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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/11/2025, n. 849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 849 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA
corrente in 38121 Trento – Via Jacopo d'Aconcio n. 6 (P. IVA Parte_1
), nella persona del dott. nato a [...] il [...], quale legale P.IVA_1 Parte_2 rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa, giusta nomina in calce (DOC.01) dall'Avv. Alessandro Seghetta del Foro di Trento (C.F. ) con C.F._1 studio in 38057 Pergine Valsugana (TN) – Via III Novembre n. 22, ed ivi domiciliata ai fini della presente controversia;
ATTRICE OPPONENTE CONTRO
in persona del vice presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Controparte_1 CP_2
con sede legale in Brescia – Via Corfù n. 102 (C.F. e P. IVA , iscritta all'Albo
[...] P.IVA_2 delle Banche di cui all'art. 13 del testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_3 costituita ai sensi dell'articolo 3 (società per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia al n. 35666.7, con sede legale in Milano – Via San Prospero n. 4, Codice Fiscale e P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. , REA n. MI-2564921, in P.IVA_3 virtù di procura speciale per atto del Notaio di Milano in data 09.12.2019, Rep. n. 44109, Persona_1 Racc. n. 13844, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Marsico (C.F. elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio legale di quest'ultimo in Brescia – Via Corfù n. 102, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 CONVENUTA OPPOSTA E (C.F. ) residente in [...]della Vigolana (TN) – Fraz. CP_4 C.F._3
Vigolo Vattaro – Via Prai dei Laresi n. 7, in proprio e quale socio e legale rappresentante della (P. IVA corrente in Novoledo Controparte_5 P.IVA_4 (TN) – Via dei Campi n. 22 (P.IVA ), nonché quale fideiussore e datore d'ipoteca e sig.ra P.IVA_4 (C.F. ) residente in [...]della Vigolona (TN) – Fraz. Controparte_6 C.F._4
pagina 1 di 9 Vigolo Vattaro – Via Prai dei Laresi n. 7, nella sua qualità di fideiussore e terzo datore d'ipoteca entrambi con l'avv. Danilo Pezzi (C.F. ) e l'avv. Paolo Mazzoni (C.F. C.F._5
) del Foro di Trento;
C.F._6 CONVENUTI CONTUMACI E Controparte_7
(C.F. ), con sede a Roma – Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del
[...] P.IVA_5 Direttore Generale pro tempore, rappresentata in giudizio dalla sig.ra ; Persona_2 CONVENUTA CONTUMACE IN PUNTO: opposizione ex art. 617 cpc CONCLUSIONI DELL'ATTRICE OPPONENTE IN VIA PRINCIPALE / PRELIMINARE: si insiste affinchè l'Ill.mo Giudice adito valuti l'opportunità del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis cod. proc. civ., in accordo anche con l'ordinanza dd. 14 novembre 2023 resa nel giudizio esecutivo RGE 132/17 (Doc. 13); NEL MERITO: per tutte le causali in narrativa, accertare e dichiarare l'ammissione del credito dell'attrice portato dall'ingiunzione fiscale n. 20180000009 in via privilegiata ex art. 9 co. V D. Lgs. 123/98 con preferenza rispetto a tutti i crediti aventi data successiva, pertanto anche alle iscrizioni ipotecarie, attesa l'erogazione del contributo pubblico (da cui origina l'ingiunzione fiscale) in data antecedente alle iscrizioni, con ogni conseguenza di legge, e, pertanto, la sua opponibilità a tutti i crediti che siano sorti in epoca successiva, fatte salve le esenzioni previste ex lege. Per effetto ed in ogni caso, anche alla luce della sentenza della Corte di Appello di Trento sub RG 179/23 (Doc.21), he ha dichiarato l'avvenuto superamento del beneficium excussionis, ordinare la modifica e/o la revoca del progetto di distribuzione dd. 4 maggio 2023 e/o degli atti ad esso prodromici o comunque collegati ed emetta ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, con ogni conseguenza di legge. Per l'effetto, ordinare ai creditori la ripetizione delle somme nelle more versate dal Tribunale in esecuzione del progetto di distribuzione contestato. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio, con spese generali ed accessori come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: sono da intendersi riproposte tutte le istanze formulate nelle memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ. dd.17 ottobre 2024, 07 novembre 2024 e 15 novembre 2024. CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OPPOSTA In via principale, nel merito: rigettare l'interposta opposizione in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare che per il tramite della procuratrice Controparte_3 speciale vanta privilegio ipotecario per le garanzie di cui ai G.N. 7372/2013 e Controparte_1 G.N. 10763/2016 da soddisfare con preferenza rispetto al privilegio di cui all'art. 9 VI comma del D. Lgs n. 123/1998 vantato da;
Parte_1 in via subordinata: non ci si oppone alla avversa istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis cpc In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 18.03.2024, notificato in pari data convenivano in Parte_1 giudizio , e quale fideiussore e datore d'ipoteca e nella sua Controparte_8 Persona_3 qualità di fideiussore e terzo datore di ipoteca, nella qualità di procuratrice Controparte_1 generale di e l' Parte_3 Controparte_9
chiedendo, in via principale / preliminare, che il Giudice
[...]
“valuti l'opportunità del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363 cod. proc. civ.”; nel merito, accertare e dichiarare l'ammissione del credito dell'attrice portato dall'ingiunzione fiscale n. 20180000009 in via privilegiata ex art.9 co. 5 D.Lvo n. 123/98 con preferenza rispetto a tutti i crediti aventi data successiva, pertanto anche alle iscrizioni ipotecarie, attesa l'erogazione del contributo pubblico in data antecedente alle iscrizioni, con conseguente opponibilità a tutti i crediti sorti in epoca successiva, fatte salve le esenzioni previste ex lege;
per l'effetto, ordinare la modifica e/o la revoca dell'ordinanza dd. 14.11.2023 e/o la modifica e/o la revoca del progetto di distribuzione dd. 04.05.2023 e/o degli atti ad esso prodromici o comunque collegati, con conseguente emissione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno;
per l'effetto, ordinare ai creditori la ripetizione delle somme nelle more versate dal tribunale in esecuzione del progetto di distribuzione contestato;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che in data 21.02.2022 la società opponente interveniva nella procedura esecutiva immobiliare sub n 132/2017 R.G.E. pendente avanti il tribunale di Trento contro quale socio e legale rappresentante della CP_4
e 2) che l'atto di intervento Controparte_5 Persona_3 comprendeva crediti di natura diversa, di cui alcuni relativi a tasse automobilistiche ed uno relativo alla revoca di un contributo provinciale, per un importo superiore ad € 100.000,00 (v. doc. 2); 3) che in particolare quest'ultimo importo era portato dall'ingiunzione fiscale dd. 16.10.2018 n. 20180000009 (v.doc. 3) per mancata restituzione di contributi provinciali pari a complessivi € 111.135,67, oltre spese ed interessi, dovuti a seguito di provvedimento di revoca (v. doc. 04), mentre le altre ingiunzioni erano relative al mancato pagamento della tassa automobilistica;
4) che in data 04.03.2022 i debitori esecutati e proponevano opposizione ex art. 615 cpc avverso l'atto di CP_4 Persona_3 intervento di lamentando, tra l'altro, la violazione del beneficium excussionis e la Parte_1 prescrizione di parte dei crediti relativi alle tasse automobilistiche (v. doc. 05); 5) che il G.E., non ritenendo di sospendere l'esecuzione, rinviava il procedimento all'udienza dd. 20.07.2022 (v. doc.06); 6) che con sentenza n. 746/2023 depositata in data 18.09.2023 (v. doc. 7) il G.E. così statuiva: “in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata con riguardo agli importi oggetto delle ingiunzioni fiscali di pagamento indicate dalla lett. a) alla lett. i) dell'atto di citazione;
compensa in misura di 2/3 le spese di lite e pone a carico dell'opposta la parte restante, che liquida in € 2.350,50 per compenso in € 262,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge”; 7) che con la sentenza anzidetta il G.E. dichiarava prescritti i crediti minori relativi alle tasse automobilistiche statuendo tuttavia il superamento dell'eccezione relativa alla violazione del beneficium excussionis (v. pag. 7 sent.); 8) che in data 28.09.2023 i debitori notificavano atto di citazione in appello avverso detta sentenza con prima udienza fissata per il 16.01.2024 (v. doc. 8); 9) che si costituiva ritualmente Parte_1 con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dd. 27.12.2023 nel giudizio di secondo pagina 3 di 9 grado (v. doc. 09); 10) che, disposto lo scambio di note di trattazione, il procedimento risultava in riserva;
11) che con decreto dd. 03.03.2022 il Tribunale, verificato il regolare versamento del saldo, trasferiva l'immobile sub p.ed. 799 e p.f. 2293 in P.T. 1710 II C.C. Vigolo Vattaro all'aggiudicatario; 12) che all'esito del versamento del prezzo, il professionista delegato invitava i creditori a precisare i rispettivi crediti;
13) che l'attrice, precisato più volte il credito a seguito degli ulteriori interventi depositati nelle more, con atto dd. 28.10.2022 (v. doc. 10) chiedeva il riconoscimento del privilegio ex art. 9 co. V D.Lvo n. 123/88, risultando il credito portato nell'ingiunzione fiscale n. 9/2018 (v. doc. 03) inerente a contributi pubblici successivamente oggetto di provvedimento di revoca dd. 01.09.2016 (v. doc. 04); 14) che in esito, il Professionista Delegato confezionava il progetto di distribuzione dd. 04.05.2023, depositato in data 20.05.2023 (v. doc. 11); 15) che in detto progetto il Professionista Delegato escludeva parte del credito di (credito portato dall'ingiunzione Parte_1 fiscale), ritenendolo inammissibile (v. doc. 11) cit); 16) che pertanto il P.D. ammetteva i crediti relativi alle tasse automobilistiche, che nelle more venivano dichiarati prescritti in esito al giudizio di merito (v. doc. 07) ed escludeva il credito relativo al contributo pubblico (v. pag. 11 doc. 11) cit.), nel cui giudizio di merito il giudice accertava l'avvenuto superamento del beneficium excussionis (v. pag. 6 doc. 07); 17) che l'attrice depositava pertanto in data 19.06.2023 specifiche contestazioni al progetto di distribuzione ex art. 512 cpc (v. doc. 12), deducendo l'avvenuto superamento dell'eccezione relativa al beneficium excussionis e prendendo posizione anche sulla sussistenza dell'invocato privilegio ex art. 9 co. 5 D. Lvo n. 123/1998 e, quindi, sull'opponibilità dei crediti portati dall'attrice anche ai crediti ipotecari;
18) che in considerazione di tali contestazioni il P.D. rimetteva gli atti al G.E. che fissava per la discussione l'udienza dd. 28.09.2023, a scioglimento della cui riserva depositava il provvedimento dd. 14.11.2023 (v. doc. 13); 19) che in data 04.12.2023 depositava ricorso Parte_1 in opposizione ex artt. 617 e 512 cpc, con contestuale istanza di sospensione della procedura (v. doc. 14); 20) che con ordinanza dd. 06.12.2023 (v. doc. 15) il G.E. sospendeva la distribuzione delle somme successive a quelle designate alle spese di giustizia, fissando udienza di comparizione delle parti l'udienza dd, 17.01.2024; 21) che con ordinanza dd. 05.02.2024 il G.E., nel rilevare che nelle more il P.D. aveva comunque provveduto alla distribuzione di parte delle somme sulla base dell'ordinanza dd. 14.11.2023, statuiva “che, in punto di fumus, la controversia rimane aperta sulla questione in ordine alla natura del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123 del 1998 – come si è dato conto nell'impugnata ordinanza, alla cui lettura si rimanda – ed è destinata ad essere risolta nella fase di merito”, fissando termine sino al 20.03.2024 per l'introduzione del giudizio di merito. Costituitasi con comparsa dd. 23.04.2024 la convenuta in qualità di procuratrice Controparte_1 speciale di rappresentava: 1) che la stessa era creditrice procedente nell'esecuzione Controparte_3 immobiliare n. 132/2017 R.G.E. in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.09.2013, garantito da ipoteca volontaria intavolata in data 13.09.2013 sub G.N. 7372/2013 ed in forza del decreto ingiuntivo n. 1907/16 emesso in data 06.09.2016 dal Tribunale di Bolzano, garantita da ipoteca giudiziale intavolata in data 20.12.2016 sub GN 10763/2016 (v. doc. 1); 2) che la convenuta era altresì creditrice intervenuta nella procedura esecutiva anzidetta in forza di sentenza n. 1/2021 pubblicata dal Tribunale di Trento in data 05.01.2021, munita di formula esecutiva in data 23.11.2021, per la somma di € 10.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed accessori e successive occorende (v. doc. 2); 3) che in data 23.11.2021 il bene immobile lotto unico staggito nella procedura esecutiva immobiliare era stato aggiudicato ed in data 03.03.2022 era stato emesso il decreto di pagina 4 di 9 trasferimento (v. doc. 3); 4) che, precisato il credito, in data 04.05.203 il professionista delegato depositava il progetto di distribuzione (v. doc. 4), 5) che in data 19.06.2023 la creditrice intervenuta contestava il progetto di distribuzione, chiedendone la modifica / revoca;
Parte_1 6) che con ordinanza dd. 14.11.2023 il G.E. riteneva di riconoscere al privilegio ex art. 9 co. 5 D. Lvo n. 123/1998, invocato da natura generale con effetti limitati alla massa dei Parte_1 beni mobili, disponendo quindi di procedere come da progetto di distribuzione limitatamente alle somme assegnate a in via privilegiata ex art. 2770 e 2777 c.c. ed in via ipotecaria per Controparte_3 le garanzie di cui ai GN 7372/2013 E G.N. 10763/2016, sospendendo la distribuzione per le ulteriori somme (v. doc. 5); 7) che con ricorso ex artt. 512 e 617 co. 2 cpc dd. 04.12.2023 Parte_1 impugnava l'ordinanza anzidetta, chiedendo al G.E., previa modifica e/o revoca del progetto di
[...] distribuzione dd. 04.05.2023, dichiarare l'ammissione del credito portato dall'ingiunzione fiscale n. 20180000009 in via privilegiata ex art. 9 co. V D.Lvo n. 123/1998 con preferenza rispetto anche alle iscrizioni ipotecarie stante l'erogazione del finanziamento in data antecedente alle iscrizioni ipotecarie e, quindi, la sua opponibilità a tutti i crediti sorti in epoca successiva;
8) che con decreto dd. 06.12.2023 il G.E. sospendeva la distribuzione delle somme successive a quelle destinate alle spese di giustizia, fissando l'udienza dd. 17.01.2024 per la comparizione delle parti (v. doc. 6); 9) che all'esito della trattazione della controversia distributiva, il G.E. con ordinanza dd. 05.02.2024 revocava il decreto dd. 06.12.2023, compensando le spese processuali tra le parti e fissando il termine perentorio dd. 20.03.2024 per l'introduzione del giudizio ex art. 618 cpc (v. doc. 7). Ciò premesso in fatto, la convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 164 co. 1 cpc. Quanto all'ordinanza emessa dal G.E in data 14.11.2023, affermava la convenuta: 1) che non vi era alcun dubbio sul fatto che la disposizione di cui all'art. 9 co. V D.Lvo n. 123/1998 riconoscesse il privilegio derivante dai crediti nascenti da tale normativa preferenza rispetto ad ogni altro titolo di prelazione, ed anche all'ipoteca salvo che la stessa fosse preesistente;
2) che questione ben diversa era se riconoscere a detto privilegio natura generale o speciale, rammentando che ex art. 2746 c.c.: “il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”; 3) che la soluzione preferibile era quella di ritenere che tale privilegio producesse i suoi effetti con riguardo ai beni mobili facenti parte del patrimonio del debitore. Pertanto, avendo le norme che stabiliscono privilegi natura eccezionale, con esclusione di interpretazione analogica (v. art. 14 disp. Prel. c.c.), il privilegio ex art. 9 co. V D. Lvo n. 123/1998 ha natura mobiliare e non immobiliare, tant'è che la sua collocazione codicistica è prevista subito dopo i privilegi di cui all'art. 2751 bis c.c., di talchè – secondo la tesi della convenuta – né gli immobili potevano essere oggetto del privilegio in questione, né quest'ultimo poteva essere esercitato sugli immobili in via sussidiaria in quanto le ipotesi di sussidiarietà elencate nell'art. 2676 c.c. erano tassative. Ad ulteriore conferma che il privilegio invocato da non potersi intendersi Parte_1 quale privilegio speciale, evidenziava la convenuta che il Lotto Unico aggiudicato nella procedura esecutiva de qua era pervenuto agli esecutati, persone fisiche, in virtù di atto di donazione dd. 07.09.2007 ed atto di compravendita dd. 07.08.2007, e successiva interlocuzione del diritto di proprietà al G.N. n. 7430/1.
pagina 5 di 9 Ciò posto, considerato che il privilegio speciale trova la sua giustificazione nella particolare connessione esistente tra il credito e la cosa su cui si esercita, risultando sempre collegato all'immobile al quale il tributo e/o contributo si riferisce, nella fattispecie in esame non vi è prova che il contributo statale, erogato con Determinazione del Dirigente Servizio promozione investimenti n. 489 dd. 28.06.2010, sia stato erogato in relazione all'immobile de quo, nella titolarità degli esecutati persone fisiche a far data dal 2007. Concludeva, pertanto, in via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione ex art. Controparte_1
164 co. 1 cpc;
in via principale, nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, dichiarare che la convenuta vantava privilegio ipotecario per le garanzie di cui ai G.N. 7372/2013 e G.N. 10763/2016, da soddisfare con preferenza rispetto al privilegio di cui all'art. 9 co V D. Lvo 123/1998 vantato da in subordine, Parte_1 non si opponeva all'istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis cpc;
spese di giudizio rifuse. I convenuti e ed CP_4 Persona_3 [...]
ancorchè fosse stato loro Controparte_10 ritualmente notificato l'atto di citazione, non provvedevano a costituirsi. Con ordinanza dd. 04.06.2024 il G.I. dichiarava la nullità dell'atto di citazione;
dichiarava inammissibili in quanto tardive le memorie ex art. 171 ter cpc di parte opponente;
disponeva la retrocessione del procedimento ad epoca anteriore alla prima udienza di comparizione delle parti;
disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione, fissando quale prima udienza di comparizione delle parti il giorno 27 novembre 2024. Con successiva ordinanza dd. 12.12.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 05.11.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, l'opponente contesta l'ordinanza emessa dal G.E. in data 14.11.2023 (v. doc. 13) opponente) con cui nel risolvere le contestazioni ex art. 512 cpc sollevate da ha Parte_1 ritenuto di riconoscere il privilegio ex art. 9 V comma D. Lvo 123/1998 natura generale, con effetti limitati alla massa dei beni mobili, disponendo quindi di procedere come da progetto di distribuzione, limitatamente alle somme assegnate, a in via privilegiata ex artt. 2770 e 2777 c.c. ed, Controparte_3 in via ipotecaria, per le garanzie di cui ai G.N. 7372/2013 e G.N. 10763/2016, sospendendo la distribuzione per le ulteriori somme. Lamenta, in particolare, l'attrice che nelle contestazioni ex art. 512 cpc al progetto di distribuzione (v. doc. 12) opponente) che con provvedimento dd. 13.06.2022 emesso nell'ambito della procedura esecutiva recante il n. 177/2017 (v. doc. 17) opponente), “il medesimo Tribunale di Trento, nel decidere un caso analogo, avesse riconosciuto l'estendibilità dell'invocato privilegio ex art. 9 comma V D. Lvo 123/98 a tutti i crediti derivanti da interventi pubblici rientranti nell'alveolo della previsione (sostegno economico), compresi quelli concessi da autorità diverse dallo Stato, arrivando anche a dichiarare che tale privilegio sorge al momento della concessione del finanziamento – allineandosi così all'orientamento della Cassazione Sent. 2664/2019 (v. pag. 6 atto di citazione). In realtà, la contestazione, peraltro del tutto generica, inerente una presunta carenza di motivazione dell'ordinanza dd. 14.11.2023, si appalesa infondata, laddove si consideri, sulla scorta del percorso pagina 6 di 9 logico e motivazionale di tale provvedimento: A) che, per quanto ritenuto dal G.E. la disposizione di cui all'art. 9 co. V. D. Lvo n. 123/1998 “è chiara nell'attribuire il privilegio una preferenza rispetto “a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2752 – bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”; B) “che, tuttavia, la norma si presenta di difficile inserimento nel sistema dei diritti di prelazione delineato dal codice civile, che conosce la categoria del privilegio generale solamente sui beni mobili, stabilisce distinto ordino di preferenza dei privilegi sui beni immobili e sui beni mobili e regola il rapporto tra i privilegi, il pegno e l'ipoteca”; C) “che si ritiene in questa sede (sia pur discostandosi da quanto in precedenza ritenuto in altra esecuzione, secondo i richiami operati da Parte_1
di dover accordare maggior preferenza all'interpretazione che consente di armonizzare la
[...] disposizione in esame con il sistema del codice civile, assegnando al privilegio natura generale, con effetti limitati alla massa dei beni mobili”. In altri termini, lungi dal ritenere detto provvedimento carente in punto motivazione, il G.E., nell'affrontare la questione, fortemente dibattuta in giurisprudenza, ovvero riconoscere a detto privilegio natura generale o speciale, rammentando che ex art. 2746 c.c. “Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”, ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui il privilegio de quo va ricompreso nella categoria dei privilegi generali, e non in quella dei privilegi speciali, con la conseguenza che esso va esteso all'intero attivo mobiliare del debitore. Escluso che l'ordinanza del G.E. emessa in data 13.06.2022 nell'ambito della procedura esecutiva recante il n. 177/2017 R.G.E., richiamata da (v. pag. 6 atto di citazione), Parte_1 possa costituire un precedente significativo, non essendo stata posta al G.E. la questione inerente la natura mobiliare del privilegio de quo, vale richiamare, a sostegno dell'interpretazione ritenuta maggiormente preferibile dal G.E., Cass. n. 9926/2018, secondo cui “Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento e di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. La deviazione dello scopo, nei casi su indicati, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce – attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame – presupposto alla revoca del beneficio erogato…in tale contesto si colloca il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, secondo il quale “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”. La norma rinvia, pertanto, ai fini dell'applicazione del privilegio generale – con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva – ai “crediti nascenti dai finanziamenti” di cui al comma 4 (che disciplina, come si è detto, la revoca di tutte le somme erogate), facendo, pertanto, inevitabilmente riferito a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa”. Più recentemente Cass. n. 23411/2023 ha affermato che “L'art. 9, comma 5, d. lgs. 123 del 1998 stabilisce che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione”. La norma, quindi, pagina 7 di 9 rimanda, ai fini dell'applicazione del privilegio generale, ai “crediti nascenti dai finanziamenti” di cui al comma 4 (che disciplina tutte le possibili ipotesi di revoca delle somme erogate, ricomprendendo quelle di cui al comma 3 o quelle comunque disposte per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria tutte le somme erogate), facendo, pertanto, inevitabile riferimento, con l'utilizzo del sostantivo “finanziamento” al plurale, a più forme o tipologie appunto di finanziamento, cioè quelle descritte all'appena citato comma 4, così includendo, genericamente, tutti i finanziamenti erogati, e poi revocati, alla società”. Si noti che anche il Tribunale di Rovereto, nel condividere tale interpretazione, con ordinanza dd. 10.03.2022 resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione recante il n. 122/2013 R.G.E. promosso da ha ritenuto corretto quanto affermato dal Notaio Delegato nell'ambito Parte_1 della redazione del progetto di distribuzione delle somme, ovvero che “la norma codicistica in questione disciplina la collocazione di particolari crediti qualificati come privilegi generali sui mobili e che, pertanto, tale richiamo non può che far propendere per la natura mobiliare anche dei privilegi ex art. 9 D. Lgs 2ì123/1998”. D'altro canto, stante la natura eccezionale delle norme che prevedono i privilegi, in deroga al principio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c., le stesse sono di stretta interpretazione, con conseguente esclusione dell'interpretazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.), pena la violazione del principio di tassatività dei privilegi (v. Cass. S. U. n. 11930/2010: “le norme che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma solo di interpretazione estensiva”). Stante la natura mobiliare del privilegio di cui all'art. 9 co. 5 D. Lvo n. 123/1998, gli immobili non sono oggetto dello stesso, né tale privilegio può essere esercitato sugli immobili in via sussidiaria in quanto le ipotesi elencate nell'art. 2776 c.c. sono tassative, tra le quali non è compreso il privilegio de quo. Ad ulteriore conferma della natura generale del privilegio de quo, con esclusione quindi della tesi propugnata da preme evidenziare che il Lotto Unico, aggiudicato nella Parte_1 procedura esecutiva immobiliare n. 132/2017 R.G.E., è pervenuto agli esecutati persone fisiche in virtù di atto di donazione dd. 07.09.2007 e di atto di compravendita in pari data, con successiva intavolazione del diritto di proprietà al G.N. n. 7430/1. Inoltre, vale rammentare che il privilegio speciale sui mobili ai sensi dell'art. 2743 co. 2 c.c. “può esercitarsi in pregiudizio sui diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere dello stesso” e a differenza di quello generale, grava soltanto su determinati beni del debitore, risultando esso dunque collegato all'immobile al quale il tributo e/o contributo si riferisce. Ciò posto, nella fattispecie in esame, l'immobile oggetto di aggiudicazione è nella proprietà degli esecutati persone fisiche sin dal 2007, mentre il contributo in questione è stato erogato in favore dell'impresa artigiana con Determinazione del Dirigente Servizio promozione investimenti n. 489 dd. 28.06.2010. Ne consegue che non vi è prova che il contributo statale sia stato concesso in relazione all'immobile de quo, tanto più ove si consideri che l'art. 9 D. Lvo n. 123/1998 statuisce al co. 3 che “Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4”. pagina 8 di 9 E' di tutta evidenza, pertanto, che mancando qualsiasi collegamento tra il Lotto Unico ed il contributo de quo, non possa farsi valere un privilegio speciale, così come invocato da Parte_1
[...] Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia dei convenuti e CP_4 Persona_3 [...]
Controparte_7 CP_7 Controparte_9
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara che tramite la procuratrice Controparte_3 speciale vanta privilegio ipotecario per le garanzie di cui ai G.N. 7372/2013 e Controparte_1
G.N. 10763/2016 da soddisfare con preferenza rispetto al privilegio di cui all'art. 9 co. V D. Lvo n. 123/1998 vantato da Parte_1
-condanna in persona del legale rappresentante pro – tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di giudizio sostenute da che liquida in complessivi € Controparte_1
6.600,00 per compensi professionali (€ 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 1.600,00 per fase istruttoria e/o trattazione ed € 2.500,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 26.11.2025 Dott. M. Morandini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA
corrente in 38121 Trento – Via Jacopo d'Aconcio n. 6 (P. IVA Parte_1
), nella persona del dott. nato a [...] il [...], quale legale P.IVA_1 Parte_2 rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione, rappresentata e difesa, giusta nomina in calce (DOC.01) dall'Avv. Alessandro Seghetta del Foro di Trento (C.F. ) con C.F._1 studio in 38057 Pergine Valsugana (TN) – Via III Novembre n. 22, ed ivi domiciliata ai fini della presente controversia;
ATTRICE OPPONENTE CONTRO
in persona del vice presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Controparte_1 CP_2
con sede legale in Brescia – Via Corfù n. 102 (C.F. e P. IVA , iscritta all'Albo
[...] P.IVA_2 delle Banche di cui all'art. 13 del testo Unico Bancario (TUB) al numero 8074, nella qualità di procuratrice speciale di società a responsabilità limitata con socio unico Controparte_3 costituita ai sensi dell'articolo 3 (società per la cartolarizzazione tenuto dalla Banca d'Italia al n. 35666.7, con sede legale in Milano – Via San Prospero n. 4, Codice Fiscale e P. IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi n. , REA n. MI-2564921, in P.IVA_3 virtù di procura speciale per atto del Notaio di Milano in data 09.12.2019, Rep. n. 44109, Persona_1 Racc. n. 13844, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro Marsico (C.F. elettivamente domiciliata presso C.F._2 lo studio legale di quest'ultimo in Brescia – Via Corfù n. 102, nonché presso l'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1 CONVENUTA OPPOSTA E (C.F. ) residente in [...]della Vigolana (TN) – Fraz. CP_4 C.F._3
Vigolo Vattaro – Via Prai dei Laresi n. 7, in proprio e quale socio e legale rappresentante della (P. IVA corrente in Novoledo Controparte_5 P.IVA_4 (TN) – Via dei Campi n. 22 (P.IVA ), nonché quale fideiussore e datore d'ipoteca e sig.ra P.IVA_4 (C.F. ) residente in [...]della Vigolona (TN) – Fraz. Controparte_6 C.F._4
pagina 1 di 9 Vigolo Vattaro – Via Prai dei Laresi n. 7, nella sua qualità di fideiussore e terzo datore d'ipoteca entrambi con l'avv. Danilo Pezzi (C.F. ) e l'avv. Paolo Mazzoni (C.F. C.F._5
) del Foro di Trento;
C.F._6 CONVENUTI CONTUMACI E Controparte_7
(C.F. ), con sede a Roma – Via Giuseppe Grezar n. 14, in persona del
[...] P.IVA_5 Direttore Generale pro tempore, rappresentata in giudizio dalla sig.ra ; Persona_2 CONVENUTA CONTUMACE IN PUNTO: opposizione ex art. 617 cpc CONCLUSIONI DELL'ATTRICE OPPONENTE IN VIA PRINCIPALE / PRELIMINARE: si insiste affinchè l'Ill.mo Giudice adito valuti l'opportunità del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis cod. proc. civ., in accordo anche con l'ordinanza dd. 14 novembre 2023 resa nel giudizio esecutivo RGE 132/17 (Doc. 13); NEL MERITO: per tutte le causali in narrativa, accertare e dichiarare l'ammissione del credito dell'attrice portato dall'ingiunzione fiscale n. 20180000009 in via privilegiata ex art. 9 co. V D. Lgs. 123/98 con preferenza rispetto a tutti i crediti aventi data successiva, pertanto anche alle iscrizioni ipotecarie, attesa l'erogazione del contributo pubblico (da cui origina l'ingiunzione fiscale) in data antecedente alle iscrizioni, con ogni conseguenza di legge, e, pertanto, la sua opponibilità a tutti i crediti che siano sorti in epoca successiva, fatte salve le esenzioni previste ex lege. Per effetto ed in ogni caso, anche alla luce della sentenza della Corte di Appello di Trento sub RG 179/23 (Doc.21), he ha dichiarato l'avvenuto superamento del beneficium excussionis, ordinare la modifica e/o la revoca del progetto di distribuzione dd. 4 maggio 2023 e/o degli atti ad esso prodromici o comunque collegati ed emetta ogni altro provvedimento ritenuto opportuno, con ogni conseguenza di legge. Per l'effetto, ordinare ai creditori la ripetizione delle somme nelle more versate dal Tribunale in esecuzione del progetto di distribuzione contestato. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese di lite e competenze di giudizio, con spese generali ed accessori come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: sono da intendersi riproposte tutte le istanze formulate nelle memorie ex art. 171 ter cod. proc. civ. dd.17 ottobre 2024, 07 novembre 2024 e 15 novembre 2024. CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA OPPOSTA In via principale, nel merito: rigettare l'interposta opposizione in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto accertare e dichiarare che per il tramite della procuratrice Controparte_3 speciale vanta privilegio ipotecario per le garanzie di cui ai G.N. 7372/2013 e Controparte_1 G.N. 10763/2016 da soddisfare con preferenza rispetto al privilegio di cui all'art. 9 VI comma del D. Lgs n. 123/1998 vantato da;
Parte_1 in via subordinata: non ci si oppone alla avversa istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 363 bis cpc In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
pagina 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione dd. 18.03.2024, notificato in pari data convenivano in Parte_1 giudizio , e quale fideiussore e datore d'ipoteca e nella sua Controparte_8 Persona_3 qualità di fideiussore e terzo datore di ipoteca, nella qualità di procuratrice Controparte_1 generale di e l' Parte_3 Controparte_9
chiedendo, in via principale / preliminare, che il Giudice
[...]
“valuti l'opportunità del rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363 cod. proc. civ.”; nel merito, accertare e dichiarare l'ammissione del credito dell'attrice portato dall'ingiunzione fiscale n. 20180000009 in via privilegiata ex art.9 co. 5 D.Lvo n. 123/98 con preferenza rispetto a tutti i crediti aventi data successiva, pertanto anche alle iscrizioni ipotecarie, attesa l'erogazione del contributo pubblico in data antecedente alle iscrizioni, con conseguente opponibilità a tutti i crediti sorti in epoca successiva, fatte salve le esenzioni previste ex lege;
per l'effetto, ordinare la modifica e/o la revoca dell'ordinanza dd. 14.11.2023 e/o la modifica e/o la revoca del progetto di distribuzione dd. 04.05.2023 e/o degli atti ad esso prodromici o comunque collegati, con conseguente emissione di ogni altro provvedimento ritenuto opportuno;
per l'effetto, ordinare ai creditori la ripetizione delle somme nelle more versate dal tribunale in esecuzione del progetto di distribuzione contestato;
spese di giudizio rifuse. Esponeva in particolare l'attrice a sostegno delle domande anzidette: 1) che in data 21.02.2022 la società opponente interveniva nella procedura esecutiva immobiliare sub n 132/2017 R.G.E. pendente avanti il tribunale di Trento contro quale socio e legale rappresentante della CP_4
e 2) che l'atto di intervento Controparte_5 Persona_3 comprendeva crediti di natura diversa, di cui alcuni relativi a tasse automobilistiche ed uno relativo alla revoca di un contributo provinciale, per un importo superiore ad € 100.000,00 (v. doc. 2); 3) che in particolare quest'ultimo importo era portato dall'ingiunzione fiscale dd. 16.10.2018 n. 20180000009 (v.doc. 3) per mancata restituzione di contributi provinciali pari a complessivi € 111.135,67, oltre spese ed interessi, dovuti a seguito di provvedimento di revoca (v. doc. 04), mentre le altre ingiunzioni erano relative al mancato pagamento della tassa automobilistica;
4) che in data 04.03.2022 i debitori esecutati e proponevano opposizione ex art. 615 cpc avverso l'atto di CP_4 Persona_3 intervento di lamentando, tra l'altro, la violazione del beneficium excussionis e la Parte_1 prescrizione di parte dei crediti relativi alle tasse automobilistiche (v. doc. 05); 5) che il G.E., non ritenendo di sospendere l'esecuzione, rinviava il procedimento all'udienza dd. 20.07.2022 (v. doc.06); 6) che con sentenza n. 746/2023 depositata in data 18.09.2023 (v. doc. 7) il G.E. così statuiva: “in parziale accoglimento dell'opposizione, accerta e dichiara che parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata con riguardo agli importi oggetto delle ingiunzioni fiscali di pagamento indicate dalla lett. a) alla lett. i) dell'atto di citazione;
compensa in misura di 2/3 le spese di lite e pone a carico dell'opposta la parte restante, che liquida in € 2.350,50 per compenso in € 262,00 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge”; 7) che con la sentenza anzidetta il G.E. dichiarava prescritti i crediti minori relativi alle tasse automobilistiche statuendo tuttavia il superamento dell'eccezione relativa alla violazione del beneficium excussionis (v. pag. 7 sent.); 8) che in data 28.09.2023 i debitori notificavano atto di citazione in appello avverso detta sentenza con prima udienza fissata per il 16.01.2024 (v. doc. 8); 9) che si costituiva ritualmente Parte_1 con comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale dd. 27.12.2023 nel giudizio di secondo pagina 3 di 9 grado (v. doc. 09); 10) che, disposto lo scambio di note di trattazione, il procedimento risultava in riserva;
11) che con decreto dd. 03.03.2022 il Tribunale, verificato il regolare versamento del saldo, trasferiva l'immobile sub p.ed. 799 e p.f. 2293 in P.T. 1710 II C.C. Vigolo Vattaro all'aggiudicatario; 12) che all'esito del versamento del prezzo, il professionista delegato invitava i creditori a precisare i rispettivi crediti;
13) che l'attrice, precisato più volte il credito a seguito degli ulteriori interventi depositati nelle more, con atto dd. 28.10.2022 (v. doc. 10) chiedeva il riconoscimento del privilegio ex art. 9 co. V D.Lvo n. 123/88, risultando il credito portato nell'ingiunzione fiscale n. 9/2018 (v. doc. 03) inerente a contributi pubblici successivamente oggetto di provvedimento di revoca dd. 01.09.2016 (v. doc. 04); 14) che in esito, il Professionista Delegato confezionava il progetto di distribuzione dd. 04.05.2023, depositato in data 20.05.2023 (v. doc. 11); 15) che in detto progetto il Professionista Delegato escludeva parte del credito di (credito portato dall'ingiunzione Parte_1 fiscale), ritenendolo inammissibile (v. doc. 11) cit); 16) che pertanto il P.D. ammetteva i crediti relativi alle tasse automobilistiche, che nelle more venivano dichiarati prescritti in esito al giudizio di merito (v. doc. 07) ed escludeva il credito relativo al contributo pubblico (v. pag. 11 doc. 11) cit.), nel cui giudizio di merito il giudice accertava l'avvenuto superamento del beneficium excussionis (v. pag. 6 doc. 07); 17) che l'attrice depositava pertanto in data 19.06.2023 specifiche contestazioni al progetto di distribuzione ex art. 512 cpc (v. doc. 12), deducendo l'avvenuto superamento dell'eccezione relativa al beneficium excussionis e prendendo posizione anche sulla sussistenza dell'invocato privilegio ex art. 9 co. 5 D. Lvo n. 123/1998 e, quindi, sull'opponibilità dei crediti portati dall'attrice anche ai crediti ipotecari;
18) che in considerazione di tali contestazioni il P.D. rimetteva gli atti al G.E. che fissava per la discussione l'udienza dd. 28.09.2023, a scioglimento della cui riserva depositava il provvedimento dd. 14.11.2023 (v. doc. 13); 19) che in data 04.12.2023 depositava ricorso Parte_1 in opposizione ex artt. 617 e 512 cpc, con contestuale istanza di sospensione della procedura (v. doc. 14); 20) che con ordinanza dd. 06.12.2023 (v. doc. 15) il G.E. sospendeva la distribuzione delle somme successive a quelle designate alle spese di giustizia, fissando udienza di comparizione delle parti l'udienza dd, 17.01.2024; 21) che con ordinanza dd. 05.02.2024 il G.E., nel rilevare che nelle more il P.D. aveva comunque provveduto alla distribuzione di parte delle somme sulla base dell'ordinanza dd. 14.11.2023, statuiva “che, in punto di fumus, la controversia rimane aperta sulla questione in ordine alla natura del privilegio ex art. 9, comma 5, d.lgs n. 123 del 1998 – come si è dato conto nell'impugnata ordinanza, alla cui lettura si rimanda – ed è destinata ad essere risolta nella fase di merito”, fissando termine sino al 20.03.2024 per l'introduzione del giudizio di merito. Costituitasi con comparsa dd. 23.04.2024 la convenuta in qualità di procuratrice Controparte_1 speciale di rappresentava: 1) che la stessa era creditrice procedente nell'esecuzione Controparte_3 immobiliare n. 132/2017 R.G.E. in forza di contratto di mutuo fondiario stipulato in data 12.09.2013, garantito da ipoteca volontaria intavolata in data 13.09.2013 sub G.N. 7372/2013 ed in forza del decreto ingiuntivo n. 1907/16 emesso in data 06.09.2016 dal Tribunale di Bolzano, garantita da ipoteca giudiziale intavolata in data 20.12.2016 sub GN 10763/2016 (v. doc. 1); 2) che la convenuta era altresì creditrice intervenuta nella procedura esecutiva anzidetta in forza di sentenza n. 1/2021 pubblicata dal Tribunale di Trento in data 05.01.2021, munita di formula esecutiva in data 23.11.2021, per la somma di € 10.000,00 per compensi professionali, oltre a spese generali 15% ed accessori e successive occorende (v. doc. 2); 3) che in data 23.11.2021 il bene immobile lotto unico staggito nella procedura esecutiva immobiliare era stato aggiudicato ed in data 03.03.2022 era stato emesso il decreto di pagina 4 di 9 trasferimento (v. doc. 3); 4) che, precisato il credito, in data 04.05.203 il professionista delegato depositava il progetto di distribuzione (v. doc. 4), 5) che in data 19.06.2023 la creditrice intervenuta contestava il progetto di distribuzione, chiedendone la modifica / revoca;
Parte_1 6) che con ordinanza dd. 14.11.2023 il G.E. riteneva di riconoscere al privilegio ex art. 9 co. 5 D. Lvo n. 123/1998, invocato da natura generale con effetti limitati alla massa dei Parte_1 beni mobili, disponendo quindi di procedere come da progetto di distribuzione limitatamente alle somme assegnate a in via privilegiata ex art. 2770 e 2777 c.c. ed in via ipotecaria per Controparte_3 le garanzie di cui ai GN 7372/2013 E G.N. 10763/2016, sospendendo la distribuzione per le ulteriori somme (v. doc. 5); 7) che con ricorso ex artt. 512 e 617 co. 2 cpc dd. 04.12.2023 Parte_1 impugnava l'ordinanza anzidetta, chiedendo al G.E., previa modifica e/o revoca del progetto di
[...] distribuzione dd. 04.05.2023, dichiarare l'ammissione del credito portato dall'ingiunzione fiscale n. 20180000009 in via privilegiata ex art. 9 co. V D.Lvo n. 123/1998 con preferenza rispetto anche alle iscrizioni ipotecarie stante l'erogazione del finanziamento in data antecedente alle iscrizioni ipotecarie e, quindi, la sua opponibilità a tutti i crediti sorti in epoca successiva;
8) che con decreto dd. 06.12.2023 il G.E. sospendeva la distribuzione delle somme successive a quelle destinate alle spese di giustizia, fissando l'udienza dd. 17.01.2024 per la comparizione delle parti (v. doc. 6); 9) che all'esito della trattazione della controversia distributiva, il G.E. con ordinanza dd. 05.02.2024 revocava il decreto dd. 06.12.2023, compensando le spese processuali tra le parti e fissando il termine perentorio dd. 20.03.2024 per l'introduzione del giudizio ex art. 618 cpc (v. doc. 7). Ciò premesso in fatto, la convenuta eccepiva la nullità dell'atto di citazione per violazione del disposto di cui all'art. 164 co. 1 cpc. Quanto all'ordinanza emessa dal G.E in data 14.11.2023, affermava la convenuta: 1) che non vi era alcun dubbio sul fatto che la disposizione di cui all'art. 9 co. V D.Lvo n. 123/1998 riconoscesse il privilegio derivante dai crediti nascenti da tale normativa preferenza rispetto ad ogni altro titolo di prelazione, ed anche all'ipoteca salvo che la stessa fosse preesistente;
2) che questione ben diversa era se riconoscere a detto privilegio natura generale o speciale, rammentando che ex art. 2746 c.c.: “il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”; 3) che la soluzione preferibile era quella di ritenere che tale privilegio producesse i suoi effetti con riguardo ai beni mobili facenti parte del patrimonio del debitore. Pertanto, avendo le norme che stabiliscono privilegi natura eccezionale, con esclusione di interpretazione analogica (v. art. 14 disp. Prel. c.c.), il privilegio ex art. 9 co. V D. Lvo n. 123/1998 ha natura mobiliare e non immobiliare, tant'è che la sua collocazione codicistica è prevista subito dopo i privilegi di cui all'art. 2751 bis c.c., di talchè – secondo la tesi della convenuta – né gli immobili potevano essere oggetto del privilegio in questione, né quest'ultimo poteva essere esercitato sugli immobili in via sussidiaria in quanto le ipotesi di sussidiarietà elencate nell'art. 2676 c.c. erano tassative. Ad ulteriore conferma che il privilegio invocato da non potersi intendersi Parte_1 quale privilegio speciale, evidenziava la convenuta che il Lotto Unico aggiudicato nella procedura esecutiva de qua era pervenuto agli esecutati, persone fisiche, in virtù di atto di donazione dd. 07.09.2007 ed atto di compravendita dd. 07.08.2007, e successiva interlocuzione del diritto di proprietà al G.N. n. 7430/1.
pagina 5 di 9 Ciò posto, considerato che il privilegio speciale trova la sua giustificazione nella particolare connessione esistente tra il credito e la cosa su cui si esercita, risultando sempre collegato all'immobile al quale il tributo e/o contributo si riferisce, nella fattispecie in esame non vi è prova che il contributo statale, erogato con Determinazione del Dirigente Servizio promozione investimenti n. 489 dd. 28.06.2010, sia stato erogato in relazione all'immobile de quo, nella titolarità degli esecutati persone fisiche a far data dal 2007. Concludeva, pertanto, in via preliminare, per la nullità dell'atto di citazione ex art. Controparte_1
164 co. 1 cpc;
in via principale, nel merito, per il rigetto dell'opposizione in quanto palesemente infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto, dichiarare che la convenuta vantava privilegio ipotecario per le garanzie di cui ai G.N. 7372/2013 e G.N. 10763/2016, da soddisfare con preferenza rispetto al privilegio di cui all'art. 9 co V D. Lvo 123/1998 vantato da in subordine, Parte_1 non si opponeva all'istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione ex art. 363 bis cpc;
spese di giudizio rifuse. I convenuti e ed CP_4 Persona_3 [...]
ancorchè fosse stato loro Controparte_10 ritualmente notificato l'atto di citazione, non provvedevano a costituirsi. Con ordinanza dd. 04.06.2024 il G.I. dichiarava la nullità dell'atto di citazione;
dichiarava inammissibili in quanto tardive le memorie ex art. 171 ter cpc di parte opponente;
disponeva la retrocessione del procedimento ad epoca anteriore alla prima udienza di comparizione delle parti;
disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione, fissando quale prima udienza di comparizione delle parti il giorno 27 novembre 2024. Con successiva ordinanza dd. 12.12.2024 il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 05.11.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata. Invero, l'opponente contesta l'ordinanza emessa dal G.E. in data 14.11.2023 (v. doc. 13) opponente) con cui nel risolvere le contestazioni ex art. 512 cpc sollevate da ha Parte_1 ritenuto di riconoscere il privilegio ex art. 9 V comma D. Lvo 123/1998 natura generale, con effetti limitati alla massa dei beni mobili, disponendo quindi di procedere come da progetto di distribuzione, limitatamente alle somme assegnate, a in via privilegiata ex artt. 2770 e 2777 c.c. ed, Controparte_3 in via ipotecaria, per le garanzie di cui ai G.N. 7372/2013 e G.N. 10763/2016, sospendendo la distribuzione per le ulteriori somme. Lamenta, in particolare, l'attrice che nelle contestazioni ex art. 512 cpc al progetto di distribuzione (v. doc. 12) opponente) che con provvedimento dd. 13.06.2022 emesso nell'ambito della procedura esecutiva recante il n. 177/2017 (v. doc. 17) opponente), “il medesimo Tribunale di Trento, nel decidere un caso analogo, avesse riconosciuto l'estendibilità dell'invocato privilegio ex art. 9 comma V D. Lvo 123/98 a tutti i crediti derivanti da interventi pubblici rientranti nell'alveolo della previsione (sostegno economico), compresi quelli concessi da autorità diverse dallo Stato, arrivando anche a dichiarare che tale privilegio sorge al momento della concessione del finanziamento – allineandosi così all'orientamento della Cassazione Sent. 2664/2019 (v. pag. 6 atto di citazione). In realtà, la contestazione, peraltro del tutto generica, inerente una presunta carenza di motivazione dell'ordinanza dd. 14.11.2023, si appalesa infondata, laddove si consideri, sulla scorta del percorso pagina 6 di 9 logico e motivazionale di tale provvedimento: A) che, per quanto ritenuto dal G.E. la disposizione di cui all'art. 9 co. V. D. Lvo n. 123/1998 “è chiara nell'attribuire il privilegio una preferenza rispetto “a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2752 – bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”; B) “che, tuttavia, la norma si presenta di difficile inserimento nel sistema dei diritti di prelazione delineato dal codice civile, che conosce la categoria del privilegio generale solamente sui beni mobili, stabilisce distinto ordino di preferenza dei privilegi sui beni immobili e sui beni mobili e regola il rapporto tra i privilegi, il pegno e l'ipoteca”; C) “che si ritiene in questa sede (sia pur discostandosi da quanto in precedenza ritenuto in altra esecuzione, secondo i richiami operati da Parte_1
di dover accordare maggior preferenza all'interpretazione che consente di armonizzare la
[...] disposizione in esame con il sistema del codice civile, assegnando al privilegio natura generale, con effetti limitati alla massa dei beni mobili”. In altri termini, lungi dal ritenere detto provvedimento carente in punto motivazione, il G.E., nell'affrontare la questione, fortemente dibattuta in giurisprudenza, ovvero riconoscere a detto privilegio natura generale o speciale, rammentando che ex art. 2746 c.c. “Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili”, ha ritenuto di aderire all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, secondo cui il privilegio de quo va ricompreso nella categoria dei privilegi generali, e non in quella dei privilegi speciali, con la conseguenza che esso va esteso all'intero attivo mobiliare del debitore. Escluso che l'ordinanza del G.E. emessa in data 13.06.2022 nell'ambito della procedura esecutiva recante il n. 177/2017 R.G.E., richiamata da (v. pag. 6 atto di citazione), Parte_1 possa costituire un precedente significativo, non essendo stata posta al G.E. la questione inerente la natura mobiliare del privilegio de quo, vale richiamare, a sostegno dell'interpretazione ritenuta maggiormente preferibile dal G.E., Cass. n. 9926/2018, secondo cui “Gli interventi pubblici di sostegno all'economia si realizzano attraverso un procedimento complesso, in cui la fase di natura amministrativa di selezione dei beneficiari in vista della realizzazione di interessi pubblici è seguita da un negozio privatistico di finanziamento e di garanzia, nella cui struttura causale si inserisce la destinazione delle somme ad uno specifico scopo. La deviazione dello scopo, nei casi su indicati, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia e costituisce – attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame – presupposto alla revoca del beneficio erogato…in tale contesto si colloca il privilegio di cui all'art. 9, comma 5, secondo il quale “per le restituzioni di cui al comma 4, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751 bis c.c. e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi”. La norma rinvia, pertanto, ai fini dell'applicazione del privilegio generale – con una locuzione volutamente generica ed onnicomprensiva – ai “crediti nascenti dai finanziamenti” di cui al comma 4 (che disciplina, come si è detto, la revoca di tutte le somme erogate), facendo, pertanto, inevitabilmente riferito a tutti i crediti relativi ai finanziamenti erogati, e poi revocati, alla impresa”. Più recentemente Cass. n. 23411/2023 ha affermato che “L'art. 9, comma 5, d. lgs. 123 del 1998 stabilisce che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione”. La norma, quindi, pagina 7 di 9 rimanda, ai fini dell'applicazione del privilegio generale, ai “crediti nascenti dai finanziamenti” di cui al comma 4 (che disciplina tutte le possibili ipotesi di revoca delle somme erogate, ricomprendendo quelle di cui al comma 3 o quelle comunque disposte per azioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria tutte le somme erogate), facendo, pertanto, inevitabile riferimento, con l'utilizzo del sostantivo “finanziamento” al plurale, a più forme o tipologie appunto di finanziamento, cioè quelle descritte all'appena citato comma 4, così includendo, genericamente, tutti i finanziamenti erogati, e poi revocati, alla società”. Si noti che anche il Tribunale di Rovereto, nel condividere tale interpretazione, con ordinanza dd. 10.03.2022 resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione recante il n. 122/2013 R.G.E. promosso da ha ritenuto corretto quanto affermato dal Notaio Delegato nell'ambito Parte_1 della redazione del progetto di distribuzione delle somme, ovvero che “la norma codicistica in questione disciplina la collocazione di particolari crediti qualificati come privilegi generali sui mobili e che, pertanto, tale richiamo non può che far propendere per la natura mobiliare anche dei privilegi ex art. 9 D. Lgs 2ì123/1998”. D'altro canto, stante la natura eccezionale delle norme che prevedono i privilegi, in deroga al principio della par condicio creditorum di cui all'art. 2741 c.c., le stesse sono di stretta interpretazione, con conseguente esclusione dell'interpretazione analogica (art. 14 disp. prel. c.c.), pena la violazione del principio di tassatività dei privilegi (v. Cass. S. U. n. 11930/2010: “le norme che stabiliscono privilegi in favore di determinati crediti costituiscono norme eccezionali e non sono suscettibili di interpretazione analogica, ma solo di interpretazione estensiva”). Stante la natura mobiliare del privilegio di cui all'art. 9 co. 5 D. Lvo n. 123/1998, gli immobili non sono oggetto dello stesso, né tale privilegio può essere esercitato sugli immobili in via sussidiaria in quanto le ipotesi elencate nell'art. 2776 c.c. sono tassative, tra le quali non è compreso il privilegio de quo. Ad ulteriore conferma della natura generale del privilegio de quo, con esclusione quindi della tesi propugnata da preme evidenziare che il Lotto Unico, aggiudicato nella Parte_1 procedura esecutiva immobiliare n. 132/2017 R.G.E., è pervenuto agli esecutati persone fisiche in virtù di atto di donazione dd. 07.09.2007 e di atto di compravendita in pari data, con successiva intavolazione del diritto di proprietà al G.N. n. 7430/1. Inoltre, vale rammentare che il privilegio speciale sui mobili ai sensi dell'art. 2743 co. 2 c.c. “può esercitarsi in pregiudizio sui diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere dello stesso” e a differenza di quello generale, grava soltanto su determinati beni del debitore, risultando esso dunque collegato all'immobile al quale il tributo e/o contributo si riferisce. Ciò posto, nella fattispecie in esame, l'immobile oggetto di aggiudicazione è nella proprietà degli esecutati persone fisiche sin dal 2007, mentre il contributo in questione è stato erogato in favore dell'impresa artigiana con Determinazione del Dirigente Servizio promozione investimenti n. 489 dd. 28.06.2010. Ne consegue che non vi è prova che il contributo statale sia stato concesso in relazione all'immobile de quo, tanto più ove si consideri che l'art. 9 D. Lvo n. 123/1998 statuisce al co. 3 che “Qualora i beni acquistati con l'intervento siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento, è disposta la revoca dello stesso, il cui importo è restituito con le modalità di cui al comma 4”. pagina 8 di 9 E' di tutta evidenza, pertanto, che mancando qualsiasi collegamento tra il Lotto Unico ed il contributo de quo, non possa farsi valere un privilegio speciale, così come invocato da Parte_1
[...] Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-dichiara la contumacia dei convenuti e CP_4 Persona_3 [...]
Controparte_7 CP_7 Controparte_9
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, accerta e dichiara che tramite la procuratrice Controparte_3 speciale vanta privilegio ipotecario per le garanzie di cui ai G.N. 7372/2013 e Controparte_1
G.N. 10763/2016 da soddisfare con preferenza rispetto al privilegio di cui all'art. 9 co. V D. Lvo n. 123/1998 vantato da Parte_1
-condanna in persona del legale rappresentante pro – tempore, alla Parte_1 rifusione delle spese di giudizio sostenute da che liquida in complessivi € Controparte_1
6.600,00 per compensi professionali (€ 1.500,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 1.600,00 per fase istruttoria e/o trattazione ed € 2.500,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 26.11.2025 Dott. M. Morandini
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