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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/09/2025, n. 7861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7861 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. 21460/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21460 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Rosario Musumeci presso il cui studio, sito in Pozzuoli
(NA), alla Via Prima Traversa Pisciarelli n.2/C, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CP_1
E
(C.F. ) residente in Napoli, Controparte_2 C.F._2 alla Via Umberto Zannotti Bianco n. 3;
-APPELLATA CONTUMACE-
NONCHE'
P.IVA ), in persona del legale OP P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) – 31021 – alla Via
Marocchesa, 14;
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2292/2022 del G.d.P. di Barra emessa in data 6/04/2021 e depositata in data 6/05/2022;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato al 23/05/2025 il procuratore di parte appellante “si riporta preliminarmente all'atto di citazione in appello, reiterando le eccezioni ivi formulate e chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze con attribuzione per anticipo fattone, oltre accessori di legge.
Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2292, resa il 6/04/2022 e
[...] pubblicata in data 6/05/2022, con la quale il Giudice di Pace di Barra aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di
[...]
e della CP_2 OP
Nello specifico, l'odierno appellante aveva introdotto il giudizio di primo grado al fine di ottenere la condanna, in solido o in via alternativa, delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 2 gennaio 2018, alle ore 20:30 circa, allorquando l'autovettura Fiat 500 L, Tg. FB206TW, di sua proprietà, assicurata con la nel percorrere la via Botteghelle di OP
Portici (NA), veniva tamponata da tergo dall'autovettura Lancia Y, Tg.
FA237DY, di proprietà di riportando danni sia alla parte Controparte_2 posteriore a causa del tamponamento che danni alla parte anteriore in conseguenza dell'urto indiretto contro un palo cui veniva sospinta per effetto dell'urto.
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In primo grado restava contumace, mentre si Controparte_2 costituiva in giudizio la OP
Raccolta la prova testimoniale ed espletata ctu tenica, il Giudice di
Pace di Barra, con sentenza n. 2292/2022, rigettava la domanda attorea in quanto non provata con condanna delle spese di lite e ctu. Nello specifico nella sentenza oggetto di gravame il giudice di prime cure affermava “In ordine all'an debeatur, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi che sono a fondamento del diritto preteso. In specie, non è rimasto accertato il fatto storico e la conseguente responsabilità della convenuta nella produzione dell'evento dannoso. In particolare il teste riferisce che il sinistro è avvenuto in “via Provinciale Botteghelle”, mentre nell'atto di citazione alla pag. 2 si legge che il preteso sinistro si sarebbe verificato in “via Botteghelle Reggia di Portici in Ponticelli” strada peraltro inesistente con questa denominazione.”
Tanto premesso l'odierno appellante, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure, ha chiesto riconoscersi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Lancia
Y tg FA237DY nella verificazione del sinistro per cui è causa con condanna di e della anche in solido tra loro, al Controparte_2 OP risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, secondo la difesa dell'appellante il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto non provata la domanda risarcitoria di parte attrice in quanto, per mero errore materiale, nell'atto di citazione era stata indicata quale strada teatro del sinistro Via Botteghelle "Reggia" di Portici in luogo di Via Botteghelle di Portici (NA); il giudice di pace, inoltre, a fronte di tale errore materiale non aveva tenuto in debito conto gli altri elementi probatori raccolti in corso di causa come il modello CAI a doppia firma e la
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dichiarazione testimoniale, elementi questi ultimi che, unitamente valutati, confermavano la dinamica del sinistro per come descritta dall'attore.
Entrambe le parti convenute non si sono costituite in giudizio benché ritualmente citate.
A seguito dell'udienza del 23/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la scrivente ha riservato il giudizio in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 21/09/2022, ovvero nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 6/05/2022; parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta stesso in data 21/09/2022 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello proposto è anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
In particolare, alla luce della norma sopra citata, l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare;
l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di
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gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con le suddette prescrizioni normative, l'appellante ha indicato in modo chiaro ed esaustivo sia le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto errata la statuizione impugnata nonché la diversa valutazione che avrebbe dovuto essere operata dal giudice di primo grado.
Ciò posto l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La dinamica del sinistro per come descritta in citazione ha trovato piena conferma nel materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero, l'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, , nel corso dell'udienza del 5/11/2019, ha Testimone_1 dichiarato “Ricordo che era l'inizio del mese di gennaio dall'anno 2018 ed erano le ore 20,30 ed io mi trovavo a Ponticelli a bordo della mia auto e mi trovavo a Via Molino Annunziata…Preciso che la via Molino Annunziata dove ero io è una traversa di via Provinciale Botteghelle è una strada a doppio senso di circolazione che collega le zone di Poggioreale con le zone di Ponticelli Rione Incis. Preciso che ero fermo all'incrocio tra via
Annunziata e via Botteghelle ed ero in attesa di potermi inserire in via
Botteghelle. Preciso che via Molino Annunziata è una traversa di via
Botteghelle che si trova sulla destra rispetto al senso di marcia del Rione
Incis. Ricordo che dalla mia posizione ho visto provenire una Fiat 500L di colore bianco che percorreva la Via Provinciale Botteghelle verso il Rione
Incis ed andava abbastanza piano anche perché lì c'è una piccola discesa.
Ricordo che la 500L proveniva dalla mia sinistra e dopo aver sceso la discesa di Via Botteghelle e mi stava passando davanti proveniva da dietro dal medesimo senso di marcia, da dietro alla 500L una Lancia Y di colore nero a velocità elevante che anche a causa della discesa non riusciva a
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frenare in tempo e non ci accorgeva della 500L e tamponava con la propria anteriore la parte posteriore della 500L. Ricordo che il tamponamento è avvenuto proprio davanti a me;
Ricordo che a causa del tamponamento la
500L perdeva il controllo e terminava la propria marcia, essendo spinto in avanti, urtando con la propria parte anteriore contro un palo che era posizionato sulla destra proprio all'altezza dell'incrocio tra Via Molino annunziata e Via Botteghelle… Ricordo che io sono sceso dall'auto per vedere se qualcuno si fosse fatto male e sono scesi anche i conducenti della
500L che era una donna sulla quarantina e quella della lancia y che era una donna poco più giovane… La donna della lancia y si assunse la responsabilità ed entrambe compilarono il CID. Ricordo che l'urto che la
Fiat 500L subiva danni alla parte posteriore a causa del tamponamento consistenti in ammaccature e spaccatura del parafango, al paraurti ed al portellone posteriore e danni alla parte anteriore a causa del successivo urto contro il palo consistenti in spaccatura ed ammaccature al parafango, al paraurti, al cofano, ai fari anteriori e scoppiarono gli airbag interni”.
La testimonianza resa appare particolarmente precisa e dettagliata e perciò stesso attendibile: ha descritto con dovizia di Testimone_1 particolari il luogo teatro del sinistro, ha indicato la dinamica dello scontro, ha individuato i punti di impatto tra i veicoli coinvolti.
Quanto riferito dal teste ha trovato riscontro anche nel modello CAI depositato in atti.
In tale documento, inviato alla compagnia assicuratrice unitamente alla lettera di messa in mora, si legge, così come riferito da , che Tes_1 il sinistro per cui è causa, si era verificato in via Botteghelle in Portici;
inoltre la conducente dell'autovettura Lancia Y tg FA237DY si assumeva la responsabilità dell'incidente.
Con specifico riferimento al valore probatorio da attribuire al CAI, con doppia firma, è appena il caso di precisare che “Il modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro,
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genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria” (cfr. Cass. ord. n.
24054/2025). Pertanto, questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “la dichiarazione contenuta nel modulo CAI non ha valore di piena prova, ma di presunzione legale iuris tantum, superabile con prova contraria da parte dell'assicuratore” (cfr. Cass., Sez. 3, n. 15431 del
03/06/2024; Cass., Sez. 6-3, n. 29146 del 06/12/2017).
Di conseguenza, in assenza di prova contraria fornita da parte dell' convenuta, il Giudice di Pace di Barra avrebbe dovuto CP_4 riconoscere alle circostanze riportate nel modulo CAI, in cui, si ribadisce, la conducente della lancia Y dichiarava di aver torto nella causazione del sinistro, valore di presunzione legale.
Appare, quindi, alla luce di tutto fin qui evidenziato, evidente che l'errore contenuto nell'atto di citazione, laddove la difesa di parte attrice ha indicato come luogo del sinistro via Botteghelle Reggia di Portici in luogo di via Botteghelle Reggia di Portici, non sia elemento che, di per sé solo considerato, possa essere sufficiente a ritenere la domanda infondata in quanto non provata.
Il giudice di pace di Barra ha, quindi, errato laddove non ha valutato il complesso del quadro probatorio emerso in atti limitandosi a fondare il rigetto della domanda solo sull'erronea indicazione contenuta nell'atto di citazione della strada luogo di causa.
Per tutto quanto argomentato, ritiene, quindi, il Tribunale, accogliendo l'appello proposto, provata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Lancia Y tg. FA237DY nella causazione dei danni riportati dall'automobile, Fiat 500 L tg FB206TW di proprietà dell'appellante.
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Occorre, a questo punto, soffermarsi sulla quantificazione dei danni riportato dalla Fiat 500 L Tg. FB206TW di proprietà di . Parte_1
La ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado, a firma del per. Ind. , depositata in 16/09/2020, aveva stimato, sulla Persona_1 base della documentazione fotografica allegata in atti, i danni riportati dall'autovettura di in € 7.960,69 iva esclusa. Parte_1
Trattandosi di credito risarcitorio, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto dannoso (2/01/2018) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata, di anno in anno, secondo indici Istat FOI.
Sul credito complessivo maturato in capo a parte attrice a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
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Pertanto, accogliendo l'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità del conducente della Langia y tg
FA237DY, la va condannata al pagamento, a titolo OP risarcitorio, in favore di , della somma di € 7.960,69 iva Parte_1 esclusa oltre interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del
2/01/2018 e rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat FOI, a partire dal 2/01/2018 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa (scaglione € 5.201,00 – 26.000,00), dell'attività concretamente espletata ed applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria stante l'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse i parametri medi di liquidazione.
La riforma della sentenza impugnata impone, poi, anche la rideterminazione delle spese del primo grado di giudizio atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. (cfr., tra le tante, Cass., ordinanza n. 1775 del 24/01/2017); le stesse si liquidano sempre sulla base del D.M. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa (scaglione € 5.201,00 – 26.000,00) e dell'attività concretamente svolta (fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), applicando i valori minimi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse.
Le spese di ctu, liquidate nel corso del giudizio di primo grado, sono poste, in solido tra loro, a carico della e di OP [...]
. CP_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 2292/2022 del Giudice di Pace di Barra resa in data 6/04/2022 e depositata in data 6/05/2022 proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
e , così provvede: CP_3 Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di e della Controparte_2 OP
[...]
2) Accoglie l'appello proposto e per l'effetto dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente della Lancia Y tg FA237DY nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la al pagamento, a titolo di risarcimento OP danni, in favore dell'appellante, della somma di € 7.960,69 iva esclusa oltre interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del 2/01/2018 e rivalutata, anno per anno, secondo gli indici
Istat FOI, a partire dal 2/01/2018 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna la al pagamento, in favore di OP
, delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 che si liquidano in complessivi € 2.937,57 di cui € 397,57 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Musumeci dichiaratosi antistatario.
4) Condanna la al pagamento, in favore di OP
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che Parte_1 si liquidano in complessivi € 1.324,05 di cui € 278,05 per spese ed
€ 1.046,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Musumeci dichiaratosi antistatario;
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5) Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in primo grado, in solido, a carico della e di OP [...]
. CP_2
Così deciso in Napoli, 10 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- IV SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Biancamaria
Pisciotta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21460 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 e vertente tra:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv.to Rosario Musumeci presso il cui studio, sito in Pozzuoli
(NA), alla Via Prima Traversa Pisciarelli n.2/C, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
CP_1
E
(C.F. ) residente in Napoli, Controparte_2 C.F._2 alla Via Umberto Zannotti Bianco n. 3;
-APPELLATA CONTUMACE-
NONCHE'
P.IVA ), in persona del legale OP P.IVA_1 rappresentante p.t., con sede in Mogliano Veneto (TV) – 31021 – alla Via
Marocchesa, 14;
-APPELLATA CONTUMACE-
Oggetto: appello avverso sentenza n. 2292/2022 del G.d.P. di Barra emessa in data 6/04/2021 e depositata in data 6/05/2022;
Conclusioni: nelle note depositate nel termine in sostituzione di udienza fissato al 23/05/2025 il procuratore di parte appellante “si riporta preliminarmente all'atto di citazione in appello, reiterando le eccezioni ivi formulate e chiedendone l'integrale accoglimento con vittoria di spese e competenze con attribuzione per anticipo fattone, oltre accessori di legge.
Chiede assegnarsi la causa in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito di note conclusionali.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente questo Giudice dà atto di redigere la presente sentenza secondo il disposto di cui all'art. 135 c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, secondo cui la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con l'atto di appello introduttivo del presente giudizio Parte_1
ha proposto gravame avverso la sentenza n. 2292, resa il 6/04/2022 e
[...] pubblicata in data 6/05/2022, con la quale il Giudice di Pace di Barra aveva rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta nei confronti di
[...]
e della CP_2 OP
Nello specifico, l'odierno appellante aveva introdotto il giudizio di primo grado al fine di ottenere la condanna, in solido o in via alternativa, delle parti convenute al risarcimento dei danni patrimoniali dallo stesso subiti in conseguenza del sinistro verificatosi in data 2 gennaio 2018, alle ore 20:30 circa, allorquando l'autovettura Fiat 500 L, Tg. FB206TW, di sua proprietà, assicurata con la nel percorrere la via Botteghelle di OP
Portici (NA), veniva tamponata da tergo dall'autovettura Lancia Y, Tg.
FA237DY, di proprietà di riportando danni sia alla parte Controparte_2 posteriore a causa del tamponamento che danni alla parte anteriore in conseguenza dell'urto indiretto contro un palo cui veniva sospinta per effetto dell'urto.
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In primo grado restava contumace, mentre si Controparte_2 costituiva in giudizio la OP
Raccolta la prova testimoniale ed espletata ctu tenica, il Giudice di
Pace di Barra, con sentenza n. 2292/2022, rigettava la domanda attorea in quanto non provata con condanna delle spese di lite e ctu. Nello specifico nella sentenza oggetto di gravame il giudice di prime cure affermava “In ordine all'an debeatur, parte attrice non ha assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c. in relazione alla dimostrazione dei fatti costitutivi che sono a fondamento del diritto preteso. In specie, non è rimasto accertato il fatto storico e la conseguente responsabilità della convenuta nella produzione dell'evento dannoso. In particolare il teste riferisce che il sinistro è avvenuto in “via Provinciale Botteghelle”, mentre nell'atto di citazione alla pag. 2 si legge che il preteso sinistro si sarebbe verificato in “via Botteghelle Reggia di Portici in Ponticelli” strada peraltro inesistente con questa denominazione.”
Tanto premesso l'odierno appellante, lamentando l'errata valutazione delle risultanze istruttorie operata dal giudice di prime cure, ha chiesto riconoscersi l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Lancia
Y tg FA237DY nella verificazione del sinistro per cui è causa con condanna di e della anche in solido tra loro, al Controparte_2 OP risarcimento dei danni subiti dall'autovettura di parte ricorrente, oltre interessi e rivalutazione, e spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In particolare, secondo la difesa dell'appellante il giudice di prime cure aveva erroneamente ritenuto non provata la domanda risarcitoria di parte attrice in quanto, per mero errore materiale, nell'atto di citazione era stata indicata quale strada teatro del sinistro Via Botteghelle "Reggia" di Portici in luogo di Via Botteghelle di Portici (NA); il giudice di pace, inoltre, a fronte di tale errore materiale non aveva tenuto in debito conto gli altri elementi probatori raccolti in corso di causa come il modello CAI a doppia firma e la
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dichiarazione testimoniale, elementi questi ultimi che, unitamente valutati, confermavano la dinamica del sinistro per come descritta dall'attore.
Entrambe le parti convenute non si sono costituite in giudizio benché ritualmente citate.
A seguito dell'udienza del 23/05/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte, la scrivente ha riservato il giudizio in decisione previa concessione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
In via preliminare, rileva il Tribunale che l'appello risulta tempestivo essendo stato proposto, in assenza di prova della notifica della sentenza, in data 21/09/2022, ovvero nel rispetto del termine di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata avvenuta in data 6/05/2022; parimenti risulta anche procedibile in considerazione della costituzione in giudizio dell'appellante avvenuta stesso in data 21/09/2022 e, quindi, nel rispetto del termine previsto dall'art. 347 c.p.c..
L'appello proposto è anche ammissibile in quanto formulato in linea con le prescrizioni dettate dall'art. 342 c.p.c.
In particolare, alla luce della norma sopra citata, l'appello deve essere necessariamente motivato e tale motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità: l'indicazione delle parti del provvedimento che si intendono impugnare;
l'indicazione delle modifiche che vengono chieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
l'indicazione della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.
L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello sancito dalla suddetta norma risponde ad una duplice finalità: delimitare l'ambito di cognizione del giudice del gravame ed al contempo consentire il puntuale esame delle critiche mosse alla sentenza impugnata.
Di conseguenza, l'appellante è chiamato ad individuare in modo chiaro ed esaustivo il quantum appellatum, circoscrivendo il giudizio di
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gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata, nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, indicando poi le ragioni di dissenso rispetto all' iter logico seguito dal primo giudice.
Ebbene, in linea con le suddette prescrizioni normative, l'appellante ha indicato in modo chiaro ed esaustivo sia le ragioni giuridiche per le quali ha ritenuto errata la statuizione impugnata nonché la diversa valutazione che avrebbe dovuto essere operata dal giudice di primo grado.
Ciò posto l'appello è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
La dinamica del sinistro per come descritta in citazione ha trovato piena conferma nel materiale probatorio raccolto nel corso del giudizio di primo grado.
Ed invero, l'unico teste escusso nel corso del giudizio di primo grado, , nel corso dell'udienza del 5/11/2019, ha Testimone_1 dichiarato “Ricordo che era l'inizio del mese di gennaio dall'anno 2018 ed erano le ore 20,30 ed io mi trovavo a Ponticelli a bordo della mia auto e mi trovavo a Via Molino Annunziata…Preciso che la via Molino Annunziata dove ero io è una traversa di via Provinciale Botteghelle è una strada a doppio senso di circolazione che collega le zone di Poggioreale con le zone di Ponticelli Rione Incis. Preciso che ero fermo all'incrocio tra via
Annunziata e via Botteghelle ed ero in attesa di potermi inserire in via
Botteghelle. Preciso che via Molino Annunziata è una traversa di via
Botteghelle che si trova sulla destra rispetto al senso di marcia del Rione
Incis. Ricordo che dalla mia posizione ho visto provenire una Fiat 500L di colore bianco che percorreva la Via Provinciale Botteghelle verso il Rione
Incis ed andava abbastanza piano anche perché lì c'è una piccola discesa.
Ricordo che la 500L proveniva dalla mia sinistra e dopo aver sceso la discesa di Via Botteghelle e mi stava passando davanti proveniva da dietro dal medesimo senso di marcia, da dietro alla 500L una Lancia Y di colore nero a velocità elevante che anche a causa della discesa non riusciva a
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frenare in tempo e non ci accorgeva della 500L e tamponava con la propria anteriore la parte posteriore della 500L. Ricordo che il tamponamento è avvenuto proprio davanti a me;
Ricordo che a causa del tamponamento la
500L perdeva il controllo e terminava la propria marcia, essendo spinto in avanti, urtando con la propria parte anteriore contro un palo che era posizionato sulla destra proprio all'altezza dell'incrocio tra Via Molino annunziata e Via Botteghelle… Ricordo che io sono sceso dall'auto per vedere se qualcuno si fosse fatto male e sono scesi anche i conducenti della
500L che era una donna sulla quarantina e quella della lancia y che era una donna poco più giovane… La donna della lancia y si assunse la responsabilità ed entrambe compilarono il CID. Ricordo che l'urto che la
Fiat 500L subiva danni alla parte posteriore a causa del tamponamento consistenti in ammaccature e spaccatura del parafango, al paraurti ed al portellone posteriore e danni alla parte anteriore a causa del successivo urto contro il palo consistenti in spaccatura ed ammaccature al parafango, al paraurti, al cofano, ai fari anteriori e scoppiarono gli airbag interni”.
La testimonianza resa appare particolarmente precisa e dettagliata e perciò stesso attendibile: ha descritto con dovizia di Testimone_1 particolari il luogo teatro del sinistro, ha indicato la dinamica dello scontro, ha individuato i punti di impatto tra i veicoli coinvolti.
Quanto riferito dal teste ha trovato riscontro anche nel modello CAI depositato in atti.
In tale documento, inviato alla compagnia assicuratrice unitamente alla lettera di messa in mora, si legge, così come riferito da , che Tes_1 il sinistro per cui è causa, si era verificato in via Botteghelle in Portici;
inoltre la conducente dell'autovettura Lancia Y tg FA237DY si assumeva la responsabilità dell'incidente.
Con specifico riferimento al valore probatorio da attribuire al CAI, con doppia firma, è appena il caso di precisare che “Il modulo CAI, sottoscritto congiuntamente da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro,
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genera una presunzione iuris tantum in ordine alla veridicità delle circostanze, della dinamica e delle conseguenze del sinistro in esso rappresentate, valevole fino a prova contraria” (cfr. Cass. ord. n.
24054/2025). Pertanto, questo Tribunale intende dare continuità all'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “la dichiarazione contenuta nel modulo CAI non ha valore di piena prova, ma di presunzione legale iuris tantum, superabile con prova contraria da parte dell'assicuratore” (cfr. Cass., Sez. 3, n. 15431 del
03/06/2024; Cass., Sez. 6-3, n. 29146 del 06/12/2017).
Di conseguenza, in assenza di prova contraria fornita da parte dell' convenuta, il Giudice di Pace di Barra avrebbe dovuto CP_4 riconoscere alle circostanze riportate nel modulo CAI, in cui, si ribadisce, la conducente della lancia Y dichiarava di aver torto nella causazione del sinistro, valore di presunzione legale.
Appare, quindi, alla luce di tutto fin qui evidenziato, evidente che l'errore contenuto nell'atto di citazione, laddove la difesa di parte attrice ha indicato come luogo del sinistro via Botteghelle Reggia di Portici in luogo di via Botteghelle Reggia di Portici, non sia elemento che, di per sé solo considerato, possa essere sufficiente a ritenere la domanda infondata in quanto non provata.
Il giudice di pace di Barra ha, quindi, errato laddove non ha valutato il complesso del quadro probatorio emerso in atti limitandosi a fondare il rigetto della domanda solo sull'erronea indicazione contenuta nell'atto di citazione della strada luogo di causa.
Per tutto quanto argomentato, ritiene, quindi, il Tribunale, accogliendo l'appello proposto, provata l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autovettura Lancia Y tg. FA237DY nella causazione dei danni riportati dall'automobile, Fiat 500 L tg FB206TW di proprietà dell'appellante.
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Occorre, a questo punto, soffermarsi sulla quantificazione dei danni riportato dalla Fiat 500 L Tg. FB206TW di proprietà di . Parte_1
La ctu espletata nel corso del giudizio di primo grado, a firma del per. Ind. , depositata in 16/09/2020, aveva stimato, sulla Persona_1 base della documentazione fotografica allegata in atti, i danni riportati dall'autovettura di in € 7.960,69 iva esclusa. Parte_1
Trattandosi di credito risarcitorio, deve aderirsi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, secondo cui, pur non potendo il danno da ritardo presumersi per legge, è possibile affermare la sua esistenza in forza di circostanze concrete.
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto dannoso (2/01/2018) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma, devalutata alla data del sinistro e rivalutata, di anno in anno, secondo indici Istat FOI.
Sul credito complessivo maturato in capo a parte attrice a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
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Pertanto, accogliendo l'appello proposto e in riforma della sentenza impugnata, accertata la responsabilità del conducente della Langia y tg
FA237DY, la va condannata al pagamento, a titolo OP risarcitorio, in favore di , della somma di € 7.960,69 iva Parte_1 esclusa oltre interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del
2/01/2018 e rivalutata, anno per anno, secondo gli indici Istat FOI, a partire dal 2/01/2018 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa (scaglione € 5.201,00 – 26.000,00), dell'attività concretamente espletata ed applicando i valori minimi per le fasi di studio, introduttiva, trattazione e decisoria stante l'assenza di questioni giuridiche particolarmente complesse i parametri medi di liquidazione.
La riforma della sentenza impugnata impone, poi, anche la rideterminazione delle spese del primo grado di giudizio atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese. (cfr., tra le tante, Cass., ordinanza n. 1775 del 24/01/2017); le stesse si liquidano sempre sulla base del D.M. 55/2014 e s.m., tenuto conto del valore della causa (scaglione € 5.201,00 – 26.000,00) e dell'attività concretamente svolta (fase di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale), applicando i valori minimi di liquidazione stante l'assenza di questioni di fatto e/o di diritto particolarmente complesse.
Le spese di ctu, liquidate nel corso del giudizio di primo grado, sono poste, in solido tra loro, a carico della e di OP [...]
. CP_2
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, avverso la sentenza n. 2292/2022 del Giudice di Pace di Barra resa in data 6/04/2022 e depositata in data 6/05/2022 proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
e , così provvede: CP_3 Controparte_2
1) Dichiara la contumacia di e della Controparte_2 OP
[...]
2) Accoglie l'appello proposto e per l'effetto dichiara l'esclusiva responsabilità del conducente della Lancia Y tg FA237DY nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna la al pagamento, a titolo di risarcimento OP danni, in favore dell'appellante, della somma di € 7.960,69 iva esclusa oltre interessi al tasso legale su tale somma, devalutata alla data del 2/01/2018 e rivalutata, anno per anno, secondo gli indici
Istat FOI, a partire dal 2/01/2018 e fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna la al pagamento, in favore di OP
, delle spese di lite del presente grado di giudizio Parte_1 che si liquidano in complessivi € 2.937,57 di cui € 397,57 per spese ed € 2.540,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA e CPA, se dovute, come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Musumeci dichiaratosi antistatario.
4) Condanna la al pagamento, in favore di OP
, delle spese di lite del primo grado di giudizio che Parte_1 si liquidano in complessivi € 1.324,05 di cui € 278,05 per spese ed
€ 1.046,00 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, con attribuzione in favore dell'avv. Rosario Musumeci dichiaratosi antistatario;
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5) Pone definitivamente le spese di CTU, come liquidate in primo grado, in solido, a carico della e di OP [...]
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Così deciso in Napoli, 10 settembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Biancamaria Pisciotta
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale.
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