procedimento, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti, in particolare, all'attribuzione del godimento della casa familiare, alla pagina 1 di 2 determinazione dei contributi monetari destinati al mantenimento della prole e a , in Parte_2 quanto parte economicamente “debole”, oltre ad ulteriori questioni accessorie e strumentali).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate chiedendo accogliersi la domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e che, anche alla stregua della documentazione prodotta, siano del tutto congrue con riferimento all'attribuzione del godimento della casa familiare e al mantenimento delle figlie maggiorenni.
Per altro verso, deve prendersi atto delle ulteriori condizioni concordate, in quanto afferenti a diritti disponibili delle parti.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Soragna (PR), il 16 giugno 2001, trascritto al Parte_1 Parte_2
Numero 8, Parte 2, Serie A, Anno 2001 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso depositato il 5 novembre 2024 e nelle successive note autorizzate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 20 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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